Il Vice Presidente e Assessore regionale alle politiche dell agricoltura e del turismo dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

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1 8^ legislatura Deliberazione della Giunta n del Presidente V. Presidente Assessori Segretario Giancarlo Luca Renato Giancarlo Marialuisa Oscar Antonio Elena Fabio Massimo Renzo Flavio Stefano Antonio Antonio Galan Zaia Chisso Conta Coppola De Bona De Poli Donazzan Gava Giorgetti Marangon Tosi Valdegamberi Menetto OGGETTO: Applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo , n. 214/05, in materia di autorizzazioni e registrazioni dei produttori e di passaporto delle piante Il Vice Presidente e Assessore regionale alle politiche dell agricoltura e del turismo dott. Luca Zaia riferisce quanto segue. L 8 novembre 2005 è entrato in vigore il Decreto Legislativo , n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che ha modificato, riordinandola, la normativa nazionale in materia fitosanitaria. Il D.Lgs. 214/05 abroga le precedenti normative nazionali in materia ed in particolare: - la Legge 18 giugno 1931, n. 987 Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e relativo regolamento applicativo approvato con regio decreto 12 ottobre 2003, n.1700; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 536 Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali ; - il Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996 concernente Misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ; - una serie di decreti ministeriali che hanno modificato gli allegati del decreto di cui al punto precedente. Le finalità che il D.Lgs. 214/05 intende perseguire, sono: - le misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia di profilassi internazionale di cui all articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione; - l attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell 8 maggio 2000; Mod. A - originale

2 - l attuazione della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (CIPV) ed il relativo modello di certificato fitosanitario e certificato fitosanitario di riesportazione o i loro equivalenti elettronici. Il D.Lgs. 214/05 detta disposizioni in merito a: controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione, autorizzazione e registrazione dei produttori, passaporto delle piante, zone protette, ispettori fitosanitari, controlli fitosanitari all importazione, esportazione, organizzazione del servizio fitosanitario nazionale, sanzioni amministrative e norme finanziarie. In particolare l art. 19 del D.Lgs. 214/05 prevede il rilascio, da parte del Servizio fitosanitario regionale, di una autorizzazione alle seguenti categorie di operatori: a) i produttori di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del medesimo articolo; b) i commercianti all ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all Allegato V, Parte B del D.Lgs. 214/05; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all ingrosso di legname di cui all allegato V, Parte A del D.Lgs. 214/05. L art. 19 comma 4 del D.Lgs. 214/05 prevede che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si osserva che l autorizzazione all esercizio dell attività di produzione e commercio di piante, parti di piante e semi era già prevista dalla Legge 987/31. La materia, in forza del DPR 616/77 Attuazione della delega di cui all art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, è stata recepita nell ordinamento regionale con la legge regionale 6 maggio 1985, n.48 Norme sulla produzione, commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali, successivamente sostituita con la legge regionale 12 aprile 1999, n.19 Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali, attualmente in vigore. L autorizzazione rilasciata ai sensi dell articolo 2 della L.R. 19/1999 è del tutto corrispondente all autorizzazione prevista dall art. 19 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 214/05 che non prevede allo stato attuale requisiti ulteriori o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla norma regionale. Si ritiene pertanto che i soggetti già autorizzati ai sensi dell art. 2 della L.R. 19/99 al momento dell entrata in vigore del decreto non siano tenuti a presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Successivamente all entrata in vigore del D.Lgs. 214/05, i soggetti di cui all art. 19 comma 2 lett. a), compresi i produttori di sementi anche se in possesso dell autorizzazione ai sensi Mod. A - originale pag. 2 Dgr n. del

3 dell art. 2 della legge 25 novembre 1971, n.1096 Disciplina dell attività sementiera, nonché i soggetti che rientrano nelle fattispecie delle lett. b), c), d), e) del decreto legislativo sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione. Il rilascio di tali autorizzazioni deve tener conto dei requisiti di professionalità e dotazione minima di attrezzature occorrenti. La determinazione dei requisiti compete al Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell art. 49 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 214/05. In attesa di questa determinazione, l Unità Periferica per i servizi fitosanitari rilascerà le autorizzazioni per le categorie di cui all art. 19 lett. b), c), d), e) del decreto sulla base di requisiti minimi indicati nella richiesta conformemente alla modulistica allegata al presente provvedimento. Per la categoria di cui all art.19 lett. a) del D.Lgs. 214/05 il rilascio dell autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di cui all art. 3 della L.R. 19/99. Le richieste finalizzate all ottenimento delle autorizzazioni di cui al punto precedente dovranno essere formulate conformemente alla modulistica allegata al presente provvedimento. Per i soggetti esercitanti l attività vivaistica tale modulistica (Allegato C) integra e sostituisce l Allegato C) Domanda e l Allegato C) Relazione alla DGR 28 settembre 1999, n Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione ortofloro-frutticola e delle piante ornamentali modificata dall articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1999 n. 46. Norme tecniche e procedurali per l applicazione. L art. 55 del D.Lgs. 214/05 prevede il pagamento di una tariffa fitosanitaria una tantum di 100,00 riportata nell Allegato XX Parte B dello stesso decreto - da parte dei richiedenti le autorizzazioni all esercizio delle attività di cui all art. 19, a copertura degli oneri necessari per il rilascio delle stesse. Tenuto conto che i soggetti già autorizzati ai sensi dell art. 2 della L.R. 19/99 al momento dell entrata in vigore del D.Lgs. 214/05 non sono tenuti presentare una nuova richiesta di autorizzazione, ai sensi dell art.19 dello stesso decreto, in quanto l autorizzazione rilasciata in base alla L.R. 19/99 deve ritenersi pienamente valida, si prevede che questi soggetti non siano tenuti al pagamento di detta tariffa. Gli articoli 26 e 30 del D.Lgs. 214/05 prevedono l obbligo per i soggetti autorizzati ai sensi dell art. 19 e iscritti al Registro Ufficiale Produttori (RUP) ai sensi dell art. 20 che intendono commercializzare vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell Allegato V Parte A del decreto, per i quali è previsto il passaporto delle piante secondo quanto indicato nell art. 25, di chiedere una apposita autorizzazione. Precedentemente all entrata in vigore del D.Lgs. 214/05, l autorizzazione all emissione del passaporto delle piante o del passaporto delle piante di sostituzione erano disciplinate dal D.Lgs. 536/92 e D.M. 31/01/96. Il D.Lgs. 214/05 non modifica le condizioni per il rilascio di dette autorizzazioni, pertanto si ritiene che i soggetti già autorizzati non siano tenuti a presentare nuove richieste. Successivamente all entrata in vigore del D.Lgs. 214/05, i soggetti autorizzati all esercizio dell attività e iscritti al Registro Ufficiale Produttori (RUP), che necessitano di autorizzazione all emissione del passaporto delle piante o del passaporto delle piante di sostituzione, sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione sull apposita modulistica allegata al presente provvedimento. Mod. A - originale pag. 3 Dgr n. del

4 L art. 55 del D.Lgs. 214/05 prevede il pagamento di una tariffa fitosanitaria una tantum di 100,00 riportata nell Allegato XX Parte B dello stesso decreto - da parte dei richiedenti le autorizzazioni all emissione del passaporto delle piante di cui all art. 26 e art. 30, a copertura degli oneri necessari per il rilascio delle stesse. Si ritiene che i soggetti già autorizzati all emissione del passaporto delle piante o del passaporto delle piante di sostituzione ai sensi del D.Lgs. 536/92 e D.M. 31/01/96 e successive modifiche ed integrazioni, ora abrogati, non siano tenuti al pagamento di detta tariffa. I soggetti di cui all art. 19 lett. b), c), d), e,) - già operanti al momento dell entrata in vigore del decreto in forza della sola iscrizione al RUP, come previsto dalla precedente normativa (D.Lgs. 536/92 e D.M. 31/01/96) - necessitano di autorizzazione ai sensi del medesimo articolo. Al fine di consentire a tali soggetti di adeguarsi alla nuova normativa in un periodo di tempo ritenuto congruo e nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità dell azione della pubblica amministrazione, con il presente provvedimento si stabilisce un periodo transitorio entro il quale gli stessi dovranno presentare all Unità Periferica per i servizi fitosanitari richiesta per il rilascio delle rispettive autorizzazioni. Si ritiene che il periodo transitorio si concluda il 31 dicembre La mancata presentazione della richiesta comporterà la revoca della iscrizione al R.U.P. Al fine di agevolare gli utenti e semplificare le procedure amministrative si ritiene che la modulistica allegata al presente provvedimento debba tener conto anche delle vigenti norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di cui ai tre Decreti Ministeriali del 14 aprile 1997 (Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell allegato; Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto), al Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n. 151 (Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali), al Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 (Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/Ce, n. 99/67/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151) e alla direttiva 2003/111/CE della Commissione del 26 novembre 2003 (che modifica l allegato II della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto). Il relatore conclude la propria relazione e propone all approvazione della Giunta il seguente provvedimento. Mod. A - originale pag. 4 Dgr n. del

5 LA GIUNTA REGIONALE - UDITO il relatore assessore alle politiche dell agricoltura e del turismo dott. Luca Zaia, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; - VISTO il decreto legislativo , n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, di seguito chiamato decreto; - VISTA legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali ; - VISTA la D.G.R. 28 settembre 1999, n Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali modificata dall articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1999 n. 46. Norme tecniche e procedurali per l applicazione ; - VISTI i DDMM 14 aprile 1997; - VISTA la direttiva 2003/111/CE della Commissione del 26 novembre 2003; - VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151 e il DM 9 agosto 2000; - VISTA la legge regionale 10/01/97, n.1 Ordinamento delle funzioni e della strutture della Regione ; DELIBERA 1) di approvare la modulistica relativa alle richieste di autorizzazione e iscrizione ai sensi del D.Lgs. 214/05, della LR19/99 e dei decreti sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione (DDMM 14/04/97; direttiva 2003/111/CE della Commissione del 26 novembre 2003; D. Lgs. 151/2000 e DM 9 agosto 2000), di cui agli Allegati: A, B, C, C1, C2, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P; che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di integrare e sostituire l Allegato C) Domanda e l Allegato C) Relazione della DGR 28 settembre 1999, n con gli Allegati C, C1 e C2; 3) di dare attuazione al sistema tariffario introdotto con l art. 55 del D.Lgs. 214/05 relativo al rilascio delle autorizzazioni di cui all AllegatoQ, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4) di stabilire che i versamenti di cui al punto precedente devono essere effettuati sul c/c postale n , intestati a REGIONE VENETO SERVIZIO TESORERIA TASSA FITOSANITARIA, indicando nella causale TARIFFA FITOSANITARIA AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ D.Lgs. 214/05 art.55; 5) di stabilire che i soggetti già autorizzati ai sensi dell art. 2 della L.R. 19/99 al momento dell entrata in vigore del decreto legislativo 214/05 non sono tenuti a presentare una nuova richiesta in quanto l autorizzazione rilasciata in base all art. 2 della L.R. 19/99 deve ritenersi pienamente valida anche ai sensi all art. 19 lett.a) del D.Lgs. 214/05 e che gli stessi non sono conseguentemente tenuti al pagamento Mod. A - originale pag. 5 Dgr n. del

6 della tariffa fitosanitaria una tantum prevista dall art. 55 per il rilascio dell autorizzazione; 6) di stabilire che i soggetti già autorizzati all uso del passaporto ai sensi del decreto legislativo 536/92 e DM 31/01/96 al momento della entrata in vigore del decreto legislativo 214/05 non sono tenuti a presentare una nuova richiesta di autorizzazione, in quanto l autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa deve ritenersi pienamente valida, e che gli stessi non sono conseguentemente tenuti al pagamento della tariffa fitosanitaria una tantum prevista dall art. 55 per il rilascio dell autorizzazione; 7) i soggetti di cui all art. 19 lett. b), c), d), e) già operanti al momento dell entrata in vigore del D.Lgs. 214/05 in forza della sola iscrizione al RUP come consentito dalla precedente normativa (D.Lgs. 536/92 e D.M. 31/01/96), sono tenuti a richiedere l apposita autorizzazione, ai sensi del medesimo art. 19, entro il 31/12/2006. La mancata presentazione della richiesta o il mancato rilascio della autorizzazione comporterà la revoca della iscrizione al R.U.P. Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan Mod. A - originale pag. 6 Dgr n. del

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