Il Punto sulla Carta di Qualificazione del Conducente alla luce della recente circolare del Ministero dell Interno del 14 aprile 2008



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Il Punto sulla Carta di Qualificazione del Conducente alla luce della recente circolare del Ministero dell Interno del 14 aprile 2008 Nasce la Carta di qualificazione del conducente (CQC), un nuovo documento che abilita, in aggiunta alla patente, al trasporto professionale di persone o cose, e diventa obbligatorio a partire dal prossimo 10 settembre. La Carta come stabilisce la circolare del Ministero dell'interno del 14 aprile scorso - è necessaria per tutti i conducenti che trasportano professionalmente persone o cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D, DE; il documento non è richiesto, invece, per la conduzione di taxi e per le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB. La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC. L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre: dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale ; di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati. Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, devono necessariamente munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione. Le sanzioni previste dal Codice della strada per la circolazione con patente scaduta o senza il CAP si applicano anche per la guida senza CQC o con la CQC scaduta. Lo stesso vale per le violazioni al Codice che prevedono perdita di punti. Se l infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la CQC (o il CAP) la decurtazione dei punti viene fatta non sulla patente di guida ma sul documento di abilitazione professionale. Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C+E, D e 0+E, occorre che il conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale. La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286 che ha, inoltre, previsto un regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette operazioni di autotrasporto. L'entrata in vigore delle disposizioni del richiamato D.lg. 286/2005 era stata, tuttavia, subordinata all'emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione dd punti dalla carta di qualificazione dei conducente. Tali disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto del Ministro dei trasporti 7.2.2007 (S.O.G.U. n. 80 del 5.4.2007), recante l'indicazione degli Enti per la fonnazione dei conducenti professionali, il programma del corso e ]e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e con i Decreti Dirigenziali del Ministero dei trasporti 7.2.2007, n. 371 e 372 (S.O.G.U. n. 80 del 5.4.2007) riguardanti le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e la decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione. La completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate, a partire dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni. La carta di qualificazione del conducente La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE. La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di persone. La CQC per trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto indicate. Nulla è, invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CA?) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui occorre il predetto CAP tipo KB. La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze. La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche della CQC. Veicoli per cui non occorre la CQC Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.lg. 28612005, non ricorre obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati: a) veicoli la cui velocità massima autorizzata, non supera i 45 km/h;

b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicolo non costituisca l'attività principale del conducente. Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. È necessario, tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 77898/8.3 dello agosto 2007 (Ali. 1), per questi veicoli l'obbligo del possesso della,carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale. È stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti, sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale. Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi. Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre: -dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; -dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale richiesti dali 'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più avanti. Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione. Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi,e dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo KA o KB. Regime sanzionatorio relativo alla cqc Il D.lg. 28612005 ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada per la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC ovvero di CQC scaduta di validità. Sanzioni per mancanza della CQC Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma 15 C.d.S. La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o un'autovettura per noleggio con conducente senza essere munito di CAP tipo KB. La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i IO giorni successivi dalla data del superamento dell'esame. Sanzioni per CQC scaduta di validità La guida con una CQC scaduta dr validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere ritirata e trasmessa alla Prefettura-UTG competente per territorio che provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell'avvenuta conferma di validità. Mancato possesso della CQC durante la guida A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la CQC (Ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC,entro i successivi 10 giorni dalla data del superamento dell'esame. Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB

commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC ) che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 C.d.S. Fino alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere il documento, infatti,per chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S (salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB). Decurtazione di punti dalla CQC Secondo l'art. 23 del D.L.G 286/2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008. Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose. Nella fase transitoria di cui al punto precedente la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono ancora in possesso, perciò, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta. In tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla al momento del controllo. Infatti, fino al a completa attuazione delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere l'esibizione della carta non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla. Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore di CAP tipo KD visto che, ai sensi dell'art.116 C.d.S e dell'art. 310, comma 2 Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti conducenti di chiedere la conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla data della scadenza del CAP medesimo. Indicazioni sul verbale di contestazione Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio con conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S deve contenere l'indicazione del numero di CQC) o del CAP posseduto dal conducente. Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 -dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo. La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calla descrizione della violazione. Raddoppio dei punti per neopatentati Quando la decurtazione di punti interessa la CQC o il CAP, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis che prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto. Perciò, ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP. Confermate le nuove disposizioni per il rilascio della CQC per documentazione Come già annunciato dalla circolare del 2 aprile 2008, prot. 29696, il Ministero dei trasporti è intervenuto (1) per modificare il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» per quello che concerne il periodo transitorio relativo al rilascio della CQC per documentazione, previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avendo compreso quello che da tempo avevano segnalato gli addetti ai lavori, vale a dire che si era realizzato un disallineamento tra l effettiva entrata in vigore della normativa concernente il rilascio della CQC (entro il 9 settembre 2008 il CAP KD; entro il 9 settembre 2009 per la patente di guida della categoria C1, C1E, C e

CE) e la possibilità di ottenere la CQC per documentazione, limitata ai conducenti residenti in Italia, titolari di patenti di guida della categoria C e CE o di CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007. Addirittura è intervenuta la Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea con nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 rilevando come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo più lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale». Da notare che il comma 2 dell articolo 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 è rimasto invariato, ma risulta inapplicabile e pertanto le domande per ottenere il rilascio della CQC per documentazione verranno evase secondo l ordine cronologico di presentazione e non più secondo la calendarizzazione proposta con il predetto decreto. Articolo 2 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione Articolo 2 - modificato Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione 1. La carta di qualificazione del conducente è 1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso rilasciata, senza obbligo di frequentare il di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione corso di formazione iniziale e l esame di delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto valutazione delle conoscenze ai sensi dell art. legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, conducenti residenti: n. 286, a conducenti residenti: a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre del presente decreto, del certificato di 2008 del certificato di abilitazione abilitazione professionale di tipo KD; professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre del presente decreto, della patente di guida delle 2009 della patente di guida delle categorie C, categorie C, C+E; CE; c) in altri Stati appartenenti all'unione europea o c) in altri Stati appartenenti all Unione allo Spazio economico europeo ma dipendenti europea o allo Spazio economico europeo ma da un'impresa di autotrasporto di persone o di dipendenti da un impresa di autotrasporto di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, entrata in vigore del presente decreto, della alla data del 9 settembre 2008 della patente di patente di guida delle categorie C, C+E, D e guida delle categorie D o DE, ovvero alla data D+E; del 9 settembre 2009 della patente di guida d) in Stati non appartenenti all'unione europea o delle categorie C o CE; allo Spazio economico europeo ma dipendenti d) in Stati non appartenenti all Unione da un'impresa di autotrasporto di persone o di europea o allo Spazio economico europeo ma cose avente sede in Italia, titolari, alla data di dipendenti da un impresa di autotrasporto di entrata in vigore del presente decreto, della persone o di cose avente sede in Italia, titolari, patente di guida equivalenti alle categorie C, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di C+E, D e D+E. guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE. 2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze: a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano (non più applicabile) 2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze: a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano

con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose. con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose. ----- (1) Le nuove disposizioni sono state anticipate dalla Circolare del Ministero dei trasporti 2/4/2008 prot. 29696 e poi confermate dal Decreto dirigenziale 20 marzo 2008 - Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente». (GU n. 102 del 2-5-2008 ) Decreto Ministero dei trasporti 20/3/2008 (G.U. 2/5/2008 n. 102) Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» IL CAPO DEL DIPAPTIMENTO, per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al piu' tardi entro due anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioe', entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE. rilasciata al piu' tardi entro tre anni dalla data limite del

recepimento della direttiva stessa e, cioe', il 9 settembre 2009; Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalita' per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale; Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007; Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo piu' lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»; Decreta: 1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e' sostituito dal seguente: «La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e conducenti residenti: a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE; c) in altri Stati appartenenti all'unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE; d) in Stati non appartenenti all'unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. DECRETO DIRIGENZIALE 7 febbraio 2007, n. 371 (G.U. n. 80 del 5.4.2007) omissis Art. 2 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione 1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti: a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E; c) d) in altri Stati appartenenti all'unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E; in Stati non appartenenti all'unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E. 2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze: a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose. omissis RILASCIO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTI PER DOCUMENTAZIONE L art. 17 del D.L.vo 286/2005 e l art. 2 del D.M. 07/02/2007 prevedono la possibilità, sulla scorta di idonea documentazione, da parte degli UMC di rilasciare la CQC a quei conducenti in possesso di determinati requisiti alla data del 05/04/2007. Pertanto con la presente, facendo seguito alla nota prot. 712/SIIT/2 del 17/04/2007 si dettano ulteriori disposizioni inerenti esclusivamente il rilascio della carta di qualificazione del conducente (CQC) per documentazione (senza esami). A. OBBLIGO DELLA CQC: Hanno l obbligo di munirsi della CQC i conducenti che alla data del: - 10/09/2008 effettuano professionalmente autotrasporto di persone con veicoli per i quali è richiesta la patente D o DE ed il KD; - 10/09/2009 effettuano professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE La CQC può essere valida per la guida dei veicoli adibiti a:. solo trasporto cose;. solo trasporto persone;. trasporto cose e persone B. ESENZIONI Sono esentati dall obbligo di possedere la CQC, ai sensi dell art. 16 del D.L.vo 286/2005, dopo le date sopra citate, i conducenti dei: a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h; b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell ordine pubblico o messi a loro disposizione; c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancori immessi in circolazione; d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci ai fini privati e non commerciali (si riferisce ai conducenti di veicoli ad uso proprio circolare prot. Div6 29092/23.18.03 del 27/03/2007); g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l attività principale del conducente Ulteriori chiarimenti sulle esenzioni perverranno dal superiore Ministero.

C. AVENTI DIRITTO: Possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti che alla data del 05/04/2007, tale data potrebbe essere posticipata al 21/4/2007 come da nota prot. 38090 - file avvisi n.16 del 16/09/2007 - siano : - Residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 04/04/07; - Residenti in Italia e già titolari della patente di guida della categoria C oppure CE alla data del 04/04/07; - Cittadini di Stati appartenenti all Unione europea e allo Spazio economico europeo, dipendenti di un impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/07; - Cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea nè allo Spazio economico europeo, dipendenti di un impresa di autotrasporto di cose o persone avente sede in Italia, già titolari di patente di guida equivalente alle categoria C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/07. Si ricorda che possono ottenere la CQC non solo i conducenti titolari di patente di guida italiana ma anche i conducenti in possesso di patente di guida rilasciata all estero anche se la stessa non è convertibile ma nel rispetto delle modalità riportate al punto H. Si ricorda inoltre che se la patente presenta sottocategorie il CQC sarà rilasciato per le sottocategorie corrispondenti. Si ribadisce inoltre che il possesso della patente di categoria C può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria D qualora questa sia stata conseguita antecedentemente il 01/10/2004 (D.M. 30/09/2003 n. 40T) D. QUANDO: I conducenti interessati al rilascio della CQC per documentazione potranno presentare presso gli Uffici della Motorizzazione apposita richiesta sulla base del seguente calendario: Dal 06/04/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F; Dal 05/07/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M; Dal 05/10/2007: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P., Q, R; Dal 05/01/2008: conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z NON si potrà procedere al rilascio della CQC documentale agli eventi diritto dopo il 05/04/2010 La disciplina sanzionatoria prevista dall art. 126 bis del CdS decorre dopo dodici mesi dall avvio delle procedure ovvero dal 07/04/2008 E. VALIDITA : Indipendentemente dalla data di presentazione e di rilascio le scadenze da riportare sulla CQC saranno: - 09/09/2013 per il trasporto di persone; - 09/09/2014 per il trasporto cose Allo scadere della CQC questa dovrà essere rinnovata secondo le modalità previste dal D.L.vo 286/2005 e dal DM 07/02/2007. Il rinnovo avverrà frequentando un corso di formazione periodica. Questo potrà essere svolto nell intervallo decorrente da 6 mesi prima della data di scadenza a DUE anni dopo la data stessa. Qualora il rinnovo avvenga oltre i DUE anni dalla data di scadenza, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, il candidato dovrà superare anche i relativi esami.

Per i titolari di CQC per trasporto persone che prima del 09/09/2013 dovessero raggiungere i 65 anni di età la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65 anno di età. F. DOVE: La domanda di rilascio del CQC per documentazione potrà essere presentata presso qualsiasi UMC indipendentemente dalla residenza del richiedente o della Ditta da cui dipende. Eventuali situazioni di trasmigrazione anomale dovranno essere segnalate allo scrivente. G. DUPLICATO DEL CQC: L art. 5 del DM 7/02/2007 stabilisce che il conducente ha l obbligo di richiedere anche il duplicato della CQC, se posseduta, nel caso di rilascio di una nuova patente, sia che questa sia conseguita a seguito di esame sia che venga ottenuta per risclassificazione, smarrimento o furto, in quanto la CQC è valida solo se correlata ad una determinata patente e deve riportare espressamente il riferimento al numero della patente posseduta dal titolare. Pertanto si possono sintetizzare i seguenti casi: - RILASCIO PATENTE A SEGUITO D ESAME A seguito dell idoneità di un candidato ad una nuova categoria di patente (sia per estensione che per conseguimento) l esaminatore inviterà il candidato, all atto della consegna del nuovo documento, a presentarsi presso uno degli sportelli UMC per richiedere il duplicato della CQC consegnando l allegato 1. - RICLASSIFICAZIONE PATENTE Unitamente ai documenti di rito da presentarsi per la riclassificazione della patente l utente dovrà presentare contestualmente domanda di duplicato CQC - SMARRIMENTO/FURTO PATENTE DI GUIDA E CQC Nel caso che l utente abbia subito smarrimento/furto sia della patente che della CQC dovrà presentare, secondo le modalità in uso per le patenti, regolare denuncia agli organi di Polizia preposti, i quali non invieranno all UCO la richiesta di duplicato ma inviteranno l utente a presentarsi presso un UMC che provvederà, a seguito di espressa domanda corredata dei documenti di rito e della copia della denuncia stessa, ad emettere prima la patente di guida e successivamente la relativa CQC. La consegna all utente della patente e della CQC dovrà essere contestuale. - SMARRIMENTO/FURTO CQC Se lo smarrimento/furto dovesse interessare solo la CQC per ottenere il duplicato della stessa l utente dovrà presentare, ad un ufficio UMC, relativa pratica corredata dalla documentazione di rito e dalla copia della denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di Polizia. In tutti i casi sopra riportati, all atto della presentazione di richiesta di duplicato di una CQC dovrà essere rilasciata all interessato la ricevuta: questa sarà valida per la circolazione quale certificazione sostitutiva (art. 116 comma 15 del D.L.vo 285/92) H. DOCUMENTAZIONE/TARIFFE: I conducenti interessati al rilascio della CQC potranno recarsi presso un UMC muniti di un documento di

riconoscimento valido, o incaricare i soggetti autorizzati legge 264/91. Per ottenere una CQC dovrà essere presentata: a) DOCUMENTAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA IN TUTTI I CASI Modello TT746C compilato in ogni sua parte; Attestazione versamento c.c.p. 9001 pari a 9,00; Attestazione versamento c.c.p. 4028 pari a 29,24 1 foto formato tessera non legalizzata in quanto la CQC non avrà valore di documento di riconoscimento Tale documentazione, a seconda dei casi, dovrà essere così integrata: 1) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA E TITOLARI DI PATENTE ITALIANA: - Titolari di patente C-CE: fotocopia patente In questo caso gli uffici UMC rilasceranno una CQC solo per trasporto cose - Titolari di KD: fotocopia patente e del CAP In questo caso i titolari di patente D comprensiva anche di patente C potranno ottenere una CQC avente le seguenti caratteristiche: - CQC solo cose - CQC solo persone -. CQC per entrambe Gli utenti dovranno specificare sulla richiesta (mod. 746C) quale tipo di CQC intendano richiedere. Si precisa inoltre che il conducente in possesso di KD dovrà obbligatoriamente richiedere anche il rilascio di un KB in quanto la CQC sostituisce solo il KD. In questo caso l ulteriore domanda per il rilascio di un KB dovrà essere corredata da: - n. 1 attestazione di versamento su c.c.p. 9001 pari a 9,00; - n. 1 attestazione di versamento su c.c.p. 4028 pari a 14,62; - KD in originale 2) CONDUCENTI RESIDENTI IN ITALIA MA NON TITOLARI DI PATENTE ITALIANA Si devono dividere gli utenti in: - Comunitari : - fotocopia della patente posseduta - Extra comunitari: - fotocopia della patente posseduta; - fotocopia del permesso di soggiorno secondo le modalità in uso; - certificato di residenza riportante la data di acquisizione della residenza in Italia o autocertificazione della stessa Gli utenti extra comunitari potranno essere in possesso di patente: Convertibile in questo caso l utente dovrà procedere alla conversione della stessa. Qualora non dovesse effettuare la conversione la CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia.

In questo caso dovrà presentare: - fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa. Non convertibile: La CQC sarà valida fino al compimento di un anno dalla data di avvenuta acquisizione della residenza in Italia. In questo caso l utente dovrà presentare: - fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l autenticità, l abilitazione e l equipollenza alle categorie di patente italiana. 3) CONDUCENTI NON RESIDENTI MA DIPENDENTI DI UNA DITTA CON SEDE IN ITALIA - Candidati comunitari: la documentazione sarà integrata con: - allegato 2 debitamente compilato; - copia della patente di guida in corso di validità: - Candidati extra comunitari: la documentazione sarà integrata con: - allegato 3 debitamente compilato (dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante); - fotocopia autenticata della patente + traduzione della stessa se convertibile; - fotocopia autenticata della patente + dichiarazione consolare attestante l autenticità, l abilitazione e l equipollenza alle categorie di patente italiana se non convertibile L Ufficio procederà al rilascio della CQC ma effettuerà gli accertamenti di rito ai sensi del DPR 445/2000 e se questi dovessero essere positivi procederà alla revoca della CQC (all. 4a-4b) da notificare all interessato. Trascorsi 30 gg.qualora il titolare non provveda alla restituzione della CQC essa dovrà essere cancellata dal Sistema Informatico Si invitano gli uffici ad utilizzare tassativamente le procedura sopra riportate ed a segnalare allo scrivente eventuali anomali