FONDAZIONE INSIEME ALTOVI



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Art. 1 Denominazione STATUTO E costituita ai sensi del vigente codice civile una Fondazione di interesse collettivo, avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus sotto la denominazione: FONDAZIONE INSIEME ALTOVI In caso di acquisizione della iscrizione nell anagrafe delle ONLUS, di cui all art.11 della L.460/97, nella denominazione e in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione farà uso della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo ONLUS. Art. 2 Sede e durata La Fondazione ha sede in Thiene via M.Grappa, 49. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede legale, purché sempre nell ambito territoriale della Provincia di Vicenza. La Fondazione opera nell ambito della regione Veneto e in particolare nell Alto Vicentino. Può altresì intrattenere rapporti e collaborazioni, ai fini propri istituzionali con enti e istituzioni nazionali ed estere aventi i medesimi scopi. La Fondazione non ha limiti di durata. Art. 3 Fondatori e membri partecipanti Sono membri Fondatori i partecipanti alla costituzione della Fondazione. Possono essere ammessi alla Fondazione, in qualità di membri partecipanti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti di qualsiasi tipo che, condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e contribuiscano al suo patrimonio nelle forme e almeno nella misura determinata nel minimo dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Art. 4 Scopo La Fondazione opera nell ambito territoriale dell Alto Vicentino e si propone esclusivamente di: a) promuovere attività di beneficenza e di assistenza alle persone disabili e svantaggiate, come previsto dal Dlgs 460/1997 e dai regolamenti comunitari. b) promuovere la raccolta di fondi da distribuire, insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a); c) attuare iniziative di tutela, assistenza socio-sanitaria, istruzione e cura, materiale e morale, nonché apportare tutti i benefici possibili alle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali, disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare, promuovendo anche interventi personalizzati e avvalendosi della collaborazione di altri soggetti che perseguano le medesime finalità e che offrano idonee garanzie di qualità, di efficacia ed efficienza e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 460/1997. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte quelle attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge e in particolare dal Dlgs 460/1997. L erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente, o con diversa periodicità sceglierà, dopo aver sentito il parere, dei donatori e dei membri partecipanti, individuando i progetti e gli interventi da finanziare. Art. 5 Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è costituito: - dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, descritto nell atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale. - dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant altro acquistato e/o acquisito dalla Ver. 13-12-2014 1

Fondazione a titolo di lasciti, donazione o di successione, specificatamente erogati a titolo di incremento patrimoniale; - da ogni altra forma di donazione e contributo specificamente erogati a titolo di incremento patrimoniale da Enti e Istituzioni pubbliche o private o da persone fisiche e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. Art. 6 Fondo di gestione Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da: rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni o sovvenzioni di singoli, Enti e Istituzioni pubbliche e private, liberi o vincolati a specifiche attività della Fondazione; contributi e donazioni dei membri partecipanti e di soggetti terzi; eventuali elargizioni liberali, donazioni o disposizioni testamentarie aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale che non siano espressamente destinate all incremento del patrimonio; ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; compensi e somme acquisite a qualsiasi titolo dalla Fondazione. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e compiti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e valido per la Fondazione stessa. Art. 7 Organi della Fondazione Gli organi della Fondazione sono: a) il Presidente; b) il Consiglio Generale; c) il Consiglio d Amministrazione; d) il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 8 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto, fatta salva la sua prima nomina in sede di costituzione della Fondazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie dei atti, determinandone le attribuzioni. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, se nominato, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente inoltre provvederà a convocare entro 60 giorni dall inizio di ogni esercizio tutti coloro che hanno provveduto ad effettuare una donazione nell anno precedente rilasciando il loro indirizzo mail, i quali contribuiranno ad indicare al Consiglio di Amministrazione i progetti prioritari da finanziare e saranno relazionati sull andamento dei progetti in corso di finanziamento. Art. 9 Il Consiglio Generale Il Consiglio Generale della Fondazione è costituito inizialmente dai soci fondatori e successivamente da tutti i membri partecipanti, ammessi come previsto al precedente articolo 3 (tre). Esso è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale vi partecipa senza diritto di voto. Il Consiglio Generale formula indirizzi, pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi. Ver. 13-12-2014 2

Al Consiglio Generale altresì spetta: nominare e determinare i componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata; nominare e determinare i componenti del Collegio di Revisione Contabile; esprimere un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle modificazioni dello Statuto della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione; esprimere un parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, in merito alla proroga della durata o estinzione della Fondazione. Art. 10 Adunanze del Consiglio Generale Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all anno. Il Consiglio Generale, inoltre, deve essere convocato quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo degli appartenenti al Consiglio generale o da almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio di Revisione Contabile. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invito contenente l ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata o telefax o altro mezzo idoneo (mail o sms) comprovante tale invito, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell adunanza o in caso di urgenza un giorno prima. Le adunanze del Consiglio Generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione con qualsiasi percentuale di presenti. Ogni Partecipante dispone di un voto, qualsiasi sia il suo apporto al Patrimonio della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio Generale devono sempre essere prese con la maggioranza dei presenti. Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, inizialmente nominati dai soci Fondatori nell atto costitutivo. Gli organi durano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa durata fissata al momento della nomina. Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente. Nel caso venisse a mancare per qualunque causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, e il Consiglio Generale non provveda al rinnovo dell intero Consiglio, qualsiasi componente del Consiglio potrà richiedere la nomina al Presidente del Tribunale di Vicenza. Tutti i Consiglieri possono essere riconfermati. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso. Art. 12 Competenze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in mancanza di questo, dal più anziano di età fra i consiglieri presenti. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare in tutto o in parte, i propri compiti al presidente, esclusi quelli allo stesso riservati per legge o per statuto. In particolare, esso provvede a: - nominare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente; - deliberare eventuali modifiche statutarie, previo parere non vincolante del Consiglio Generale; - approvare il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario; - stabilire le linee generali dell attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell ambito degli scopi e delle attività di cui all articolo 4 del presente Statuto; - deliberare in ordine all accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all acquisto e all alienazione di beni mobili ed immobili; nominare, se lo ritiene necessario, un Comitato Esecutivo attribuendo ad esso i poteri all atto della nomina; nominare, se lo ritiene necessario, un comitato di gestione per le singole opere sociali che saranno poste in essere, attribuendo ad esso i poteri all atto della nomina; deliberare sulla costituzione o sulla competenza di gruppi di lavoro o commissioni speciali di cui facciano parte anche membri esterni al Consiglio stesso; approvare eventuali regolamenti interni della Fondazione; Ver. 13-12-2014 3

provvedere all ammissione di nuovi membri partecipanti alla Fondazione. Fatte comunque salve le competenze del Consiglio generale di cui all art. 9 (nove), il Consiglio di Amministrazione ha la direzione amministrativa e morale della Fondazione. Art. 13 Adunanze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in mancanza dal vicepresidente ovvero, ancora, dal Consigliere più anziano di età, presso la sede della Fondazione o altrove purchè in provincia di Vicenza, ogniqualvolta lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei come previsto all art.10, con almeno tre giorni di preavviso, ovvero, in casi di urgenza, almeno ventiquattr ore prima. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri del collegio sindacale, se nominati. L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno della seduta, il luogo e l ora. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente prese con l intervento della maggioranza dei membri in carica e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. E possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del Verbale; b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dei lavori, constare e proclamare i risultati; c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonchè al verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e la proposta di estinzione della Fondazione dovranno essere prese con la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario. Art. 14 Decadenza/esclusione dal Consiglio di Amministrazione I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive e ingiustificate, dalle adunanze dell organo. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; l aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o alla immagine della Fondazione; La decadenza e l esclusione sono deliberate a maggioranza del Consiglio stesso, esclusi gli interessati. Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile ricorrere al Consiglio Generale che delibererà a maggioranza, definitivamente, in seconda istanza. Art. 15 Collegio dei revisori dei Conti Il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto, a seconda di quanto impone la legge, da uno a tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale della Fondazione tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio è presieduto dal presidente eletto tra i suoi membri nella prima riunione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri effettivi, anche individualmente, esercitano il controllo sulla gestione e l amministrazione della Fondazione, vigilano sulla osservanza della legge e dello statuto ed accertano la regolare tenuta della contabilità, procedendo, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione o di verifica, comunicano al Consiglio di Amministrazione la relazione al rendiconto annuale, nonché relazionano prontamente il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio generale sulle eventuali gravi irregolarità riscontrate e commesse dagli Amministratori. Devono essere sempre avvisati con mezzi idonei, come previsto all art.10, sulle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale a cui possono assistere. La carica di membro del Collegio di Revisione contabile è gratuita, salvi i rimborsi delle spese sostenute e Ver. 13-12-2014 4

preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 16 Esercizio finanziario e bilanci L esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro i termini di legge, il rendiconto consuntivo, redatto secondo gli artt.2423 e segg. del C.C. ed il bilancio economico preventivo del successivo esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l approvazione del rendiconto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per il ripiano delle eventuali perdite di gestioni precedenti che hanno intaccato il patrimonio sociale, e solo in un secondo momento per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l acquisto di beni strumentali per l incremento o il miglioramento della sua attività. E espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in forma indiretta, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre onlus aventi finalità analoghe alla Fondazione. Tutti gli utili dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione. Art. 17 Estinzione Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei Consiglieri in carica, può deliberare, previo parere non vincolante del Consiglio Generale, di sottoporre alla valutazione dell Autorità competente l estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risultasse insufficiente. Nella stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione può provvedere, per l eventualità che l Autorità competente si pronunci favorevolmente, alla nomina di un liquidatore, dettando i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. Il liquidatore provvederà agli adempimenti di legge e, redatto il bilancio finale di liquidazione, effettuerà, secondo le indicazioni espresse nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione di proposta di estinzione, la devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione ad altra o altre onlus aventi finalità omogenee o operanti in analogo settore, preferibilmente nel territorio dell Alto Vicentino o provincia di Vicenza e, comunque, con destinazione a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Generale, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta della legge. Art. 18 Clausola arbitrale Tutte le eventuali controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, tra membri degli organi statutari e tra questi e la Fondazione, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile. Art. 19 Clausola di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. Il presente statuto è stato approvato dall assemblea dei soci del 13.12.2014 a rogito notaio C.Lorettu di Thiene n.110988 di rep. e n.33346 di racc. E stato registrato presso l Agenzia delle entrate ufficio di Bassano del Grappa il 5.1.2015 al n.68 serie 1T. Ver. 13-12-2014 5