Articolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ),



Documenti analoghi
Accordo del 21 giugno 1999

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

(Atti non legislativi) DECISIONI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta

***II POSIZIONE COMUNE

REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Direttiva CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 41/2004 del 21/4/2004

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.


FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Piazza M. Armellini 9/A

(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG )

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Accordo del 21 giugno 1999

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

Attuazione della direttiva CEE 92/14 in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione.

Roma, 01 ottobre 2015

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

MINISTERO DELL' INTERNO

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Sicurezza stradale: regole per i pullman

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

***II POSIZIONE COMUNE

P r o d u t tive. Circolare n.

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera


(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/86/UE)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

che fissa norme comuni per l accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. (rifusione)

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;

Autoscuola Marche - DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

Autoscuola Marche - DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa relativo ai trasporti internazionali su strada

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245 (G.U. n. 15 del )

Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida

Gazzetta Ufficiale N. 91 del 19 Aprile 2007

(CE) , 22) ) 1687/ (GU CE

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2002 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 592/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 17 giugno (Testo rilevante ai fini del SEE)

Circolazione stradale: direttiva europea per incentivare la sicurezza dei pedoni ( Direttiva Europea n 2003/102/CE )

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

DELIBERA. Art. 1. Requisiti di Accreditamento

Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2009/36/CE DELLA COMMISSIONE

Transcript:

L 75/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.3.2005 DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA del 22 giugno 2004 che modifica l allegato 1 dell accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada (2005/249/CE) IL COMITATO, visto l accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada, in particolare l articolo 52, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell allegato 1. (2) Dopo la firma dell accordo sono stati adottati nuovi atti giuridici comunitari nei settori da esso contemplati. Il testo dell allegato 1 deve essere modificato per tener conto dell evoluzione della normativa comunitaria in materia, DECIDE: Articolo 1 L allegato 1 dell accordo è soppresso e sostituito dal testo che figura all allegato della presente decisione. Articolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), a) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; b) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. Articolo 3 La delegazione elvetica e la delegazione comunitaria convengono che il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio ( 2 ), di cui all articolo 9 dell accordo, si applica nella sua versione modificata [da ultimo dal regolamento (CE) n. 484/2002]. ( 1 ) GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1. ( 2 ) GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

22.3.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 75/61 Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all adozione. Fatto a Berna, il 22 giugno 2004. Per la Confederazione svizzera Il presidente Max FRIEDLI Per la Comunità europea Il capo della delegazione Heinz HILBRECHT

L 75/62 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.3.2005 ALLEGATO «ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI APPLICABILI Conformemente all articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito: SEZIONE 1 ACCESSO ALLA PROFESSIONE Disposizioni pertinenti dell acquis comunitario Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell 1.5.2004, pag. 35). SEZIONE 2 NORME SOCIALI Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3). Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 relativo all armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1) o regole equivalenti stabilite dall accordo AETR, ivi compresi i suoi emendamenti. Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1 o marzo 2002 che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). Ai fini del presente accordo: a) è applicabile solo l articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002; b) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; c) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall obbligo di essere muniti dell attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 concernente l apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1). Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36). SEZIONE 3 NORME TECNICHE Veicoli a motore Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

22.3.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 75/63 Direttiva 91/542/CE del Consiglio, del 1 o ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19). Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Trasporto su strada di merci pericolose Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell 8.4.2003, pag. 45). Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995 sull adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23). Trasporto per ferrovia di merci pericolose Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 dell 8.4.2003, pag. 47). Consulenti in materia di sicurezza Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10). Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41).

L 75/64 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.3.2005 SEZIONE 4 DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164). SEZIONE 5 ALTRI SETTORI Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19), modificata dalla direttiva 1994/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).»