Norme Tecniche di Attuazione



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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA SERVIZIO AMBIENTE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 31.7.2003 Variante n. 1 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del Norme Tecniche di Attuazione Data: 18.11.2004 Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Bruno dott. Berto Il Segretario Generale Ivano dott. Cescon Il Sindaco Maria Gomierato Progettisti: dott. Bruno Berto, coordinatore arch. Luca Pozzobon, progettista dott.ssa Mara Norbiato, progettista geom. Paolo Campalani, collaboratore 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Norme Tecniche di Attuazione 1. ZONE OMOGENEE 2. LIMITI ACUSTICI 2.1 Limiti di zona 2.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore 3. AREE PARTICOLARI 3.1 Infrastrutture ferroviarie e relative fasce di pertinenza 3.2 Infrastrutture viabilistiche e relative fasce di pertinenze 4. DEROGHE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE 5. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2

1. ZONE OMOGENEE La classificazione del territorio comunale adempie alle prescrizioni dell art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro sull inquinamento acustico, e dell art. 3 della L.R. n. 21 del 10 maggio 1999, Norme in materia di inquinamento acustico, facendo altresì riferimento ai criteri orientativi già adottati con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993, salvo il necessario adeguamento ai decreti attuativi della legge n. 447/1995. La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dallo stesso decreto: CLASSE I: Aree particolarmente protette Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed asenza di attività industriali ed artigianali. CLASSE III: Aree di tipo misto Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. CLASSE IV: Aree di intensa attività umana Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione,di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. La classificazione acustica è riportata per l intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolare Generale. 3

2. LIMITI ACUSTICI 2.1 Limiti di zona In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6.00-22.00) e notturno (ore 22.00-6.00). Le definizione di tali valori sono stabilite dall art. 2 della Legge 447/95: Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo; valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l ambiente; valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla presente legge. VALORI LIMITE DI EMISSIONE- Leq in db(a) Classi di destinazione d uso del territorio Periodo diurno Periodo notturno Classe 1 Aree particolarmente protette 45 35 Classe 2 Aree prevalentemente residenziali 50 40 Classe 3 Aree di tipo misto 55 45 Classe 4 Aree di intensa attività umana 60 50 Classe 5 Prevalentemente industriali 65 55 Classe 6 Esclusivamente industriali 65 65 VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in db(a) Classi di destinazione d uso del territorio Periodo diurno Periodo notturno Classe 1 Aree particolarmente protette 50 40 Classe 2 Aree prevalentemente residenziali 55 45 Classe 3 Aree di tipo misto 60 50 Classe 4 Aree di intensa attività umana 65 55 Classe 5 Prevalentemente industriali 70 60 Classe 6 Esclusivamente industriali 70 70 4

VALORI LIMITE DI QUALITA - Leq in db(a) Classi di destinazione d uso del territorio Periodo diurno Periodo notturno Classe 1 Aree particolarmente protette 47 37 Classe 2 Aree prevalentemente residenziali 52 42 Classe 3 Aree di tipo misto 57 47 Classe 4 Aree di intensa attività umana 62 52 Classe 5 Prevalentemente industriali 67 57 Classe 6 Esclusivamente industriali 70 70 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE - Leq in db(a) Periodo diurno Periodo notturno Si applicano all interno degli ambienti abitativi con l esclusione dei seguenti casi: aree in classe VI rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, etc. se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 db(a) in periodo diurno e 40 db(a) in periodo notturno se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 db(a) in periodo diurno e 25 db(a) in periodo notturno 5 db 3 db 2.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore All interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatte salve le prescrizioni contenute nei decreti attuativi della L. 447/1985. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell Ambiente del 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento. 5

3. AREE PARTICOLARI 3.1 Infrastrutture ferroviarie e relative fasce di pertinenza La classificazione acustica delle ferrovie e delle relative fasce di pertinenza è regolamentata dal DPR 18 novembre 1998 n.459 attuativo della Legge n.447/95. In particolare l art. 3 del DPR 459/1998 stabilisce che: A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all infrastruttura, della larghezza di 100m denominata fascia A; la seconda più distante dall infrastruttura, della larghezza di 150m denominata fascia B. m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200km/h. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente. All interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal sopra citato DPR 459/1998 per la sorgente sonora ferroviaria, mentre per le altre sorgenti sonore presenti all interno di tali fasce valgono i limiti di immissione e di emissione stabiliti dalla zonizzazione acustica. Le fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie sono riportate con apposita grafia nella cartografia di piano. 3.2 Infrastrutture viabilistiche e relative fasce di pertinenze L inquinamento acustico da traffico stradale è regolamentato dal DPR 142 del 30.03.2004 attuativo della L. 447/95. Tale decreto individua, per ogni categoria di strada prevista dal vigente Codice della Strada, delle fasce di pertinenza acustica all interno delle quali valgono, per la sorgente sonora stradale, i limiti di immissione acustica riportati nella tabella 1 (per le strade di nuova realizzazione) e nella tabella 2 (per le infrastrutture esistenti o loro varianti) allegate al suddetto decreto. Per le altre sorgenti sonore presenti all interno di tali fasce di pertinenza valgono i limiti di immissione e di emissione stabiliti dalla zonizzazione acustica. Per quanto concerne l ampiezza delle fasce di pertinenza stradale, il decreto stabilisce quanto segue: Per le autostrade, le strade extraurbane principali B e le extraurbane secondarie C1 di nuova realizzazione la fascia è di 250 metri, mentre per le 6

extraurbane secondarie C2 di 150 metri e per le strade urbane di scorrimento D di 100 metri. All interno di tali fasce, i valori limite per scuole, ospedali, case di cura e di riposo sono fissati in 50 decibel di giorno e 40 di notte (per le scuole vale sempre il solo limite diurno) e in 65 decibel di giorno e 55 di notte per gli altri edifici. Per autostrade e strade extraurbane principali B e secondarie a carreggiata separata Ca già esistenti la fascia di attenzione acustica è stata suddivisa in due zone, la prima più vicina all infrastruttura di 100 metri e la seconda più distante di 150 metri (per le strade extraurbane secondarie di tipo Cb le fasce sono di 100 e 50 metri rispettivamente). All interno della prima fascia i valori sono di 70 decibel di giorno e 60 di notte e all interno della seconda di 65 decibel di giorno e 55 di notte. Per le strade urbane di scorrimento D la fascia di pertinenza acustica è unica ed è ampia 100 metri; per le strade di tipologia Da i limiti di immissione acustica sono di 70 decibel di giorno e 60 di notte, mentre per le Db sono di 65 decibel di giorno e 55 di notte. Per scuole, ospedali, case di cura e di riposo i limite invece sono uguali in tutte e due le fasce: 50 decibel di giorno e 40 di notte. Per le strade cittadine (urbane di quartiere e locali), per le quali sussiste una fascia di pertinenza di 30 metri, valgono i limiti della zonizzazione acustica. Le fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali sono riportate con apposita grafia nella cartografia di piano. 4. DEROGHE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE Per quanto concerne le emissioni sonore da attività temporanee si rimanda a quanto espressamente previsto nell art. 7 della L.R. n 21/1999. Deroghe ai limiti sonori di emissione possono essere concesse per lo svolgimento di attività rumorose temporanee qualora lo richiedono particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, previa espressa autorizzazione comunale. 5. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale. L aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale può intervenire anche contestualmente: 1. all atto di approvazione di Varianti specifiche o generali al PRG 2. all atto di approvazione dei piani attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi. Nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici si dovrà comunque tener conto di quanto previsto dalla normativa acustica, rispettando in particolare il criterio di non porre a contatto zone caratterizzate da limiti acustici che si discostano per più di 5 db(a). 7