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Transcript:

Traduzione 1 Accordo Amministrativo concernente l applicazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo su le assicurazioni sociali Conchiuso il 27 febbraio 1957 Visto l articolo 13, primo capoverso, lettera a, della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo su le assicurazioni sociali (chiamata qui di seguito «Convenzione»), conchiusa il 14 novembre 1955 2, le autorità amministrative supreme dei due Paesi, ossia (Seguono i nomi dei plenipotenziari) hanno convenuto le disposizioni seguenti per l applicazione della Convenzione: Titolo I Disposizioni generali Art. 1 1 Sono designati come uffici di collegamento nel senso dell articolo 13, primo capoverso, lettera a, seconda frase, della Convenzione: 1. In Svizzera: a. per l assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera e le assicurazioni lussemburghesi per la vecchiaia invalidità e morte, la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, chiamata qui di seguito «Cassa svizzera»; b. per le assicurazioni contro gli infortuni svizzera e lussemburghese, l Istituto nazionale svizzero d assicurazione contro gl infortuni, a Lucerna, chiamato qui di seguito «Istituto nazionale». 2. Nel Granducato del Lussemburgo: a. per le assicurazioni lussemburghesi per la vecchiaia, invalidità e morte e per l assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, l «Inspection des institutions sociales», a Lussemburgo; b. per le assicurazioni contro gl infortuni lussemburghese e svizzera, l «Association d assurance contre les accidents, section industrielle», a Lussemburgo. RU 1957 306 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RS 0.831.109.518.1 1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2 I compiti degli uffici di collegamento sono definiti nel presente Accordo amministrativo. 3 Le supreme autorità amministrative delle due Parti contraenti si riservano il diritto di designare altri uffici di collegamento. Art. 2 1 Le persone inviate nel territorio dell altro Paese contraente in conformità dell articolo 3, capoverso 2, lettera a, della Convenzione, devono dimostrare alle autorità competenti di detto Paese, mediante un certificato redatto su un apposito modulo, che il loro soggiorno è soltanto temporaneo e che pertanto continuano a essere soggette alle prescrizioni delle legislazioni del Paese in cui ha sede l impresa, indicate nell articolo 1 della Convenzione. 2 Nel caso in cui più persone sono inviate insieme nel territorio dell altro Paese contraente, per uno stesso periodo di tempo, può essere rilasciato per esse un certificato collettivo. 3 Il certificato previsto nei capoversi 1 e 2 è rilasciato: per le persone inviate nel Lussemburgo, dalla competente cassa di compensazione dell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera e dall agenzia circondariale competente dell Istituto nazionale, per le persone inviate in Svizzera, dall «Inspection des institutions sociales», a Lussemburgo. 4 Il certificato previsto nei capoversi 1 e 2 deve essere esibito dal rappresentante dell impresa nell altro Paese, se tale rappresentante esiste, altrimenti dall interessato stesso. Le persone inviate nel Lussemburgo devono esibire detto certificato all «Inspection des institutions sociales» all inizio della loro attività. 5 Nei casi previsti nell articolo 3, capoverso 2, lettera a, seconda frase, della Convenzione, la domanda di prosecuzione dell assoggettamento alle legislazioni del Paese in cui l impresa ha la sua sede, deve essere presentata dai datori di lavoro interessati; tale domanda dev essere presentata, in Svizzera, all Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nel Lussemburgo, al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, i quali decideranno previa consultazione reciproca. La decisione presa da una di queste autorità sarà notificata all altra, la quale ne darà conoscenza agli istituti assicuratori interessati. 6 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualunque sia la cittadinanza delle persone inviate nel territorio dell altro Paese contraente. Art. 3 Se un istituto assicuratore lussemburghese deve tenere conto dei periodi d assicurazione compiuti in Svizzera, in conformità dell articolo 8 della Convenzione, ogni anno d assicurazione secondo la legislazione svizzera sarà parificato a 2

Assicurazioni sociali - Acc. amministrativo con Lussemburgo 312 giorni o 12 mesi, secondo il caso. Le frazioni d anno saranno computate pro rata. Titolo II Assicurazione vecchiaia, invalidità e morte I. Cittadini lussemburghesi nel Lussemburgo aventi diritto a una rendita dell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera o al trasferimento dei contributi versati in questa assicurazione A. Presentazione delle domande di rendita e determinazione delle rendite Art. 4 1 I cittadini lussemburghesi residenti nel Lussemburgo, che fanno valere un diritto a una rendita dell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, devono presentare domanda all ufficio di collegamento lussemburghese o, se pretendono nel contempo una pensione lussemburghese, all «Etablissement d assurance contre l invalidité et la vieillesse», alla «Caisse de pension des employés privés» o alla «Caisse de pension des artisans», secondo il caso. Per tali domande, devono essere usati i moduli messi a disposizione degli enti lussemburghesi dalla Cassa svizzera. Le dichiarazioni fornite dal richiedente sul modulo di domanda devono, per quanto sia in esso previsto, essere comprovate a mezzo di documenti validi o a mezzo di una corrispondente attestazione dell autorità competente lussemburghese sul modulo stesso. 2 Le domande, che pervenissero a un ente lussemburghese differente da quelli competenti indicati nel capoverso precedente, devono essere immediatamente inviate a quest ultimi. Art. 5 1 L ente lussemburghese competente giusta l articolo 4 verifica, in quanto possibile, se la domanda è redatta in modo esatto e completo e attesta la validità dei documenti lussemburghesi allegati o la competenza delle autorità lussemburghesi che hanno comprovato le dichiarazioni fornite dall avente diritto sul modulo di domanda. Esso trasmette in seguito la domanda di rendita con i documenti allegati alla Cassa svizzera. 2 L ente lussemburghese chiederà nel contempo alla Cassa svizzera le informazioni necessarie per la determinazione della pensione lussemburghese. Art. 6 La cassa svizzera decide la domanda e comunica la decisione al richiedente. Essa ne invia una copia all ente lussemburghese che le aveva trasmesso la domanda e vi aggiunge, in quanto possibile, le informazioni che quest ultimo aveva chiesto in conformità del capoverso 2 dell articolo 5. 3

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 7 I cittadini lussemburghesi residenti nel Lussemburgo presentano i loro ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i loro appelli contro le sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, sia direttamente alle autorità giudiziarie svizzere competenti, sia all ente lussemburghese competente indicato nell articolo 4. In quest ultimo caso, detto ente annota sul ricorso o sull appello la data di ricevimento e lo trasmette immediatamente alla Cassa svizzera perchè sia consegnato alle competenti autorità giudiziarie svizzere. Sarà allegata anche la busta che ha servito alla spedizione. B. Pagamento delle rendite Art. 8 La Cassa svizzera versa direttamente ai beneficiari lussemburghesi residenti nel Lussemburgo, alle scadenze previste dalla legislazione svizzera, le prestazioni loro dovute. Art. 9 Le spese per il pagamento delle prestazioni, le spese bancarie, le spese degli uffici di cambio e altre spese, possono essere messe a carico dei beneficiari della Cassa svizzera alle condizioni stabilite dalla suprema autorità amministrativa svizzera. Art. 10 1 I cittadini lussemburghesi residenti nel Lussemburgo, che ricevono una rendita dell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, devono comunicare immediatamente all ente lussemburghese competente indicato nell articolo 4 ogni modifica della loro situazione personale o familiare che porti conseguenze sul diritto alla rendita o sull ammontare di quest ultima. 2 Detto ente trasmetterà immediatamente tale comunicazione alla Cassa svizzera. 3 Gli enti lussemburghesi competenti comunicano di moto proprio alla Cassa svizzera le informazioni di analoga natura di cui hanno avuto conoscenza in altro modo. C. Trasferimento dei contributi Art. 11 1 Per il trasferimento dei contributi, versati nell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, alle assicurazioni sociali lussemburghesi in virtù dell articolo 7, capoverso 3, della Convenzione, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli da 4 a 7 e 9 del presente Accordo. 4

Assicurazioni sociali - Acc. amministrativo con Lussemburgo 2 Le domande di rendita, presentate da cittadini lussemburghesi che non soddisfano le condizioni per il diritto alla rendita indicate nell articolo 7, capoversi 1 e 2, della Convenzione, sono considerate dalla Cassa svizzera come domande per il trasferimento dei contributi. 3 La Cassa svizzera provvede, se necessario sulla base delle indicazioni fornite dall ufficio di collegamento lussemburghese, al trasferimento dei contributi versati nell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera all istituto assicuratore lussemburghese competente. II. Cittadini svizzeri e lussemburghesi domiciliati in Svizzera aventi diritto a una pensione delle assicurazioni lussemburghesi vecchiaia, invalidità e morte o al rimborso dei contributi versati in queste assicurazioni A. Presentazione delle domande di pensione e determinazione delle pensioni Art. 12 1 I cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in Svizzera, che fanno valere un diritto a pensione dell assicurazione lussemburghese vecchiaia, invalidità e morte, devono presentare domanda alla Cassa svizzera. Per tali domande, devono essere usati i moduli messi a disposizione della Cassa svizzera dall ufficio di collegamento lussemburghese. Le dichiarazioni fornite dal richiedente sul modulo di domanda devono, per quanto sia in esso previsto, essere comprovate a mezzo di documenti validi o a mezzo di una corrispondente attestazione dell autorità competente svizzera sul modulo stesso. 2 Le domande, che pervenissero a un ente svizzero differente dalla Cassa svizzera, devono essere immediatamente inviate a quest ultima. 3 Come data di presentazione della domanda di pensione vale il giorno in cui la domanda stessa perviene a una delle autorità indicate nei capoversi 1 e 2. Art. 13 La Cassa svizzera verifica, in quanto possibile, se la domanda è redatta in modo esatto e completo e attesta la validità dei documenti svizzeri allegati, o la competenza delle autorità svizzere che hanno comprovato le dichiarazioni, fornite dall avente diritto sul modulo di domanda. Essa trasmette in seguito la domanda di pensione con i documenti allegati all ufficio di collegamento lussemburghese perchè sia consegnata all istituto assicuratore lussemburghese competente. Essa vi allegherà una distinta dei periodi di assicurazione svizzeri, allestita secondo le indicazioni a sua disposizione. Art. 14 L istituto assicuratore lussemburghese competente istruisce la domanda, se necessario con l assistenza della Cassa svizzera. Esso comunica la decisione al richiedente e ne trasmette una copia alla Cassa svizzera. 5

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 15 I cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in Svizzera possono presentare ricorso contro le decisioni dell istituto assicuratore lussemburghese competente o appello contro le sentenze delle autorità lussemburghesi di prima istanza, sia direttamente alle autorità giudiziarie lussemburghesi competenti, sia alla Cassa svizzera. In quest ultimo caso, la Cassa svizzera annota sul ricorso o sull appello la data di ricevimento e lo trasmette immediatamente all «Inspection des institutions sociales», a Lussemburgo, perchè sia consegnato alle autorità giudiziarie lussemburghesi competenti. B. Pagamento delle pensioni Art. 16 Gli istituti assicuratori lussemburghesi debitori versano direttamente ai beneficiari residenti in Svizzera, alle scadenze previste dalla legislazione lussemburghese, le prestazioni loro dovute. Art. 17 Le spese per il pagamento delle prestazioni, le spese bancarie, le spese degli uffici di cambio e altre spese, possono essere messe a carico dei beneficiari dagli enti incaricati del pagamento alle condizioni stabilite dall autorità amministrativa cui sono sottoposti tali enti. Art. 18 1 I cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in Svizzera, che ricevono una pensione delle assicurazioni lussemburghesi, devono comunicare immediatamente alla Cassa svizzera ogni modifica della loro situazione personale o familiare che porti conseguenze sul diritto alla pensione o sull ammontare di quest ultima. 2 La Cassa svizzera trasmetterà immediatamente tale comunicazione all ufficio di collegamento lussemburghese. 3 La Cassa svizzera comunica di moto proprio all ufficio di collegamento lussemburghese le informazioni di analoga natura di cui ha avuto conoscenza in altro modo. C. Controllo medico e amministrativo Art. 19 1 La Cassa svizzera fa procedere in Svizzera, a richiesta e conformemente alle precise istruzioni dell istituto assicuratore lussemburghese interessato, a esami medici come pure alle altre inchieste necessarie per la determinazione o la conservazione del diritto alle prestazioni. 6

Assicurazioni sociali - Acc. amministrativo con Lussemburgo 2 Le spese per esami, perizie e accertamenti medici, per degenze a scopo di osservazione e le spese di viaggio necessarie sono rimborsate dall istituto assicuratore che ha chiesto il provvedimento. D. Rimborso dei contributi Art. 20 1 Per il rimborso dei contributi versati nelle assicurazioni lussemburghesi vecchiaia, invalidità e morte, previsto nell articolo 8, capoverso 5, della Convenzione, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli da 12 a 17 del presente Accordo. 2 Le domande di pensione, presentate da cittadini svizzeri che non soddisfano le condizioni per il diritto alla pensione previste nell articolo 8, capoversi da 1 a 4, della Convenzione, sono considerate dagli enti lussemburghesi competenti come domande per il rimborso dei contributi. III. Casi particolari Art. 21 1 I cittadini svizzeri, che non risiedono nè in Svizzera nè nel Lussemburgo e che in virtù dell articolo 6 della Convenzione possono far valere un diritto a prestazioni delle assicurazioni lussemburghesi vecchiaia, invalidità e morte, presentano la domanda, con la documentazione richiesta dalla legislazione lussemburghese, direttamente all istituto assicuratore lussemburghese competente o all ufficio di collegamento lussemburghese. 2 I cittadini lussemburghesi, che non risiedono nè nel Lussemburgo nè in Svizzera e che in virtù dell articolo 6 della Convenzione possono far valere un diritto a prestazioni dell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, presentano la domanda, con la documentazione richiesta dalla legislazione svizzera, direttamente alla Cassa svizzera. 3 L istituto assicuratore lussemburghese competente, nei casi previsti nel capoverso primo, e la Cassa svizzera, nei casi previsti nel capoverso 2, decidono la domanda, comunicano la loro decisione e versano direttamente, secondo gli accordi di pagamento vigenti con il terzo Paese, le prestazioni all avente diritto. L articolo 14 è applicabile. Art. 22 1 Se cittadini lussemburghesi residenti in Svizzera o in un terzo Paese non soddisfano le condizioni previste nell articolo 7, capoversi 1 e 2, della Convenzione per il diritto a una rendita dell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, la Cassa svizzera si mette in relazione con l ufficio di collegamento lussemburghese al fine di accertare se essi hanno o acquisteranno un diritto a pensione delle assicurazioni lussemburghesi vecchiaia, invalidità e morte. 7

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2 In caso affermativo, la Cassa svizzera eseguisce, conformemente alle indicazioni fornite dall ufficio di collegamento lussemburghese, il trasferimento dei contributi versati nell assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera all istituto assicuratore lussemburghese competente. 3 In caso negativo, i contributi sono rimborsati, con il consenso dell istituto assicuratore lussemburghese competente direttamente all interessato dalla Cassa svizzera. Titolo III Assicurazione contro gli infortuni Art. 23 1 I cittadini lussemburghesi residenti nel Lussemburgo, che fanno valere un diritto a prestazioni dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera, presentano la loro domanda all Istituto nazionale direttamente o per il tramite dell ufficio di collegamento lussemburghese. La decisione dell Istituto nazionale sarà comunicata direttamente al richiedente; una copia sarà mandata all ufficio di collegamento lussemburghese. 2 I cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in Svizzera, che fanno valere un diritto a prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni lussemburghese, presentano la loro domanda o all Istituto nazionale, il quale la trasmette all ufficio di collegamento lussemburghese per l inoltre all istituto assicuratore lussemburghese competente, oppure direttamente a questo istituto assicuratore. La decisione sarà comunicata direttamente al richiedente; una copia sarà mandata all Istituto nazionale. 3 I cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in un terzo Paese, che fanno valere un diritto a prestazioni dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera o dell assicurazione contro gli infortuni lussemburghese, devono rivolgersi direttamente all istituto assicuratore competente. Art. 24 1 I cittadini lussemburghesi, residenti nel Lussemburgo, possono presentare i loro ricorsi concernenti le prestazioni dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera, o i loro appelli contro le sentenze di un tribunale cantonale delle assicurazioni, all ufficio di collegamento lussemburghese, il quale trasmette i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a Lucerna, e gli appelli al Tribunale federale delle assicurazioni, a Lucerna. Sarà allegata anche la busta che ha servito alla spedizione; in mancanza di tale busta, la data del ricevimento sarà indicata sull atto di ricorso o d appello. 2 I cittadini svizzeri e lussemburghesi, residenti in Svizzera, possono presentare i loro ricorsi o i loro appelli concernenti la constatazione di un diritto previsto dalla legislazione lussemburghese, all Istituto nazionale. Detto Istituto trasmetterà i ricorsi o gli appelli all ufficio di collegamento lussemburghese perchè siano consegnati 8

Assicurazioni sociali - Acc. amministrativo con Lussemburgo all autorità lussemburghese competente. La data di ricevimento dovrà essere indicata sull atto di ricorso o d appello. Art. 25 1 L ufficio di collegamento lussemburghese fa procedere, a domanda dell Istituto nazionale, alle inchieste che devono essere eseguite nel territorio lussemburghese per determinare le prestazioni dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera. 2 L Istituto nazionale fa procedere, a domanda dell ufficio di collegamento lussemburghese, alle inchieste che devono essere eseguite nel territorio svizzero per determinare le prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni lussemburghese. 3 L istituto assicuratore che domanda l inchiesta rimborsa le spese effettive all ente che ne è stato incaricato. Art. 26 Le disposizioni del presente Accordo, che concernono il pagamento delle rendite dell assicurazione vecchiaia, invalidità e morte, sono applicabili per analogia al pagamento delle rendite dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera o di quelle dell assicurazione contro gli infortuni lussemburghese. Art. 27 1 Se un assicurato di uno dei Paesi contraenti ha bisogno, nell altro Paese, di cure mediche, conformemente all articolo 11 della Convenzione, egli deve rivolgersi: in Svizzera, all Istituto nazionale, nel Lussemburgo, all «Association d assurance contre les accidents, section industrielle», a Lussemburgo. Questi enti assicurano le cure mediche secondo le prescrizioni della loro propria legislazione. 2 A richiesta dell istituto assicuratore che fornisce le prestazioni, l istituto assicuratore da cui dipende l assicurato gli rimborsa, per il tramite dell ufficio di collegamento competente, le spese sopportate. 3 La qualità d assicurato nel senso del primo capoverso è comprovata dai documenti esibiti in conformità dell articolo 2 del presente Accordo. 4 Nel caso di lavoratori inviati da un Paese nell altro, l ufficio di collegamento del Paese del luogo di lavoro procede d ufficio, conformemente all articolo 14, primo capoverso, della Convenzione, a tutti gli accertamenti necessari per determinare le prestazioni. 9

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Titolo IV Disposizioni finali Art. 28 Le autorità amministrative supreme dei due Paesi possono convenire che gli articoli da 4 a 7 e 23, primo capoverso, del presente Accordo siano interamente o parzialmente applicabili a cittadini svizzeri residenti nel Lussemburgo. Art. 29 1 A richiesta, gli uffici di collegamento e gli istituti assicuratori competenti dei due Paesi si trasmetteranno reciprocamente le informazioni e le attestazioni di cui abbisognassero per la determinazione della prestazione o la continuazione del pagamento. 2 Le spese per esami medici, per degenze a scopo di osservazione e le spese di viaggio necessarie sono rimborsate dall istituto assicuratore che ha richiesto il provvedimento, secondo le tariffe valevoli per l ente delegato; tali rimborsi devono essere eseguiti entro due mesi dal ricevimento della distinta delle spese. Art. 30 Salvo quanto disposto negli articoli 19, 25, 27 e 29 del presente Accordo, le spese amministrative vere e proprie, derivanti dall applicazione del presente Accordo, sono a carico degli enti incaricati di tale applicazione. Art. 31 I moduli previsti nel presente Accordo sono stabiliti, di comune intesa, dalle autorità amministrative supreme delle due Parti contraenti. Fatto a Berna il 27 febbraio 1957, in doppio esemplare. Per l Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Saxer Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale: Biever 10