Il Sindaco ed il Segretario comunale relazionano come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

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Deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2011 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE. Il Sindaco ed il Segretario comunale relazionano come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto. RILEVATO che, con l entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Legislatore ha previsto la destinazione di parte dei fondi di cui all articolo 208 dell anzidetto decreto legislativo venga destinato a finalità assistenziali e previdenziali del personale di cui all articolo 12 del Codice della Strada; ATTESO che gli operatori del Corpo di Polizia Municipale sono intervenuti, nel corso degli ultimi anni, in azioni che ne hanno messo a repentaglio l incolumità individuale; RILEVATO che, nel corso delle operazioni sopra citate, alcuni operatori sono rimasti feriti ed hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, riportando anche lesioni permanenti; ATTESO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 426 del 17/10/2000 chiarì che è costituzionalmente legittimo destinare quota parte dei proventi contravvenzionali a finalità di Assistenza e Previdenza dei Corpi di Polizia Municipale. CONSIDERATO che le modifiche apportate al vigente Codice della Strada, da ultimo dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, individuano anche i dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale tra quelli ai quali possono essere destinati fondi per le citate finalità. TENUTO CONTO che con la richiamata normativa il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale per provvedere, secondo la discrezionalità dell ente, a specifiche finalità inerenti il buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo delle regole sulla circolazione stradale. Il Sindaco invita quindi alla discussione. Segue discussione durante la quale intervengono i consiglieri: Miglio Claudio, Miglio Giovanni ed il Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca. Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione. Quindi IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione in oggetto. SENTITE le relazioni del Sindaco e del Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, che costituiscono preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale per l approvazione. UDITI gli interventi dei consiglieri succitati, per il cui contenuto integrale si fa rimando al verbale di seduta. VISTO il parere della Corte dei Conti sez. Liguria n. 6 del 12 settembre 2008.

VISTA la delibera della Corte dei Conti sez. Piemonte n. 37/2010/SRCPIE/PAR del 19 maggio 2010. VISTA la delibera della Corte dei Conti sez. Toscana n. 104/2010/REG del 15 settembre 2010. VISTO l art. 17 del C.C.N.L. 22.01.2004. RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; VISTO lo Statuto comunale; PRESO ATTO che lo schema di Regolamento era stato precedentemente esaminato dall apposita Commissione consiliare; VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; CON VOTAZIONE resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco: PRESENTI N. 16 VOTANTI N. 15 VOTI A FAVORE N. 12 CONTRARI ASTENUTI N. 3 (Miglio Giacomo, Miglio Claudio, Bovio Chiara) N. 1 (Miglio Giovanni) DELIBERA Per le motivazioni indicate nelle sopra riportate relazioni del Sindaco e del Segretario comunale che costituiscono altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale : 1. di approvare il REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE, il cui testo viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 2. DI PROVVEDERE, ad esecutività avvenuta, alla ripubblicazione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall art. 76, comma 6, dello Statuto comunale. (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza integrativa e di assistenza complementare di cui all art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 2 DESTINATARI 1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese, a tempo indeterminato non amministrativi. e con le precisazioni di seguito indicate. La previdenza integrativa decorre dal 01.01.2011 o dalla data di assunzione se successiva. I nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova. Il beneficio opera a favore del personale di ruolo in servizio al 01.01.2011. I periodi di servizio superiori a 6 mesi nell'arco dell'anno si computano come un anno. I periodi di servizio pari o inferiori a 6 mesi si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio, le frazioni di mese superiori a 15 gg si computano come un mese intero. Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1. Le risorse, individuate secondo i criteri di cui all articolo 5, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e di assistenza complementare del richiamato art. 208, e saranno, pertanto, impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa ed assistenza complementare. 2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge. 3. Le forme di assistenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a polizze assicurative sugli infortuni derivanti dal servizio. 4. Gli strumenti previdenziali ed assistenziali sono selezionati con le procedure previste dal l d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 4 FINANZIAMENTO 1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S. Tale quota corrisponderà inizialmente ad una cifra di. 800,00 pro capite e potrà essere incrementata in concomitanza con l aggiornamento delle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada disposto ai sensi dell articolo 195 dal Ministro di Grazia e Giustizia, previa valutazione della congruità dell aumento in rapporto alle somme incassate ed a quelle da destinarsi alle altre finalità indicate dall anzidetto art. 208 del C.d.S. 2. Le forme di assistenza sono parimenti finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 C.d.S. Tale quota corrisponderà inizialmente ad una cifra di. 250,00 pro capite e potrà essere incrementata in concomitanza con l aggiornamento delle sanzioni alle violazioni del Codice della Strada disposto ai sensi dell articolo 195 dal Ministro di Grazia e Giustizia, previa valutazione della

congruità dell aumento in rapporto alle somme incassate ed a quelle da destinarsi alle altre finalità indicate dall anzidetto art. 208 del C.d.S. 3. L Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada). 4. Il Comando di Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni. Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche: - Capitale garantito; - Rendimento minimo annuo garantito. 2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL ENTE 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenente al Corpo di Polizia Locale il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di: - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale; - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale; - Riscattare la propria posizione individuale. 2. L obbligo contributivo dell ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. 3. L obbligo dell ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L. Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE 1. E data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato, senza alcun onere per il Comune. 2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all atto dell adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento. Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO 1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto. TITOLO II DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA Art.9 ISTITUZIONE 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, con il presente Titolo è istituita e regolata l attività della Commissione tecnica per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, cosi come disposto dall art. 208, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.). Art. 10 COMPOSIZIONE 1. La Commissione, i cui componenti vengono scelti tra i soli operatori di Polizia Locale, è formata secondo i seguenti criteri: - due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al Corpo di P.L; - il Comandante di Polizia Locale, o suo sostituto, con funzioni di presidente. 2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento. Art. 11 FUNZIONAMENTO E DURATA

1. La Commissione è convocata dal Presidente e nomina al suo interno un vice presidente 2. Di ogni seduta della Commissione sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti. 3. La partecipazione ai lavori della Commissione di gestione non dà diritto a compensi economici. 4. Le sedute della Commissione sono aperte agli operatori di P.L., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 5. La sede della Commissione è individuata nel Comando di P.L. 6. La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti. Art. 12 FUNZIONI E ADEMPIMENTI 1. La commissione ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica. In particolare: a) svolge funzioni propositive nella predisposizione degli atti di bando e capitolato, se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all art. 3 b) promuove iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento. c) svolge funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi. d) riceve annualmente, entro il mese di marzo dell anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. 2. La relazione annuale è resa nota al personale interessato e presentata alla Giunta Comunale, per la sua formale approvazione. Art. 13 COLLABORAZIONI 1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa, la Commissione può avvalersi del personale degli uffici comunali dei settori connessi agli interessi per cui la Commissione opera. 2. La partecipazione ai lavori non dà diritto a compensi economici. Art. 14 ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2011. 2. Per l anno 2011 le quote di cui all art. 4 sono integrate con le somme in precedenza accantonate e individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30.12.2008. Art. 16 NORME FINALI 1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovra ordinate incompatibili