DPR 74/2013 ASPETTI PRINCIPALI

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DPR 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici» Entrato in vigore il 12 luglio 2013 ASPETTI PRINCIPALI

DPR 74/2013 Pone fine alla procedure di infrazione avviata nel 2006 dalla Commissione Europea Principali novità: Definizione dei soggetti responsabili degli impianti Controllo e manutenzione impianti termici Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici Libretto di impianto Catasto degli impianti

Valori massimi della temperatura ambiente Durante il funzionamento dell impianto di riscaldamento la temperatura media ponderale non deve superare i seguenti valori: 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili; 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Durante il funzionamento dell impianto di climatizzazione estiva la temperatura media ponderale non deve superiore a : 26 C - 2 C di tolleranza per tutti gli edifici. Sono previste deroghe per ospedali, cliniche, case di cura, piscine, saune, sedi diplomatiche, attività industriali e artigianali

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in zona D L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile; Le 12 ore possono essere suddivise in due o più sezioni. Al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà ( 6 ore ) di quella consentita in via ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale Presso ogni impianto termico centralizzato residenziale il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente: l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto; le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico; il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione;

SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma.

Definizione di Terzo Responsabile Allegato A - Decreto 22 novembre 2012 «La persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici»

Cassazione penale Sez. III Sentenza 20.04.2011 n 15657 L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica»

Cassazione penale Sez. III Sentenza 20.04.2011 n 15657 Una diversa interpretazione, secondo la Suprema Corte, avrebbe infatti avuto inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che. per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate»

IL TERZO RESPONSABILE Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI TERMICI In occasione di interventi di controllo e manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI TERMICI I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI TERMICI Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'allegato A del decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'allegato A del decreto.

Periodicità dei controlli Allegato A Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica (1) [kw] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) Impianti con generatore di calore a fiamma Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Generatori alimentati a gas, metano o GPL Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico 10 < P<100 2 P> 100 1 10 < P<100 4 P> 100 2 12 < P<100 4 P 100 2 Rapporto tipo 1 Rapporto tipo 1 Rapporto tipo 2 P 12 4 Rapporto tipo 2 Impianti alimentati da teleriscaldamento Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P 12 2 Rapporto tipo 2 P> 10 4 Rapporto tipo 3 Impianti cogenerativi Microcogenerazione P el <50 4 Rapporto tipo 4 P Potenza temica utile nominale P el Potenza elettrica nominale Unità cogenerative P el 50 2 Rapporto tipo 4

CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI I generatori di calore per i quali, i rendimenti di combustione sono inferiori ai limiti dell'allegato B del presente decreto, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo ed esclusi dalla conduzione in esercizio continuo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 % rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto di climatizzazione, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 %. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

LIBRETTI DI IMPIANTO Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. I modelli dei libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1 luglio 2013, fermo restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni.

Ispezioni sugli impianti termici Le ispezioni, effettuate dalle autorità competenti, sono così programmate : impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni a prescindere dalla potenza ; gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti il rendimento di combustione inferiore all'allegato B del decreto.

CATASTO DEGLI IMPIANTI Incarico alle Regioni di predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici Sua integrazione con il catasto relativo agli attestati di prestazione energetica

per saperne di più. www.cna.it/installazioneimpianti www.impiantienergie.it