I nuovi libretti di impianto. G. Galeotti APAVE ITALIA CPM Divisione Fgas

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1 I nuovi libretti di impianto G. Galeotti APAVE ITALIA CPM Divisione Fgas

2 D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013

3 Ambiti di intervento e finalità Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari

4 Novità del DPR 74/13 Il DPR 74/2013, adeguandosi a quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE e dalla successiva 2010/31/UE che l'ha sostituita, ha esteso l'obbligo di controlli di efficienza energetica anche agli impianti di climatizzazione estiva. Negli ultimi anni si è inoltre assistito al proliferare di impianti di nuova concezione (cogenerazione trigenerazione, teleriscaldamento teleraffrescamento) e di impianti alimentati con fonti di energia rinnovabile (solare termico e fotovoltaico, biomasse). Tutto ciò ha imposto una profonda rivisitazione di tutta la documentazione tecnica a corredo dell impianto.

5 Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell immobile o dell unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1 luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell impianto in modo economicamente conveniente.

6 Libretto impianto DPR 74/13 art. 7 Gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un libretto di impianto Il modello ufficiale del libretto di impianto è allegato al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero Sviluppo Economico

7 Il nuovo libretto di impianto I modelli ufficiali del libretto sono quelli ministeriali Le regioni possono apportare integrazioni sotto forma di schede aggiuntive Le Associazioni di categoria possono pubblicare il libretto apponendo il loro logo, ma senza fare modifiche

8 Il nuovo libretto di impianto E obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione estiva e invernale sia esistenti che di nuova installazione indipendentemente dalla loro potenza termica La compilazione iniziale spetta all impresa installatrice Per gli impianti esistenti va fatta dal Responsabile dell impianto o dal 3 Responsabile Se un edificio è servito da 2 impianti diversi (uno per la climatizzazione estiva ed uno per quella invernale) con in comune il solo sistema di rilevazione delle temperature sono necessari 2 libretti di impianto distinti. Negli altri casi ne basta uno.

9 Il nuovo libretto di impianto CARTACEO Viene conservato dal Responsabile dell impianto o dal 3 Responsabile che lo aggiorna e lo mette a disposizione degli interessati. Il Responsabile uscente lo consegna al subentrante Il 3 Responsabile a fine contratto riconsegna libretto ed allegati al Responsabile dell impianto (amministratore di condominio,etc.) ELETTRONICO Viene conservato preso il Catasto Informatico dell autorità competente (CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI) Viene aggiornato dagli operatori interessati che vi accedono tramite password

10 Il nuovo libretto di impianto Il responsabile dell'impianto ha la facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti

11 Istruzioni per la compilazione La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile. Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell impianto si intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima. La compilazione e l aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuate da: A cura del Responsabile che la firma: Scheda 1 Installatore: Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Responsabile (con firma 3 Responsabile): Scheda 3 Manutentore: Schede 11, 12 Ispettore: Scheda 13 Responsabile o eventuale 3 Responsabile: Scheda 14

12 Il nuovo libretto di impianto Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione. 5. Al responsabile dell impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del Libretto pertinenti alla tipologia dell impianto termico al quale il Libretto stesso si riferisce 6. Nel caso di integrazioni dell impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il Libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione

13 Il nuovo libretto di impianto Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell autorità competente 8. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i libretti di centrale" ed i "libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto

14 Il nuovo libretto di impianto Da quando scatta l obbligo? Dal 15 Ott Il libretto va conservato per almeno 5 anni dalla data di dismissione dell impianto

15 Il nuovo libretto Da quanto scatta l obbligo? di impianto Il MISE ha firmato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del MISE. Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. Fino al 15 ottobre 2014 nelle operazioni di controllo o negli interventi sopra richiamati e nelle nuove installazioni possono essere utilizzati sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

16 Sanzioni D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 Art. 15. Sanzioni 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e non superiore a L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 e non superiore a L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

17 Definizione impianto D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 (( l tricies)"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di: climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. a) non ci sono limiti sulla potenza; b) non dipende dal vettore energetico; c) può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria; d) non sono indispensabili gli organi di distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo e) sono compresi gli impianti termici individuali.

18 Definizione impianto D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 (( l tricies)"impianto termico": Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Impianti assimilati: apparecchi fissi quali: stufe, caminetti, apparecchi ad energia radiante quando la somma delle potenze nominali del focolare è > 5Kw

19 . Quindi Definizione impianto L impianto è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto. Si ricomprendono anche insiemi di più apparecchi indipendenti, fissi, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze non sia inferiore a 5 kw. Nel conteggio vanno considerate anche le pompe di calore e le macchine frigorifere.

20 Soggetti D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/13 convertito dalla legge n. 90/2103 Esercizio Responsabile Controllo e Manutenzione Controllo di efficienza energetica Installatore e manutentore Autorità competente Accertamento/ Ispezione Organismo esterno Ispettore

21 Soggetti Esercizio e manutenzione degli impianti termici D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 1. Il responsabile dell impianto termico o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

22 Soggetti responsabili dell impianti Il Responsabile: l occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. può delegare un terzo responsabile terzo responsabile dell impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

23 Soggetti responsabili dell impianti La delega non è possibile per singole unità immobiliari, salvo che un presenza di locale tecnico dedicato Impianti non conformi: la responsabilità non può essere delegata oppure delega con contratto che prevede la messa a norma. La delega diviene attiva al termine dei lavori La delega al terzo responsabile deve sempre essere in forma scritta Adeguamenti normativi imprevisti: Il T.R. comunica in forma scritta gli interventi Il Delegante deve autorizzare entro 10 giorni In mancanza, la delega al T.R. decade Il T.R. informa la Regione: della delega ricevuta entro 10 giorni della revoca della delega entro 2 giorni della decadenza della delega entro 2 giorni

24 Soggetti responsabili Il T.R.: non può delegare la responsabilità ricorre solo occasionalmente al subappalto ad imprese abilitate DM 37/08 subappalta solo attività di manutenzione Il T.R. è incompatibile: con il venditore di energia nello stesso impianto con società collegate o associate al venditore, aventi la stessa proprietà, o aventi un contatto di collaborazione, a meno che non vi sia un Contratto Servizio Energia [Dlgs 115/08] con remunerazione non riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a parametri oggettivi preventivamente concordati subappalta solo attività di manutenzione Requisiti Per impianti > 350kW: UNI EN ISO 9001 Oppure attestazione SOA OG11/0S28 dell impianti

25 Soggetti: Esercizio e manutenzione degli impianti termici D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 2. L operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

26 Controllo e manutenzione Può essere svolta solo da imprese abilitate DM 37/08 Indicazioni per i controlli: a) Installatore b) Istruzioni fabbricante (apparecchi/dispositivi) c) Norme UNI e CEI Installatori e/o manutentori devono dichiarare in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica: a)controlli e manutenzioni necessarie b)frequenza degli stessi sugli impianti da loro installati o mantenuti.

27 Allegato A: ulteriori definizioni Definizioni D.Lgs 192/05 e s.m.i. 13. Esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative: alla sicurezza al contenimento dei consumi energetici alla salvaguardia dell ambiente Le attività relative all impianto termico, come la conduzione la manutenzione e il controllo E altre operazioni per specifici componenti d impianto

28 Controllo e manutenzione D.P.R. 16/04/13 n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto ai sensi della normativa vigente. Si potrebbero inserire le manutenzioni effettuate nel campo osservazioni del rapporto di efficienza energetica, allegando se necessario un rapporto di manutenzione

29 Controllo e manutenzione D.P.R. 16/04/13 n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 2. Qualora l impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

30 Controllo e manutenzione D.P.R. 16/04/13 n. 74 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

31 Controllo e manutenzione D.P.R. 16/04/13 n. 74

32 Controllo e manutenzione D.P.R. 16/04/13 n. 74 Le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione ai fini della sicurezza, con l indicazione e le relative Controlli da effettuare loro Cadenze sono definite in forma scritta da: Installatori per i nuovi impianti Manutentori per gli Impianti esistenti

33 Controllo e manutenzione D.P.R. 16/04/13 n. 74 Rapporti di efficienza energetica non contengono i dati necessari per un controllo ai fini della sicurezza Regione Veneto ha predisposto modelli per le operazioni di manutenzione. Nelle altre regioni possibile aggiungerli (?) mettere indicazioni nelle osservazioni (?)

34 D.M. 10/02/14

35 Il nuovo libretto di impianto Gli allegati I e II del DM 17 marzo 2003 sono sostituiti dall Allegato I del Decreto Gli allegati F e G del D.Lgs 192/2005 sono sostituiti dagli allegati II, III, IV, e V del decreto

36 Controllo di efficienza energetica Art. 8: Controllo dell efficienza energetica

37 Rapporto di Controllo di Efficienza Energica Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica 1. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto. D. Lgs. 28/11 Art. 2, comma 1. a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

38 Rapporto di Controllo di Efficienza Energica «I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto» Macchine al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. NON per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite

39 Controllo di efficienza energetica Art. 8: Controllo dell efficienza energetica

40 Controllo di efficienza energetica Art. 8: Controllo dell efficienza energetica MODELLI Allegato II Rapporto Tipo 1 Rapporto di controllo di efficienza energetica per gruppi termici Allegato III Rapporto Tipo 2 Rapporto di controllo di efficienza energetica per gruppi frigo Allegato IV Rapporto Tipo 3 Rapporto di controllo di efficienza energetica per scambiatori Allegato V Rapporto Tipo 4 Rapporto di controllo di efficienza energetica per cogeneratori

41 D.P.R. 74/13

42 Rapporto di Controllo di Efficienza Energica Si effettuano per: Impianti riscaldamento > 10KW impianti condizionamento > 12kW Si verificano: Il generatore (caldo, freddo, ACS) Presenza e funzionalità sistema regolazione temperatura Presenza e funzionalità trattamento acqua (se previsto) Si effettuano: Alla prima accensione (installatore) Alla sostituzione del generatore Per interventi che modificano l efficienza energetica Comunque a scadenza periodica

43 D.P.R. 74/13

44 D.P.R. 74/13

45 D.P.R. 74/13

46 D.P.R. 74/13

47 D.P.R. 74/13

48 D.P.R. 74/13

49 D.P.R. 74/13 Periodicità invio La periodicità indicata è riferita all invio alla Regione o a chi è designato del rapporto di controllo di efficienza energetica e NON di compilazione dello stesso e DEVE ESSERE rispettata. Il rapporto deve essere invece redatto contestualmente all effettuazione dei controlli periodici di sicurezza previsti nelle istruzioni fornite dall installatore, dal manutentore e dai fabbricanti

50 D.P.R. 74/13

51 Rapporto di Controllo di Efficienza Energica Al termine del controllo l operatore redige il rapporto Una copia al responsabile (allegato al libretto) Una copia alla Regione, prioritariamente per mezzi informatici I generatori che non soddisfano i valori minimi vanno sostituiti entro 180 giorni I generatori che non soddisfano i valori minimi sono esclusi dall esercizio continuo Macchine frigorifere e pompe di calore: se i parametri di efficienza (EER COP) sono peggiori del 15% rispetto al collaudo (dati libretto d impianto), devono essere ripristinati (± 5%) Cogeneratori: se i parametri di efficienza non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere ripristinati.

52 Documenti obbligatori libretto di impianto conforme ai modelli previsto dal D.P.R. 74/2013. In attesa dei quali sono tenuti validi i libretti attualmente in uso che dovranno essere conservati fino alla durata in esercizio dell impianto; libretto di uso/manutenzione dell impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell impianto forniti dai produttori; autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL dichiarazione di conformità i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria targa dell impianto

53 Catasto impianti Art. 10. Competenze delle regioni e delle province autonome 4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 9, provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, [ ] Art. 8. Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici [ ] Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione (del rapporto di controllo di efficienza energetica n.d.r.) alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. [ ] Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici 10.Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.

54 Ispezioni Competono alle Regioni (e Province Autonome) Si effettuano su impianti di: Riscaldamento 10kW Condizionamento 12kW Comprendono una consulenza per migliorare il rendimento energetico Il rapporto di controllo del terzo responsabile/manutentore sostituisce l ispezione: per riscaldamento 10/100kW a gas per condizionamento 12/100kW Le Regioni: Accertano la rispondenza alla norma degli impianti termici Stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati per costituire il catasto impianti Accertano i rapporti di controllo pervenuti Intervengono sui responsabili di impianti inefficienti per l adeguamento

55 Ispezioni Priorità per le ispezioni: a) Impianti di cui non è pervenuto il rapporto di controllo b) Generatori > 15 anni c) Combustibile liquido o solido >100kW :100% ogni 2 anni d) Macchine frigorifere >100kW : 100% ogni 4 anni e) Gas >100kW, liquido o solido 20/100kW :100% ogni 4 anni f) Rendimenti inferiori ai minimi Gli oneri sono a carico degli ispezionati, salvo diverse disposizione delle Regioni Entro il 31/12/2014 e poi biennalmente predispongono una relazione sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti La stagione termica va dell 1 agosto al 31 luglio dell anno successivo

56 Istruzioni per la compilazione Libretto di impianto per la climatizzazione Per gli impianti in servizio alla data di pubblicazione del presente libretto di impianto, questo sostituisce gli esistenti libretto di impianto e libretto di centrale di cui all'art. 11, comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto. Il libretto di impianto viene generato dall installatore «assemblando» le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. In tal modo si avrà la descrizione completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di quelli installati in un secondo tempo.

57 Istruzioni per la compilazione Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

58 Istruzioni per la compilazione Impianti centralizzati Nei casi in cui l impianto di climatizzazione invernale è distinto da quello di climatizzazione estiva è possibile compilare due diversi libretti. Nei casi in cui solo uno dei due servizi è centralizzato si compileranno un libretto per il sistema centralizzato e libretti relativi agli impianti termici autonomi

59 Istruzioni per la compilazione Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

60 Il nuovo libretto di impianto Art. 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.

61 Esempio applicativo Singola unità abitativa dotata di: Caldaia a gas (20 kw) con produzione ACS (24 kw) Stufa a pellet (8 kw) Pompa di calore reversibile (6 kw Risc. 5,3 kw Raffr.) Pannello solare termico (4,2 m2)

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