COMUNE DI BAGNACAVALLO PROVINCIA DI RAVENNA REP. COM.LE N. CUP C31E15000480005 CIG ZD21E75294 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA L.GRAZIANI, CORPO A E CORPO B L'anno duemila, addì del mese di, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: - MINGHINI FABIO, nato ad Faenza (RA) il 10/10/1973, Responsabile dell'area Tecnica, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bagnacavallo, c.f.00257850396, di seguito denominato COMUNE, ciò in esecuzione della determinazione n. del, esecutiva, E - MINORI GIOVANNI, nato a Ravenna il 26/12/1962, C.F. MNRGNN62T26H199H con studio in via Don Minzoni n. 116 a Ravenna P.IVA 01326470398, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al numero 812 dal 29/07/1988, di seguito denominato INCARICATO, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta; 1
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Premesso che con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. del si è stabilito di affidare all'ing.minori Giovanni, l incarico professionale di seguito meglio specificato, si articolano come appresso le condizioni contrattuali. ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO La presente convenzione ha per oggetto l'incarico professionale di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di cui all articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO L'incaricato si impegna ad applicare tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori in cantiere, che a titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicate: 1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 2. verificare l idoneità dei piani operativi di sicurezza via via presentati, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il 2
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 4. verificare l idoneità tecnico-professionale dell impresa affidataria e delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all allegato XVII del Dlgs 81/2008; 5. curare la redazione delle notifiche preliminari che si rendessero necessarie in corso d opera per la consegna all Ente appaltante che le verificherà e le trasmetterà agli enti di controllo preposti; 6. verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 7. segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui 3
all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 8. sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. E fatto obbligo al professionista di visitare il cantiere ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, comunque con cadenza almeno settimanale, annotandolo nel giornale dei lavori e comunicando via fax /pec/mail l esito della visita entro 3 (tre) giorni lavorativi. L'ente si riserva l'alta sorveglianza dei lavori a mezzo dei propri organi. In particolare qualsiasi modificazione del programma di esecuzione dei lavori, delle pattuizioni contenute nel capitolato speciale, del progetto e della documentazione tecnica deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento tramite autorizzazione scritta. 4
ART. 3 MODIFICHE AL PSC, VARIANTI, LAVORI COMPLEMENTARI L'incaricato sarà altresì tenuto, in accordo con il RUP, ad introdurre nel PSC le necessarie modifiche e/o integrazioni determinate da esigenze insorte durante l esecuzione dei lavori, anche a seguito di varianti apportate in corso d opera. In tale seconda ipotesi all'incaricato verrà riconosciuto un incremento dei compensi proporzionale all importo lordo delle varianti introdotte, a seguito dell approvazione delle relative perizie, per le attività di coordinamento richieste fino alla loro completa ultimazione. Nel caso in cui, durante l esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, il RUP ritenga necessario realizzare opere complementari e integrative al progetto approvato, che per importanza costituiscano un nuovo contratto di lavori, l'incaricato si renderà disponibile per la conferma nell incarico di CSE, stimati i compensi integrativi, per redigere gli elaborati che siano richiesti (integrazioni e/o modifiche al PSC, aggiornamento del Fascicolo e del lay-out di cantiere, ecc.), per le quali prestazioni avrà riconosciuti i compensi spettanti. Si intendono invece ricomprese nei compensi offerti le prestazioni riguardanti varianti non sostanziali, allungamenti dei tempi di esecuzione dei lavori non imputabili all impresa o alla stazione appaltante, finiture nei tempi normalmente 5
concessi a seguito del certificato di ultimazione lavori. ART. 4 - ORDINI DI SERVIZIO Tutti gli ordini, le disposizioni, le richieste, le contestazioni e le precisazioni emesse dal Coordinatore per la sicurezza nei confronti dell'appaltatore, sopra elencati in via meramente esemplificativa, sono indicati con l'espressione "ordini di servizio", detti documenti dovranno essere progressivamente datati, numerati e vistati dalla DL e RUP. Nell'ordine di servizio il Coordinatore per la sicurezza dovrà precisare se la disposizione impartita proviene dall'ente oppure se rientra nelle sue specifiche attribuzioni tecniche. Nel primo caso la nota di servizio dovrà contenere i necessari riferimenti al provvedimento del Comune contenente la disposizione. ART. 5 COMPETENZE DEL COMUNE L'ente si riserva l'alta sorveglianza dei lavori a mezzo dei propri organi. In particolare qualsiasi modificazione del programma di esecuzione dei lavori, delle pattuizioni contenute nel capitolato speciale, del progetto e dell'allegata documentazione tecnica (piante, disegni, diagramma, ecc.) deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento tramite autorizzazione scritta. ART. 6 - COMPETENZE PROFESSIONALI L'importo complessivo delle prestazioni professionali è 6
fissato in netti 5.500,00 comprese spese forfettarie, oltre contributo INARCASSA del 4% ed I.V.A. 22%, per un totale spesa di 6.978,40. Il compenso per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione verrà corrisposto in un'unica soluzione a conclusione delle fasi di collaudo. L incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva Integrazione dati fornitori che si intende parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegata. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA., così come previsto dall art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. ART. 7 DURATA DELL'INCARICO L'incaricato si impegna ed espletare le mansioni attribuite, dall'esecutività dell'incarico fino a completa realizzazione delle opere in oggetto. ART. 8 PENALITA' E INADEMPIMENTI In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell esecuzione dell incarico, si applicherà per ogni singolo adempimento 7
inesatto o inadempimento, una penale di. 50,00, previa contestazione fatta dal Responsabile unico del Procedimento. Qualora nelle fasi di esecuzione dell incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l Amministrazione, il Responsabile del procedimento con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà procedere alla revoca dell incarico affidato. In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell emissione degli atti di competenza del CSE, dovessero comportare il pagamento di interessi all appaltatore e/o altri danni alla Stazione Appaltante, il professionista sarà tenuto a rimborsare all Amministrazione le spese sostenute a tale titolo. Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2, comma 3, d.p.r.62/2013). ART. 9 - RINUNCIA La rinuncia all'incarico precluderà la corresponsione della parcella relativa a tutte le prestazioni del medesimo lavoro, 8
anche se già espletate. ART. 10 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI Le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate solo per iscritto. Anche le comunicazioni che per l'estrema urgenza fossero inoltrate oralmente dovranno essere confermate tempestivamente per iscritto, nei modi sopra indicati. Per ogni comunicazione relativa all'incarico, lo stesso elegge domicilio presso lo studio professionale in via Don Minzoni n. 116 a Ravenna per tutta la durata del rapporto contrattuale. ART. 11 - CONTROVERSIE Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, ferma la normativa pubblicistica in materia di incarichi professionali e di settore, si richiama il codice civile. Ogni eventuale controversia, che dovesse sorgere in conseguenza della presente convenzione, è deferita alla competente autorità giudiziaria. ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.1671 c.c., assegnando alla controparte un termine di preavviso di 15 giorni. ART. 13 - RISERVATEZZA. L'incaricato si impegna a mantenere rigorosamente riservata nei confronti dei terzi ogni informazione, tanto di natura 9
tecnica che di altra natura, riguardante le opere in oggetto o altri affari dell'ente dei quali venisse a conoscenza in occasione del presente accordo. ART. 14 - INCOMPATIBILITA L'incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti in corso con l Amministrazione o con altri enti pubblici che vietino l esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico. ART. 15 - SPESE DI CONVENZIONE Le spese di convenzione sono a carico dell'incaricato. ART. 16 - CODICE FISCALE Le parti fanno constare il rispettivo numero di codice fiscale: - Comune di Bagnacavallo: C.F. n. 00257850396; - Ing.Minori Giovanni: C.F. MNRGNN62T26H199H. Letto, approvato e sottoscritto. IL TECNICO IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 10