I modelli di Accreditamento Regionale ai Servizi per il Lavoro



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I modelli di Accreditamento Regionale ai Servizi per il Lavoro Analisi dei sistemi in vigore Progetto PON Qualificazione dei servizi per il lavoro e supporto alla governance regionale Area Servizi per il Lavoro S.p.a. Pagina 1 di 19

Sommario PREMESSA...3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI NELL AMBITO DEI SERVIZI AL LAVORO...4 ACCREDITAMENTO: IL PROCESSO...4 LA SITUAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI REGIONALI...6 ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO...10 Friuli Venezia Giulia...10 Lombardia...12 Toscana...15 Veneto...17 S.p.a. Pagina 2 di 19

Premessa Questo documento è nato dall esigenza di mettere a disposizione un supporto per la comprensione dei vari provvedimenti adottati per accreditare i soggetti all erogazione dei Servizi al Lavoro, per analizzare come le Regioni abbiano sviluppato modelli diversi. La ricognizione regionale considera gli elementi regolamentari aggiornati alla data del presente documento ed è finalizzata ad una lettura per l eventuale sviluppo di sistemi di accreditamento nelle Regioni nelle quali non sia ancora regolamentato. Il documento è inoltre frutto della tesaurizzazione di ricerche ed elaborati prodotti dall Area Qualità Servizi per il Lavoro di Italia Lavoro S.p.A., nell ambito del Progetto PON- Qualificazione dei servizi per il lavoro e supporto alla Governance regionale. In quanto elaborato tecnico-operativo non vuol essere un trattato dottrinale, peccando sicuramente di incompletezza, ma un utile strumento per affrontare il tema dell architettura dei stemi Regionali di Servizi per il Lavoro, valutando lo sviluppo dell Istituto dell Accreditamento a completamento del disegno normativo di consolidamento della rete dei soggetti del Mercato del Lavoro. S.p.a. Pagina 3 di 19

Prima di esplicitare i vari ambiti di attività, è necessario fornire una breve sintesi dello stato dell arte relativo al rapporto tra soggetti pubblici e soggetti privati nel Mercato del Lavoro, in Italia e in alcuni Paesi Europei: le informazioni sono tratte da documenti elaborati da Italia Lavoro S.p.A. Modalità di collaborazione tra operatori pubblici e privati nell ambito dei Servizi al Lavoro Modello Principali caratteristiche Esempi di paesi Cooperativo Centralità del pubblico Scambio di informazioni Esternalizzazione servizi modesta Francia, Svezia Complementare I servizi sono lo snodo di diverse strutture pubbliche e private in rete Spi garantiscono il coordinamento e il raggiungimento di standard di servizio Servizi specialistici esternalizzati Germania, Regno Unito, Danimarca Competitivo Creazione di un mercato concorrenziale dei servizi per l impiego Elevata esternalizzazione dei servizi, generalmente basati su gare d appalto Netta separazione tra governo dei servizi ed erogazione delle attività Olanda Accreditamento: il processo Il processo regolamentare dell istituto dell Accreditamento si compone di queste fasi: a. normazione - riferimento normativo regionale. Di solito consiste in un apposito articolo nella legge regionale sull occupazione o appositamente sull accreditamento/autorizzazione regionale ai Servizi al Lavoro. In alternativa viene inserito nella finanziaria regionale; In mancanza del riferimento regionale, la disciplina può comunque essere riferita al D.Lgs.276/03 art.7 c.1. - regolamento regionale sull accreditamento, di solito approvato con Delibera di Giunta Regionale, contenente i requisiti, le procedure, l istituzione dell elenco regionale dei soggetti accreditati, sistemi di valutazione, i profili richiesti con conseguenti allegati tecnici. - decreto dirigenziale di approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e per la costituzione dell albo regionale relativo in attuazione della S.p.a. Pagina 4 di 19

Delibera di Giunta Regionale, con specifica approvazione dell avviso, dei moduli di domanda ed iscrizione all elenco regionale b. gestione avviso ed iscrizione nell elenco regionale c. gestione dinamica dell elenco: passaggio laddove previsto da accreditamento temporaneo a definitivo, verifiche requisiti e attività svolte nel tempo, sospensione, revoca e cancellazione dall elenco. S.p.a. Pagina 5 di 19

La situazione degli accreditamenti regionali Sull attuazione dell accreditamento regionale ai Servizi per il Lavoro, la situazione attuale presenta un panorama variegato, essendo la scelta non solo tecnica ma di natura politicoamministrativa. Nove Regioni e una Provincia autonoma hanno approvato leggi sull accreditamento Regionale con apposita norma o con l indicazione nella Legge Regionale sul Mercato del Lavoro. Quattro Regioni hanno regolamentato l accreditamento: Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia. Quattro Regioni hanno l albo attivo su Internet: Lombardia e Toscana, Friuli e Veneto. Due Regioni hanno già legato il sistema Doti alla Rete degli accreditati: Lombardia e Veneto. Regione Focus su processo di accreditamento regionale sui Servizi al Lavoro Riferimento normativo regionale Regolamento approvato Processo di accreditamento avviato Regioni con accreditamento attivo sui Servizi al Lavoro Friuli VG LR N.18 del 09/08/ 2005, Dpr n.72 del 20/03/2009 Lombardia Toscana Veneto LR n. 22 del 28/09/2006 LR 32 del 2002, modificata nel 2005 L.R. 13 n.3 del 13/03/2009, art. 25 D.G.R. 6273 del 21/12/2007 D.P.G.R. n. 22 del 02/02/2005 D.G.R. 1445 del 19 Maggio 2009 Elenco regionale attivo su Internet Note su sviluppo regolamentare del processo di accreditamento Avviata la fase su accreditamento APL, prevista una fase 2 su altri soggetti Regioni con le quali Italia Lavoro sta assistendo il percorso regolamentare sull accreditamento Abruzzo No No No No Previsione del sistema di accreditamento nella redigenda Legge Regionale (Testo Unico su Politiche del Lavoro, formative e sociali). La disciplina è stata presentata alla Commissione Tripartita Lazio No No No No Prevista Molise No No No No In fase di regolamentazione cilia No No No No Istituito gruppo di lavoro Regioni con riferimenti sull istituto dell accreditamento nella normativa regionale Campania LR n. 14 del 18/11/2009 Parziale esplicitazione DGR 1847 DEL S.p.a. Pagina 6 di 19

Emilia Romagna Liguria Marche Piemonte Sardegna Trentino LR n. 17 del 01/08/2005 LR N.30 del 01/08/2008, LR n. 2 del 25/02/2005, LR n.32 del 22/12/2008 LR n. 20 del 05/12/2005. Art. 5 18/12/2009 No No No La Regione ha deliberato gli standard sui Servizi per l Impiego che dovranno essere applicati anche dai soggetti accreditati, una volta deliberata la disciplina No No No No No No No No No No No No La materia è affidata alle due province autonome, ma l accreditamento non è un processo definito a livello territoriale: solo nella Provincia di Bolzano e in tal senso c è una previsione nel Piano Pluriennale degli interventi di Politica del Lavoro 2007-2013 Regioni che non hanno riferimenti normativi o regolamentari sull istituto dell accreditamento ai Servizi al Lavoro Basilicata No No No No Calabria No No No No Puglia No No No No Umbria No No No No Val d Aosta No No No No S.p.a. Pagina 7 di 19

Di seguito una breve panoramica sui principali provvedimenti adottati: REGIONI Legislazione su accreditamento Elenco attivo Campania Legge Regionale n. 14 del 18 Novembre 2009 Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro L articolo 18 stabilisce la predisposizione dell elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per l impiego previsti dall articolo 17. L accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia competente per territorio di convenzioni per l individuazione e l affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale. Con DGR N 1847 DEL 18/12/2009, si è approvato il Regolamento di attuazione del Testo Unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro (di cui all art.54 comma 1 lett. A) della legge regionale 18 Novembre 2009): all art.15 vengono esplicitati i requisiti per l accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro. Il provvedimento di accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti e del Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia corretto andamento delle attività svolte. Legge Regionale n. 17 del 1 Agosto 2005, Norme per la promozione dell occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro ha stabilito che per l esercizio della funzione di preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro ( ) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all intermediazione a livello nazionale o regionale. La Regione ha pianificato una modulazione dei requisiti a seconda delle attività accreditabili e delle caratteristiche dei soggetti a favore del quale dovranno essere erogati i servizi. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l accreditamento, tra cui l orientamento nonché l accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale Nella Regione i soggetti deputati al stipulare le convenzioni sono solo le Province (contrariamente a quanto stabilito dalle altre normative regionali che attribuiscono questo ruolo a Regione e Province) Cfr. DGR n. 1492 del 19 Settembre 2005, Approvazione criteri e modalità per l autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Il sistema emiliano però sottolinea il ruolo centrale dei Servizi Competenti pubblici, nella gestione del sistema complessivo di governo del mercato del lavoro e descrive come Servizi competenti solo il servizio pubblico per l impiego (delibera D.G.R. 05 Maggio 2003, n.810 sul sistema regionale dei servizi per l impiego) Legge Regionale del 9 agosto 2005, n. 18, Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro definisce servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro. Il Friuli così come le Marche, ha incluso tra i requisiti che i soggetti che intendono accreditarsi devono dare piena applicazione, pena la revoca dell accreditamento, agli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Con Decreto Presidente Regione del 20 Marzo 09 n. 72 si approva il Regolamento per l accreditamento di servizi per il lavoro. Lombardia La normativa che prevede l attuazione del sistema di accreditamento è la Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006. è previsto che, ferma restando l attribuzione all ente provinciale dell esercizio di talune peculiari funzioni di carattere squisitamente amministrativo, le restanti attività di intervento sul mercato del lavoro in particolare le misure pro-attive per il miglioramento della occupabilità, di cui D.Lgs. n. 181/2000 possano essere gestite esclusivamente da operatori accreditati. Ne deriva che gli stessi uffici provinciali sono sottoposti a tale procedura amministrativa, pena l esclusione dal sistema. La regolamentazione del sistema di accreditamento è stata normata dalla DGR VII/4562 del 18 Aprile 2007 Procedure e requisiti per accreditamento. Per completezza va segnalato che con precedente DGR VII/4561 del medesimo giorno sono state regolate le procedure relative all autorizzazione regionale. Le due norme (4562 e 4561) sono state superate dal D.G.R. 6273 del 21 Dicembre 2007, con la nascita dell accreditamento unico. Con DGR 8864 del 14 Gennaio 2009 sono state istituite le Doti per Servizi all Istruzione Formazione e per i Servizi per Lavoro. Con DDUO n.1021 del 06 Febbraio 2009 si completa con accreditamento operatori che erogano servizi di istruzione e Formazione Professionale finanziati con risorse pubbliche (doti) SI SI S.p.a. Pagina 8 di 19

Marche Piemonte Toscana Prov. autonoma Bolzano Sardegna Veneto Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Ai fini della concessione dell accreditamento, i soggetti sono tenuti all applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali (mancano i regolamenti attuativi). Il regime di autorizzazione regionale è stato già oggetto di disciplina con: DGR n. 1115 del 26/09/2005 di approvazione del regolamento; DGR n. 2 del 10/01/2006 di approvazione delle procedure operative. DGR 26-8736 del 5 Maggio 2008: Disciplina dell autorizzazione ex art. 4 D.Lgs. 276/2003. Nel SAR (Strumento attuativo Regionale) del POR FSE Piemonte 2007-2013 esiste un obiettivo specifico d) aumentare l efficienza, l efficacia, la qualità e l inclusività delle istituzioni del Mercato del Lavoro, si fa riferimento alla qualificazione degli operatori dei servizi al lavoro (Cpi e soggetti accreditati), con azioni per la promozione del raccordo tra i Cpi e Agenzie per il Lavoro e azioni per la qualificazione del sistema regionale dei servizi al lavoro (autorizzazione/accreditamento, quadro delle competenze, etc ). La legge n.34 del 22 Dicembre 2008, all art. 21 definisce i compiti dei soggetti pubblici e privati accreditati. La Legge è la 32 del 2002, modificata nel 2005, e vede approvato anche il Regolamento regionale n. 22/R del 02/02/2005 "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R. Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di occupazione e mercato del lavoro. prevede i requisiti per ottenere il provvedimento regionale di accreditamento; i criteri per l affidamento agli stessi soggetti accreditati dei servizi al lavoro ed, infine, l individuazione delle aree di intervento da parte di tali operatori e di quelle, invece, escluse Il D.P.G.R. 02 Febbraio 2005 n.22/r è completato dal D.D. 24 Marzo 2005 n.1703 che esplicita i format degli allegati delle varie domande di accreditamento. Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 38 del 18 Giugno 2007 recante norme in materia di Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro. Va segnalata anche la Legge provinciale n. 13 del 23 Dicembre 2005 che all art. 20 integra in materia di mercato del lavoro la L.P. n. 39 12-11-1992. Legge regionale. n. 20 del 20 Dicembre 2005 Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro prevede che la scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell imprenditorialità partecipano al sistema dei servizi per il lavoro. Tale partecipazione, oltre a consistere nella attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, prevede la facoltà degli stessi di candidarsi alla gestione di questi ultimi. Non sono stati emanati i regolamenti attuativi. Con D.G.R. 1445 del 19 Maggio 2009 si istituisce l elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, sulla base dell art. 25 della L.R. 13 Marzo 2009, n. 3 Disposizioni in materia di occupazione e servizi per l impiego SI SI Altre regioni hanno iniziato a impostare il ragionamento su accreditamento e rete dei servizi per il lavoro. Liguria Legge Regionale del 01 Agosto 2008, n, 30 All art. 24 Definisce il stema regionale dei servizi al lavoro: insieme delle strutture delle Province e dei soggetti accreditati. All Art. 28 fissa i principi dell Accreditamento Regionale. La Giunta Regionale in sintonia con il sistema regionale di accreditamento delle strutture di formazione e orientamento professionale individua, previo parere della Commissione di Concertazione i requisiti, le procedure, le modalità di tenuta dell elenco, le forme di cooperazione tra servizi pubblici e gli operatori, autorizzati o accreditati. Il modello è integrativo e non sostitutivo. S.p.a. Pagina 9 di 19

Elementi per la costruzione del sistema di accreditamento Modelli a confronto Friuli Venezia Giulia Fonti Normative Legge Regionale 09 Agosto 2005 n. 18 D.P.R. 20 Marzo 2009 n.72 Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Titolo II stema Regionale dei Servizi per l Impiego Art.24 Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro. E istituito l elenco regionale dei soggetti accreditati. I servizi al lavoro (c.3) sono: - orientamento al lavoro - incontro D/O - prevenzione DLD - promozione inserimento lavorativo svantaggiato - sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori - preselezione - supporto alla ricollocazione professionale - monitoraggio dei flussi MdL. La Giunta Regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce: - le procedure per l accreditamento - i requisiti minimi - le modalità di verifica dei requisiti - i criteri di misura dell efficacia ed efficienza dei servizi erogati - le tipologie di servizi al lavoro per i quali è necessario l accreditamento - gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro - gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati i servizi al lavoro. Ai fini della concessione dell accreditamento, i soggetti sono tenuti all applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull attuazione del principio di parità di genere. Art.26 - Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l impiego Il sistema regionale dei servizi per l impiego è composto da Province e i soggetti pubblici e privati accreditati. La Giunta disciplina gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i Centri per l Impiego. Con regolamento regionale sono definiti tra l altro gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano per favorire l I D/O e contrastare la disoccupazione di lunga durata. La Regione monitora i servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l impiego. Regolamento per l accreditamento stabiliscono i punti previsti nell art.24 della Legge Regionale L accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che operano nell erogazione dei servizi al lavoro. S.p.a. Pagina 10 di 19

L iscrizione all Elenco regionale dei soggetti accreditati è condizione preliminare per poter ottenere l affidamento, con atto successivo e distinto, da parte di Regione o Provincia, dei servizi al lavoro, sopra elencati. L affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica. Tra i requisiti, costituzione sotto forma di società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative o società di persone. Per ciascuna Unità Organizzativa, ci deve essere un organico di almeno due unità di personale qualificato e l indicazione di un responsabile. La domanda di accreditamento è comprensiva di richiesta di iscrizione all elenco e si fa utilizzando un format e corredando la documentazione attestante i requisiti. Le Agenzie per il lavoro iscritte nell Albo di cui all art.4 del d.lgs. 276/03, se attestano, anche mediante dichiarazione sostitutiva, l iscrizione all Albo, devono dimostrare di possedere solo alcuni dei requisiti richiesti per l accreditamento (ovvero: sede legale o unità produttiva in regione e collegamenti telematici con BCNL attraverso Nodo regionale). L accreditamento ha durata biennale, a partire dalla data di adozione del provvedimento. Entro 30 giorni dal verificarsi del fatto, il soggetto accreditato comunica ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell accreditamento. Entro 60 giorni dalla scadenza biennale, il soggetto accreditato può chiedere il rinnovo dell iscrizione, allegando documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l accreditamento è provvisoriamente prorogato. L erogazione dei servizi avviene secondo gli standard essenziali stabiliti con D.G.R. 22 Aprile 2005, n.860. Il provvedimento di accreditamento può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto. Il regolamento fissa anche i Criteri di misurazione dell efficacia e dell efficienza dei servizi erogati: - rapporto tra numero di posti di lavoro recepiti su numero disoccupati trattati; - rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i disoccupati trattati - rapporto tra numero di posti di lavoro ricoperti e numero di disoccupati trattati - numero contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e all articolazione oraria - durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati - numero di interventi per il rafforzamento dell occupabilità effettuati in relazione al numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi - grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate. S.p.a. Pagina 11 di 19

Lombardia Fonti Normative Legge Regionale 06 agosto 2007 n 19 Legge Regionale 28 Settembre 2006 n 22 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia: art.25 albo dei soggetti accreditati e art.26 Modalità e criteri per l accreditamento Il mercato del Lavoro in Lombardia: Art.12 La rete degli operatori; art.13 Albo degli operatori accreditati L iscrizione all albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all attuazione delle politiche del lavoro finalizzati a: - informare e orientare i lavoratori - favorire l incontro D/O - prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata - favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità - promuovere misure personalizzate soprattutto per i lavoratori svantaggiati - favorire l accompagnamento delle persone disabili - sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori - assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro Nell ambito dei servizi per la promozione dell inserimento nel MdL e della lotta alla disoccupazione, gli operatori accreditati assicurano ai lavoratori disoccupati: - l acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione - colloquio di orientamento - proposta di adesione a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione - verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione (art.2 del d.lgs. 181/00). Tra l operatore accreditato e il disoccupato si stipula un patto di servizio. Art.16 La valutazione dei servizi per l istruzione, la formazione e il lavoro è affidata per ogni singola categoria di servizi: - servizi di orientamento professionale - servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta - servizi di istruzione e formazione professionale - servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà. Il valutatore è indipendente, gli viene affidato il compito con procedura ad evidenza pubblica, svolgendo il servizio per 4 anni, ed assegna per ogni categoria di servizio a ciascun operatore pubblico o privato accreditato o autorizzato un punteggio numerico. Una quota non inferiore al 75% dei finanziamenti regionali per i servizi al lavoro è assegnato sulla base dei risultati della valutazione relativa all ultimo anno. Chi ottiene risultanti non rispondenti al Piano di Azione regionale e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, è escluso dal finanziamento. I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della S.p.a. Pagina 12 di 19

DGR 19867 del 16 dicembre 2004 DGR 4562 del 18 Aprile 2007 DDG 5193 del 21 Maggio 2007 DGR 6273 del 21 Dicembre 2007 responsabilità dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità. Accreditamento per servizi di istruzione e formazione professionale Procedure e requisiti per l Accreditamento degli Operatori Pubblici e Privati all erogazione dei Servizi al Lavoro e per il funzionamento del relativo Albo Regionale, in attuazione dell art.13 della LR 22/2006. I requisiti per l accreditamento degli operatori pubblici e privati sono: - requisiti giuridici e finanziari - sistema certificato per la gestione di qualità - capacità logistica e gestionale - affidabilità economica-finanziaria del soggetto - disponibilità di adeguate competenze professionali (per i servizi essenziali all interno dell Unita Organizzativa le professionalità richieste sono: Responsabile dell Unità Organizzativa, Addetto all accoglienza ed informazione degli utenti, tutor individuale; per i servizi aggiuntivi sui disabili è richiesto l operatore a supporto dell inserimento lavorativo dei disabili mentre per il servizio di certificazione delle competenze, si prevede un Responsabile della certificazione delle competenze. Approvazione Modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi al lavoro (in attuazione della DGR 4562 del 18 Aprile 2007). adottano gli schemi della domanda di accreditamento. In via di prima attuazione, gli operatori accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro sono tenuti a: - ricevere la dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione in duplice copia originale; - inserire i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva in Borsalavorolombardia; - trasmettere copia della dichiarazione alle province per gli adempimenti. Gli operatori devono entro dieci giorni dall iscrizione all Albo dei soggetti accreditati interconnettersi con Borsalavorolombardia. L Allegato A riguarda la domanda di accreditamento e di iscrizione all albo regionale degli Accreditati (Soggetti Privati); L Allegato B riguarda la domanda di accreditamento e di iscrizione all albo regionale degli Accreditati (Soggetti Pubblici); La modalità di domanda è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l accreditamento degli operatori pubblici e privati. sostituiscono le precedenti due Delibere e si istituisce il stema unico di modello di Accreditamento, per rafforzare l integrazione tra i diversi ambiti di attività e la costituzione di raggruppamenti in cui si favorisca una virtuosa collaborazione tra operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, operatori accreditati per i servizi al lavoro e operatori autorizzati nazionali e regionali per i servizi al lavoro. Allegato A: caratteristiche e procedure di iscrizione agli albi S.p.a. Pagina 13 di 19

DDUO 2299 del 07 Marzo 2008 regionali dei soggetti accreditati Allegato B: requisiti per il rilascio dell accreditamento degli operatori pubblici e privati per l erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro. Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e per la costituzione dell albo regionale relativo in attuazione della DGR 6273/07 Le professionalità a presidio del funzionamento di un unità organizzativa: Per i Servizi essenziali sono: - il responsabile Unità Organizzativa - l addetto all accoglienza ed informazione degli utenti - il tutor individuale. Per i Servizi aggiuntivi: - Operatore a supporto dell inserimento lavorativo dei disabili - Responsabile della certificazione delle competenze Doti D.G.R. 14 gennaio 2009 n. 8864 D.D.U.O. 22 Gennaio 2009 n. 420 D.D.U.O. 06 Febbraio 2009 n.1021 Programmazione del stema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l anno 2009: 3 linee di Dote, la Dote Scuola, la Dote Formazione e la Dote Lavoro. definiscono gli elementi essenziali che caratterizzano le singole doti. Le Doti Lavoro si collegano al Piano di Intervento Personalizzato elaborato con un operatore accreditato per i servizi per il lavoro. Modalità operative per la gestione delle Doti Formazione e Lavoro. Accreditamento degli operatori che erogano servizi di istruzione e formazione professionale finanziati con risorse pubbliche. S.p.a. Pagina 14 di 19

Toscana Fonti Normative L.R. 26 Luglio 2002 n.32 Regolamento 08 Agosto 2003, n.47/r Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. Capo II: Il sistema regionale per l impiego e le politiche del lavoro. Art.20 ter: si istituisce l elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro. I criteri per la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati sono economicità, cooperazione, integrazione e qualità. Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002. Art.135 Definizione di servizi al lavoro: - orientamento - servizi per l incontro D/O - monitoraggio flussi MdL - sostegno alla mobilità geografica del lavoro - ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici. Art.136 Le Regioni e Province per lo svolgimento di servizi al lavoro sottoscrivono una convenzione con il soggetto, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità. La convenzione prevede non solo gli impegni delle parti ma anche le modalità di trasferimento delle buone pratiche realizzate dal soggetto nell espletamento delle attività. I soggetti che ottengono l accreditamento devono essere iscritti all elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione. Art.137 Indica la modalità di tenuta dell elenco: articolato in sezione regionale e sezioni provinciali. Chi svolge attività in più province è iscritto alla sezione regionale. Chi svolge attività in una sola provincia è iscritto nella sezione provinciale corrispondente. L Art.142 fissa che la domanda di accreditamento nel primo caso va fatta alla Regione, mentre nel secondo caso va fatta alla Provincia corrispondente. Art.138 Fissa i requisiti per l iscrizione dei soggetti privati. Art.139 Invece fissa i requisiti per l iscrizione dei soggetti pubblici. Art.140 - Indica come devono essere i locali per lo svolgimento dell attività Art.141 Il personale deve avere competenze che derivino: - o da una esperienza non inferiore a 2 anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista in uno o più servizi indicati sopra, o della formazione professionale o dell orientameno o della mediazione D/O o nel campo delle relazioni sindacali. In quest ambito, si tiene in conto dei percorsi formativi realizzati nella Regione finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente e promossi da associazioni più rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno. Art.143 fissa che la domanda di accreditamento è su formulario S.p.a. Pagina 15 di 19

D.P.G.R. 02 Febbraio 2005 n.22/r D.D. 24 Marzo 2005 n.1703 D.D. 11 Gennaio 2008 n.72 D.D. 20 Giugno 2008 n.2791 e si deve indicare per quale servizio o servizi il soggetto deve chiedere l accreditamento. Art.144 La Regione (o la Provincia) verificato il possesso dei requisiti accredita il soggetto entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell elenco, dandone comunicazione allo stesso. Agosto non si considera ai fini del calcolo dei 60 gg. Art.145 L iscrizione nell elenco è due anni dalla data di comunicazione dell accettazione. 60 giorni prima della scadenza dei 2 anni, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo, allegando documentazione che comprovi il mantenimento dei requisiti. Modifica al Regolamento Art.3 (Norma Transitoria): c.1 - Accreditamento provvisorio dei soggetti pubblici e privati che alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della LR 32/2002 svolgono servizi al lavoro in convenzione con una Provincia o con la Regione, limitatamente per i servizi svolti. c.2 - Entro sei mesi dall entrata in vigore del Regolamento i soggetti accreditati provvisoriamente sono tenuti a richiedere alla Regione o alla Provincia l iscrizione nell elenco degli accreditati, (secondo i requisiti e le procedure indicati negli artt. 138,139,142, e 143 del regolamento). c.3 - La Regione o la Provincia possono negare l iscrizione nell elenco degli accreditati, qualora i soggetti non abbiano svolto correttamente i servizi affidati. c.4 - I soggetti accreditati alla data di entrata in vigore del Regolamento, per lo svolgimento delle attività di orientamento secondo le procedure previste per la formazione professionale, sono iscritti d ufficio all elenco di cui al presente regolamento per lo svolgimento dell attività (indicata all articolo 135, c.1, lett. a)). Approvazione formulari per domanda di autorizzazione provvisoria e di iscrizione all Albo regionale delle agenzie per il lavoro e delle domande di accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro e iscrizione nell elenco nell elenco regionale; per l accreditamento: - All.C accreditamento (elenco Regionale) soggetti privati - All.D accreditamento (elenco Regionale) soggetti pubblici - All.E accreditamento (elenco Provinciale) soggetti privati - All.F accreditamento (elenco Provinciale) soggetti pubblici Esempio di rinnovo dell Accreditamento per un soggetto già presente nell elenco Iscrizione d ufficio all Elenco dei Soggetti Accreditati ai Servizi per il Lavoro per l Orientamento: le sedi formative/orientative accreditate secondo le procedure previste per la formazione professionale vengono iscritte d ufficio nell elenco. S.p.a. Pagina 16 di 19

Veneto Fonti Normative Legge Regionale 13 Marzo 2009 n. 3 D.G.R. 1445 del 19 Maggio 2009 Disposizioni in materia di occupazione e servizi per l impiego. Art.25 Accreditamento : Entro 120 giorni dall entrata in vigore della legge, si istituisce l elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati. Il provvedimento individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento a: - orientamento - incontro D/O - prevenzione DLD - promozione inserimento lavorativo svantaggiati - promozione conciliazione dei tempi di lavoro e cura - sostegno alla mobilità geografica - preselezione - supporto alla ricollocazione professionale - monitoraggio dei flussi del MdL. Il provvedimento disciplina in particolare: - modalità di tenuta dell elenco - procedure di accreditamento - requisiti delle prestazioni per gli accreditati - modalità di verifica periodica dell efficacia e dell efficienza prestazioni rese in regime di accreditamento - strumenti negoziali e forme di cooperazione tra operatori accreditati e le province, nell ambito degli indirizzi regionali - forme di cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale - modalità di interconnessione al nodo regionale BCNL Oggetto: Art. 25 LR n.3/09 Istituzione dell elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro. In considerazione dell attuale momento di crisi, si istituisce un elenco dei soggetti accreditati sperimentale (2 anni) e unico (unica sezione), finalizzato a permettere ai soggetti privati la presa in carico dei lavoratori e l utilizzo delle risorse stanziate da Regione per gli accompagnamenti al Lavoro, in particolare percorsi di riqualificazione professionale, misure di incentivo e sostegno al reddito. Entro due anni dall approvazione la Giunta Regionale approverà il modello definitivo di accreditamento, incluse le modalità di passaggio all elenco definitivo. Allegato A: requisiti per l accreditamento di servizi al lavoro e modalità di tenuta dell elenco regionale dei soggetti accreditati: - requisiti giuridici finanziari - requisiti strutturali - requisiti professionali: in ciascuna unità organizzativa viene richiesto un Responsabile Unità Organizzativa, un Addetto all accoglienza e all informazione, un Operatore MdL locale. L Operatore accreditato deve dotarsi di Carta dei Servizi che descriva finalità, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene S.p.a. Pagina 17 di 19

attuato, diritti e doveri dell utente e procedure di reclamo e controllo. La domanda di accreditamento è formulabile su apposito format. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti. La Regione può chiedere integrazioni. In caso di accoglimento con decreto dispone l accreditamento e l iscrizione all elenco. La durata e validità dell accreditamento è fissata in anni 1, con possibilità di essere prorogato di 1 anno. Il soggetto ha tempo 30 giorni dal verificarsi del fatto per comunicare alla Regione ogni modifica dei requisiti che hanno determinato la concessione dell accreditamento. Nell erogazione dei servizi al lavoro, i soggetti accreditati sono obbligati a: - interconnettersi ai stemi Informativi Regionali - inviare a Regione Veneto e Province ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del MdL - comunicare a Regione Veneto e Province le buone pratiche - fornire le prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese - svolgere propri servizi senza oneri per lavoratori - osservare le disposizioni relative a trattamento dei dati personali. Le aree di prestazione entro le quali i soggetti accreditati devono erogare i servizi sono: - accesso e informazione - valutazione del caso individuale - mediazione per l incontro D/O - definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro. Per ogni area di prestazione viene descritta la Finalità dell Area di Prestazione e i Servizi. L accreditamento è concesso agli operatori che garantiscano in proprio almeno 2 delle Aree di prestazione, ricorrendo per i servizi non previsti ad altri soggetti accreditati e/o autorizzati. Allegato A1: Appendice Profili e competenze professionali D.D. 26 Maggio 2009 n.446 esplicitano le competenze, capacità e conoscenze delle figure professionali individuate nelle singole unità organizzative: - Responsabile Unità Organizzativa - Addetto all accoglienza e all informazione - Operatore unico del Mercato del Lavoro locale Approvazione dell avviso pubblico e del modulo per la domanda di accreditamento e iscrizione all elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Veneto 2 format di domanda: Domanda di accreditamento ed iscrizione all elenco Domanda di accreditamento ed iscrizione all elenco di ente autorizzato S.p.a. Pagina 18 di 19

Doti DGR 26 Maggio 2009 n.1566 D.G.R. 16 Giugno 2009 n.1757 Allegato A: Linee Guida delle Politiche Attive per il contrasto alla crisi Il documento disegna la struttura di intervento mediante il sistema doti, a favore della persona, unendo strumenti diversi (Patto di servizio, piano di azione individuale e la Dote individuale). disegna anche la strategia di interazione tra i vari soggetti del MdL: All Agenzia Veneto Lavoro un ruolo di implementatore dei sistemi informativi e della messa in rete dei diversi soggetti accreditati; alla Rete dei Servizi per l Impiego pubblici spetta la presa in carico della persona, attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio e la realizzazione di una preliminare attività informativa e di orientamento; ai Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro spetta la realizzazione del percorso individualizzato di PAL, attraverso l elaborazione del Piano di Azione Individuale e l erogazione dei servizi previsti. Approvazione della direttiva per la realizzazione degli interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica. istituiscono le doti individuali destinate ai lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga. I percorsi previsti sono due: riqualificazione competenze (per lavoratori in costanza di lavoro) e ricollocazione (per lavoratori espulsi), in coerenza con gli assi Por Fse Adattabilità e Occupabilità, da cui si attingono i finanziamenti. La dote si compone di tre elementi per la finalizzazione delle risorse: - interventi di politica attiva - indennità di partecipazione - voucher di servizio. La programmazione è di 41.280 doti con importo standard medio per modulo di 625,00 ( 310,00 pal, 290,00 indennità e 25,00 voucher di servizio). I soggetti che possono candidarsi per realizzare gli interventi sono: - soggetti accreditati o che hanno presentato la domanda di accreditamento per tutte e 4 le aree di prestazione (accesso ed informazione, valutazione del caso individuale, mediazione incontro D/O, definizione Progetto individuale di accompagnamento al lavoro); - soggetti accreditati o che hanno presentato la domanda di accreditamento per due delle aree di prestazione che si candidano in partenariato con altro soggetto accreditato per il servizi al lavoro per garantire la copertura di tutte le 4 aree di prestazione. I soggetti possono sviluppare raggruppamenti con altri soggetti accreditati per i servizi al lavoro, per la formazione e per l orientamento per garantire la più ampia copertura territoriale e di risposta ai fabbisogni dei destinatari. All atto della candidatura il soggetto deve indicare il n di doti che si candidano a realizzare, articolato per Provincia ed impegnarsi a predisporre, inviandola ai CPI di riferimento e alle Parti Sociali territoriali la propria offerta strutturata di servizi al lavoro e formazione, specificando la propria copertura territoriale. I percorsi possono prevedere l erogazione di servizi di PAL tra quelli esplicitamente previsti dalla Regione. S.p.a. Pagina 19 di 19