REPUBBLICA ITALIANA N.6797/06 REG.DE

Documenti analoghi
Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Così si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:

Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

Merita di essere segnalata la decisione numero 34 del 9 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato

I requisiti per l attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005 DECISIONE. Sul ricorso in appello nr. 6539/2005 R.G.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 DECISIONE. Sul ricorso in appello n. 1173/2006 del 10 febbraio 2006,

ha pronunciato la presente

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

Pubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

contro nei confronti di per l'annullamento

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma

Vediamo i fatti che vengono sottoposti al Consiglio di Stato nella decisione numero 558 del 12 febbraio 2007.

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005 DECISIONE. Sul ricorso in appello n /2005, proposto dalla

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ORDINANZA

contro nei confronti di per la riforma

Merita di essere segnalata la decisione numero 5787 del 7 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2388/06 Reg. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione SENTENZA

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

Revoca attestazione SOA

Il commercio sulle aree pubbliche

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

contro nei confronti di per l'annullamento

Merita di essere segnalata la decisione numero 2742 del 30 aprile 2009, emessa dal Consiglio di Stato:

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

Concorsi pubblici e cogenza del bando

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

Sui termini per impugnare una sentenza del Tar


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede. giurisdizionale (Sezione Quarta) ha. pronunciato la seguente D E C I S I O N E

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

contro nei confronti di per la riforma

avverso e per l annullamento e/o riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro nei confronti di per la riforma

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Merita di essere segnalata la decisione numero 5502 del 22 ottobre 2007 del Consiglio di Stato che ci insegna che:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ORDINANZA

DECISIONE. sul ricorso in appello n.r.g del 2004, proposto dall Azienda USL TA/1, in

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA N.6797/06 REG.DE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6082 e 8358 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005 ha pronunciato la seguente DECISIONE Sui ricorsi in appello n. 6082/2005 del 19 luglio 2005, proposto dalla soc. EDINFORM SPA quale mandataria ATI ATI-SEI S.P.A. rappresentata e difesa dall avv. Alfredo Caggiula con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone, n. 78 presso lo studio BDL; CONTRO - il Comune di GALLIPOLI rappresentato e difeso dall avv. Pietro Quinto con domicilio eleto in Roma via Cosseria n. 2 presso l avv. Alfredo Placidi; - il Comune di TAVIANO; - il Comune di ALLISTE; - il Comune di MELISSANO, - il Comune di RACALE non costituitisi; per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA-LECCE: Sezione II n. 3461/2005, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA per AGGIUDICAZIONE CONTRATTO FORNITURA INFRASTRUTTURA INFORMATICA; Sul ricorso in appello n. 8358/2005 del 24 ottobre 2005, proposto dalla soc. EDINFORM S.P.A. quale mandataria A.T.I., FDG

2 N. RIC.6082 e 8358/2005 - A.T.I.-SEI S.P.A. rappresentata e difesa dall avv. Alfredo Caggiula con domicilio eletto in Roma via Bocca di Leone, n. 78; presso lo STUDIO BDL; CONTRO - il Comune di GALLIPOLI rappresentato e fifeso dall avv. Pietro Quinto con domicilio eletto in Roma via Cosseria n. 2 presso l avv. Alfredo Placidi, - il Comune di ALLISTE; - il Comune di MELISSANO; - il Comune di RACALE; - il Comune di TAVIANO non costituitisi; e nei confronti - della DITTA KSOLUTION non costituitasi; per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA-LECCE: Sezione II n. 4481/2005, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA di APPALTO FORNITURA INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE SIST. COMUNICAZIONE, Visto gli atti di appello con i relativi allegati, Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di GALLIPOLI. Viste le memorie difensive, Visti gli atti tutti della causa, Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati Sticchi

3 N. RIC.6082 e 8358/2005 Damiani, per delega A. Caggiula, F. Paparella, per delega P. Quinto; FATTO Con un primo ricorso (n. 6082/2005) la Endoform spa ha appellato la sentenza del Tar Puglia, di reiezione del ricorso proposto avverso la sua esclusione dalla gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche. Tale sentenza risulta motivata sul fatto che la ricorrente, in violazione dell art. 7 del disciplinare, non aveva fatto pervenire la propria offerta all indirizzo indicato dal comune, entro le ore 12,00 della data di scadenza del bando. Con successivo ricorso (n. 8358/2005) vengono impugnati, con analoghi motivi, i successivi atti con cui la gara è stata aggiudicata ad altra società. L appellante espone di aver presentato la propria offerta, all ufficio postale, alle ore 8,48 del giorno di scadenza e che, poiché ai sensi dell art. 36 del dpr n. 655/82 (Reg. es. Codice Postale) sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette ad uffici pubblici, la sua offerta doveva intendersi pervenuta all amministrazione comunale di Gallipoli nel momento stesso cui si erano concluse le modalità di spedizione e non già, come ritenuto dall amministrazione, al momento in cui la raccomandata contenente l offerta è stata consegnata al delegato al ritiro della posta, alle ore 12,30.

4 N. RIC.6082 e 8358/2005 Vengono, pertanto, proposti i seguenti motivi di appello; -erronea applicazione dell art. 36 del dpr n. 655/82 e del bando di gara in quanto, ai sensi della richiamata normativa, la corrispondenza indirizzata alle pubbliche amministrazioni deve intendersi pervenuta al momento in cui questa viene recapitata all ufficio postale presso cui l amministrazione stessa provvede al ritiro, senza che su ciò possa incidere il fatto che la corrispondenza sia raccomandata o assicurata ; - violazione del principio del favor partecipationis, in quanto la commissione avrebbe dato, alla norma del bando, una lettura non conforme alla legge; - omessa pronunzia sulla illegittimità della clausola del disciplinare e dell art. 36 cit. e sulle censure di eccesso di potere per ingiustificato aggravio del procedimento, avendo il bando illegittimamente previsto una deroga ad una norma di rango superiore; - violazione del giusto procedimento e perplessità dell azione amministrativa perchè l esclusione dalla gara dell appellante è stata disposta successivamente alla fase in cui doveva essere verificato il rispetto delle prescrizioni del bando sulla tempestività della domanda di partecipazione. Il comune di Gallipoli, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l infondatezza di entrambi ricorsi. DIRITTO Attesa l evidente connessione, i due appelli possono essere

5 N. RIC.6082 e 8358/2005 riuniti. Nel merito, i motivi dedotti con il ricorso n. 6082/05, sono infondati. L art. 7 del disciplinare di gara prevedeva che i soggetti interessati, pena l esclusione, dovranno far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 16 gennaio 2995 (termine prorogato alle ore 12,00 del 7 febbraio 2005) al seguente indirizzo: comune di Gallipoli -Ufficio unico progetto SITI c/o Direzione generale, via A. De Pace- 73014 Gallipoli (Le). Il plico contenente l offerta della soc. appellante, consegnato all ufficio postale di Gallipoli alle ore 8,48 del giorno di scadenza, è pervenuto al delegato al ritiro dell amministrazione, alle ore 12,30 dello stesso giorno. Parte ricorrente sostiene l applicabilità del cit. art. 36, e quindi, il rispetto dei termini prescritti dal disciplinare. L affermazione non è condivisibile. Al riguardo vanno, infatti, privilegiate le motivazioni della sentenza appellata. La normativa di gara non prevedeva alcuna modalità di trasmissione delle offerte, limitandosi a disporre che le stesse dovevano pervenire, entro un termine determinato, all indicato ufficio del comune. In relazione alla libertà di forme lasciata ai partecipanti per quanto riguarda le modalità di trasmissione e al fatto che le

6 N. RIC.6082 e 8358/2005 offerte dovessero pervenire all ufficio destinatario entro un ora determinata, la prescrizione di gara non può che intendersi nel senso che, entro tale termine, le offerte dovessero essere nella materiale disponibilità dell ufficio e che il rischio relativo alla tempestività dell arrivo non dovesse che ricadere sul mittente. La stessa ditta ricorrente, del resto, nella sua istanza di riesame della decisione della commissione (nota del 10/2/05) afferma di aver fatto affidamento sul fatto che l incaricato dell amministrazione non era ancora passato per il ritiro e che l amministrazione comunale, in occasione dello svolgimento di gare, provvedeva al ritiro dei plichi contenenti le offerte entro il termine di scadenza. Né, ai fini di individuare il momento della materiale disponibilità dell offerta, da parte dell amministrazione, può farsi riferimento al disposto dell art. 36 cit., che prevede la distribuzione in ufficio delle corrispondenze dirette alle amministrazioni dello Stato ed agli uffici pubblici. Al riguardo, va rilevato che la norma individua il luogo di distribuzione della corrispondenza, e cioè, l ufficio postale, ma tralascia di precisare la particolare disciplina della corrispondenza raccomandata che, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta. Deriva da ciò che la raccomandata può ritenersi pervenuta al

7 N. RIC.6082 e 8358/2005 destinatario soltanto quando il plico entra nella disponibilità giuridica dello stesso e tale momento non può che coincidere con l effettivo ritiro della corrispondenza, presso l ufficio postale, da parte del soggetto incaricato, che appone la firma sul foglio di distinta, posto che solo in questo momento, con il perfezionamento di tale formalità, la posta raccomandata può considerarsi pervenuta nella disponibilità del destinatario. In relazione alla chiara disposizione del disciplinare, deve ritenersi infondata anche la violazione del principio del favor partecipationis. Da ciò l infondatezza dei primi tre motivi di appello. Anche l ultimo motivo, con cui si censura la esclusione della società appellante dalla gara dopo l apertura della busta contenente l offerta economica (ma non di quella relativa alla documentazione amministrativa), deve ritenersi infondato. Risulta, infatti, dal verbale che ciò è avvenuto, nel corso della stessa seduta e che la commissione ha provveduto, in via di autotutela, ad ovviare al suo errore nella fase procedurale immediatamente successiva. Né sussistono motivi per poter ritenere, come afferma la ricorrente, che la separazione della busta dal suo contenuto non garantisse più la legittimità del riesame dei profili di inammissibilità connessi alla tempestività del recapito dell offerta; inoltre, attesa la contestualità e la stretta conseguenzialità della procedura con cui si è ovviato all errore

8 N. RIC.6082 e 8358/2005 della commissione, risultano infondate le censure volte a ipotizzare forme di mancata partecipazione del soggetto interessato a tale fase di riesame. L infondatezza di tali motivi determina l infondatezza dell appello e, di conseguenza, la sopravvenuta carenza di interesse all appello n. 8358/05, con il quale è stata impugnata, con analoghe censure, la successiva aggiudicazione alla ditta controinteressata. Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di entrambi gli appelli. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunisce gli appelli R.G., n. 6082 e n. 8358 del 2005, meglio specificati in epigrafe; Respinge l appello sul ricorso n. 6082/2005; dichiara la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso n. 8358/2005; compensa, in entrambi i ricorsi, le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 dicembre 2005 con l intervento dei signori: Agostino Elefante Raffaele Carboni Cesare Lamberti Aniello Cerreto Presidente Consigliere Consigliere Consigliere

9 N. RIC.6082 e 8358/2005 Adolfo Metro Consigliere rel estensore L'ESTENSORE f.to Adolfo Metro IL PRESIDENTE f.to Agostino Elefante IL SEGRETARIO f.to Gaetano Navarra DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21 novembre 2006 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Antonio Natale