20. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

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01. I lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. 1 02. Sono in ogni caso state intraprese tutte le iniziative atte a evitare o ridurre l uso di agenti cancerogeni o mutageni 03. Se la sostituzione di sostanze, preparati e procedimenti non è tecnicamente possibile, l uso o la produzione dell'agente cancerogeno o mutageni avviene in un sistema chiuso 04. Fatta salva l adozione delle su indicate misure di sostituzione e riduzione, è stata effettuata una valutazione dei rischi specifica per l esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 05. Se l eliminazione dal ciclo produttivo di sostanze e preparati cancerogeni o mutageni o la loro produzione o uso in ciclo chiuso non sono tecnicamente possibili, il livello dei lavoratori è ridotto al più basso valore tecnicamente ottenibile 05.01. Sono state intraprese tutte le misure necessarie per ridurre i quantitativi di agenti cancer o- geni o mutageni utilizzati Intraprendere tutte le iniziative atte a evitare o ridurre l'uso di sostanze e preparati cancerogeni o mutageni (in particolare sostituire, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, sostanze, preparati o procedimenti con altri non nocivi o meno nocivi) Predisporre sistemi a ciclo chiuso per la produzione o l uso di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni Effettuare valutazione dei rischi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni secondo le modalità previste dalla normativa Ridurre il livello dei lavoratori al più basso valore tecnicamente ottenibile Applicare tutte le misure tecniche e procedurali perché siano impiegati e accumulati in attesa di impiego i quantitativi minimi indispensabili di agenti cancerogeni o mutageni Titolo VII, All. VIII e art.61 come modific a- to dal D.Lgs.66/2000 artt. 3, 9, 10 D.Lgs. 52/97 D.M. 28/4/97 D.Lgs. 285/98 artt. 3, 62 D. Lgs. 626/94 artt. 3, 62 art.63 D. Lgs. 626/94 artt.62, 64 1 Per la classificazione, l etichettatura e l imballaggio di sostanze e preparati cancerogeni vedi le fonti normative

05.02. Sono state intraprese tutte le misure necessarie per ridurre il numero di lavoratori esposti 05.03. Sono state intraprese tutte le misure necessarie per evitare l emissione di agenti cancerogeni o mutageni in aria 05.04. Sono state intraprese tutte le misure necessarie per misurare le concentrazioni in aria di agenti cancerogeni o mutageni 05.05. Sono state intraprese tutte le misure necessarie perché la conservazione, manipolazione, trasporto ed eventuale smaltimento di sostanze e preparati cancerogeni o mutageni avvengano in sicurezza 05.06. Sono state intraprese tutte le misure necessarie in caso di emergenza o per le categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili all esposizione a determinati agenti cancerogeni o mutageni 06. I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono opportunamente informati sui rischi e sono provvisti di adeguata formazione Applicare tutte le misure tecniche e procedurali per ridurre il numero di lavoratori esposti, anche isolando le lavorazioni in aree segnalate, dove sia vietato fumare e l accesso ai non addetti Applicare tutte le misure tecniche e procedurali per evitare l emissione di agenti cancerogeni o mutageni in aria o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, eliminarli attraverso aspirazione localizzata nel punto di emissione, e ventilazione generale dei locali. Provvedere alla sistematica pulitura di locali, attrezzature e impianti Provvedere alla misurazione delle concentrazioni in aria per verificare l efficacia delle misure di contenimento e monitorare le situazioni ordinarie e straordinarie, con periodicità prevista dalla normativa e/o secondo la valutazione del medico competente Assicurare che la conservazione, manipolazione, trasporto ed eventuale smaltimento di sostanze e preparati cancerogeni o mutageni avvengano in sicurezza. Utilizzare contenitori ermetici etichettati in modo chiaro per la raccolta e l immagazzinamento in attesa di smaltimento Elaborare procedure specifiche per i casi di emergenza con rischio di esposizioni elevate, e attuare, su parere del medico competente, misure protettive particolari per le categorie di lavoratori per i quali l esposizione a taluni agenti presenti rischi più elevati Formare ed informare adeguatamente i lavoratori coinvolti nell uso o produzione di agenti cancerogeni, in ordine alle tematiche previste dalla normativa. Ripetere le attività di informazione e formazione con frequenza almeno quinquennale e comunque in caso di cambiamenti significativi delle lavorazioni D.Lgs. 493/96 D.Lgs. 52/97 D.M. 28/4/97 D.Lgs. 285/98 D. Lgs. 626/94 art.66

07. I lavoratori esposti a rischio di agenti cancerogeni sono sottoposti a sorveglianza sanitaria 07.01 Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti ha istituito e tiene aggiornata una cartella sanitaria e di rischio 08. I lavoratori possono essere esposti a cloruro di vinile monomero (CVM) 08.01. Sono state intraprese tutte le iniziative atte a evitare o ridurre l'utilizzo di CVM 08.02. Sono state intraprese tutte le iniziative atte a ridurre l esposizione a CVM 08.03. Sono state intraprese tutte le misure per valutare la concentrazione di CVM e mantenerla al di sotto di 3 ppm 08.04. I lavoratori esposti a CVM sono opportunamente informati e formati in relazione ai rischi di esposizione Il medico competente deve istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, che verrà custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro. tali da eliminare o ridurre l'utilizzo di CVM tali da ridurre l'esposizione dei lavoratori a CVM Procedere alla misurazione della concentrazione di CVM e controllare che questa si mantenga sempre al di sotto di 3 ppm Formare ed informare adeguatamente i lavoratori coinvolti, secondo le modalità e in ordine agli argomenti previsti dalla normativa artt.69, 70 come modificato dal D.Lgs.66/2000 art. 6 art.70 come modificato dal D.Lgs.66/2000 art. 6 art.3 artt.3, 4, 5, 6 art. 4 art.7 08.05. I lavoratori a rischio a CVM sono sottoposti a sorveglianza sanitaria artt. 9, 10 08.06. All'entrata delle zone di lavoro è segnalata la presenza di un area sottoposta a controllo della concentrazione di CVM Segnalare chiaramente la presenza del CVM all entrata delle zone di lavoro sorvegliate. L'accesso a tali zone deve essere consentito soltanto a personale autorizzato art. 8 09. I lavoratori possono essere esposti a 2-naftilammina, 4- aminodifenile, benzidina, 4- nitrodifenile D.Lgs. 77/92

09.01. Sono state intraprese tutte le iniziative atte a evitare o ridurre l'utilizzo dei particolari agenti di cui al D.Lgs 77/92 09.02. Sono state intraprese tutte le iniziative atte a ridurre l esposizione ai particolari agenti di cui al D.Lgs 77/92 09.03. I lavoratori esposti a rischio di esposizione agli agenti di cui al D.Lgs. 77/92 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria 10. I lavoratori possono essere esposti ad ammine aromatiche 10.01. Sono state intraprese tutte le iniziative atte a evitare o ridurre l'utilizzo di ammine aromatiche 10.02. Sono state intraprese tutte le iniziative atte a ridurre l esposizione ad ammine aromatiche tali da eliminare o ridurre l'utilizzo degli agenti chimici di cui al D.Lgs.77/92, evitando in particolare che si formino come prodotti intermedi ovvero si rinvengano come sottoprodotti costituenti di scarti tali da ridurre l'esposizione dei lavoratori ai particolari agenti di cui al D.Lgs 77/92 tali eliminare o ridurre l'utilizzo di tali sostanze tali da ridurre l'esposizione dei lavoratori ad ammine aromatiche D.Lgs.77/92 art.7 D.Lgs.77/92 art.7 D.Lgs. 77/92 art.3 46/79 Lett. 61/81 46/79 46/79 10.03. I lavoratori interessati dalla presenza di ammine aromatiche sono sottoposti a sorveglianza sanitaria Circ. Min lav. 46/79 11. L'attività lavorativa comporta il rischio all'amianto Capo III 11.01. E' stata effettuata la valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto Effettuare la valutazione del rischio, individuando i punti di emissione, le aree lavorative soggette e le esposizioni personali dei lavoratori art.24

11.02. L'esposizione personale riferita a otto ore è inferiore a 0.1 fibre per cm 3, oppure nel caso di attività a carattere saltuario con amianto crisotilo, la dose cumulata, calcolata come previsto all'art.24 comma 4 del D.Lgs. 277/91 supera 0.5 giorni-fibra per cm 3 11.03. I locali e gli impianti sono sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione 11.04. I quantitativi di amianto presenti sono i minimi compatibili con le attività lavorative 11.05. Il numero di lavoratori esposti è il minimo compatibile con le necessità della lavorazione 11.06. Le emissioni di polvere di amianto in aria sono le minime compatibili con le lavorazioni, sono sorvegliate e sono captate il più vicino possibile al punto di emissione 11.07. I lavoratori dispongono di adeguati indumenti di lavoro o protettivi, di mezzi di protezione delle vie respiratorie 11.08. L'amianto ed i materiali polverosi che lo contengono sono conservati e trasportati in imballaggi chiusi 11.09. Gli scarti e i residui di lavorazione sono immediatamente raccolti con imballaggi o rivestimenti etichettati e smaltiti in modo idoneo 11.10. Vengono impiegati adeguati aspiratori per l'aspirazione sistematica della polvere di amianto 11.11. Esistono apposite aree per la sosta, il fumo e la somministrazione e consumo di alimenti e bevande Trasmettere all'organo di vigilanza la notifica con i contenuti previsti dalla legge, informare i lavoratori sui rischi e sulle norme igieniche e precauzionali, apporre idonea segnaletica,proibire l'accesso ai luoghi a rischio ai non addetti ai lavori, effettuare il controllo periodico dell esposizione, compilare un registro degli esposti, fornire adeguati dispositivi di protezione individuale Predisporre idonei programmi di pulitura e manutenzione Prevedere la presenza di quantitativi di amianto nella misura minima compatibile con le attività lavorative Isolare le lavorazioni in aree predeterminate ed allontanare i non addetti Prevedere emissioni in aria di polvere d'amianto nella misura minima compatibile con le lavorazioni. Sorvegliare tali emissioni e predisporne la captazione il più vicino possibile al punto di emissione Fornire indumenti di lavoro o protettivi e mezzi di protezione Predisporre idonei imballaggi chiusi per la conservazione ed il trasporto dell'amianto e dei materiali polverosi che lo contengono Predisporre imballaggi o rivestimenti etichettati per raccogliere gli scarti e i residui di lavorazione. Provvedere ad adeguato smaltimento Predisporre adeguati sistemi di aspirazione della polvere Individuare aree speciali per la sosta, il fumo, la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande artt. 24, 25 comma 1, 26 comma 2, 27 comma 2, 28 comma 2, 30 e 35 D.P.R. 277/91 art.28 art.28

11.12. Esiste regolare servizio di controllo sanitario per la prevenzione dell'asbestosi 11.13. La media ponderata riferita a 8 ore è inferiore a 0.6 fibre/cm 3 per il crisotilo e 0.2 fibre/cm 3 per le altre varietà di amianto 11.14. Esiste apposito piano per l'evacuazione in emergenza dell'azienda e l'informazione delle autorità preposte in caso di aumento rilevante della esposizione. 11.15. Esiste apposito piano per i lavori di demolizione e rimozione dell'amianto. 11.16. Sono state effettuate le operazioni di bonifica dei materiali d'amianto presenti in coibentazioni, rivestimenti, etc. 12. E' stato utilizzato ETERNIT nelle coperture degli edifici o nelle coibentazioni 12.01. Le coperture di ETERNIT sono in buono stato di conservazione ed e' effettuata una sorveglianza periodica del manufatto Prevedere controllo sanitario per la prevenzione dell'asbestosi e attuare le misure preventive e protettive in conformità al parere del medico competente Identificare ed eliminare le cause di superamento. Subordinare il proseguimento delle attività a tale eliminazione. Se nell immediato questa è tecnicamente impossibile, adottare tutte le misure temporanee per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente, e informando l organo di vigilanza art.29 art.31 Predisporre idoneo piano di emergenza. art.32 Predisporre apposito piano per i lavori di demolizione e rimozione dell'amianto ed inoltrarlo all'organo di vigilanza Provvedere alla bonifica dei materiali manufatti o rifiuti in amianto secondo le metodologie tecniche Effettuare una sorveglianza periodica del manufatto, altrimenti effettuare periodiche rilevazioni ambientali di esposizione ad amianto art.34 L.257/92 D.M. 6/9/94 D.M. 14/5/96 L.257/92 D.P.R. 8/8/94 D.M. 6/9/94 D.M. 14/5/96 12. 02. Le coperture di ETERNIT non sono in buono stato di conservazione, ma sono effettuate periodiche rilevazioni ambientali e le concentrazioni di fibre sono inferiori ai limiti previsti dal D.Lgs. 277/91 Effettuare periodiche rilevazioni ambientali e la sorveglianza dello stato del manufatto; se le concentrazioni di fibre sono superiori ai limiti previsti dal provvedere allo smantellamento del manufatto secondo quanto disposto dalla legge L.257/92 D.M. 6/9/94 D.M. 14/5/96 D.P.R. 8/8/94

12.03. Sono assenti attività lavorative per la cui natura particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non è possibile attuare misure tecniche di prevenzionein particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli Adottare adeguate misure per la protezione dei lavoratori. In particolare fornire speciali indumenti e dispositivi di protezione individuali, provvedere all isolamento dell'area di lavoro interessata, installare adeguati sistemi di ricambio dell'aria, affiggere appositi cartelli segnaletici, predisporre, consultando i lavoratori, uno specifico piano di lavoro in sicurezza da trasmettere preventivamente all'organo di vigilanza art. 33