POLITICA COMMERCIALE DELLA UE



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Transcript:

POLITICA COMMERCIALE DELLA UE In quanto il 01/01/2005 è venuto in scadenza l Accordo sui Tessili e l Abbigliamento, in vigore dal 1974, il Consiglio UE ha provveduto all eliminazione dei limiti quantitativi all importazione nella UE dei prodotti tessili originari dei Paesi membri dell O.M.C., tra i quali è compresa la Cina di cui è membro dall 11/12/2001 (restano invece soggette al sistema del duplice controllo con limiti quantitativi le categorie dei prodotti tessili originari della Bielorussia e del Vietnam Paesi non aderenti all OMC); di conseguenza anche la Cina, in un quadro di regole certe, non discriminanti per nessuno e non distorsive per la concorrenza, provvede alla liberalizzazione degli scambi, eliminando tutte le barriere doganali (obblighi di licenze e quote di importazione) entro il 2006, nei confronti dei prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi membri dell O.M.C.. Per rendere il processo di globalizzazione dell economia graduale e meno traumatico il protocollo di accesso all O.M.C., ratificato dalla Cina, contiene una specifica clausola di salvaguardia, prevedendo la possibilità dell adozione sino al 31/12/2008 di misure transitorie, concernenti i prodotti tessili e capi di abbigliamento, disciplinati dall accordo sui tessili e l abbigliamento (ATA). L art. 10bis del Reg. 3030/93 (introdotto dal Reg. 138 del 21/01/03) regime comune da applicare alle importazioni in UE di alcuni prodotti tessili originari da Paesi terzi - prevede che se le importazioni nella UE rischiano di pregiudicare l andamento stabile degli scambi, su richiesta di un Stato membro dell O.M.C. o di propria iniziativa, la Commissione ha la facoltà di avviare consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato, fornendo una dichiarazione

dettagliata sui motivi e le giustificazioni della richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l esistenza o il rischio di distorsioni del mercato ed il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e durano 90 giorni e la Cina, nel suddetto periodo, provvede a mantenere le spedizioni ad un livello non superiore del 7,5% rispetto alle importazioni effettuate precedentemente alla richiesta di consultazione. Se nel periodo di consultazione le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente la Commissione ha diritto di istituire un limite quantitativo per le categorie oggetto di consultazione. I limiti quantitativi restano in vigore sino al 31 dicembre dell anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se alla fine dell anno mancano tre mesi o meno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni; salvo diverso accordo le misure adottate non possono restare in vigore per più di un anno, ma devono essere nuovamente richieste. Dal 01/01/05 e per un periodo non superiore al 31/12/05, l importazione in UE dalla Cina dei prodotti appartenenti alle varie categorie tessili in precedenza soggette a limiti quantitativi, è stato fissato fosse soggetta ad un sistema di sorveglianza preventiva; quindi l importazione è stata liberalizzata, ma gli interessati devono preventivamente presentare istanza, su modulo comunitario Mod. 8, al Ministero delle Attività Produttive - D.G. Politica Commerciale Div. III, viale America 341, 00144 Roma, sul quale figurano gli elementi relativi al soggetto importatore e alle merci che si intendono importare, allegando copia del contratto o della polizza di carico o della fattura o di altro documenti

da cui risulti chiaramente l intenzione di voler importare la merce richiesta. Il documento di vigilanza viene rilasciato entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e la validità dello stesso è di 6 mesi. Dopo l utilizzo o anche in caso di mancato utilizzo, alla scadenza, dovrà essere restituito alla Direzione Generale che lo ha rilasciato. Altri prodotti tessili sono sottoposti ad un sistema di sorveglianza doganale a posteriori, che permette di monitorare sia le quantità che il prezzo delle merci. Le autorità doganali dei Paesi Ue provvedono a comunicare tali dati periodicamente (se possibile settimanalmente ed in ogni caso almeno una volta al mese). La sorveglianza non si applica per le importazioni sino a 5 unità di prodotti tessili per ogni categoria, ritenendo trattarsi di spedizioni occasionali di merci destinate ad uso personale prive di carattere commerciale. Inoltre il Consiglio UE ha regolamentato con il Reg. 427 del 03/03/03 (relativo ad ogni tipologia merceologica) un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico nel caso prodotti originari dalla Cina siano importati in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l industria comunitaria. Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto, simile o direttamente competitivo con un prodotto fabbricato dall industria comunitaria, crescono, in termini assoluti o relativi, così rapidamente da rappresentare un importante causa di pregiudizio rilevante per l industria comunitaria. Un inchiesta è avviata su richiesta si uno Stato membro o per iniziativa della Commissione e, prima di avviare un inchiesta, la Commissione

notifica alla Cina la propria intenzione con possibile invito a partecipare alle consultazioni finalizzate a chiarire come giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. L inchiesta dei Servizi della Commissione esamina il trend delle importazioni, il danno dell industria e la diversificazione dei traffici commerciali, utilizzando uno specificato periodo di investigazione. Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile e durano al massimo 200 giorni e hanno la forma di dazi, quote o contingenti tariffari. Quando dall analisi della Commissione si evidenziano le condizioni per l applicazione delle misure definitive si richiede alla Cina una consultazione ed entro 60 giorni dalle consultazioni si riunisce il Comitato consultivo per discutere le misure definitive. Le misure di salvaguardia restano in vigore solo il tempo necessario a porre rimedio alla situazione di perturbazione del mercato e la durata non supera i 4 anni, salvo prolungamenti a causa di riesami. Poiché nel primo trimestre del 2005 si sono registrate considerevoli aumenti di importazioni in UE dalla Cina per 9 categorie di prodotti tessili, la Commissione UE ha aperto un inchiesta di salvaguardia ed il 10/06/05 è stato firmato tra le parti un Memorandum d intesa in conseguenza del quale sono stati nuovamente stabiliti limiti quantitativi dal 10/06/05 al 31/12/07 per 10 categorie tessili, disciplinando analiticamente gli adempimenti in base alla data di spedizione dei beni. Successivamente, nel mese di agosto 2005, a causa del rapido esaurimento dei limiti quantitativi stabiliti, per l anno 2005, dal Memorandum d Intesa del 10/06/05, sono stati determinati nuovi limiti

quantitativi per 6 categorie tessili: i precedenti quantitativi fissati per l anno 2005 sono stati aumentati della metà del quantitativo di indumenti tessili giacenti nei porti del Nord Europa e per la restante metà si è trasferito in via anticipata al 2005 una parte delle quote del 2006. Per quanto riguarda le calzature di origine Cina, dal 01/01/05 sono stati aboliti i limiti quantitativi, ma per monitorare l effetto sull industria comunitaria dell avvenuta liberalizzazione, è stata introdotta per una vasta tipologia di prodotti, per il periodo dal 01/02/05 sino al 31/01/2006, una vigilanza preventiva, basata su documenti di vigilanza rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive.

ACCORDO DOGANALE UE/CN Il Consiglio UE ha adottato, sin dall aprile 1993, una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione in materia doganale considerando che la lotta per prevenire, individuare e combattere le operazioni effettuate in violazione della normativa doganale, comunitaria e cinese, permette di difendere maggiormente gli interessi economici e finanziari degli operatori e combattere i fenomeni di contraffazione ed usurpazione Sulla GUCE n. 375 serie L del 23/12/2004 è stata pubblicata la decisione n. 2004/889 adottata dal Consiglio il 16/11/2004, entrata in vigore il 01/04/2005, avente ad oggetto l adozione dell accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la UE e la Rep. Popolare Cinese, relativa alle operazioni di esportazione, importazione e transito che dovessero interessare i territori dei due Stati contraenti. Viene riconosciuta l importanza di determinare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri, in particolare mediante una corretta applicazione delle norme in materia di valore in dogana, origine e classificazione tariffaria. In particolare sono previsti nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza: L istituzione ed il mantenimento di canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per garantire un rapido scambio di informazioni e agevolare un coordinamento efficace; Scambio di informazioni e consulenze su misure svolte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati

e scambi di personale ed esperti, intesi a promuovere la reciproca comprensione delle rispettive normative, procedure e tecniche doganali, anche al fine di agevolare la legittima circolazione delle merci; Su richiesta dell autorità richiedente, l autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti atte a consentire di garantire la corretta applicazione della normativa doganale; le autorità doganali si scambiano informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato infrazioni nel territorio dell altra parte (es. certificati di origine o fatture che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati). E istituito un comitato misto di cooperazione doganale, che adotta un proprio regolamento interno, composto da rappresentanti dei due Stati contraenti, che si riunisce nel luogo, alla data e con l ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE FIN DAL 1971 LA UE HA CONCESSO UNILATERALMENTE PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ED INDUSTRIALI ORIGINARI DAI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. IL REG. 2501/2001, VIGENTE SINO AL 31/12/2005, CONTENENTE I PRINCIPI DEL SISTEMA COMUNITARIO DI P.T.G., E STATO SOSTITUITO DAL REG. 980 DEL 27/06/2005, IN VIGORE DAL 01/01/2006 SINO AL 31/12/2008. IL SISTEMA, STRUMENTO CHIAVE DELL ASSISTENZA AI P.V.S. PER LA LOTTA CONTRO LA POVERTA, HA COME OBBIETTIVO PRIORITARIO LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI P.V.S. ED IL LORO INSERIMENTO ARMONICO E GRADUALE NELL ECONOMIA MONDIALE; AIUTA QUINDI, FACILITANDO L ACCESSO AI MERCATI CHE CONCEDONO PREFERENZE, A RICAVARE ENTRATE TRAMITE IL COMMERCIO INTERNAZIONALE. SUI PRODOTTI ELENCATI COME NON SENSIBILI I DAZI SONO TOTALMENTE SOSPESI, AD ECCEZIONE DEGLI ELEMENTI AGRICOLI. SUI PRODOTTI ELENCATI COME SENSIBILI I DAZI AD VALOREM SONO RIDOTTI DI 3,5 PUNTI PERCENTUALI. I PRODOTTI TESSILI (Sezione XI: cap. da 50 a 63 Taric) USUFRUISCONO DI UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL DAZIO APPLICABILE. Se l aliquota di un dazio preferenziale ad valorem, da applicare dopo la riduzione, è pari o inferiore all 1% il dazio è totalmente sospeso. Se l importo di un dazio preferenziale specifico, da applicare dopo la riduzione, è pari o inferiore ad 2,00 il dazio è totalmente sospeso.

IL SISTEMA PREVEDE, OLTRE AD UN REGIME GENERALE, REGIMI SPECIALI A FAVORE : DEI PAESI MENO SVILUPPATI TRA QUELLI IN VIA DI SVILUPPO DEI PAESI INCLUSI NEL REGIME SPECIALE DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL BUON GOVERNO (Paesi economicamente più deboli e particolarmente vulnerabili causa la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, che abbiano ratificato con effettiva applicazione una serie di Convenzioni internazionali di base sui diritti dell uomo e del lavoro, sulla tutela dell ambiente e sul buon governo; dette Convenzioni comportano particolari oneri e responsabilità) NEI CONFRONTI DEI QUALI I DAZI SONO, IN LINEA DI PRINCIPIO, TOTALMENTE SOSPESI O RIDOTTI PROGRESSIVAMENTE. UN PAESE BENEFICIARIO E ESCLUSO DAL SISTEMA PREFERENZIALE SE PER TRE ANNI CONSECUTIVI: SIA STATO CLASSIFICATO DALLA BANCA MONDIALE COME PAESE AD ALTO REDDITO QUANDO LE IMPORTAZIONI IN UE DELLE MERCI DEI CINQUE SETTORI PRINCIPALI DELLE SUE ESPORTAZIONI RAPPRESENTINO MENO DEL 75% DEL VALORE TOTALE DELLE IMPORTAZIONI IN UE DA QUELLO STESSO PVS. Se la UE conclude con un PVS un accordo preferenziale che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore il PVS viene escluso.

GRADUAZIONE DEI SETTORI I PRODOTTI SONO SUDDIVISI IN 21 SETTORI MERCEOLOGICI (intendendo per essi le sezione della TARIC) E LA COMMISSIONE UE PROVVEDE AD ABOLIRE LE PREFERENZE TARIFFARIE PER I PRODOTTI ORIGINARI, DI UN DETERMINATO SETTORE, SE PER TRE ANNI CONSECUTIVI: IL VALORE MEDIO DELLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE IN UE DAL PAESE BENEFICIARIO PER IL SETTORE SPECIFICO SUPERI IL 15% DEL VALORE DELLE IMPORTAZIONI DEGLI STESSI PRODOTTI DA TUTTI GLI ALTRI P.V.S. (PER IL SETTORE TESSILE LA SOGLIA E FISSATA AL 12,5%)

REVOCA TEMPORANEA NEL CASO LA COMMISSIONE UE O UNO STATO MEMBRO RITENGA CHE ESISTANO MOTIVI SUFFICIENTI PER AVVIARE UN INCHIESTA PER UNA DELLE SEGUENTI RAGIONI: VIOLAZIONI GRAVI E SISTEMATICHE DEI PRINCIPI DELLE CONVENZIONI ESSENZIALI ONU/OIL SUI DIRITTI UMANI E SUL DIRITTO DEL LAVORO O DELLE CONVENZIONI RELATIVE AI DIRITTI AMBIENTALI E DI BUON GOVERNO; ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI REALIZZATI NELLE CARCERI; GRAVI CARENZE NEI CONTROLLI DOGANALI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE O DI TRANSITO DI DROGA O INOSSERVANZA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RICICLAGGIO DI DENARO; PRATICHE COMMERCIALI SLEALI, GRAVI E SISTEMATICHE CHE HANNO RIPERCUSSIONI NEGATIVE PER L INDUSTRIA COMUNITARIA; INFORMA IL COMITATO E CHIEDE DI AVVIARE CONSULTAZIONI, CHE DEVONO AVVENIRE ENTRO UN MESE. I REGIMI PREFERENZIALI POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE REVOCATI NEI CONTRONTI DI TUTTI O DI ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DI UN PAESE BENEFICIARIO: Il periodo di sospensione non supera i sei mesi con possibilità di prorogare il periodo di sospensione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IL REGOLAMENTO PREVEDE INOLTRE UNA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CHE PERMETTE ALLA COMMISSIONE DI SOSPENDERE LE PREFERENZE TARIFFARIE E DI RIPRISTINARE I DAZI DELLA TDC SE UN PRODOTTO ORIGINARIO DI UN PAESE BENEFICIARIO VIENE IMPORTATO IN CONDIZIONI TALI DA PROVOCARE O DA RISCHIARE DI PROVOCARE GRAVI DIFFICOLTA AI PRODUTTORI COMUNITARI DI PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENTI. SU RICHIESTA DI UNO STATO MEMBRO O SU INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE VIENE ADOTTATA UNA DECISIONE FORMALE DI AVVIARE UN INCHIESTA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE, ANNUNCIANDONE L APERTURA CON UN AVVISO SULLA GUCE. LA COMMISSIONE RACCOGLIE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE CONSIDERA NECESSARIE E L INCHIESTA E COMPLETATA ENTRO UN PERIODO DI SEI MESI, PROROGABILE SOLO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI. LA COMMSIIONE UE ADOTTA UNA DECISIONE ENTRO UN MESE.

RELATIVAMENTE ALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CON DECORRENZA DAL 01/01/2006 SINO AL 31/12/2008 LE PREFERENZE TARIFFARIE RISULTANO REVOCATE PER I SEGUENTI SETTORI: VI - prodotti delle industri chimiche e delle industrie connesse (cap. 28/38 Taric); VII - materie plastiche e lavori di tale materie; gomma e lavori di gomma (cap. 39/40 Taric); VIII - pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (cap. 41/43 Taric); IX - legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (cap. 44/46 Taric); X - paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni (cap. 47/49 Taric); XI - tessili e abbigliamento (cap. 50/60 e 61/63 Taric); XII - calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate o oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli (cap. 64/67 Taric); XIII - lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro (cap. 68/70 Taric); XIV - perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete (cap. 71 Taric); XV - metalli comuni e loro lavori (cap. 72/83 Taric); XVI - macchine e apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi (cap. 84/85 Taric); XVII - materiale da trasporto (cap. 86/89 Taric); XVIII - strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misure, di controllo o di precisione;strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi (cap. 90/92 Taric); XX - merci e prodotti diversi (cap. 94/96 Taric).

MODALITA PER L IMPORTAZIONE IN UE I PRODOTTI CONSIDERATI ORIGINARI DEI PVS, SECONDO I PRINCIPI PREVISTI IN MODO ANALITICO NELL ALLEGATO N. 15 AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL CODICE DOGANALE COMUNITARIO, SONO AMMESSI AL BENEFICIO DELLE P.T.G. SU PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE MODULO FORM A, VISTATO E TIMBRATO DALLE AUTORITA DOGANALI O DA ALTRE AUTORITA GOVERNATIVE DEL PAESE DI ESPORTAZIONE. IL FORM A DEVE RIPORTARE NELLA CASELLA 8: LA LETTERA P, SE SI TRATTA DI PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI NEL PVS; LA LETTERA W, SEGUITA DAL CODICE TARIFFARIO A 4 CIFRE, SE SI TRATTA DI PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI O TRASFORMATI NEL PVS. E PREVISTA ALTERNATIVAMENTE LA POSSIBILITA PER L ESPORTATORE DI APPORRE SPECIFICA DICHIARAZIONE, CON APPOSIZIONE DI FIRMA MANOSCRITTA IN FATTURA, PER LE SPEDIZIONI DI VALORE TOTALE NON SUPERIORE AD 6.000,00. ULTERIORE CONDIZIONE : SPEDIZIONE DIRETTA, OSSIA VI SIA UN TITOLO GIUSTIFICATICO DEL TRASPORTO UNICO, REDATTO NELLO STATO DI ESPORTAZIONE, SOTTO SCORTA DEL QUALE SI EFFETTUANO LE SPEDIZIONI ANCHE CON ATTRAVERSAMENTO DI PAESI TERZI. IN CASO DI SOSTA IN PAESI TERZI, I PRODOTTI DEVONO RESTARE SOTTO SORVEGLIANZA DELLE AUTORITA DOGANALI DEL PAESE DI TRANSITO CHE DEVONO RILASCIARE PRECISA E COMPLETA ATTESTAZIONE CHE LE MERCI DESCRITTE HANNO SUBITO SOLO OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO O ALTRE DESTINATE AD ASSICURARNE LA CONSERVAZIONE, NON SONO STATE ASSOGGETTATE A MANIPOLAZIONI E CHE SONO RIMASTE SOTTO LA LORO SORVEGLIANZA.

ORIGINE DELLE MERCI ORIGINE COMUNE O COMMERCIALE O NON PREFERENZIALE, regolato dal codice doganale comunitario e dal relativo Reg. di attuazione - permette di attribuire l origine ad ogni tipo di prodotto, in ogni fase del processo produttivo. MANCA UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE COMUNE - LE REGOLE DI ORIGINE SONO QUELLE SPECIFICHE ED AUTONOME ESISTENTI IN OGNI PAESE ESPORTATORE. PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI (art. 23 CDC). PRODOTTI NON INTERAMENTE OTTENUTI (art. 24 CDC). Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese ove le quattro condizioni sotto elencate sussistano contemporaneamente: in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Il concetto di trasformazione sostanziale, formulazione generica e di carattere generale, crea difficoltà e dubbi interpretativi alla luce delle diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti sono sottoposti. Di conseguenza sono state previste per alcune tipologie di prodotti regole più specifiche. Per le materie tessili e loro manufatti l origine viene conferita quando essi sono sottoposti ad una trasformazione completa : o lavorazioni che hanno l effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce di N.C. diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati, o per i prodotti citati nell allegato n. 10 al Reg. attuaz. al CDC si considerano trasformazioni complete le trasformazioni particolari espressamente indicate (c.d. regole di lista ). Per un numero limitato di prodotti diversi elencati nell allegato n. 11 al Reg. attuaz. al CDC si considerano trasformazioni lavorazioni sostanziali quelle particolari indicate espressamente. Per tutti gli altri prodotti non elencati nei predetti allegati il concetto di trasformazione sostanziale crea difficoltà interpretative alla luce delle diverse valutazioni che possono essere attribuite alle operazioni cui i prodotti sono sottoposti.

La UE, nell ambito dei negoziati tenuti a Ginevra presso l OMC, relativi all armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine comune, ha presentato, per ogni tipo di merce, un elenco delle lavorazioni che, a suo parere, possono essere ritenute utili all acquisizione dell origine; essa quindi costituisce la posizione ufficiale di riferimento della UE e fornisce un valido contributo per risolvere i problemi che si presentano nell applicazione pratica. Il sito Internet della UE che contiene i predetti principi è il seguente: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_du ties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm.

CONVENZIONE DOGANALE SUL CARNET ATA GLI ORDINARI DOCUMENTI DOGANALI DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE, TEMPORANEA IMPORTAZIONE CON SUCCESSIVE RIESPORTAZIONE E REIMPORTAZIONE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, POSSONO VENIR SOSTITUITI CON UN DOCUMENTO DOGANALE INTERNAZIONALE NEI RAPPORTI TRA I PAESI CHE HANNO ADERITO ALLA CONVENZIONE. IL CARNET ATA PUO ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATO PER: MATERIALI PROFESSIONALI, PEDAGOGICO E SCIENTIFICO, COME PURE GLI UTENSILI SPECIALMENTE PROGETTATI PER LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO O LA RIPARAZIONE DEL MATERIALE SUDDETTO; CAMPIONI COMMERCIALI OVVERO ARTICOLI RAPPRESENTATIVI DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI MERCI GIA PRODOTTE O CHE SONO MODELLI DI MERCI LA CUI FABBRICAZIONE E PREVISTA; PER LE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN OCCASIONE DI UN ESPOSIZIONE, DI UNA FIERA, DI UN CONGRESSO O DI UNA MANIFESTAZIONE ANALOGA; CHE SPEDITI ALL ESTERO RITORNANO NEL PAESE DI PARTENZA NELLE STESSE CONDIZIONI IN CUI SONO PARTITI. LA VALIDITA E DI UN ANNO DALLA DATA DI RILASCIO (periodo nel quale possono essere effettuati più viaggi, anche in Paesi diversi) MA, SE L OPERAZIONE SUPERA IL TERMINE DI VALIDITA, L ASSOCIAZIONE CHE HA RILASCIATO IL CARENT ATA PU0 RILASCIARE UN CARNET SOSTITUTIVO. IL CARNET ATA E ASSISTITO, NEI RISPETTIVI PAESI, DALLA RESPONSABILITA DI UN ENTE GARANTE CHE GARANTISCE L IMPORTO DEI DIRITTI DOGANALI CHE DOVESSERO ESSERE RISCOSSI IN UN PAESE ESTERO. IN ITALIA IL CARNET ATA E RILASCIATO DALLE CCIAA. ANCHE LA CINA HA ADERITO ALLA CONVENZIONE ATA.

INTESA CEPA POICHE LE GIURISDIZIONI DOGANALI DELLA CINA E DI HONG KONG SONO DIVERSE E SEPARATE E STATO SIGLATO TRA LE DUE AMMINISTRAZIONI, IL 29/06/2003, UN DOCUMENTO DI INTESA BILATERALE COMPLETO DI SEI ALLEGATI, ORA NELLA SECONDA FASE DI ATTUAZIONE OPERATIVA. SI TRATTA DEL CEPA (CLOSER ECONOMIC PARTNERSHIP ARRANGEMENT) CON IL QUALE HONG KONG SI IMPEGNA A NON IMPORRE DAZI SU QUALSIASI MERCE PROVENIENTE DALLA CINA E UGUALMENTE LA CINA, PER SVARIATE CATEGORIE DI PRODOTTI ESPORTATI DA HONG KONG OVE RISULTANO ESSERE PRODOTTI, CONCEDE UN ESENZIONE DAZIARIA ALL IMPORTAZIONE.