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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/04/2016-0010565 CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare @ Consiglio Regionale del Veiteto N del 22/04/2016 Prot.: 0010565 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente del Consiglio Regionale SEDE ix'i:egisd\njr^\ Oggetto: Progetto di legge regionale n. 12 - di iniziativa dei consiglieri Luca Zaia, Fabiano Barbisan, Sonia Brescacin, Nicola Ignazio Fineo, Marino Finozzi, Nazzareno Gerolimetto, Gianpiero Possamai, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà e Stefano Valdegamberi relativa a: "NORME RELATIVE ALL'UNIFIC/\ZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI". Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto modificato, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 13 aprile. Distinti saluti. D'ordine del Presidente Sergio Antonio Berlato Il Dirigente 'r^ssajhicohtta Martorama Allegati: relazione bozza di prowedimento scheda di certificazione Lavoro - Industria Artigianato - Commercio Cave e torbiere Acque minerali e termali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia -^39 041 2701333 tei -1-39 041 5256370>x com.com3@ consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca) progetto di legge relativo a: NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 12 di iniziativa dei consiglieri Luca Zaia, Fabiano Barbisan, Sonia Brescacin, Nicola Ignazio Fineo, Marino Finozzi, Nazzareno Gerolimetto, Gianpiero Possamai, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà e Stefano Valdegamberi Pi Licenziato il 13-4-2016 nella seduta n. 28 Favorevoli Contrari Astenuti Voti rappresentati n. 34 Maggioranza richiesta n. 18 30-4 Incaricato a relazionare in aula il consigliere Luciano Sandonà. Correlatore il consigliere Simone Scarabei

NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI Relazione: La proposta dì legge intende rivisitare il sistema degli investimenti rivolti al mondo produttivo e del terziario individuando una nuova procedura che introduce un unico fondo di rotazione rispetto alle diverse discipline vìgenti, sempl ìficandole. Il prowedimento, comporta l'abrogazione dì alcune leggi di settore ma non comporta maggiori oneri per la finanza regionale, al contrario l'unificazione dei vari fondi di rotazione in essere, potrà determinare significative riduzioni dei costi per lo svolgimento delle varie attività di istruttoria e amministrative e ridurre i tempi dì risposta. La proposta dì legge in esame persegue gli obiettivi del riordino e della riforma degli strumenti dì agevolazione dell'accesso al credito da parte delle imprese operanti in Veneto nel settore industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi. Sulla scorta di precedenti proposte legislative che non hanno trovato attuazione, alla luce dell'evolversi della situazione economica e finanziaria che sta interessando la Regione, nonché dall'esperienza amministrativa acquisita nella gestione delle misure agevolate, con il progetto di legge si attiva un'operazione di razionalizzazione finalizzata a promuovere l'utilizzo sinergico delle risorse disponibili sia di massimizzare il benefìcio a favore delle imprese, procedendo all'abrogazione delle misure meno efficienti. Al tentativo di razionalizzare gli strumenti esistenti si accompagna quello di delineare un sistema organico, efficiente ed efficace, di intervento e sostegno al sistema produttivo regionale, in un campo, quello dell'agevolazione all'accesso al credito, che è trasversale rispetto alle specìfiche politiche di settore attuate dalla Regione, laddove il peso specifico assunto oggi dalla materia è accentuato dal ricorrere alle emergenze congiunturali conseguenti alla crisi fìnanziaria internazionale che hanno visto tutti i comparti economici alle prese con restrizioni creditizie. Il sistema delineato dalla proposta di legge, si fonda su uno degli strumenti di intervento finanziario, che nel corso dei decenni con il passare di più novellazioni, ha dimostrato grande efficacia e capacità di adattarsi alle esigenze del sistema produttivo, ossia sul Fondo di rotazione disciplinato con la legge regionale n. 5/2001 - Fondo dì rotazione per il finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese. Tale fondo sì è presentato negli anni flessibile e competente rispetto a normative analoghe. Il testo di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato rispetto al testo originario depositato grazie ai contributi acquisiti dalla III Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione dì associazioni dell 'artigianato, dell 'industria, del commercio, del turismo e del mondo agricolo e di Veneto Sviluppo spa oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

Za Terza commissione consiliare nella seduta del 13 aprile 2016, acquisito il parere della Prima commissione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consìglio regionale del Veneto, ha approvato a maggioranza la proposta di legge che viene ora sottoposta all'esame dell'assemblea consiliare. Hanno votato a favore i rappresentati dei gruppi: Fratelli d'italia-an-movimento per la cultura rurale (Berlato), Liga Veneta-Lega Nord (FiNCO, POSSAMAI e FINOZZI), Zaia Presidente (GEROLIMETTO con delega VALDEGAMBERI, SANDONÀ), Siamo Veneto (GUADAGNINI), Veneto Civico (DALLA LIBERA), Alessandra Moretti Presidente (FERRARI), Movimento 5 Stelle (BALDIN). Si astengono i rappresentanti dei gruppi: Alessandra Moretti Presidente (GUARDA) e Movimento 5 Stelle (SCARABEL). Viene nominato quale relatore del provvedimento in Aula il consigliere SANDONÀ, correlatore il consigliere SCARABEL.

NORME RELATIVE ALL'UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei Fondi di rotazione. 1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici. 2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all'unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari. 3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni: a) legge regionale 18 geimaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - fondo di rotazione per il commercio e i servizi; b) legge regionale 17 germaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - fondo di rotazione per l'artigianato; c) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" - articoli 57 e 58 - fondo di rotazione per l'agroindustria; d) legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" - articolo 45; e) legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti; confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Prowedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge fìnanziaria 2001)". Art. 2 - Disciplina del Fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI). 1. Al fondo unico di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 2001 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell'articolo 1. 2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. 3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al conmia 1 tenendo conto dell'effettiva operatività del fondo medesimo. 4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, defìnisce le modalità operative per l'accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1. Art. 3 - Norma transitoria 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore. 2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni: a) legge regionale del 7 aprile 1994, n. 18, "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" - art. 3, comma 1, lettera a). Fondo di rotazione per le Aree di confine; b) legge regionale del 18 geimaio 1999, n. 1, "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", Fondo di rotazione per il settore del commercio - art. 6; c) legge regionale del 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta"- articolo 3, comma 1, lettera b), Strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile - ; d) legge regionale del 20 geimaio 2000, n. 1, "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - art. 3, comma 1, lettera b), Strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile; e) legge regionale del 9 febbraio 2001, n. 5, "Prowedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio aimuale e pluriennale della Regione (leggefinanziaria2001)" - art. 23, comma 1, Fondo di rotazione per le PMI; f) legge regionale del 17 gennaio 2002, n. 2, 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002' - art. 21, comma 1, Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane; g) legge regionale del 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" - art. 2, comma 1, lettera a), Strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese - art. 2, comma 1, lettera c), Fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese; h) legge regionale del 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto"- art. 13, comma 2, lettera a); i) legge regionale del 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - art. 55, comma 7 quinquies. Fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie. 4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, decreto

legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e della rifonna costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, alla legge 1 maggio 1981, n. 240 (Artigiancassa S.p.A.) e legge del 28 novembre 1965, n. 1329 "Sabatini" (Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.) sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" - artìcolo 101 e s.m.i., e quelli relativi alle agevolazionifinanziariedi cui all'articolo 97, comma 1, lett. c) e artìcolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Art. 4 - Norma fìnanziaria. l.le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, vengono destinate al Fondo della legge regionale n. 5 del 2001, art. 23.

^ - ^- llillìliiiilfrf'i INDICE Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei Fondi di rotazione. 3 Art. 2 - Disciplina del Fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI) 3 Art. 3 - Norma transitoria 4 Art. 4 - Norma finanziaria 5