STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ZACc rij (ZACCHARIS)

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DI ANGIOLETTO. Costituzione - Denominazione - Sede

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Costituzione - Denominazione Sede

Centro Studi e Ricerche Bachelor Selezione Neolaureati

STATUTO MODIFICATO ASSOCIAZIONE AMICI DI VOLANDIA ONLUS. Costituzione - Denominazione - Sede

Statuto di Associazione di Volontariato STATUTO. Costituzione - Denominazione - Sede

CVV COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO DELLA CITTA DI VARESE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UN... DUE... TRE... ALESSIO" Costituzione- Denominazione- Sede. Finalità e attività

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS STATUTO

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL BONSAI - CASTELLANZA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I FOLLETTI LABORIOSI

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA SCUOLA G. CANETTA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ZAMPE D'ORO. Costituzione - Denominazione - Sede

SOCIETA FILARMONICA S. CECILIA Fondata nel 1911 COSIO VALTELLINO (Sondrio)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DELLA CITTÀ SOLIDALE" Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Juventus Club Luino

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BuonAbitare

STATUTO. DRITTO e ROVESCIO APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE S.O.S. CINOFILA E RADIO EMERGENZA - ONLUS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE WELCOME DOGS - GRUPPO LUNA. Costituzione - Denominazione - Sede. Finalità e attività

Associazione Genitori Dante International College STATUTO ASSOCIATIVO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AniMa - L Anima delle Mamme"

STATUTO. Costituzione - Denominazione - Sede

STATUTO DEL CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA "FILMSTUDIO 90"

Statuto (conforme alle norme previste dal D.L.vo 460/97) ASSOCIAZIONE MALATI di CHERATOCONO - ONLUS

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PICCOLE MANI. Costituzione - Denominazione - Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione Gruppo d Acquisto Solidale Gasello

STATUTO. Costituzione - Denominazione Sede

STATUTO. Allegato lettera A. Art. 1 Costituzione denominazione sede - durata

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

Il Fondaco per Feltre

Albero Baniano Associazione Culturale di promozione sociale STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Costituzione - Denominazione Sede

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Associazione Italiana di Acustica

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE - SEDE FINALITÀ E ATTIVITÀ

STATUTO. Costituzione - Denominazione Sede

DOMANDA DI ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CLUB DEI BUONGUSTAI DI BERGAMO ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Denominazione, Sede, Scopo e Durata

STATUTO COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE GENITORI di CASORATE SEMPIONE A.GEN.CAS."

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE IDEA per LECCE

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

VOLARE INSIEME CASTANO PRIMO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FORMATA DA DISABILI, FAMIGLIARI, VOLONTARI CODICE FISCALE STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

CIVILE COMUNALE SAN GIUSTINO UMBRO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MITOCON - INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI - ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO Camera Forense Ambientale Costituzione - Denominazione - Sede Articolo 1 Articolo 2 Finalità ed attività Articolo 3

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

STATUTO. SEDE 2) L associazione ha sede in Milano (MI), viale Zara n.81. DURATA 3) L associazione ha durata illimitata.

Art. 1 Art. 2 - Art. 3 - Articolo 4 -

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi e finalità

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO IL PIACERE DI SCOPRIRE

"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LECCO 100

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

Statuto dell'associazione AMICI DELLA BIBLIOTECA

ART. 1* (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARLO POERIO

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ZACc rij (ZACCHARIS) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE Art. 1 E costituita con sede in Milano, via della Commenda n. 5, presso l Istituto Zaccaria, l Associazione di Volontariato denominata ZACc rij (ZACCHARIS), in conformità al dettato della Legge 266/1991, che le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato e che le consente, una volta acquisita l iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Art. 2 L Associazione ZACc rij (ZACCHARIS), più avanti chiamata per brevità Associazione, è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità cristiane di solidarietà sociale, anche con risvolti culturali, educativi e scolastici. FINALITÀ E ATTIVITÀ Art. 3 L Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità: - promuovere la dignità della persona umana e della famiglia, mediante l impegno concreto, personale e gratuito, dei volontari volto - in particolare - a eliminare le cause di situazioni di bisogno e di emarginazione; - favorire l esercizio della carità, attraverso l accompagnamento, l assistenza e il sostegno, delle fasce più deboli; - sostenere e aiutare le persone sofferenti nel corpo e nello spirito, in particolare i bambini e quanti si trovano in età scolare. Art. 4 L Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo esemplificativo: - volontariato sociale e socio-sanitario; - beneficenza in ogni sua forma e assistenza; 1

- eventi educativi, culturali, didattici e ricreativi, volti al raggiungimento degli scopi sociali; - opere di carità, in generale, e quanto connesso all esercizio della stessa; - accompagnamento di ammalati; - servizi idonei al raggiungimento delle finalità sociali. Art. 5 Per il perseguimento dei propri scopi, l Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti, pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. SOCI Art. 6 Possono diventare soci dell Associazione gli alunni e gli ex alunni dell Istituto Zaccaria, ma anche coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione, gratuitamente, parte del proprio tempo libero; il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini prescritti dall Assemblea. Art. 7 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo deciderà sull accoglimento o sul rigetto dell ammissione dell aspirante socio. Art. 8 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all interessato, specificandone i motivi; in questo caso, l aspirante socio, entro 30 (trenta) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all Assemblea, che prenderà in esame la richiesta, nel corso della sua prima riunione. Art. 9 Sono soci dell Associazione coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari); il Consiglio Direttivo può accogliere anche l adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell Associazione, nonché nominare onorari persone meritevoli o che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell Associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita deliberazione dell istituzione interessata. 2

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l approvazione e la modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell Associazione. Al fine di svolgere le proprie attività, l Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite, dei propri aderenti. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Art. 10 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e su tutte le iniziative dell Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere l attività comunemente concordata; essi hanno diritto di conoscere i programmi, con i quali l Associazione intende attuare gli scopi, e di accedere ai documenti e ai verbali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni, dall appartenenza all Associazione. I soci hanno l obbligo di rispettare e di far rispettare le disposizioni statutarie e le norme contenute nei regolamenti, emanati dal Consiglio Direttivo. L Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni fornite dai propri soci, che sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese, effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l Associazione. Art. 11 La qualità di socio si perde: - per decesso; - per morosità nel pagamento della quota associativa; - per dimissioni scritte; - per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di soci, nei suddetti primi tre casi, è deliberata dal Consiglio Direttivo; solo nel caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile; contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all Assemblea. 3

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE Art. 12 Sono organi dell Associazione: - l Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o alcuna remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute, in relazione all attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 13 L Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente, che la convoca almeno una volta all anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, per l approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio; essa potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Per convocare l Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l ora della prima convocazione e il giorno e l ora della seconda convocazione, che potrà avvenire anche lo stesso giorno. Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi, in attesa di giudizio definitivo dell Assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno previsto. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora e la sede, della convocazione, nonché l ordine del giorno, con i punti oggetto del dibattimento. Art. 14 L Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Art. 15 L Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti; ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. 4

Art. 16 Per le votazioni, si procede - di norma - per alzata di mano; per l elezione delle cariche sociali, invece, si procede unicamente mediante voto a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell Assemblea. Art. 17 L Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo; - definisce il programma generale annuale di attività; - procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive dell Associazione; - determina l ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; - decide sulla esclusione dei soci, ai sensi dell articolo 11; - discute e decide su tutti gli argomenti posti all ordine del giorno. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle assemblee dei soci; le decisioni dell Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Art. 18 L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all Assemblea da almeno un decimo dei soci; le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, e - quindi - la liquidazione dell Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e Consiglieri in numero variabile da 1 (uno) a 3 (tre). Partecipano al Consiglio Direttivo il Rettore e il Segretario Generale pro tempore dell Istituto Zaccaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, e i suoi componenti sono rieleggibili. Art. 20 5

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante invio di avviso di convocazione, a mezzo posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina dei componenti gli organi sociali. Art. 21 Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea dei soci; i membri decadono, qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive; il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo, necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell Assemblea dei soci. Nello specifico: - elegge il Presidente e il Vice Presidente; - sceglie, al proprio interno, il Tesoriere e il Segretario; - attua tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione; - cura l esecuzione dei deliberata dell Assemblea; - predispone il programma annuale di attività; - presenta annualmente all Assemblea, per l approvazione: la relazione; il rendiconto economico-finanziario dell esercizio sociale trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese, per capitoli e per voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; - conferisce procure ad negotia e speciali; - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; - adotta i regolamenti per il funzionamento dell Associazione e degli organi sociali; - riceve, accetta o respinge, le domande di adesione di nuovi soci; - ratifica e respinge i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente; - delibera in ordine all esclusione dei soci, come da articoli 11 e 17. Art. 22 In caso vengano a mancare, in modo irreversibile, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti; allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. 6

PRESIDENTE Art. 23 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti, a maggioranza dei voti, è il legale rappresentante dell Associazione e ha l uso della firma sociale; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; è autorizzato a riscuotere pagamenti, di ogni natura e a qualsiasi titolo, e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, riguardanti l Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare i suoi poteri, o parte di essi, ad altri Consiglieri o a soci, con procura ad negotia o speciale; in caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non dovesse ratificare tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. TESORIERE Art. 24 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell Associazione, inerente l esercizio finanziario, e la tenuta dei libri contabili; cura la redazione del rendiconto economicofinanziario, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. SEGRETARIO Art. 25 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, che trascrive sugli appositi libri, affidati alla sua custodia, unitamente al libro dei soci. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell interesse dell Associazione. PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Art. 26 7

L esercizio sociale decorre dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Art. 27 Le entrate dell Associazione sono costituite da: - quote associative e contributi dei simpatizzanti; - contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali e di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; - ogni altra entrata che, a qualsiasi titolo, pervenga all Associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell Associazione. L utilizzazione dei proventi deve avvenire nel modo più opportuno, per il conseguimento delle finalità dell Associazione. Art. 28 Il patrimonio sociale è costituito da: - beni immobili e mobili; - azioni, obbligazioni e altri titoli, pubblici e privati; - donazioni, lasciti o successioni; - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Art. 29 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno, per il conseguimento delle finalità dell Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività; è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale, durante la vita dell Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili; in caso di dimissioni, di esclusione o di morte, di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell Associazione. CONVENZIONI Art. 30 Tra l Associazione e altri enti o soggetti possono essere stipulate convenzioni; esse sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell Associazione. 8

ASSICURAZIONE Art. 31 Per tutti i soci che svolgono l'attività, i cui nominativi saranno riportati nel libro dei soci, sarà stipulata apposita assicurazione, ai sensi dell articolo 4 della Legge 266/1991, e successive modifiche e integrazioni. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI Art. 32 Lo scioglimento dell Associazione viene deciso dall Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria, ai sensi dell articolo 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell Associazione, dedotte le passività, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, ai sensi dell articolo 5, comma 4, della L. 266/1991, operanti in identico o analogo settore. In nessun caso, possono essere distribuiti beni, utili e riserve, ai soci. NORMA FINALE Art. 33 Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell Associazione; per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 9