ORIGINALE _X_ Immediatamente eseguibile. COMUNE DI TREVIGNANO PROVINCIA DI TREVISO C.A.P. 31040 - Piazza Municipio, 6 Deliberazione n 10 in data 14/05/2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA REGOLAMENTO E CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2014 L'anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di maggio alle ore 20:30, presso Villa Onigo, con inviti diramati in data utile, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. All appello risultano: Presenti Assenti Giustificati 1 FELTRIN RUGGERO SI 2 BONESSO FRANCO SI 3 CARNIATO GIOVANNI SI 4 CANNAS ANTONELLO ADRIANO SI 5 BORSATO LORIS SI 6 PICCOLOTTO LUCA SI 7 FEDATO DOMENICO SI 8 SOVERNIGO TIZIANO SI 9 PELLIZZARI GIANNINO SI 10 SARTOR GIANFRANCO SI 11 FERRONATO RAUL SI PRESENTI: 10 ASSENTI: 1 Partecipa alla seduta il segretario comunale,. Il sindaco geom. Ruggero Feltrin, nella sua veste di presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell odierna adunanza. Nomina scrutatori i seguenti consiglieri PICCOLOTTO LUCA, FERRONATO RAUL. Partecipano alla seduta del consiglio comunale gli assessori esterni: FELTRIN DIMITRI, FAVERO MARIA GIOVANNA REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) Io sottoscritto segretario comunale dichiaro che copia del presente verbale viene pubblicata all albo pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 21/05/2014 Lì, 21/05/2014 il segretario comunale
La discussione relativa a questo punto all ordine del giorno è riportata nella deliberazione relativa all approvazione del bilancio di previsione per l anno 2014. Qui di seguito sono riportate le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali relative a questo punto all ordine del giorno: CAPOGRUPPO CONSILIARE GIANNINO PELLIZZARI GRUPPO TREVIGNANO VIVA : dichiara che il voto del suo gruppo è contrario perché come più volte dichiarato è favorevole a una scaglionatura dell addizionale IRPEF. A suo avviso sarebbe stata molto più equa colpendo i redditi più alti con una percentuale diversa di aliquota ed i redditi più bassi con una percentuale più bassa. Questa è la posizione del suo gruppo. SINDACO: risponde che non ritorna su questo argomento in quanto ha già risposto negli anni precedenti. Chiede se qualcuno ha altro da aggiungere. Ciò premesso, IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell imposta; VISTO l articolo 1, del Decreto Legislativo del 28 settembre 1998 n.360 e s.m.i., con cui i Comuni possono istituire un addizionale all IRPEF con misura che non può eccedere complessivamente lo 0,8% come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo; ATTESO che, in materia di addizionale comunale all IRPEF i Comuni hanno la facoltà di istituire una pluralità di aliquote differenziate tra loro, restando ferma la possibilità di prevedere un aliquota ordinaria valida per la generalità dei casi e un esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (articolo 1, comma 3 bis, del Decreto Legislativo del 28 settembre 1998 n.360); RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2013 con la quale si stabiliva, tra l altro: - di confermare l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF nella misura di 0,45 punti percentuali; - di prevedere una soglia di esenzione dal pagamento dell addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad euro ottomila, da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148).
RITENUTO opportuno stante le difficoltà dovute alla particolare e purtroppo perdurante congiuntura economica di innalzare la soglia dell esenzione di cui sopra passando da euro 8.000,00 ad euro 12.000,00, confermando l aliquota nella misura dello 0,45%; VISTE le deliberazioni di consiglio comunale: - n. 12 del 27 marzo 2007, di approvazione del regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF e contestuale determinazione per l anno 2007 dell aliquota nella misura di 0,2 punti percentuali senza prevedere alcuna soglia di esenzione; - n. 3 del 15 marzo 2008, di determinazione in aumento dell addizionale comunale all IRPEF nella misura complessiva di 0,45 punti percentuali; - n. 4 del 02 febbraio 2012, di confermata dell aliquota dell addizionale comunale all IRPEF per l anno 2012 nella misura complessiva di 0,45 punti percentuali; e dato atto che per il periodo 2009 2011 era vigente la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni; VISTI: - il D.M. 29 aprile 2014 del ministero dell Interno, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2014; - l articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296 che stabilisce che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento...omissis ; - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - lo Statuto Comunale; - i pareri tecnico e contabile espressi dal responsabile del servizio economicofinanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e riportati sul retro del presente verbale; ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell articolo 239, comma 1, lettera b), n.7 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267; CON VOTI FAVOREVOLI 8 CONTRARI 2 (cons. Pellizzari G. e Ferronato R.) ASTENUTI -- epressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti, D E L I B E R A 1. di confermare l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF nella misura di 0,45 punti percentuali per l anno d imposta 2014;
2. di modificare e integrare ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo del 28 settembre 1998 n.360, i seguenti articoli del regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF attualmente in vigore: Art. 5 bis - Esenzioni per il possesso di specifici requisiti reddituali 1. L addizionale comunale all IRPEF di cui al presente regolamento non è dovuta dai soggetti passivi che nell anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad euro 12.000,00. 2. I limiti di esenzione di cui al comma 1 del presente articolo sono da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148). Art. 8 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. 3. di approvare il nuovo testo del regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all IRPEF allegato A al presente provvedimento che ne forma parte sostanziale ed integrante; 4. di ottemperare all obbligo di cui all articolo 4, comma 1-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012 n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.44, pubblicando la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.gov.it, individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28 settembre 1998 n.360, entro 30 giorni dal termine ultimo stabilito per l approvazione del bilancio di previsione. *************************** STANTE L URGENZA, CON VOTI FAVOREVOLI 8 CONTRARI 2 (cons. Pellizzari G. e Ferronato R.) ASTENUTI -- resi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267. **********************************+
La lettura e l approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare. IL SINDACO geom. Ruggero Feltrin IL SEGRETARIO COMUNALE PARERI E VISTI (art.49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) In ordine alla regolarità tecnico procedurale: FAVOREVOLE. Lì, 28/04/2014 Il responsabile della posizione organizzativa rag. Eleonora Durigan In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE. Lì, 28/04/2014 Il responsabile della posizione organizzativa rag. Eleonora Durigan CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) La presente deliberazione: - è stata pubblicata all albo pretorio on line del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge; - è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) in data 31/05/2014 Lì, il segretario comunale