VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17



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COMUNE DI LUSERNETTA COPIA ALBO C.A.P. 10060 PROVINCIA DI TORINO Tel. (0121) 90.90.26 95.42.49 sito web: www.comune.lusernetta.to.it VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2014. L anno duemilaquattordici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima, il Consiglio Comunale. Sono presenti i Signori: COGNOME E NOME CARICA PRESENTE CESANO Giorgino Sindaco Sì MAURINO Alex Consigliere Sì QUATTROCOLO Serena Consigliere Giust. BRICCO Pietro Vice Sindaco Sì MARTINA Ezio Consigliere Sì POLLO Dario Consigliere Giust. MARTINA Andrea Consigliere Sì MARTINA Luciano Consigliere Sì BRICCO Arianna Consigliere No GIACHERO Prospero Consigliere Sì MOTRASSINO Marco Consigliere No MARTINA Dario Consigliere No BESSO PIANETTO Stefano Consigliere Sì Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 5 Assiste all adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Dr. Nicola il quale provvede alla redazione del presente verbale.. Essendo legale il numero degli intervenuti, CESANO Giorgino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

N. 17/CC del 04/04/2014 OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2014. IL CONSIGLIO COMUNALE Visti gli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D. Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria IMU, con anticipazione. In via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; Vista la legge 27b dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l altro, l istituzione dell imposta Unica Regionale Comunale IUC dal 1 Gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2912 n. 228, dal D. Lgs. N. 35 dell 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D. Lgs. N. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, dal D. Lgs. N. 102 del 31 agosto convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D. Lgs. N. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014; Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato nella seduta odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 04.04.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizio indivisibili) anno 2014; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; Visto il comma 677 dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minor aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Il Decreto n. 16/2014 n. 1 ha aggiunto il seguente periodo in Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo comma per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate etc. Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,adottata ai sensi dell art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Visto l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale

all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la determinazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. Considerato che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 466 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del 13.02.2014 pubblicato in G. U. n. 43 del 21.02.2014 il quale stabilisce che, per l anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all art. 151 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Tenuto conto del gettito IMU nell annualità 2013, delle modifiche applicate dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l anno 2014, le aliquote dell imposta municipale propria IMU come di seguito riportato: - ALIQUOTA DI BASE (SECONDA CASA) = 8 per mille - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (con esclusione A1/A8/A9) con relative pertinenze = 4 per mille; - ALIQUOTA ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari = 4 per mille; - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille per unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti all AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutti in Italia, a condizione che non risulti locata; - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE = Esenti ai sensi art. 9 comma 3 bis D. Lgs. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994; - ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 = 8 per mille; - ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI (concessi in uso gratuito ai parenti di 1 grado con un reddito non superiore ad euro 25.000,00 = 7 per mille; - ALIQUOTA AREE EDIFICABILI = 7 per mille sulle seguenti aree: 27,00 al mq per aree destinazione uso residenziale; 9,50 al mq per aree destinazione d uso artigianale; 9,50 al mq per aree destinazione d uso industriale: -casi particolari : nel caso in cui i proprietari abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale si applicano le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze di ciascuna delle categorie catastali (C2-C6-C7) Considerato che il decreto legge 16/2014 all art. 6 prevede Al fine della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all art. 1 comma 380-ter lettera a) della legge 228/2012, i Comuni iscrivono la quota dell Imposta Municipale al netto dell importo versato all entrata del Bilancio delle Stato. Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2014: - ALIQUOTA DI BASE (SECONDA CASA) = 8 per mille - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (con esclusione A1/A8/A9) con relative pertinenze = 4 per mille; - ALIQUOTA ABITAZIONE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari = 4 per mille; - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille per unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ma iscritti all AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutti in Italia, a condizione che non risulti locata; - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE = Esenti ai sensi art. 9 comma 3 bis D. Lgs. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994; - ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 = 8 per mille; - ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI (concessi in uso gratuito ai parenti di 1 grado con un reddito non superiore ad euro 25.000,00 = 7 per mille; - ALIQUOTA AREE EDIFICABILI = 7 per mille sulle seguenti aree: 27,00 al mq per aree destinazione uso residenziale; 9,50 al mq per aree destinazione d uso artigianale; 9,50 al mq per aree destinazione d uso industriale. 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 4) di determinare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria (IMU anno 2014: a) per l unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la destinazione medesima si verifica; 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 GENNAIO 2014; 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del.; 7) di dare atto che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentai e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all art. 52, comma 2. del D. Lgs. N. 466 del 1997, e comunque trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; 8) di dare atto che a decorrere dall anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione

nazionale degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l anno precedente.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.to: CESANO Giorgino F.to: ALOISIO Dr. Nicola RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il presente verbale viene pubblicato all albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 15/05/2014 al 30/05/2014, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000 n. 267. Lusernetta, li 15/05/2014 F.to: ALOISIO Dr. Nicola E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. Lusernetta, li 15/05/2014 ALOISIO Dr. Nicola DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) Lusernetta, li 04-apr-2014 F.to: ALOISIO Dr. Nicola