C o m u n e d i B r u n a t e P r o v i n c i a di C o m o REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA delle CONCESSIONI DI CONTRIBUTI a favore di ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA, ARTISTICA, TURISTICA E SPORTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.1999 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.03.2000 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2006
INDICE Art. 1 Oggetto della concessione Art. 2 Destinatari dell intervento Art. 3 Tipologia e modalità dell intervento Art. 4 Interventi ordinari Art. 5 Interventi straordinari Art. 6 Utilizzo di immobili, strutture o beni
Art. 1 Oggetto della concessione Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica e sportiva. Art. 2 Destinatari dell intervento Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, artistico, turistico o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali. Art. 3 Tipologia e modalità dell intervento Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari. Art. 4 Interventi ordinari Gli interventi ordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro, vengono deliberati annualmente sulla base della domanda e dei requisiti richiesti con frequenza annuale, a sostegno dell attività ordinaria dell ente o associazione richiedente. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 gennaio dell anno di riferimento per l assegnazione nell esercizio stesso e dovrà essere corredata di copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell ente richiedente ancorché non depositato o variato, nonché della documentazione indicata nei commi seguenti. 1 L erogazione dei contributi sarà comunque subordinata alla presentazione della documentazione. Annualmente, dopo l approvazione del bilancio di previsione, nel piano esecutivo di gestione di cui all art. 11 del D.Lgs. 25.02.1995 n.77, verrà operato il riparto nei relativi capitoli delle somme stanziate, tenendo conto: a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale; b) del rendiconto delle attività dell anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate; c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro conto presunto. 2 d) del rendiconto finanziario dell esercizio precedente e del bilancio di previsione per l anno in corso. 3 I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. Di norma il contributo sarà erogato entro il 1 semestre salvo i casi di rateizzazione dove la prima rata sarà erogata entro il 1 semestre e la seconda entro l anno. 1 Nuovo testo giusta l art. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2006, in vigore dal 16.12.2006. 2 3 Introdotto dall art. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 34 del 28.11.2006, in vigore dal 16.12.2006.
La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta. l Amministrazione Comunale ha la facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata. Art. 5 Interventi straordinari Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell ente o associazione richiedente. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all Amministrazione Comunale in anticipo allo svolgimento della manifestazione stessa e dovrà essere corredata: a) da una relazione sull iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l ente o associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale; b) da una eventuale previsione di spesa con l indicazione delle risorse con le quali l ente richiedente intende farvi fronte. La determinazione sulla concessione o meno del contributo, sull entità e sulle modalità di erogazione verrà adottata entro 30 giorni dalla richiesta e nei successivi 15 giorni sarà comunicata ai richiedenti. 4 In caso di pluralità di richieste, ai fini della assegnazione del contributo e delle quantificazioni della sua entità si terrà conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto. 5 L assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l assegnazione di ulteriori contributi straordinari negli esercizi finanziari successivi. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo che richiedano l intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all aperto ecc.) l assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall Assessore comunale competente. Art. 6 Utilizzo di immobili, strutture o beni L utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell attività sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori, all uopo può essere stipulata idonea convenzione. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune. 4 5
Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse. Il Comune può consentire l uso di beni immobili o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. L uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull attività da svolgere nonché sull uso specifico del bene richiesto. Le relative determinazioni saranno adottate tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l uso dei beni. 6 L uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l integrità e la correttezza dell uso del bene di pubblica proprietà. 6