ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
Esame avvocato, plagio, annullamento prove

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per l'ottemperanza

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

contro per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensiva

contro nei confronti di per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

- DirittoScolastico.it -

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

TAR DEL VENETO: ANCHE LE OPERE CIMITERIALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEGLI INGEGNERI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

Transcript:

Pagina 1 di 6 N. 02782/2014REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2012, proposto da: Donatella Barbano, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fante, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; contro Comune di Quiliano; per la riforma della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01215/2011, resa tra le parti, concernente ordinanza di demolizione Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Pagina 2 di 6 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente gravame l odierna la ricorrente ha impugnato la sentenza con cui -- è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sul suo ricorso diretto all annullamento di un ordinanza di demolizione di alcuni manufatti rurali abusivi avendo la stessa rappresentato all udienza pubblica di non avere più interesse al ricorso e alla decisione. Senza l'intestazione di specifiche rubriche l appellante assume: 1. In via pregiudiziale, l'erroneità della decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto conto che la sua dichiarazione a verbale di sopravvenuto difetto di interesse avrebbe riguardato solamente la voliera identificata con la lettera D (per metri lineari 4,9 x 1,90) ed il serbatoio di GPL di cui alla lettera E (di ml. 3 per ml. 2). 2. Nel merito chiede che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venga accolto il suo ricorso di prime cure ed annullata l'ordinanza del Comune di demolizione impugnata in prime cure relativamente: -- al fienile e ricovero attrezzi agricoli (manufatto A) in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto che il manufatto sarebbe precedente il 1940, come sarebbe dimostrato dalle autodichiarazioni dell appellante e dalle affermazioni in primo grado dello stesso Comune, la cui difesa

Pagina 3 di 6 aveva ammesso di non essere in grado di opporre elementi idonei a contrastare le sue affermazioni circa l epoca di realizzazione; -- al pollaio ed al canile (manufatti B e C ) rispetto ai quali, come per il fienile, avrebbe dovuto darsi credito alle dichiarazioni sostitutive di notorietà allegate dalla ricorrente all istanza. L appello è infondato. 1. Può prescindersi dal compiuto esame della questione relativa all improcedibilità degli altri manufatti in relazione all infondatezza nel merito dell appello relativamente agli stessi. 2. Nel merito si deve innanzitutto rilevare che, ai sensi dell art. 63,I co. e dell art. 64,I co. del c.p.a. spetta al ricorrente, l'onere della prova che sono nella sua piena disponibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10/01/2014 n. 46. Consiglio di Stato sez. III 13/09/2013 n. 4546). Nello specifico poi, la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stato sempre posto sul privato, e non sull'amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto (cfr. infra multa Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631). Per questo deve poi sottolinearsi l assoluta inconferenza delle dichiarazioni difensive del Comune che in primo grado avrebbe dichiarato di non essere in grado di opporre prove contrarie alle autodichiarazioni dell appellante.

Pagina 4 di 6 Ciò anche perché nessun rilievo probatorio possono peraltro avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi, le quali non hanno alcun valore certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27/05/2010 n.3378; Consiglio di Stato sez. IV, 3 Agosto 2011 n. 4641; da Consiglio di Stato, Sez. IV 21 Ottobre 2013 n. 5109; Consiglio di Stato sez. IV 15 gennaio 2013 n. 211; Consiglio di Stato sez. IV 27/12/2011 n.6861; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 2010 n. 10191) In difetto di tali prove, resta infatti integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell abuso ed il suo dovere di irrogare la sanzione prescritta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 23/01/2013 n.414). Ne caso in esame poi la dichiarazione sostitutiva era assolutamente inidonea a dimostrare della risalenza dei manufatti ad un epoca precedente il 1940, perché era in ogni caso relativa ad un predetto rustico in quanto essendo stato realizzato senza titolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, avrebbe comunque dovuto esser oggetto della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ai sensi degli artt. 33 e 40, primo comma. Deve pertanto concludersi per la legittimità dell ordinanza di demolizione impugnata in primo grado. In conseguenza l appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere integrata, sia pure con le integrazioni di cui sopra.

Pagina 5 di 6 In considerazione della mancata costituzione del Comune non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.. 2. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Marzio Branca, Presidente FF Sandro Aureli, Consigliere Fabio Taormina, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/05/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Pagina 6 di 6