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Pag. 1/8 STATO DELLE REVISIONI TITOLO DOCUMENTO Regolamento per la formazione e la gestione dell albo fornitori, per l affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria Regolamento per la formazione e la gestione dell albo fornitori, per l affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria REV. N. REVISIONATI 00-01 Adeguamento al Regolamento per l acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria DESCRIZION E REVISIONE Prima emissione Prima revisione DATA REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 16/02/2017 Area Legale P-D-RSQ CDA 22/11/2017 Area Legale P-D-RSQ - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO FORNITORI, PER L AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA Prima emissione, approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.02.2017 Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 1/8

Pag. 2/8 SOMMARIO Premessa... 3 Art. 1 - Oggetto... 3 Art. 2 Ambito di applicazione... 3 Art. 3 - Requisiti minimi per l iscrizione... 4 Art. 4 Procedura per la formazione dell Albo Fornitori... 4 Art. 5 - Aggiornamento, durata e validità dell iscrizione all Albo Fornitori... 5 Art. 6 - Controlli a campione sui Fornitori iscritti all Albo Fornitori... 6 Art. 7 - Sospensione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell Albo Fornitori... 6 Art. 8 - Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell Albo Fornitori. 6 Art. 9 - Tutela della Privacy... 7 Art. 10 - Osservanza Codice Etico e M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001... 7 Art. 11 - Modifiche... 7 Art. 12 - Norme di rinvio... 8 Art. 13 - Pubblicità... 8 Art. 14 - Entrata in vigore... 8 Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 2/8

Pag. 3/8 Premessa Il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese FORMAZIENDA in breve o Fondo, costituito ai sensi dell art. 118 della Legge 23.12.2000, n. 388, è stato autorizzato a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti Sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le Parti per mezzo del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale del 31.10.2008, decreto che ha riconosciuto al la personalità giuridica. I Fondi paritetici nazionali interprofessionali per la formazione continua sono considerati organismi di diritto pubblico, ed in quanto tali sono obbligati ad applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016). Pertanto, in ossequio a quanto stabilito dall art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell art.5 (Albo Fornitori) del Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, di seguito anche Regolamento per le acquisizioni, è istituito l Albo dei fornitori del, di seguito anche Albo Fornitori, le cui finalità sono così sintetizzabili: a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture che prevedono l invito di operatori economici; b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie merceologiche, classi e sezioni, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitare a partecipare ai processi di approvvigionamento; c) in ogni caso, precostituire una sintesi aggiornata di operatori presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato. Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina le modalità per la formazione e la gestione dell Albo Fornitori in applicazione del proprio Regolamento per le acquisizioni adottato dal Fondo in riferimento alle normative vigenti in materia. L Albo Fornitori del Fondo è suddiviso in categorie merceologiche autonome sulla base di quanto rappresentato nell allegato A), che forma parte integrante del presente Regolamento. Il Fondo si riserva di attivare l Albo Fornitori per singole categorie a seconda delle esigenze dello stesso. Art. 2 Ambito di applicazione Nell Albo Fornitori potranno essere iscritti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta nel rispetto delle modalità e delle forme indicate nel presente Regolamento. Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 3/8

Pag. 4/8 I soggetti iscritti all Albo Fornitori potranno essere invitati a presentare offerta per affidamenti diretti e/o a partecipare alle procedure negoziate nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per le acquisizioni. Il potrà, comunque, interpellare operatori economici non iscritti all Albo Fornitori ritenuti idonei per l esecuzione di forniture di beni e servizi. Il potrà, altresì, selezionare altri fornitori, secondo quanto normato nel proprio Regolamento per le acquisizioni. Art. 3 - Requisiti minimi per l iscrizione Per essere iscritti all Albo Fornitori gli operatori economici, all atto della presentazione della domanda, devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ed economico-finanziaria da loro stessi dichiarati, se richiesti. Art. 4 Procedura per la formazione dell Albo Fornitori 4.1 Modalità di iscrizione all Albo Fornitori Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire in qualsiasi periodo dell anno. Gli operatori economici che intendono ottenere l iscrizione all Albo Fornitori del Fondo Formazienda, dovranno inviare la propria domanda all indirizzo di posta elettronica certificata albofornitori@pec.formazienda.com. 4.2 Esame della domanda di iscrizione 4.2.1. L esame delle domande di iscrizione all Albo dei fornitori è effettuato dal responsabile del procedimento, individuato tra i dipendenti del Fondo, il quale accerta l idoneità per l iscrizione degli operatori economici istanti all Albo nelle categorie merceologiche di pertinenza. Tale attività viene svolta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. A tale scopo il responsabile del procedimento valuta la completezza e la regolarità della documentazione presentata e assume, se necessario, ulteriori informazioni in merito. 4.2.2. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento provvede a chiedere una integrazione, indicando le informazioni e l eventuale documentazione mancante, specificando altresì all operatore economico le modalità di inoltro ed il termine entro il quale le integrazioni devono essere trasmesse. Dalla data di invio della richiesta di integrazione, il termine indicato al precedente punto 4.2.1. si interrompe; il nuovo termine, ai sensi del precedente punto 4.2.1, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni. Il mancato rispetto del termine, ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell istanza. Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 4/8

Pag. 5/8 4.3 Esito dell istruttoria 4.3.1. L esito della richiesta di iscrizione è subordinato alla positività dei controlli effettuati dal Fondo. Gli esiti della valutazione del Fondo possono essere i seguenti: a) accoglimento totale della domanda; b) accoglimento parziale della domanda; c) diniego della domanda. 4.3.2. Nel caso indicato al precedente punto a), il Fondo comunica all operatore economico l avvenuta iscrizione all Albo Fornitori, specificando le categorie merceologiche per le quali la stessa è stata presentata. 4.3.3. Nel caso indicato al precedente punto b), il Fondo comunica all operatore economico l accoglimento parziale della domanda indicando altresì le categorie merceologiche per le quali non è avvenuta l iscrizione e le correlate motivazioni del diniego per ciascuna categoria merceologica non accolta. 4.3.4. Nel caso indicato al precedente punto c), il Fondo comunica all operatore economico il diniego della domanda e le correlate motivazioni del diniego. 4.3.5. Nei casi indicati ai punti b) e c), gli interessati potranno presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti a confutazione delle motivazioni addotte entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione ricevuta dal Fondo, decorsi inutilmente i quali si riterrà confermato l esito dell istruttoria già comunicato. 4.4 Iscrizione dell operatore economico nell Albo Fornitori 4.4.1. L iscrizione dell operatore economico nell Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda. L'iscrizione all'albo Fornitori non implica la costituzione di alcun rapporto giuridico con il, ma costituisce un mero presupposto affinché tra quest'ultima e gli operatori economici iscritti possano avviarsi trattative e stipularsi contratti. Art. 5 - Aggiornamento, durata e validità dell iscrizione all Albo Fornitori L iscrizione dell operatore economico all interno dell Albo Fornitori ha una durata pari a 36 mesi, a decorrere dalla data in cui il comunica allo stesso l'avvenuto inserimento nell Albo Fornitori. Una volta iscritto, l operatore economico assume la qualifica di Fornitore. Qualora allo scadere del triennio il Fornitore presente nell Albo Fornitori non procede alla richiesta di rinnovo dell iscrizione il Fondo provvede alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione. I fornitori iscritti nell Albo hanno l'obbligo di aggiornare la propria posizione comunicando tempestivamente ogni variazione intercorsa rispetto ai requisiti ed alle informazioni dichiarati in sede di iscrizione, inviando gli aggiornamenti all indirizzo di posta elettronica certificata albofornitori@pec.formazienda.com. Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 5/8

Pag. 6/8 Art. 6 - Controlli a campione sui Fornitori iscritti all Albo Fornitori Ai fini della tenuta dell Albo Fornitori, il Fondo effettua la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell iscrizione. Il Fondo effettua idonei controlli ogni qual volta lo ritenga necessario e, comunque, ove sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell iscrizione. Art. 7 - Sospensione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell Albo Fornitori E prevista la sospensione del Fornitore dall operatività dell Albo Fornitori per un periodo di sei mesi nel caso in cui, all esito dell attività di controllo a campione di cui all art. 6, il Fondo rilevi difformità rispetto alla domanda di iscrizione diverse da quelle previste nel successivo art. 8 lettera a). E prevista la sospensione del Fornitore dall operatività dell Albo Fornitori per un periodo di un anno nei seguenti casi: a) mancata risposta all invito di partecipazione a due procedure indette dal Fondo qualora, all inoltro dell invito, non segua, da parte del concorrente, alcun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l interesse a partecipare alle future trattative indette dal Fondo; b) irregolarità e inadempienze nell esecuzione dell affidamento. Il procedimento di sospensione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali il Fondo precederà con la sospensione; si procederà alla sospensione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate. Art. 8 - Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell Albo Fornitori E prevista la cancellazione del Fornitore dall operatività dell Albo Fornitori qualora lo stesso perda, in tutto o in parte, i requisiti necessari per mantenere l iscrizione nell Albo Fornitori. E prevista la cancellazione del Fornitore dall operatività dell Albo Fornitori nei seguenti casi: a) qualora venga meno uno dei requisiti di carattere generale di cui all art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiarati in fase di ammissione all Albo Fornitori; b) reiterata, tardiva e/o mancata comunicazione scritta delle informazioni relative al venir meno o alla variazione dei requisiti, ai sensi del precedente articolo 5; c) per aver reso falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell iscrizione negli elenchi; d) mancata risposta alla richiesta di conferma dei requisiti dichiarati in sede di offerta e/o in caso di esito negativo di verifica; e) qualora il Fornitore si renda responsabile, con dolo o colpa grave, di irregolarità o inadempienze nell'esecuzione delle attività affidatigli; f) quando lo stesso Fornitore ne faccia volontariamente richiesta; g) per gravi inadempienze in materia di sicurezza in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 6/8

Pag. 7/8 h) per utilizzo di subappalto non autorizzato o violazione del divieto di cessione del contratto; i) comunicazione e/o informazioni interdittive a carico della società e dei soggetti di cui all art. 85 del D.lgs. n. 159/2011. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con apposita comunicazione al Fornitore al quale saranno concessi 15 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi inutilmente i quali il Fondo precederà con la cancellazione; si procederà alla cancellazione anche qualora le controdeduzioni non fossero accettate. Art. 9 - Tutela della Privacy Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati relativi agli operatori economici di cui il verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei e informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l iscrizione all Albo Fornitori. I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi cui compete la vigilanza sull attività contrattuale del, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Art. 10 - Osservanza Codice Etico e M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001 Con la domanda di iscrizione nell Albo Fornitori gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla piena osservanza dei principi contenuti nel Codice etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo del, consultabili sul sito internet www.formazienda.com. Art. 11 - Modifiche Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale nel vigente ordinamento nonché alle modifiche apportate al Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia comunitaria. Il si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora questo si rendesse necessario ai fini della corretta gestione dell' Albo Fornitori. In tal caso, ne darà tempestiva comunicazione agli operatori economici iscritti e procederà alla pubblicazione revisionata sul sito internet del Fondo così come indicato nel successivo art. 15 Pubblicità. L'utilizzo o l'accesso all'albo Fornitori, da parte degli operatori economici, costituirà una conferma della loro presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni. Nel caso in cui il Fornitore già iscritto non intenda accettare le nuove condizioni che potrebbero integrare e/o modificare il Regolamento, avrà facoltà di richiedere la cancellazione dall'albo Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 7/8

Pag. 8/8 Fornitori, secondo le modalità indicate al precedente art. 8 "Cancellazione del Fornitore da una o più categorie merceologiche dell Albo Fornitori". Art. 12 - Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le normative vigenti in materia. Art. 13 - Pubblicità Il presente Regolamento, così come ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito internet del Fondo www.formazienda.com nella sezione Amministrazione Trasparente, nell area Albo Fornitori. Art. 14 - Entrata in vigore II presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del nella sezione dedicata. Data: 22/11/2017 Rev.01 Pag. 8/8