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DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice. Assicurato Il soggetto a favore del quale è prestata l assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il danno. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA Pag. 2 di 10

ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione s intende prestata per i veicoli usati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio degli Amministratori e dei dipendenti di ogni ordine e grado dell Azienda. ART. 2 - DURATA DELLA POLIZZA La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del alle ore 24 del senza obbligo di disdetta tra le parti, pari ad ai 3. E' facoltà della Contraente, entro 60 giorni prima della naturale scadenza, richiedere alla Società, la prosecuzione contrattuale della presente assicurazione alle medesime condizioni economico normative per ugual periodo assicurativo Il Contraente potrà avvalersi comunque della facoltà di richiedere la proroga del contratto per i 90 (novanta) giorni dopo la naturale scadenza se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione del nuovo contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta. La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni di proroga. Nel corso dell esecuzione del contratto, qualora entrambe le parti contrattuali siano concordi, sono ammissibili estensioni dei servizi assicurativi prestati, in ragione di quei servizi complementari non compresi nel contratto iniziale ma successivamente divenuti necessari, previa idonea procedura di negoziazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia. Tutte le polizze cesseranno alla loro naturale scadenza senza obbligo di preventiva esplicita disdetta. L Azienda si riserva la possibilità di affidare la ripetizione del servizio, per un ulteriore periodo uguale alla durata della polizza alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria, previa idonea procedura di negoziazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia. Resta inteso altresì che in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. SpA di apposita gara centralizzata e conseguente affidamento dei servizi assicurativi, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione dell Azienda. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO DECORRENZA DELLA GARANZIA E GESTIONE DELLA POLIZZA Il premio verrà pagato in rate annuali e su richiesta in rate semestrali senza alcun ulteriore aggravio di costo per il Contraente. A parziale deroga dell Art. 1901 C.C. il Contraente e/o Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l effetto dell operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del Pag. 3 di 10

giorno del pagamento fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 C.c. ART. 3 BIS - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N.136/2010 In ottemperanza all art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante, la Società e, ove presente l intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie fra le Parti, nell esecuzione del appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 Codice Civile da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle parti inadempienti. L intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. ART. 4 - VEICOLI ASSICURATI Si intendono assicurati i veicoli usati da: Dipendenti di ogni ordine e grado Amministratori autorizzati per motivo di servizio e/o missione o comunque per conto del Contraente e/o Assicurato, di Proprietà del Contraente/Assicurato e/o dei dipendenti. ART. 5 - DESCRIZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI Per l identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornire per le necessarie verifiche. ART. 6 - PREMIO Il premio imponibile anticipato (oltre alle imposte di legge) viene calcolato come segue: N. 50.000 Kilometri preventivati x Euro = Euro.. Per ciascun anno assicurativo il premio minimo di polizza non potrà essere inferiore a Euro,00 (oltre alle imposte di legge). Pag. 4 di 10

ART. 7 - REGOLAZIONE PREMIO A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/ Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere perfezionate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). ART. 8 - RISCHI ASSICURATI Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell utilizzo per servizio dei veicoli di cui all art. 4. a) Danni accidentali La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. In caso di danno parziali, la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti così dette non usurabili danneggiate o distrutte, mentre terrà conto del degrado d uso per le parti soggette ad usura (es. gomme, ricambi della parte meccanica). L indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall art. 11 punto c). In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall art. 11 punto c) dedotto il valore di recupero. Esclusioni: La garanzia non opera: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; durante la partecipazione dell automezzo a corse, gare e relative prove; per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; in caso di traino attivo e passivo e di manovra a spinta o a mano. b) Eventi sociopolitici e naturali La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazione, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve. Il valore del danno (totale e parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all art. a). c) Caduta di aeromobili od altri corpi volanti Pag. 5 di 10

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati. d) Rottura cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 515,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. e) Danni ai beni trasportati L Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo descritto in elenco. La garanzia é valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale, esclusi denaro, preziosi, titoli. La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro. 2.550,00 per evento e con il limite di Euro 5.150,00 per anno assicurativo. f) Incendio Furto Rapina (totale o parziale) La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati in polizza sia fermi che in circolazione, conseguenti a: - Incendio, qualunque ne sia la causa nonché azione del fulmine, caduta di aeromobili e le loro parti o cose da essi trasportate. Sono altresì risarcibili i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. I danni di cui sopra (da semplici bruciature e danni conseguenti a fenomeno elettrico) non sono in garanzia in assenza di sviluppo di fiamma. - Furto o rapina consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina. g) L assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente. ART. 9 - MASSIMO RISARCIMENTO Tutte le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto. La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a Euro 20.000,00. ART. 10 - SOCCORSO STRADALE La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 260,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 8. Pag. 6 di 10

ART. 11 - PROCEDURA SINISTRI a) Denuncia del sinistro In caso di sinistro il Contraente/ Assicurato deve inoltrare entro trenta giorni la denuncia scritta alla Società. b) Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione al Contraente/ Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida. c) Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all 80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà al Contraente/Assicurato: il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall indennità spettategli. ART. 12 - COLPA GRAVE DELL ASSICURATO La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell Assicurato. ART. 13 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DELLA CONTRAENTE Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente/Assicurato In deroga agli artt.1892,1893, 1894, 1898 C.C. l omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell assicurato/contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che il contraente/assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Pag. 7 di 10

ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino nonché per i paesi previsti dalla carta verde. ART. 15 - RECESSO DEL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dal contratto alla scadenza annuale successiva mediante lettera raccomandata e con preavviso di 120 giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con mail, lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all altra parte. Per controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente/Assicurato. ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell art. 1910 c.c. ART. 18 - IMPOSTE Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per leggi presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società. ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge. Pag. 8 di 10

ART. 21 - COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora l assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, vige la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l intero importo dei sinistri ed a rilasciare all Assicurato quietanza per l ammontare complessivo del risarcimento. Sempre nel caso in cui l assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici. ART. 22 - RENDICONTO La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato: - Sinistri riservati con l indicazione dell importo a riserva; - Sinistri liquidati, con l indicazione dell importo liquidato; - Sinistri senza seguito. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell evento, di indicazione del nominativo dell Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. ART. 24 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Pag. 9 di 10

SCHEDA DI RISCHIO CALCOLO DEL PREMIO Veicoli assicurati: veicoli in uso a Dipendenti e Amministratori, di proprietà del Contraente/Assicurato e/o dei dipendenti: N. Kilometri preventivati : 50.000,00 Premio lordo per Km :.,00 Premio annuo lordo (soggetto a regolazione) :.,00 Franchigie/scoperti :.,00 Quota massima di ritenzione :. % LA SOCIETÀ Pag. 10 di 10