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Transcript:

Il tamponamento Mi ha tamponato sulla fiancata destra. Quante volte abbiamo pronunciato, ascoltato o letto in una denuncia di sinistro, questa affermazione. L immagine dell incidente che si crea nella nostra testa è corretta, ma da un punto di visto tecnico, la formulazione non lo è. Difatti si può parlare di tamponamento unicamente allorquando un veicolo urta con la parte anteriore, quella posteriore del veicolo che lo precede. In tali circostanze il conducente del veicolo tamponante viola le norme indicate dalla novella del comma 1 dell art. 149 del codice della strada, che recita: Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. Ecco che, in questi casi, la presunzione di colpa di cui all art. 2054 del codice civile è (nella grande maggioranza dei casi) agevolmente superata: chi tampona non ha rispettato la famosa distanza di sicurezza a avrà (la sua compagnia assicurativa) l obbligo di rifondere i danni al malcapitato tamponato, fermo al semaforo, ad una intersezione o in colonna per il traffico. Com è noto, se il sinistro non ha coinvolto altri veicoli oltre a quello tamponante e quello tamponato, che sono regolarmente immatricolati in Italia, assicurati e con imprese che aderiscono alla CARD Convenzione per il risarcimento diretto il proprietario di quest ultimo potrà

rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni al veicolo. Come pure il conducente, per le proprie lesioni, laddove queste rientrino nella categoria delle micropermanenti, ovvero non diano luogo a menomazioni superiori al 9% di invalidità permanente. Diversamente, il risarcimento diretto, previsto dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, non sarà applicabile e il malcapitato tamponato dovrà rivolgere le proprie richieste alla compagnia del tamponante. Questa situazione si verifica anche quando il sinistro ha coinvolto più di due veicoli. Facciamo un esempio: il veicolo A tampona il veicolo B (in colonna al semaforo rosso) che, con l urto ricevuto, viene sospinto a sua volta contro il veicolo C (anch esso fermo). In questo caso il proprietario e i conducenti dei veicoli B e C dovranno richiedere i danni alla compagnia di A. Ovviamente, al conducente di un veicolo fermo non si può addebitare l inosservanza del I comma dell art. 149 cds, e quindi anche in questo caso la presunzione di responsabilità di cui al 2054 c.c., è agevolmente superata: A paga per tutti! Proviamo a complicare la situazione. 1. Se i veicoli fossero in marcia? C non avendo a sua volta urtato o tamponato nessuno, andrà libero da ogni responsabilità e quindi dovrà essere integralmente risarcito. B invece dovrà fornire una prova liberatoria per scongiurare una sua corresponsabilità nella causazione dell evento. Dovrà riuscire a dimostrare, ad esempio che, l urto con C non sia derivato dall eccessiva vicinanza con lo stesso ma solo ed esclusivamente dall eccessiva velocità di A e dalla violenza dell urto ricevuto. E che pertanto egli, dopo esser stato tamponato, ha fatto tutto quanto possibile per evitare di tamponare C,

rispetto al quale erano comunque rispettate le distanze di sicurezza. 2. Se oltre a C fossero rimasti coinvolti anche D, E, F e cosi via fino a 40 mezzi (magari in autostrada)? In questi casi si può parlare di sinistro catastrofale ed esiste un altro accordo di gestione tra le compagnie assicurative. Ecco cosa dice il sito dell ANIA (associazione nazionale tra le imprese assicuratrici): Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali Con questo accordo si è voluto dare una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente insorgono nella liquidazione di quei maxi-incidenti che, per la gravità dei danni che ne derivano e per la complessità delle indagini relative alla ricostruzione delle modalità delle evento e delle connesse responsabilità, danno luogo a tempi lunghi di liquidazione, con grave disagio delle persone coinvolte. In base all accordo un maxi-incidente è considerato sinistro catastrofale quando vi siano coinvolti almeno 40 veicoli a motore oppure da 20 a 39 veicoli se la responsabilità non sia chiaramente imputabile ad uno di essi e ci sia una delibera della Presidenza della Sezione Tecnica Automobili di Ania. Stabilito il carattere catastrofale del sinistro, gli automobilisti coinvolti potranno rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento dei danni, indipendentemente dall accertamento delle responsabilità dell incidente. Secondo l accordo sui sinistri catastrofali le compagnie aderenti si impegnano a risarcire fino a euro 1.500.000,00 (salvo deroga) per ogni veicolo assicurato. Le imprese aderenti pagheranno direttamente i danni dei propri assicurati (veicolo, conducente non colpevole, trasportati) e alle persone (fuori dai veicoli) urtate dal veicolo assicurato, accelerando di conseguenza in modo molto netto i tempi dei risarcimenti e semplificandone le modalità.

I pagamenti effettuati non intaccano il massimale di polizza che rimane integro per eventuali pagamenti extra accordo. Tutti gli esborsi effettuati in base all accordo vengono poi suddivisi pro quota tra gli assicuratori aderenti (anche se non coinvolti nel sinistro) secondo le rispettive quote di portafoglio rca. Chi è rimasto coinvolto in un maxitamponamento con più di 40 veicoli ed è assicurato con una compagnia che ha aderito all accordo per i sinistri catastrofali, non si deve affannare alla ricerca del responsabile ma si può rivolgere direttamente al proprio assicuratore, senza dover ricercare il responsabile dell incidente. In conclusione, salvo le eccezioni 1 e 2 sopra descritte, chi tampona ha sempre torto, o quasi. Occorre infatti ricordare che, al tamponante, resta l opportunità di fornire la prova liberatoria, come ci ricorda la Corte di Cassazione, con la pronuncia nr 13367/2015 di cui riporto un significativo stralcio: Il ragionamento del giudice di merito non può, per altro verso, ritenersi contrastante con il principio di esclusione, in materia di tamponamento, della presunzione di pari colpa di cui all articolo 2054, secondo comma, cod.civ. (Cass. n. 6193 del 18/03/2014; Cass. n. 19493 del 21/09/2007), sulla base del disposto dell art. 149, primo coma, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; per cui l avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. Il conflitto con tale principio è escluso poiché quest ultimo ammette comunque il conducente tamponante alla prova liberatoria, mediante dimostrazione che il mancato tempestivo arresto dell automezzo, e la conseguente collisione con il veicolo che

precedeva, sono stati determinati da cause in tutto o in parte ad esso non imputabili; evidentemente inclusa, tra queste, anche la condotta di guida del soggetto tamponato. Senonchè, il giudice di merito ha qui ritenuto nella specie raggiunta tale prova, insita nel fatto che la mancanza dei dispositivi luminosi sul rimorchio nella considerazione di tutte le altre circostanze di tempo e di luogo aveva impedito al Sinatra di percepire il rimorchio per tempo e poter mettere in atto le manovre di emergenza del caso (sent. pag.10.). La distribuzione paritetica di responsabilità da parte del merito non è dunque specie, della presunzione di cui al 2^ co.art.2054 cc, giudice di 4: nella bensì dal derivata dalla meccanica applicazione, / vaglio di tutti gli elementi probatori della fattispecie. Umberto Coccia