Deliberazione n. SCCLEG/23/2010/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 14 ottobre 2010 Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Visto l art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010, n. 3900, recante Disposizioni concernenti la realizzazione del Grande evento EXPO Milano 2015, e n. 3901 in data 11 ottobre 2010, recante Ulteriori disposizioni urgenti concernenti la realizzazione del Grande Evento EXPO Milano 2015; Vista la nota dell Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali n. 1683 del 6 ottobre 2010, con la quale si prospettano alcuni 1
profili che non consentono di esaurire la procedura di controllo dell ordinanza n. 3900 nell ambito dello stesso Ufficio; Vista la nota dell Amministrazione, Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3968 del 5 ottobre 2010; Vista la determinazione del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 6 ottobre 2010, con la quale si deferisce alla sede collegiale l esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione dell O.P.C.M. n. 3900 del 5 ottobre 2010; Vista la determinazione del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 12 ottobre 2010, con la quale si deferisce alla sede collegiale l esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione dell O.P.C.M. n. 3901 dell 11 ottobre 2010; Viste le ordinanze del 6 e 12 ottobre 2010, con le quali il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per il giorno 14 ottobre 2010 il Collegio della Sezione per l esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione delle O.P.C.M. n. 3900 del 5 ottobre 2010 e n. 3901 in data 11 ottobre 2010; Viste le note n. 351/2010/P del 7 ottobre 2010 e n. 361/2010/P del 12 ottobre 2010 della Segreteria della Sezione, con cui le predette ordinanze sono state comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretariato generale, Ufficio bilancio e ragioneria), al Ministero dell economia e delle finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato); 2
Udito il relatore, consigliere dott. Rocco Di Passio; Intervenuti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale cons. Manlio STRANO e per il Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - il dott. Sergio SALUSTRI; Ritenuto in FATTO Con il provvedimento n. 3900 del 5 ottobre 2010, si integrano i poteri straordinari, da esercitarsi, anche in regime derogatorio di alcune disposizioni normative vigenti, da parte del Commissario straordinario del Governo - di cui all art. 14 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2009 n. 133 delegato per lo svolgimento dell attività preparatoria urgente dell Esposizione universale Milano 2015, finalizzata ad assicurare la disponibilità delle aree individuate nel dossier di registrazione nei tempi richiesti dal BIE. Con il provvedimento n. 3901 in data 11 ottobre 2010, in relazione alla nota della Corte dei conti del 7 ottobre 2010, si integra e modifica il provvedimento n. 3900, eliminando alcune deroghe e precisando più puntualmente quelle rimanenti In entrambi i provvedimenti si precisa che essi trovano fondamento nel cit. art. 14, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può adottare gli atti previsti dall art. 5, della legge n. 225/1992 e dall art. 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001 n. 401. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e 3
7 aprile 2009, sono stati individuati gli interventi necessari per la realizzazione dell EXPO Milano 2015 ; con le ordinanze dello stesso Presidente del 18 ottobre 2007 n. 3623 (art. 3) e del 19 gennaio 2010 n. 3840, è stata attribuita al Commissario straordinario del Governo la competenza, che si precisa ed integra con i provvedimenti in esame, ad adottare i provvedimenti necessari per realizzare gli interventi di cui sopra. L Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali, con nota del 6 ottobre 2010, in relazione all ordinanza n. 3900/2010, ha osservato (punti n. 1 e n. 2) che, nella specie, non si rinviene il presupposto, di cui all art. 5 e 5bis del decreto legge n. 343/2001, convertito dalla legge n. 401/2001, come precisato nelle deliberazioni di questa Sezione (n. 23/2009, n. 5/210, n. 9/2010, n. 16/2010) e che (punti nn. 3 7) alcune deroghe in materia di contratti pubblici, esproprio di terreni e tutela ambientale, sembrano contrastare con l ordinamento generale e con quello comunitario. Il Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 86577 depositata il 14 ottobre 2010, con riferimento allo schema di ordinanza n. 3900/2010, esprime dubbi circa la copertura finanziaria, soprattutto in relazione ad eventuale contenzioso, da prevedersi in relazione alle deroghe alla disciplina concernente gli espropri e l indennità di esproprio. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri cons. dott. Manlio STRANO, preliminarmente precisa che l ordinanza n. 3901/2010 costituisce modifica ed integrazione dell ordinanza n. 3900/2010, che deve essere esaminata nel contesto delle variazioni apportate, per cui le due ordinanze vanno esaminate congiuntamente e unitariamente; nel merito, 4
rappresentata la rilevanza nazionale ed internazionale dell evento nei suoi profili economici e sociali, evidenzia l urgenza della realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dell evento, in particolare, l acquisizione delle aree su cui realizzarle, resa problematica dai tempi necessari per lo svolgimento dei procedimenti relativi, alla cui abbreviazione e concentrazione, operando soprattutto con le conferenze di servizio, tende l ordinanza n. 3900, come modificata ed integrata da quella n. 3901, in esame, nella salvaguardia della normativa generale e di quella Comunitaria in particolare, assicurando la pubblicità e la trasparenza delle procedure, in adesione alla nota dell Ufficio di controllo di legittimità in data 6 ottobre 2010 le cui perplessità al riguardo, esposte nei punti da 3 a 7 della nota, dovrebbero ritenersi superate; circa i punti 1 e 2 della stessa nota, evidenzia che il potere di adottare, nella circostanza, i provvedimenti all esame si rinviene specificamente nell art. 14 del d. l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e non nella normativa generale contenuta nella legge n. 225/1992. La fattispecie all esame, pertanto, è unica ed è diversa da quelle prese in considerazione da questa Sezione e che hanno dato luogo alle delibere nn. 23/2009, 5/2010, 9/2010, 16/2010, alle quali la Presidenza del Consiglio si è attenuta, revocando alcune ordinanze, emanando apposita direttiva con cui si precisano ulteriormente i presupposti che debbono riscontrarsi ai fini dell adozione di questi atti, riscontrabili anche nell attuale circostanza. In conclusione, per le considerazioni svolte, chiede l ammissione a visto e registrazione dell ordinanza n. 3900/2010 come modificata ed integrata dall ordinanza n. 3901/2010. 5
Considerato in DIRITTO Con il provvedimento n. 3901 in data 11 ottobre 2010, si modifica ed integra il provvedimento n. 3900 del 5 ottobre 2010, nel senso evidenziato dall Ufficio di controllo di legittimità su atti dei ministeri istituzionali ai nn. 3 7, nella sua richiesta di deferimento alla Sezione del controllo in data 6 ottobre 2010. Le deroghe alla disciplina vigente che residuano attengono all abbreviazione dei termini, nella salvaguardia della disciplina comunitaria, della pubblicità e della concorrenza, secondo gli indirizzi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, concernente i contratti pubblici stipulati in regime derogatorio della disciplina vigente. Pertanto, sono stati eliminati i profili, indicati ai nn. 3 7 della citata richiesta di deferimento, che non consentivano di esaurire la procedura di controllo nell ambito dell Ufficio. Questa Sezione più volte si è espressa circa la nozione di grandi eventi di cui all art. 5 e 5bis del decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001, ritenendo che, dal suo inquadramento sistematico, delineato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, discende che con tale locuzione il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte quelle situazioni, non direttamente qualificabili come calamità naturale e catastrofe, prodotte dal sovvertimento del territorio e dell ambiente, dovuto a causa naturale o all azione umana, da cui derivi pericolo per la vita e l attività degli essere umani (persone ed animali) che vivono su quel 6
territorio (deliberaz. n. 23/2009, n. 5/2010, n. 9/2010, n. 16/2010 ). Nella specie, però, la situazione oggetto dei provvedimenti all esame non può rapportarsi a quelle prese in considerazione dalle indicate deliberazioni; essa è unica, nel suo genere, espressamente prevista dalla legge (art. 14 comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2009 n. 133), che la delinea nella sua fattispecie, qualificandola, con la nomina del commissario straordinario del Governo (cit. art. 14 comma 2), come eccezionale, singolare, straordinaria, con riferimento ai tempi, tassativamente stabiliti a livello internazionale (svolgimento della manifestazione nel 2015, riunione del BIE per la registrazione dell evento 18 ottobre 2010, riunione dell assemblea generale permanente del BIE 23 novembre 2010 per la conferma definitiva), al luogo ed all ordinamento nazionale ed internazionale. La sua realizzazione ed il suo svolgimento si situano nell ambito di accordi e convenzioni sovranazionali, esponendo la Repubblica italiana nel contesto internazionale. Gli straordinari strumenti giuridici, a cui si ricorre per fini operativi, discendono funzionalmente dal singolare disposto legislativo (cit. art. 14) e non dalla disciplina generale concernente gli interventi di protezione civile, previsti e disciplinati dalla legge n. 225/1992, modificata ed integrata dagli artt. 5 e 5bis della legge n. 401/2001; il legislatore, eccezionalmente, per questa singola fattispecie (realizzazione dell EXPO Milano 2015), consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di avvalersi dello strumento giuridico previsto nell art. 5 della legge n. 225/1992. Pertanto, l ordinanza n. 3900/2010, con l esclusione delle deroghe 7
soppresse e modificate, indicate nell art. 2 commi 1 e 2 dell ordinanza n. 3901/2010 e l ordinanza n. 3901/2010 possono essere ammesse a visto e registrazione. P.Q.M. La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione: 1) - l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010, ad esclusione delle seguenti deroghe, soppresse dall ordinanza n. 3901/2010, agli artt. 32, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 50 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni e modificate dalla stessa ordinanza n. 3901/2010, agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 22bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 2) l ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3901 in data 11 ottobre 2010. Il Presidente ( Luigi GIAMPAOLINO) Il Relatore (Rocco DI PASSIO) Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2010 Il Dirigente Dott.ssa Paola LO GIUDICE 8