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Contratto di assicurazione in caso di: - morte da infortunio - invalidità permanente da infortunio o malattia - perdita di lavoro - grande intervento chirurgico - malattia grave Protezione Prestito Riparti Italia Convenzione n 984-52-4304220 Fascicolo Informativo Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Adesione deve essere consegnato all Assicurato prima dell adesione alla Convenzione Protezione Prestito Riparti Italia. AVVERTENZA: prima dell adesione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

Retro di copertina

INDICE NOTA INFORMATIVA per i contratti di assicurazione contro i danni 1/9 A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1/9 B. Informazioni sul contratto 1/9 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 4/9 Glossario 7/9 Condizioni di assicurazione 1/15

1/9 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 049 dell Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A. - L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con: - Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via F. Sforza - 20080 Basiglio (MI) - Codice Fiscale/P. IVA Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - Tel. +39 02.9049.1 - Sito Internet mediolanumassicurazioni.it - Indirizzo e-mail info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Indirizzo di posta elettronica certificata mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22.08.74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2014 Il patrimonio netto dell impresa è di 38.546.586, di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di 25.800.000; - la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 12.746.586. L indice di solvibilità della gestione è 3,22. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito Internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: non è previsto il tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l Indennizzo all Assicurato in caso di Sinistro causato da: A) MORTE DA INFORTUNIO, salvo quanto previsto dall Art. 18 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è operante per tutti gli assicurati. L indennizzo per il caso morte da infortunio non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio o malattia. B) INVALIDITà PERMANENTE DA INFORTUNIO di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La garanzia è operante per tutti gli assicurati. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Infortunio non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia o Morte da Infortunio. C) INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. NI 22/06/2015

2/9 La valutazione della invalidità permanente da malattia viene effettuata secondo i criteri previsti per l Invalidità Permanente da Infortunio e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia. La garanzia è operante per tutti gli assicurati. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio o Morte da Infortunio. D) PERDITA DI LAVORO (DISOCCUPAZIONE), solo nel caso in cui l Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. E) GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO, determinato da Infortunio o Malattia, in tutti i casi in cui l Assicurato, al momento del sinistro, non sia un Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. La garanzia Grandi Interventi Chirurgici è quindi operante, ad esempio, per i Lavoratori Autonomi, Atipici, Dipendenti Pubblici, Dipendenti Privati con contratto di diritto diverso da quello italiano, casalinghe e Non Lavoratori. I diritti derivanti dalla copertura (Perdita di lavoro/grande intervento chirurgico) dipenderanno dalla situazione lavorativa dell Assicurato rilevata al momento del Sinistro. F) MALATTIA GRAVE, garanzia operante per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla situazione lavorativa al momento del sinistro. L indennità prevista per la Malattia Grave non è cumulabile con la garanzia Grande Intervento Chirurgico da Malattia. AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 3, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 33 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie, di massimali e di carenze; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31,33 e 34 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende la parte di danno che resta a carico dell Assicurato. Può essere espressa in cifra fissa o in percentuale. Per la garanzia invalidità permanente, sia da infortunio che da malattia, è applicata una franchigia pari al 70%. Pertanto non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità permanenti da infortunio o malattia di grado inferiore al 70%. Esempio di franchigia: Grado invalidità permanente accertato Debito residuo del finanziamento Indennizzo corrisposto 60% 60.000 e 0 e 70% 60.000 e 60.000e Debito residuo del mutuo pari a: Massimale Indennizzo 300.000 e 250.000 e 250.000 e 200.000 e 250.000 e 200.000 e AVVERTENZA: l assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione Art. 3 comma c). 4. Periodi di carenza contrattuale AVVERTENZA: il contratto prevede alcuni Periodi di carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le coperture assicurative non sono operanti, si rimanda agli Artt. 24, 26, 30, 33 delle Condizioni di Assicurazione.

3/9 5. Dichiarazione dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa. Per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Non sono previsti particolari casi di nullità se non quelli stabiliti dalla Legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio; per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 3 comma a) e b) e 18 delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art. 1898 del Cod. Civ.. Per la determinazione del premio e della prestazione assicurativa non si è tenuto conto della professione esercitata, pertanto l Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l eventuale variazione; si precisa comunque che al momento del Sinistro saranno automaticamente operanti le Coperture Assicurative previste in base alla condizione lavorativa dell Assicurato, per maggiori dettagli si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio: nel caso in cui un lavoratore dipendente diventi lavoratore autonomo la prestazione garantita non sarà più la perdita di lavoro ma sarà il grande intervento chirurgico. 7. Premi I premi assicurativi devono essere pagati dalla Contraente alla Compagnia anticipatamente e in un unica soluzione. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio unico e anticipato è erogato contestualmente all importo del finanziamento e finanziato all interno del medesimo. Il premio è determinato dall importo del finanziamento. Il tasso di premio lordo è 4,5%. Esempio: Importo del finanziamento erogato: 10.000 Calcolo del premio unico anticipato: 10.000 x 4,5% = 450 (Premio Lordo) 450 (Premio Lordo) - 11 (Imposte*) = 439 (Premio Imponibile) * pari al 2,5%. Totale costi a carico dell Assicurato 218,40 di cui 147,06 per provvigioni al Distributore pari al 67,33% dei costi. AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia restituisce all Assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto. Esempio restituzione premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata: Importo del finanziamento erogato: 10.000 Data decorrenza polizza 01/02/2013 - Data scadenza 01/02/2018 - Data estinzione 01/02/2016. Calcolo del premio unico anticipato: 10.000 x 4,5% = 450 (Premio Lordo) 450 (Premio Lordo) - 11 (Imposte*)= 439 (Premio Imponibile) * pari al 2,5%. 439 (premio imponibile) x 2 (anni mancanti alla scadenza) / 5 (anni durata finanziamento) - 25 (spese amministrative) = 150,60 (Importo da restituire) Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4/9 AVVERTENZA: La Compagnia può applicare sconti di premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, promotori finanziari o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto di sindacato della controllante Mediolanum S.p.A.. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. La Compagnia o il distributore, quest ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Diritto di recesso AVVERTENZA: l assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale; per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952 Cod. Civ. e successive modifiche, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono trascorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art. 1915 Cod. Civ. se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale - Imposta sui premi Ai premi per le garanzie malattia è applicata un imposta sui premi del 2,5%. - Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art. 15, lett. f del D.P.R. 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente all Aderente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto il rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. - Tassazione della prestazione erogata in forma capitale per il caso di decesso dell assicurato Le somme corrisposte al verificarsi delle prestazioni assicurate sono esenti da IRPEF e dall imposta sulle successioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica l evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. In caso di Sinistro, la Contraente o l Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia. La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia la Contraente o l Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo, si rimanda per i dettagli

5/9 all Art. 8 delle Condizioni di Assicurazioni, così come si rimanda ai successivi Artt. 21, 23, 25, 27, 31 e 34 delle Condizioni di Assicurazioni per la determinazione dei criteri di indennizzo. 14. Reclami Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, Mediolanum Assicurazioni riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, e dell archivio reclami, la Compagnia si è dotata di una specifica funzione aziendale (l Ufficio Reclami ) e ne garantisce l imparzialità di giudizio mediante un appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo. Gli eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, Palazzo Meucci, Via F. Sforza - 20080 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@ pec.mediolanum.it. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta al reclamante, le imprese forniscono una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Pertanto, qualora l Esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e copia dell eventuale riscontro fornito dalla compagnia stessa la cui risposta non sia ritenuta soddisfacente dal reclamante; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L IVASS, ricevuto il reclamo, avvia senza ritardo l attività istruttoria dandone notizia al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel corso dell istruttoria l IVASS, oltre che al reclamante, può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall acquisizione degli stessi. La stessa può, inoltre, chiedere all impresa di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell impresa non soddisfacente, l IVASS prosegue l attività istruttoria comunicandone l esito al reclamante entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all acquisizione di dati. L IVASS informa il reclamante nel caso di ricezione di reclami che esulano dalla propria competenza, trasmettendoli, se del caso, alla CONSOB o alla COVIP. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte, dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 15. Arbitrato Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è facoltà di entrambe le Parti di avvalersi di quanto previsto dalle clausole di arbitrato. Luogo dell Arbitrato sarà la città sede dell Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Si rinvia all articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.

6/9 AVVERTENZA: in ogni caso resta salva per l assicurato la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria. Per le controversie relative alla presente polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale Massimo Grandis

7/9 GLOSSARIO Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Ammortamento La modalità di rimborso di una somma erogata a titolo di finanziamento. Assicurato La persona fisica (o le persone fisiche) che ha sottoscritto il Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi) e a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative oggetto della Polizza convenzione stipulata dalla Contraente con la Compagnia. Attività Lavorativa L attività retribuita o comunque redditizia svolta dall Assicurato risultante al momento del Sinistro. Atto terroristico Per atto terroristico si intende un atto, che comprende ma che non sia limitato all uso della forza o della violenza e/o dalla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscono singolarmente o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione od in parte di essa. Carenza Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le coperture assicurative non sono operanti. Centro per l impiego L Ufficio Pubblico competente all attribuzione dello Stato di Disoccupazione ai sensi del Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 e successive modifiche. Compagnia Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Contraente Banca Mediolanum che ha stipulato la polizza convenzione con la Compagnia. Contratto di Finanziamento è un prestito di denaro concesso dalla Banca all Assicurato, che dovrà essere rimborsata dall Assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento. Copertura Assicurativa Rappresenta la garanzia assicurativa prestata all Assicurato dalla Compagnia che, ai sensi delle condizioni specifiche di polizza, si obbliga al pagamento dell Indennizzo in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Data di Decorrenza (O data di effetto della copertura assicurativa) le ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento della Contraente. Data di scadenza Le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi previsti nell Art. 4. Datore di lavoro L amministrazione pubblica o l azienda di diritto privato presso la quale l Assicurato figura, al momento del sinistro, quale Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano. Decorrenza delle prestazioni assicurative Corrisponde alla Data di Decorrenza, ovvero la data dalla quale le garanzie assicurative sono operanti, fermo restando i periodi di carenza, di osservazione e di franchigia previsti per le singole garanzie. Disoccupazione è lo stato in base al quale l Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, a seguito della cessazione della sua Attività Lavorativa: - risulti privo di lavoro o comunque non impegnato in qualunque altra occupazione (di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali) che generi un glo 22/06/2015

8/9 reddito o un guadagno; - sia iscritto presso il Centro per l impiego (o nelle liste di collocamento o equivalente). Franchigia Assoluta Nella garanzia Perdita di lavoro corrisponde al periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini di polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Grande Intervento Chirurgico Gli interventi chirurgici indicati nell allegato 1. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole Coperture Assicurative. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente è la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all attività lavorativa esercitata dall Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.). L Invalidità Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell Assicurato, valutato in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124,e successive modifiche, sia di grado pari o superiore al 70%. Istituto di cura Ll ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Lavoratore Autonomo Per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Autonomo la persona fisica che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente e che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la ricezione di reddito da Lavoro Dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti dagli Artt. 29 (reddito agrario), 49 (reddito da lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Compagnia di persone. Ai sensi della presente polizza, sono assimilati ai Lavoratori Autonomi: - i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto e, in generale, i lavoratori atipici nonché coloro che godono di redditi di cui all Art. 47 comma 1 D.P.R. n. 917/86 lett. a) lavoratori soci di cooperative; c) borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, g) indennità parlamentari ed assimilate; - i lavoratori Dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana) o che comunque non sia regolato dal diritto italiano. Lavoratore Dipendente Privato La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoratore Dipendente Pubblico Per convenzione fra le Parti si considera Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia

9/9 obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento Autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli istituti autonomi Case Popolari, le camere di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti di Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli Enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio. Malattia grave: si intendono le patologie indicate all Art. 33 della sezione F. Modulo di adesione è il Modulo tempo per tempo vigente predisposto dalla Compagnia per l adesione alla Polizza Protezione Prestito Riparti Italia, convenzione nr. 984-52- 4304220. Non Lavoratore La persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un attività), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). Parti Contraente, Assicurato, Compagnia. Perdita di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso tra l Assicurato, Lavoratore Dipendente Privato, ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest ultimo. Periodo di osservazione è il periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro relativo alla Perdita di lavoro (Disoccupazione) durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia connessa ad un nuovo Sinistro per la medesima garanzia. Premio La somma dovuta alla Compagnia per le coperture assicurative prestate. Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Reclamante Soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell impresa di assicurazione, ad esempio l aderente/assicurato, il beneficiario e il danneggiato. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.

1/15 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Premessa Le Coperture Assicurative di seguito riportate si intendono prestate per l Assicurato/gli Assicurati nominativamente indicato/i nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 04-2014 e successivi) che ha/hanno espresso la volontà di aderire alla Polizza approvando e sottoscrivendo la dichiarazione di adesione in esso contenuta. Art. 1 Oggetto delle Coperture Assicurative Con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l Indennizzo all Assicurato in caso di Sinistro causato da: A) MORTE DA INFORTUNIO, salvo quanto previsto dal successivo Art. 18 (Esclusioni). La garanzia è operante per tutti gli assicurati. L indennizzo per il caso morte da infortunio non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio o malattia. B) INVALIDITà PERMANENTE DA INFORTUNIO di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La valutazione della invalidità permanente viene effettuata secondo i seguenti criteri: - per il calcolo del grado di invalidità si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, relative al settore Industria, con rinuncia della Compagnia alla franchigia ivi prevista e con l intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita; - la perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se trattasi di minorazioni le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti nello stesso evento, il grado di invalidità viene stabilito mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di invalidità permanente non specificati della tabella allegata al D.P.R 30/6/1965 n. 1124, e successive modifiche, l indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente specifica in relazione all attività lavorativa esercitata dall Assicurato (ad esempio sportivi, medici, musicisti, ecc.); - in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; - in caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per l arto superiore destro si intendono applicate all arto superiore sinistro e viceversa. La garanzia è operante per tutti gli assicurati. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Infortunio non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Malattia o Morte da Infortunio. C) INVALIDITà PERMANENTE DA MALATTIA di grado pari o superiore al 70% della invalidità totale. La valutazione della invalidità permanente da malattia viene effettuata secondo i criteri previsti per l Invalidità Permanente da Infortunio e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia. La garanzia è operante per tutti gli assicurati. L indennità prevista per l Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio o Morte da Infortunio. D) PERDITA DI LAVORO (DISOCCUPAZIONE), solo nel caso in cui l Assicurato sia Lavoratore Dipendente Privato, con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. E) GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO, determinato da Infortunio o Malattia, in tutti i casi in cui l Assicurato, al momento del sinistro, non sia un Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. La garanzia Grandi Interventi Chirurgici è quindi operante, ad esempio, per i Lavoratori Autonomi, Atipici, Dipendenti Pubblici, Dipendenti Privati con contratto di diritto diverso da quello italiano, casalinghe e Non Lavoratori. I diritti derivanti dalla copertura (Perdita di lavoro/ Grande intervento chirurgico) dipenderanno dalla situazione lavorativa dell Assicurato rilevata al momento del Sinistro. F) MALATTIA GRAVE, garanzia operante per tutti gli assicurati, indipendentemente dalla situazione lavorativa al momento del sinistro. L indennità prevista per la Malattia Grave non è cumulabile CdA 22/06/2015

2/15 con la garanzia Grande Intervento Chirurgico da Malattia. Art. 2 Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.. Art. 3 Persone assicurabili - Persone non assicurabili - Limiti di età a) Persone assicurabili è assicurabile la Persona Fisica, nominativamente indicata nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi) che ha espresso la volontà di aderire alla Polizza sottoscrivendo la dichiarazione di adesione in esso contenuta, e che abbia stipulato, in veste di sottoscrittore, il Contratto di Finanziamento indicato nel Modulo di richiesta prestito personale, direttamente con la Contraente. b) Persone non assicurabili Non è assicurabile, la Persona fisica affetta da: - dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci); - infezione da HIV; - psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindromi organiche cerebrali. Qualora sia stata stipulata, l assicurazione, per tale Persona fisica, cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. c) Limiti di età L assicurazione vale per persone di età: - non inferiore a 18 anni; - non superiore o pari a 75 anni alla scadenza del finanziamento. Art. 4 Decorrenza e Cessazione della Copertura Assicurativa Le coperture assicurative, fermi i periodi di carenza previsti dalle Condizioni di Assicurazione, decorrono dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento (Data di Decorrenza) e terminano alle ore 24.00 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di finanziamento (giorno di scadenza dell ultima rata secondo l originale piano di ammortamento). La Copertura Assicurativa, inoltre, termina contestualmente al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) Morte non dipendente da infortunio dell Assicurato, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati, nel caso di Morte non dipendente da infortunio di uno solo dei due Assicurati, le prestazioni assicurative continueranno ad essere operanti per l altro Assicurato (rimasto in vita); per quest ultimo, la percentuale di indennizzo inizialmente indicata nella dichiarazione di adesione contenuta nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi) corrisponderà al 100%. Ad esempio: Assicurato A: percentuale di indennizzo = 25% Assicurato B: percentuale di indennizzo = 75% Muore a causa di malattia l Assicurato A. La nuova percentuale di indennizzo per l Assicurato B sarà pari al 100%. b) Liquidazione dell Indennizzo dovuto in caso di Morte da Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati le stesse continueranno ad essere operanti per l altro Assicurato mantenendo per quest ultimo la medesima percentuale di indennizzo indicata nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi). Ad esempio: Assicurato A: percentuale di indennizzo = 25% Assicurato B: percentuale di indennizzo = 75% Muore per infortunio l Assicurato A viene liquidato l indennizzo dovuto pari al 25% del debito residuo. La percentuale di indennizzo per l Assicurato B resta pari al 75% del debito residuo. c) Liquidazione del numero massimo di rate previsto per le garanzie Perdita di Lavoro, Grande Intervento Chirurgico e Grave Malattia, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato. Qualora invece le prestazioni assicurative siano operanti per due Assicurati le stesse continueranno ad essere operanti per l altro Assicurato mantenendo per quest ultimo la medesima percentuale di indennizzo indicata nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi).

3/15 Art. 5 Estinzione anticipata del finanziamento In caso di estinzione anticipata del finanziamento o di portabilità la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell estinzione anticipata o della portabilità, salvo il caso in cui l Assicurato non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o portabilità. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata, per il premio imponibile in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di adesione. Qualora l importo del premio non goduto sia inferiore alle spese sostenute dalle Compagnie, verrà azzerato il rimborso senza il recupero delle spese. Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l Assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento, secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto(art. 4). Si specifica che anche nel caso di recesso del finanziamento, sarà restituita all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata, per il premio imponibile in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio come quantificate sul Modulo di adesione. Esempio restituzione premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata: Importo del finanziamento erogato: 10.000 Data decorrenza polizza 01/02/2013 - Data scadenza 01/02/2018 - Data estinzione 01/02/2016. Calcolo del premio unico anticipato: 10.000 x 4,5% = 450 (Premio Lordo) 450 (Premio Lordo) - 11 (Imposte*)= 439 (Premio Imponibile) * pari al 2,5%. 439 (Premio imponibile) x 2 (anni mancanti alla scadenza) / 5 (anni durata finanziamento) - 25 (spese amministrative) = 150,60 (Importo da restituire). Art. 6 Pagamento del premio Contraente alla Compagnia anticipatamente e in un unica soluzione. Il premio è determinato dall importo del finanziamento. Il tasso di premio lordo è 4,5%. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Art. 7 Modifica della Posizione Lavorativa - da valere per le Coperture Perdita di lavoro e Grandi Interventi Chirurgici Qualora l Assicurato modifichi, durante il periodo dell assicurazione, la propria attività lavorativa, non dovrà comunicare nulla alla Compagnia in quanto saranno automaticamente operanti le Coperture Assicurative previste in base alla condizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro. Per l Assicurato che sia Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali e, durante la validità della Copertura Assicurativa diventi, ad esempio, Lavoratore Dipendente Pubblico (oppure Lavoratore Dipendente Privato ma con contratto di diritto diverso da quello italiano, Lavoratore Autonomo o Atipico) opererà la prestazione Grandi Interventi Chirurgici, fermi i periodi di carenza previsti dall Art. 30. Per l Assicurato che sia, ad esempio, Lavoratore Autonomo e, durante la validità della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente Privato con contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, opererà la prestazione Perdita di lavoro solo dopo che: - l Assicurato abbia superato il periodo di prova e - sia trascorso un periodo di almeno 180 giorni consecutivi dal momento in cui l Assicurato sia diventato Lavoratore Dipendente Privato e sia stato assunto con un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Le Coperture Assicurative Morte da Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia e Malattia Grave continueranno ad essere operanti, nei termini previsti al momento della sottoscrizione, indipendentemente dalla situazione Lavorativa dell Assicurato. I premi assicurativi devono essere pagati dalla

4/15 Art. 8 Denuncia del sinistro Fermo restando quanto previsto all Art. 10, in caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia. La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia, la Contraente o l Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo informativo. La Compagnia, ricevuta la documentazione sopra indicata e compiuti gli accertamenti del caso, liquida l Indennizzo dovuto. Art. 9 Diritto di recesso L assicurato ha facoltà di recedere dal contratto, ad ogni ricorrenza annuale, con il preavviso di almeno 60 giorni, senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell articolo 1899 del Cod. Civ.). Art. 10 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art. 2952 Cod. Civ. e successive modifiche, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono trascorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art. 1915 Cod. Civ. se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. Art. 11 Beneficiari Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente, Perdita di lavoro, Grande Intervento Chirurgico e Malattia Grave è l Assicurato. Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla garanzia Decesso da Infortunio è ogni soggetto che, al momento del decesso dell Assicurato, risulti essere nell ordine: - coobbligato, con l Assicurato, in relazione al finanziamento in qualità di fideiussore o, comunque, di garante a qualunque titolo dell Assicurato medesimo; ovvero, in mancanza di coobbligati, - cointestatario, insieme con l Assicurato, del finanziamento; ovvero, in mancanza di cointestatari, - coniuge dell Aderente non legalmente separato; ovvero, in mancanza di coniuge, - erede testamentario dell Assicurato; ovvero, in mancanza di eredi testamentari, - erede legittimo dell Assicurato. Art. 12 Altre assicurazioni - Cumulo Le Coperture Assicurative prestate possono coesistere con altre assicurazioni, senza obbligo dell Assicurato di darne avviso alla Compagnia; tuttavia, qualora l Assicurato abbia in vigore altri contratti di finanziamento assicurati con la presente polizza, valgono le regole ed il limite massimo di Indennizzo previsto nelle singole sezioni. Art. 13 Regime fiscale - Imposta sui premi Ai premi per le garanzie malattia è applicata un imposta sui premi del 2,5%. - Detrazione dei premi versati Alla data di predisposizione del presente Fascicolo la normativa fiscale (Art. 15, lett. f) del D.P.R. 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dei premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto il rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell anno solare nel limite massimo definito dal citato articolo di legge. Nel computo del predetto limite si deve tener conto anche dei premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. - Tassazione della prestazione erogata in forma capitale per il caso di decesso dell assicurato Le somme corrisposte al verificarsi delle prestazioni assicurate sono esenti da IRPEF e dall imposta sulle successioni. Art. 14 Rinvio alle norme di legge - Limiti territoriali a) Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. b) Ad eccezione della garanzia Perdita di Lavoro, per la quale il rapporto di lavoro dell Assicurato deve essere assoggettato ad un contratto di diritto italiano, tutte le altre garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il relativo rischio deve essere

5/15 certificato da un medico che eserciti nell Unione Europea. Resta comunque convenuto che gli Indennizzi spettanti ai termini di polizza verranno pagati in Italia in valuta corrente Art. 15 Rinuncia al diritto di surroga La Compagnia rinuncia al diritto di surroga di cui all Art. 1916 del Cod. Civ., salvo il caso di dolo, verso i responsabili dell evento. Art. 16 Colpa grave e tumulti popolari In deroga dell Art. 1900 del Cod. Civ., si considerano in copertura i Sinistri causati da colpa grave dell Assicurato. In deroga dell Art. 1912 del Cod. Civ., si considerano in copertura i Sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 17 Arbitrato Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. è data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell infortunio o della malattia, ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore, o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Art. 18 Esclusioni L assicurazione non è operante per: a) le invalidità permanenti preesistenti e le malattie insorte anteriormente alla data di effetto dell assicurazione (Data di Decorrenza); b) le conseguenze di infortuni, le malattie ed ogni stato patologico, che abbiano dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure anteriori alla data di effetto dell assicurazione (Data di Decorrenza); c) le Invalidità Permanenti, le Gravi Malattie e i Grandi Interventi Chirurgici dovuti a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; d) le Invalidità Permanenti e i Grandi Interventi Chirurgici determinati da infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento dell infortunio, i requisiti per il rinnovo; e) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci) nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all abuso di alcol e/o di sostanze psicotrope; f) i delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (Art. 43 del Codice Penale) e gli atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché gli atti temerari, restando comunque coperti da garanzia le Invalidità Permanenti e i Grandi Interventi Chirurgici determinati da infortuni derivanti da atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (Art. 1900 del Cod. Civ.); g) le conseguenze di guerre, insurrezioni e atti terroristici, di movimenti tellurici od eruzioni

6/15 vulcaniche nonché le conseguenze di tumulti popolari cui l Assicurato abbia preso parte attiva; h) le Invalidità Permanenti, le Gravi Malattie o i Grandi Interventi Chirurgici derivanti da malattie causati/e da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X) salvo che non si tratti di conseguenze di terapie mediche relative a infortuni o malattie indennizzabili a termini di polizza; i) i difetti fisici o le malformazioni preesistenti alla data di effetto (Data di Decorrenza) della polizza e le relative complicanze; j) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, gli eventi determinati per effetto di sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; k) le malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; l) le malattie e le invalidità permanenti imputabili al volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; m) le malattie e le invalidità permanenti derivanti da contaminazione biologica e/o chimica; n) gli infortuni e/o le malattie conseguenti ad applicazioni di carattere estetico, richieste dall Assicurato per motivi psicologici o personali; o) gli infortuni e/o le malattie derivanti dalla pratica di sport: 1. costituenti per l Assicurato attività professionale (o che comunque comportino una remunerazione diretta); 2. comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore, salvo che si tratti di raduni automobilistici e/o motociclistici e gare di regolarità pura e relative prove; 3. comportanti l utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano, paracadute, parapendio; 4. quali free climbing, salto dal trampolino con sci ed idrosci, motocross, trial, hydrospeed, kitesurfing, elibike, speleologia, sci estremo, skeleton e bobsleigh; p) gli infortuni subiti dall Assicurato su aeromobili di Compagnia/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri e/o su aeromobili di aeroclub. Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione aerea, compresi quelli per il volo da diporto. Sono inoltre esclusi dalle singole coperture assicurative gli eventi specifici descritti nelle rispettive sezioni. Sezione A Copertura Assicurativa per Morte da Infortunio o Morte presunta Operante indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa dell Assicurato Art. 19 Oggetto della copertura Morte da Infortunio In caso di morte dell Assicurato a seguito di infortunio, la Compagnia corrisponderà l indennizzo, di cui al successivo Art. 21. L indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro un anno dal giorno dell infortunio. L indennizzo per il caso morte verrà liquidato come indicato nel precedente Art. 11 Beneficiari. Art. 20 Morte presunta Se il corpo dell Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione stradale o da navigazione aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Compagnia liquiderà la somma dovuta a termini di polizza, purchè siano trascorsi almeno due anni dal giorno in cui si è verificato l incidente. Nel caso in cui il pagamento dell indennità sia stato effettuato ed in seguito l Assicurato ricompaia o si abbiano di lui notizie certe, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente spettanti all assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza. Art. 21 Indennizzo per il caso di Morte da Infortunio In caso di Morte da Infortunio dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, un importo pari al debito residuo (in linea capitale) determinato in base al piano di rimborso del finanziamento originariamente convenuto e risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti massimi previsti nel presente articolo. Conseguentemente l Indennizzo sarà decrescente in funzione delle

7/15 caratteristiche del piano di ammortamento relativo al finanziamento concesso all Assicurato. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, salvo quanto previsto al precedente Art. 4. In caso di Morte da Infortunio dell Assicurato denunciata successivamente all estinzione parziale anticipata del finanziamento, la Compagnia Indennizzerà il Beneficiario di una somma pari al debito residuo (in linea capitale) risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti di indennizzo di seguito previsti. Resta convenuto che, in caso Morte da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di: - euro 100.000, nel caso in cui nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi), sia stato indicato un solo Assicurato. Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di finanziamento, assicurati con la presente polizza, stipulati dallo stesso Assicurato; - euro 100.000, nel caso in cui nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 03-2014 e successivi), siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli Assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi). Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di finanziamento, assicurati con la presente polizza, stipulati dagli stessi Assicurati. Sezione B Copertura Assicurativa per Invalidità Permanente da Infortunio Operante indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa dell Assicurato Art. 22 Oggetto della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente da Infortunio In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, l indennizzo di cui al successivo Art. 23, qualora: a) il grado percentuale di invalidità dell Assicurato, valutato in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, sia di grado pari o superiore al 70%; b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel precedente Art. 18; c) tale invalidità si sia verificata dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza; d) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell Indennizzo. A tale proposito l Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. Art. 23 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, un importo pari al debito residuo (in linea capitale) determinato in base al piano di rimborso del finanziamento originariamente convenuto e risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti massimi previsti nel presente articolo. Conseguentemente l Indennizzo sarà decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento relativo al finanziamento concesso all Assicurato. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, salvo quanto previsto al precedente Art. 4. In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell Assicurato denunciata successivamente all estinzione parziale anticipata del finanziamento, la Compagnia Indennizzerà il Beneficiario di una somma pari al debito residuo (in linea capitale) risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti di indennizzo di seguito previsti. Resta convenuto che, in caso di Invalidità Permanente da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di: - euro 100.000, nel caso in cui nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi), sia stato indicato un solo Assicurato. Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di finanziamento, assicurati con la presente polizza, stipulati dallo stesso Assicurato; - euro 100.000 nel caso in cui nel Modulo di

8/15 adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi), siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli Assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi). Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di finanziamento, assicurati con la presente polizza, stipulati dagli stessi Assicurati. Sezione C Copertura Assicurativa per Invalidità Permanente da Malattia Operante indipendentemente dalla tipologia di attività lavorativa dell Assicurato Art. 24 Oggetto della Copertura Assicurativa Invalidità Permanente da Malattia In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario l indennizzo, di cui al successivo Art. 25, qualora: a) il grado di invalidità accertato risulti pari o superiore al 70%; la percentuale di invalidità permanente è valutata per la singola malattia denunciata e non può essere sommata con eventuali altre invalidità permanenti conseguenti ad altre malattie; b) tale invalidità si sia verificata dopo il 60esimo giorno successivo alla Data di Decorrenza (periodo di Carenza); c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all Art. 18; d) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell Indennizzo. A tale proposito l Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. Art. 25 Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente da Malattia In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, un importo pari al debito residuo (in linea capitale) determinato in base al piano di rimborso del finanziamento originariamente convenuto e risultante alla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti massimi previsti nel presente articolo. Conseguentemente l Indennizzo sarà decrescente in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento relativo al finanziamento concesso all Assicurato. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la copertura assicurativa resterà in vigore fino alla scadenza originariamente convenuta, salvo quanto previsto al precedente Art. 4. In caso di Invalidità Permanente da Malattia dell Assicurato denunciata successivamente all estinzione parziale anticipata del finanziamento, la Compagnia indennizzerà il Beneficiario di una somma pari al debito residuo risultante alla data di denuncia del sinistro, con i limiti di Indennizzo di seguito previsti. Resta convenuto che, in caso di Invalidità Permanente da Malattia indennizzabile a termini di polizza, l esborso massimo della Compagnia non potrà superare la somma di: - euro 100.000, nel caso in cui nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi), sia stato indicato un solo Assicurato. Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di finanziamento, assicurati con la presente polizza, stipulati dallo stesso Assicurato; - euro 100.000 nel caso in cui nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi), siano stati indicati due Assicurati. In tal caso il limite deve intendersi complessivo per entrambi gli Assicurati e andrà ripartito in funzione della percentuale indicata, per ogni Assicurato, nel Modulo di adesione (Mod. PPR ed. 09-2013 e successivi). Tale limite vale anche nel caso in cui esistano più contratti di finanziamento, assicurati con la presente polizza, stipulati dagli stessi Assicurati. Sezione D Copertura Assicurativa per Perdita di lavoro Operante solo per gli Assicurati che siano Lavoratori Dipendenti Privati con contratto di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali Art. 26 Oggetto della Copertura Assicurativa per Perdita di lavoro La copertura assicurativa in oggetto è operante