SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

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SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) L anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge TRA Il Comune di Bonate Sopra (C.F. 82000950160), legalmente rappresentato dal Sindaco protempore Sig. Massimo Ferraris, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome, per conto e nell interesse dell Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36 del 15/12/2015; Il Comune di Bonate Sotto (C.F. 82000620169), legalmente rappresentato dal Sindaco protempore Sig. Previtali Carlo, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome, per conto e nell interesse dell Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 43 del 15/12/2015 PREMESSO CHE: - l art.33, comma 3-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n..163 stabilisce: a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art.32 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 07/04/2014, n.56; b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; - l art.23-ter del d.l. 24/06/2014, n.90, convertito in L. 11/08/2014, n.114 e s.m.i. prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell art.33 del d.lgs.n.163/2006, modificato da ultimo dall art.23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1 novembre 2015; - l art.30 del d.lgs. 18/08/2000, n.267 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; - l art.15 della l. 07/08/1990, n.241 prevede che: a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1); b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell art.24 del d.lgs. 07/03/2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell art.1, comma 1, lettera q-bis) del d.lgs. 07/03/2005, n.82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi; 1

PREMESSO, INOLTRE: - che i Comuni di Bonate Sopra e di Bonate Sotto hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall art.33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006, mediante individuazione di un Ufficio comune operante come centrale unica di committenza (CUC) per gli stessi Comuni associati: a) deliberazione n. 36 del 15/12/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bonate Sopra, esecutiva ai sensi di legge; b) deliberazione n. 43 del 15/12/2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bonate Sotto, esecutiva ai sensi di legge; Tutto quanto sopra premesso, ART. 1 Premessa SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 2. Eventuali modifiche normative successive alla sottoscrizione del presente atto troveranno immediata applicazione in quanto disciplinate da fonti normative primarie che prevalgono di diritto sul presente accordo. 3. I singoli Comuni associati, qualora superino la soglia dei 10.000 abitanti, stante al dettato normativo oggi vigente e fatta salva ogni successiva diversa disposizione che come tale prevale su quanto oggi disposto, possono svolgere, autonomamente, le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall art.33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006 e dall art. 23-ter del d.l. n.90/2014 convertito in l. n.114/2014 e come modificato dall art. 8, comma 3-ter della legge 11/2015. ART. 2 Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione 1. La presente convenzione regolamenta la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti delle funzioni e delle attività di stazione appaltante per l acquisizione di lavori, servizi e beni, disciplinati, anche in parte, dal d.lgs. n.163/2006. 2. La convenzione è finalizzata a: a) consentire ai Comuni associati l ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall art..33, comma 3-bis, del d.lgs. n.163/2006 e delle disposizioni ad esso correlate; b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni; 2

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati; e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze. 3. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia. 4. L adesione di un nuovo Comune è sottoposta all accettazione dei Comuni già associati, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. 5. La presente convenzione non si applica: a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d opera affidati in base a quanto previsto dall art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n.165/2001 nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome; b) alle procedure di erogazione di contributo o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all art. 12 della legge n.241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine di considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall Agenzia delle Entrate con la Circolare n.34/e del 21 novembre 2013; c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell art.114 del d.lgs. n.267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell art.31 del d.lgs. n.67/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati; d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell art.32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n.163/2006; e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell art. 32, comma 1, lett. G) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria; f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge. 6. Sono, altresì, escluse dalla presente convenzione: a) le procedure di affidamento per l acquisto di beni e servizi qualora l Ente, autonomamente e discrezionalmente, ricorra al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), delle Convenzioni Consip S.p.A. ed ai prodotti forniti da altre centrali di committenza regionali; 3

b) le procedure finalizzate all affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n.163/2006 o comunque non richiedenti l acquisizione del codice identificativo gare (CIG), con riferimento alle fattispecie individuate dall art. 25 del d.ls. n. 66/2014 convertito in l. n.89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.4/2011; c) le procedure per l affidamento di lavori d urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli artt.175 e 176 del D.P.R. n.207/2010, di cui ai successivi artt. della presente convenzione. ART. 3 Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza 1. E istituito presso il Comune di Bonate Sopra un Ufficio comune, come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall art.33, comma 3-bis del d.lgs. n.163/2006. 2. La gestione delle diverse fasi del procedimento di gara sarà divisa tra i singoli Comuni associati (programmazione, progettazione ed esecuzione) e la Centrale unica di committenza svolgente le funzioni di stazione appaltante (scelta del contraente). 3. Ai sensi del combinato disposto degli artt.192 del d.lgs. n.267/2000 ed art.11, comma 2, del d.lgs. n.163/2006, come quanto in modo dettagliato vorrà essere esplicitato in un successivo protocollo operativo CUC, in particolare, ogni singolo Ente associato procederà autonomamente, con la determina a contrarre, atto prodromico all attività della Centrale unica di committenza, ad individuare : 1. Il fine che con il contratto si intende perseguire; 2. L oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto; 3. La modalità di scelta del contraente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base; 4. I criteri di selezione dell offerta. 4. La struttura organizzativa istituita presso il Comune di Bonate Sopra per l esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune Bonate Sopra sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza per i Comuni associati, con particolare riguardo: a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici; b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche; c) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA). 5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti). 4

ART. 4 Durata 1. La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula. 2. La presente convenzione potrà essere rinnovata, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, previo assenso dei Comuni associati. 3. Ogni Comune associato ha facoltà di recedere anticipatamente, al termine dei procedimenti in corso già affidati alla CUC, con un preavviso di almeno 6 mesi. ART. 5 Attività della CUC 1. La CUC cura la gestione delle procedure di gara successive alla determina a contrarre, di cui al sopracitato art.3, comma 3, di competenza del singolo Comune associato; in particolare, la CUC ha competenza dalla fase dell indizione di gara (per acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori), con la predisposizione del relativo bando, alla fase dell aggiudicazione provvisoria e trasmissione degli atti al Comune associato per l aggiudicazione definitiva. 2. La CUC, fatte salve successive determinazioni di protocollo operativo ed organizzativo a cura della medesima CUC, a) collabora, ove richiesto, con gli enti aderenti alla predisposizione di tutti gli atti afferenti alla gara propedeutici allo svolgimento della procedura di affidamento; b) redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; c) protocolla tutti gli atti di gara; d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento di ogni singola procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità; e) nomina il Seggio di gara (nelle procedure con l utilizzo del criterio del prezzo più basso) o la Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa), anche tra funzionari esperti del Comune interessato e degli altri Comuni aderenti; f) verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che riservate; g) verifica l anomalia dell offerta, ove necessario; h) cura l accesso agli atti di gara; i) provvede all aggiudicazione provvisoria della procedura di gara; j) trasmette gli atti al Comune associato per l aggiudicazione definitiva; k) esamina e relaziona al Comune in merito ad eventuali contenziosi od opposizioni in sede amministrativa insorti in relazione alla procedura di gara, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio nella eventuale fase giudiziale; l) collabora, ove richiesto, con gli enti aderenti ai fini della stipulazione dei contratti d appalto; m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell obiettivo di rendere più penetrante l attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la 5

celerità delle procedure, l ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; n) trasmette agli enti aderenti il rendiconto finanziario delle spese sostenute ( a far data dall anno 2017). 3. Le procedure si svolgeranno come di seguito: a) il Responsabile del procedimento di gara di ogni singolo Comune associato, richiede formalmente al Responsabile della CUC, per il tramite del protocollo del Comune sede della CUC (ora Bonate Sopra), l attivazione della procedura di gara inoltrando la determina a contrarre completa di tutti gli atti e documenti prodromici necessari. b) la CUC si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di attivazione della gara, completa di tutti i documenti necessari per l espletamento della procedura ivi compresa la determina a contrarre, ad attivare la procedura di gara secondo l ordine cronologico di arrivo delle richieste. c) attivata la procedura di gara e completata la procedura di aggiudicazione provvisoria, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, onde permettere all ente aderente di addivenire all aggiudicazione definitiva e atti consequenziali come per legge. 4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti agli enti aderenti, nonché dovrà inviare a questi ultimi i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici. 5. La CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l A.N.A.C. e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all aggiudicazione provvisoria. ART. 6 Attività e servizi aggiuntivi che possono essere svolti dalla CUC 1. La CUC, a richiesta dei Comuni associati, mette a disposizione dei medesimi il servizio di archivio digitale gare in cui sarà conservato e gestito il fascicolo documentale attinente la procedura di gara, ove e per quanto la modalità elettronica sostituisca e/o affianchi la modalità cartacea. 2. La CUC promuove l adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l azione sinergica della CUC. 6

ART. 7 Attività di competenza degli enti aderenti 1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, capitolati, fogli patti e condizioni, determina a contrattare comprendente gli elementi di cui al precitato art.3, comma 3, della presente convenzione), sia la fase seguente (verifiche requisiti di legge, aggiudicazione definitiva, stipula contratto, atti conseguenti fino al collaudo e regolare esecuzione del contratto, contenzioso). 2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come quanto in modo dettagliato vorrà essere esplicitato in un successivo protocollo operativo CUC, restano di competenza del singolo Ente aderente: a) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l adozione e l approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori, forniture di beni e servizi; b) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art.10 d.lgs n.163/2006 e s.m.i., per le fasi diverse da quelle delegate alla centrale di committenza; c) la redazione e l approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto della procedura di gara, ivi compresa l attribuzione dei valori ponderali e dei criteri di valutazione, eventualmente ripartiti in sub criteri, con relativi punteggi, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d appalto o nella determina a contrarre; d) l adozione della determina a contrarre di cui all art.11 d.lgs. n.163/2006 e all art.192 del d. lgs. n267/2000; e) in caso di procedura negoziata, non preceduta da bando, la determina a contrarre dovrà contenere anche tutti gli elementi utili per la predisposizione da parte della CUC della lettera d invito e dovrà essere predisposto e trasmesso alla CUC l elenco dei soggetti da invitare, redatto secondo i principi di parità di trattamento e trasparenza; f) l acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG); g) l adozione della determina di aggiudicazione definitiva; h) la stipula del contratto d appalto; i) l affidamento dell incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, nelle modalità alternative di cui all art.33, comma 3bis, del d.lgs. n.163/2006; l) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell esecuzione per le forniture di beni e servizi; m) la comunicazione e trasmissione all Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall art.7 del d.lgs. n.163/2006; n) la gestione di eventuali contenziosi, ivi compresi quelli derivanti dalle procedure gestite dalla CUC, previa acquisizione di una relazione tecnico-giuridica dal parte della CUC medesima. 7

3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, l Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la CUC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice. 4. Ogni singolo Ente aderente si impegna, ove possibile, a contenere il numero delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, aggregando la relativa domanda, al fine di conseguire economie di scala. 5. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riferibili a una gestione unitaria dell appalto da parte dei Comuni associati potranno dare luogo: a) alla stipulazione di un unico contratto con l affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Area di ciascun Comune; b) oppure alla stipulazione di singoli contratti con l affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura. 6. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riferibili a una gestione per lotti dell appalto da parte dei Comuni associati potranno dare luogo: a) alla stipulazione di singoli contratti con l affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Area di ciascun Comune; b) oppure alla stipulazione di singoli contratti con l affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determina a contrarre per la specifica procedura. 7. Ai fini di un ottimale applicazione del comma 5 e del comma 6, i Comuni associati definiscono in accordo con la CUC, la scelta più idonea in rapporto: a) alla natura e alle peculiarità dell appalto; b) alla semplificazione dei rapporti con l operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso. ART. 8 Struttura organizzativa della CUC 1. Previa intesa tra i rispettivi Sindaci dei Comuni associati, con apposito atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede l Ufficio comune (ora Comune di Bonate Sopra), verranno nominate le seguenti figure professionali: a) Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, scelto nell organico dell ente sede dell ufficio comune tra dipendenti ascritti alla Categoria professionale D, al quale sono attribuite le funzioni di cui all art.107 del d.lgs. n.267/2000 e smi. b) Vice Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, scelto, preferibilmente, nell organico dell altro Ente associato, tra dipendenti ascritti alla categoria professionale D, al quale sono attribuite le funzioni di cui all art.107 del d.lgs. n.267/2000 e smi, esercitabili solo in caso di temporanea assenza o impedimento del titolare della funzione Responsabile della struttura organizzativa CUC. 8

c) n.2 unità di personale, una per Comune, quali Membri effettivi, individuate rispettivamente tra i dipendenti in servizio presso i Comuni associati. 2. Al fine di consentire l ottimale svolgimento delle procedure di competenza della CUC, farà parte della medesima struttura organizzativa, come Membro aggiunto, n. 1 dipendente individuato dall Ente di appartenenza, di volta in volta, in relazione alle singole procedure di gara, quale Responsabile di procedimento, sia per servizi e forniture che per lavori, ai sensi dell art.10 d.lgs. n.163/2006. 3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC o Vice Responsabile della struttura, nomina, di volta in volta, con atto formale, il Responsabile del procedimento CUC, scelto preferibilmente tra le figure già individuate dall ente di appartenenza, in relazione alle singole procedure di gara, quale Responsabile di procedimento, ai sensi dell art.10 d.lgs. n.163/2006. 4. Oltre al Responsabile ed ai dipendenti assegnati alla struttura organizzativa CUC ai sensi dei commi precedenti, la medesima CUC può avvalersi di ulteriore personale, anche dell Ente associato, esperto in materie giuridiche/amministrative, ambientali, urbanistica e contabili o di servizi secondo quanto disciplinato in appositi successivi atti. 5. Gli enti associati concorrono ad assicurare la dotazione delle risorse umane alla CUC e ogni ulteriore aspetto comunque connesso al funzionamento della struttura. 6. Le attività della CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), adottato dal Comune presso il quale ha sede l Ufficio comune. ART. 9 Programma delle attività 1. Le attività della CUC sono individuate sulla base di un programma di attività che gli enti aderenti individueranno nei singoli anni di riferimento, a seguito dell approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione ed in linea con i relativi Piani esecutivi di gestione. 2. La CUC provvede a registrare la scadenza dei contratti al fine di proporre gare associate tra gli enti partecipanti, sulla base delle scadenze comunicate tempestivamente dagli Enti associati. ART. 10 Ripartizione delle spese 1. Per il primo anno di gestione associata, (anno 2016), al fine di poter verificare l effettiva incidenza finanziaria della gestione associata correlata all eventuale esigenza di implementazione attrezzature informatiche/beni strumentali/servizi connessi, non sono previste spese di funzionamento a carico dei Comuni aderenti. Per gli anni successivi, è demandato ai rispettivi organi esecutivi la determinazione in merito alla ripartizione delle spese di funzionamento CUC, in esito alle risultanze dall anno di sperimentazione. 9

2. Sono poste in ogni caso a carico dei singoli enti le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi per l AVCP, le spese per le commissioni di gara in relazione alle procedure di gara di propria spettanza. ART. 11 - Spese per il contenzioso 1. Le spese relative ad eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall Ufficio comune, compreso l eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all Ente aderente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale oggetto del contenzioso. 2. La CUC, per il tramite del suo Responsabile, relaziona formalmente al Comune associato interessato al contenzioso, laddove oggetto del contendere sia riferito, in tutto o in parte alle fasi di procedura di gara di competenza esclusiva della CUC. Art. 12 Norme finali e transitorie 1. Le parti danno atto che le comunicazioni formali per la gestione della presente convenzione tra Enti associati e CUC, avverranno via pec, posta elettronica certificata. 2. Sono fatte salve comunicazioni informali di servizio tra i rispettivi uffici che potranno avvenire in forma semplificata, ovvero, via mail istituzionale. 3. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di relativa sottoscrizione. 4. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n.163/2006 e del D.P.R. n.207/2010, nonché i provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente e di diritto adeguate alle eventuali diverse disposizioni normative sopravvenienti, che saranno pertanto efficaci anche nelle more ed in attesa dell adeguamento formale delle presenti clausole. 5. Per l ottimale attuazione dei contenuti della presente convenzione, i Comuni aderenti possono concordare uno o più protocolli operativi periodicamente adeguabili a norme o atti regolamentari sopravvenuti che disciplinano nello specifico le attività e gli aspetti organizzativi della CUC. 6. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti associati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. In particolare, il Comune presso il quale è istituito l Ufficio comune operante come CUC, ora Bonate Sopra, è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione a tutte le attività di competenza della medesima CUC e per contro i singoli Comuni associati saranno rispettivamente Titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di specifica competenza. 10

7. Qualora l attuazione o l interpretazione della presente convenzione diano luogo a controversie dovrà essere ricercata prioritariamente la risoluzione in via bonaria. Laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo epa la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale nell esercizio dell azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici. Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, a norma dell art.15, comma 2-bis, della legge n.241/1990. Per il Comune di Bonate Sopra il Sindaco arch. Massimo Ferraris Per il Comune di Bonate Sotto il Sindaco rag. Carlo Previtali 11

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