CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAFRANCA DI VERONA E MOZZECANE PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.
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1 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAFRANCA DI VERONA E MOZZECANE PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) L anno 2015, il giorno 7, del mese di dicembre, nella sede del Comune di Villafranca di Verona, TRA - Il Comune di VILLAFRANCA DI VERONA rappresentato dal Sindaco Mario Faccioli nato a Negrar (VR) il 28/06/1964, domiciliato per la carica presso il Comune di Villafranca di Verona, codice fiscale , il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30/11/2015, immediatamente eseguibile; - Il Comune di MOZZECANE rappresentato dal Sindaco Tomas Piccinini nato a Villafranca di Verona (VR) il 08/11/1972, domiciliato per la carica presso il Comune di Mozzecane, codice fiscale il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del immediatamente eseguibile; PREMESSO CHE l art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163 del definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice che: a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; l art. 3, comma 35, del D.Lgs. n. 163 del definisce il «profilo di committente» come il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. l art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce che: 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui
2 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. il D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 all art. 23-ter ha dato disposizioni sull entrata in vigore del comma 3-bis sopra riportato, stabilendo, altresì, la possibilità di autonome procedure di acquisto per i Comuni con popolazione superiore a abitanti e per importi inferiori ad ,00; Il disegno della legge di stabilità per il 2016, modifica l articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, che autorizza i Comuni con popolazione superiore a abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a euro, estendendo tale possibilità anche ai Comuni con popolazione inferiore ai abitanti; la suddetta normativa, con la previsione delle centrali uniche di committenza, intende assicurare la trasparenza, la regolarità e l economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose; l art. 30 del D.Lgs 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; i Comuni di Villafranca di Verona e di Mozzecane, entrambi non capoluogo di provincia, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unificata di Committenza, quale strumento per l esercizio congiunto delle corrispondenti attività; Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra i Comuni intervenuti e come sopra rappresentati, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un ufficio comune, denominato Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), per lo svolgimento, in forma associata, dei compiti e delle attività, descritti nei successivi articoli, inerenti le gare per l affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni aderenti. Art. 2 Attribuzioni della Centrale Unica di Committenza 1. Sono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi Enti le procedure rientranti nei seguenti ambiti: - gli affidamenti di lavori e le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad ,00 da parte del Comune di Villafranca di Verona in quanto avente una popolazione superiore a abitanti. Tale esclusione si applica anche al Comune di Mozzecane qualora venisse recepita nella
3 legge di stabilità per il 2016 la norma contenuta nell attuale disegno di legge che prevede l estensione della facoltà di non ricorrere alla C.U.C. anche per i Comuni con popolazione inferiore ai abitanti; - le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell art. 26 della Legge n. 488/1999 nonché gli acquisti mediante ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore di cui all art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006; - gli appalti esclusi in tutto o in parte dall applicazione del D.Lgs. 163/2006 (artt ), tra i quali sono compresi tutti i servizi di cui all allegato IIB dello stesso D.L.gs 163/2006 e la concessione di servizi (art. 30) (Determinazione ANAC n. 11 del ); - gli affidamenti in economia tramite amministrazione diretta e gli acquisti con il fondo economale. 2. Le attribuzioni della C.U.C. potranno variare per effetto di nuove norme senza necessità di modificare la presente convenzione. Art. 3 Attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e dei Comuni aderenti 1. La C.U.C. svolge le seguenti attività e funzioni: a) supporto per l individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, del criterio di aggiudicazione, che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta e adottata dal responsabile dei servizi o dal dirigente competente del Comune interessato; b) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell ente o degli enti interessati; c) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea; d) supporto per la stesura della documentazione amministrativa di gara; e) supporto nella redazione del bando o della lettera di invito e del disciplinare di gara; f) gestione del procedimento di gara sino all aggiudicazione provvisoria ovvero alla redazione dei verbali di gara (recependo le decisioni adottate dal Comune interessato nella verifica dell anomalia dell offerta); g) verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in sede di gara; h) supporto nella comunicazione ai candidati e agli offerenti esclusi prevista dall art. 79, comma 5, lett. b); i) supporto nella verifica in capo all aggiudicatario e al secondo in graduatoria dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e di ordine generale; j) trasmissione al Comune interessato delle risultanze di gara mediante i verbali di gara per la redazione e adozione, da parte del Comune interessato, della determinazione di aggiudicazione definitiva e l assunzione dei relativi impegni di spesa e le comunicazioni previste dall art. 79, comma 5, lett. a); k) collaborazione nella pubblicazione dell esito di aggiudicazione definitiva con le modalità previste per la pubblicazione del bando. 2. Rimangono in capo ai Comuni aderenti tutte le attività e le funzioni non espressamente elencate nel precedente comma 1, tra le quali le attività relative: a) per i lavori: alla predisposizione del programma triennale e dell elenco annuale dei lavori pubblici, allo studio e alla progettazione dei lavori; b) per le forniture e i servizi: alla definizione del piano dei fabbisogni di beni e servizi, alla definizione dei requisiti tecnici del bene/servizio da acquistare; c) per i lavori, forniture e servizi:
4 predisposizione e adozione dei documenti di gara (documentazione amministrativa e tecnica, capitolati, disciplinare di gara, bando, lettere di invito, ecc.); all assunzione della determinazione a contrarre, all acquisizione del CUP e del CIG; alla selezione degli operatori economici da invitare (se prevista dalla procedura); all assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva e all invio delle relative comunicazioni (quali quelle ai sensi dell art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006); agli adempimenti nei confronti di ANAC (ex AVCP), Osservatorio Regionale sui contratti pubblici e BDAP dall aggiudicazione definitiva in poi; alla stipulazione del contratto e alle relative comunicazioni (quali quelle ex art. 79, comma 5) lett. b-ter, del D. Lgs. n. 163/2006); alla gestione operativa del contratto (esecuzione, verifica di conformità o collaudo etc.); pagamenti all appaltatore e/o al sub-appaltatore. 2. La gestione amministrativa è attribuita al Responsabile della C.U.C. di cui all art. 9 che gode di autonomia nell organizzazione del servizio cui è preposto ed è direttamente responsabile dell andamento dello stesso. 3. La C.U.C. fa capo al Comune Capofila. 4. La C.U.C. si impegna nel più breve tempo possibile dalla ricezione tramite P.E.C. della determina a contrarre completa di tutta la documentazione, validata dal Responsabile dei servizi o dal dirigente competente del Comune aderente, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di gara con la redazione dei verbali di gara e l individuazione dell aggiudicatario provvisorio, la C.U.C. rimette il fascicolo relativo alla procedura al Comune interessato, unitamente ai verbali di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la C.U.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato. 5. In caso di interessi comuni a più enti aderenti, la C.U.C. potrà svolgere gare in forma aggregata, al fine di ottimizzare le procedure stesse e conseguire maggiori economie, eventualmente indicando un lotto per ciascun Comune ed il relativo importo. Art. 4 Natura della C.U.C. Effetti giuridici delle attività svolte dalla C.U.C. 1. La Centrale Unica di Committenza è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale per gli enti associati. 2. Le attività svolte dalla C.U.C. sono riferibili alla gestione associata con effetti giuridici per i singoli Comuni associati di volta in volta interessati, fermo restando che il Responsabile della C.U.C. e i collaboratori dello stesso, di volta in volta intervenuti, rispondono nei casi di colpa grave e dolo. 3. Pertanto i contenziosi relativi alle gare svolte con l intervento della C.U.C. sono imputabili e gestiti dai singoli Comuni aderenti interessati, previo eventuale supporto consulenziale richiesto dai Comuni alla C.U.C. Art. 5 Impegni dei Comuni associati 1. I Comuni perseguono l obiettivo dell omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato. 2. A tali fini la C.U.C., anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune, provvede all adozione di procedure uniformi, allo studio e all individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
5 3. Al fine di consentire la programmazione delle attività e la conseguente valutazione dell adeguatezza della dotazione di personale prevista dall art. 9, da parte della C.U.C., i Comuni sono tenuti a comunicare per l esercizio finanziario successivo al Responsabile della C.U.C. i fabbisogni di lavori beni/servizi riferiti al rispettivo Ente. 4. Ciascun Comune si impegna a versare preventivamente le eventuali spese che la C.U.C. deve sostenere per gli acquisti fatti nel suo interesse (ad es. il compenso dei componenti della commissione di gara, non dipendenti dagli Enti partecipanti, per la valutazione di aspetti connotati da rilevante specificità/complessità tecnica). 5. Sono direttamente a carico di ciascun Comune le spese per il contenzioso, compreso l eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria. Art. 6 Comune Capofila 1. I Comuni associati individuano il Comune di Villafranca di Verona (Comune Capofila) quale capofila per il coordinamento, l attuazione e l organizzazione della C.U.C.. 2. La sede della C.U.C. è stabilita presso il Comune Capofila. 3. Il Comune Capofila esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; svolge tutte le attività necessarie ed indispensabili per l attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione quelle di esclusiva competenza dei Comuni associati. 4. Il Dirigente dell area amministrativa del Comune Capofila impartisce le direttive, vigila sull espletamento delle funzioni della C.U.C. e dirige sul piano funzionale tutti i dipendenti dei Comuni aderenti che di volta in volta collaboreranno per lo svolgimento delle attività di competenza della C.U.C., in conformità a quanto descritto nel successivo art Il Comune Capofila si impegna ad attivare apposita sezione, nel proprio sito Internet, dedicata alla gestione delle procedure che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza. Art. 7 Formazione del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice Il Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza nomina come Presidente della Commissione Giudicatrice: a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente/Responsabile di Servizio del Comune interessato, operante presso la stessa Centrale unica di Committenza in base all individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 9; b) nelle procedure svolte in favore di entrambi i Comuni associati, un Dirigente/Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di Committenza in base all individuazione effettuata ai sensi del successivo art. 9. Qualora il lavoro, servizio o fornitura, riferito a entrambi i Comuni associati, abbiano proprie specificità, le Commissioni di gara potranno essere distinte, fermo restando che coloro che parteciperanno alle citate procedure potranno esibire la documentazione, richiesta per la partecipazione alle gare, una sola volta. Art. 8 Durata della convenzione
6 1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 2. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune. 3. Sulla modalità di gestione delle attività è prevista una verifica dopo 1 (uno) anno, a seguito della quale potranno essere modificate le modalità di esecuzione delle procedure di gestione della C.U.C.; inoltre potranno essere modificati gli apparati del personale interessato, le fasi di procedura e di competenza della C.U.C., previo accordo unanime di competenza delle rispettive Giunte Comunali. Art. 9 Dotazione di personale 1. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate dai dipendenti degli enti aderenti nelle varie tipologie di appalto, la C.U.C. utilizza in modo flessibile, a seconda della procedura di gara da attivare, i citati dipendenti che, nello svolgimento delle attività descritte nel precedente art. 3, operano in nome e per conto della C.U.C. 2. Nello svolgimento delle attività di competenza della C.U.C. i citati dipendenti, pur mantenendo l immedesimazione organica con il Comune di appartenenza e la conseguente dipendenza gerarchica, dipendono funzionalmente dal Dirigente dell area amministrativa del Comune Capofila, che ha le attribuzioni descritte nel precedente art. 6, comma 4, e che inoltre ha il potere di attivare, ove ne sussistessero i presupposti, i procedimenti disciplinari che verranno poi svolti dai Comuni aderenti secondo le modalità ivi esistenti. 3. A tal fine i Comuni aderenti mettono a disposizione della C.U.C. i propri dipendenti, di volta in volta necessari, per tutto il tempo sufficiente per assolvere le attività da essi espletate per la C.U.C, con priorità rispetto alle restanti funzioni svolte in favore del Comune di appartenenza. Art. 10 Beni e strutture 1. Ogni qual volta si presenti la necessità, il Comune Capofila mette a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività di gestione associata degli appalti. 2. I Comuni associati mettono a disposizione le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura. 3. L attività deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione. Art. 11 Rapporti finanziari 1. L istituzione della C.U.C. non deve comportare maggiori oneri per gli Enti associati, per cui essa opererà avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli stessi; pertanto i Comuni aderenti non devono corrispondere alcuna quota di adesione alla C.U.C.. 2. I Comuni aderenti versano alla C.U.C. le somme di cui la medesima C.U.C. deve disporre per svolgere le funzioni di propria competenza e in loro favore, che richiedono un esborso economico, quali ad. es. il compenso dei componenti della commissione di gara, non dipendenti dagli Enti partecipanti, per la valutazione di aspetti connotati da rilevante specificità/complessità tecnica. 3. Tali spese dovranno essere inserite nella documentazione propedeutica alla gara (determinazione di impegno di spesa, quadro economico di progetto, ecc.).
7 Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalla C.U.C. e dagli Enti aderenti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione. Art. 13 Disposizioni conclusive 1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di Committenza, con l adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa. Art. 14 Registrazione 1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R , n Mario Faccioli Sindaco di Villafranca di Verona Tomas Piccinini Sindaco di Mozzecane
Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione
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