BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2004, n.

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14 29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 75/R c) sezioni speciali le sezioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni primarie. Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale). IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 23 e seguenti dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale); Visto l articolo 16 della l.r. 70/2004 che demanda al regolamento l attuazione della legge stessa; Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale); EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale. Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) legge la l.r. 70/2004; b) soggetti promotori i soggetti politici che intendono partecipare alle elezioni primarie; Art. 3 Albi degli elettori 1. I soggetti promotori che intendono limitare l esercizio dell elettorato attivo alle elezioni primarie, ai sensi dell articolo 2 comma 3 della legge, formano propri albi degli elettori (di seguito albi ). 2. Gli albi sono circoscrizionali, regionali, o di entrambi i tipi, in base alla tipologia di elezioni primarie che i soggetti intendono promuovere. 3. L albo viene costituito raccogliendo le adesioni degli elettori in appositi moduli, che contengono, in forma leggibile, il cognome e il nome dell elettore, l indirizzo e il comune di residenza, il numero della sezione elettorale in cui egli esercita ordinariamente il proprio diritto di voto e la firma dell elettore. 4. Gli oneri per la stampa e la riproduzione dei moduli per la raccolta delle adesioni ad un albo sono a carico del soggetto promotore. 5. I soggetti che formano albi trasmettono agli uffici elettorali dei comuni e all ufficio elettorale della Regione, per tramite dei loro rappresentanti nominati ai sensi dell articolo 4 comma 1 lettera h), una copia in formato elettronico dell elenco degli elettori iscritti nell albo, comprendente i dati raccolti nel modulo di adesione. 6. La trasmissione degli albi all ufficio elettorale del comune avviene, ai sensi di quanto previsto dall articolo 4, comma 6 della legge, almeno otto giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie. 7. Gli uffici elettorali dei comuni provvedono a trasmettere ai presidenti, al momento dell insediamento dei seggi, l elenco relativo a ciascuna sezione speciale. 8. Dopo che le elezioni primarie si sono svolte, l ufficio elettorale del comune provvede alla distruzione della copia degli albi in suo possesso. Art. 4 Presentazione delle liste e delle candidature 1. I soggetti che intendono presentare candidature alle elezioni primarie forniscono all ufficio elettorale della Regione la documentazione richiesta dagli articoli 2, 5 e 7 della legge. In particolare presentano: a) l eventuale comunicazione con la quale dichiarano di voler limitare l elettorato attivo agli elettori iscritti ad un proprio albo;

29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 b) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie; c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto dalla legge, autenticate ai sensi dell articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120; d) le dichiarazioni di accettazione della candidatura; e) il regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, di cui all articolo 7, comma 1, lettera e) della legge; f) le dichiarazioni relative a quanto disposto dall articolo 7, comma 1, lettere f) e g) della legge; g) l attestazione del versamento della somma di cinquemila euro, a titolo di cauzione, ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera h) della legge; h) l indicazione del rappresentante che il soggetto promotore nomina presso l ufficio elettorale della Regione, autorizzato a presenziare a tutte le operazioni del procedimento elettorale. 2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli previsti nelle lettere d) e g), sono firmati dal rappresentante legale del soggetto promotore. 3. L ufficio elettorale della Regione procede alle operazioni di registrazione previste dall articolo 7 della legge e rilascia ricevuta ai soggetti che presentano la documentazione e la richiesta di partecipazione alle elezioni primarie. Art. 5 Costituzione e insediamento delle sezioni speciali 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di indizione delle elezioni primarie, i comuni provvedono all individuazione delle sezioni speciali per lo svolgimento delle elezioni primarie, sulla base dei criteri previsti dall articolo 9 della legge, e ne informano in via telematica l ufficio elettorale della Regione. 2. I comuni che ritengono opportuno accorpare la propria sezione speciale a quella di comuni limitrofi, individuano una sede comune e ne informano la Regione. 3. La sezione è insediata il giorno stesso delle elezioni. 5. Il comune nomina, per ogni sezione speciale, su indicazione dei soggetti promotori, due rappresentanti per ciascuna lista, che possono presenziare alle operazioni nelle sezioni speciali, prendere visione degli atti e inserire osservazioni a verbale; la nomina è comunicata senza formalità. 6. Nel caso di presentazione di più elenchi per la nomina di scrutatori aggiunti ai sensi dell articolo 9 comma 6 della legge, il presidente di sezione che intende procedere alla nomina attinge in modo equilibrato dai vari elenchi. 7. I comuni provvedono alla costituzione della sezione speciale, fornendo ad ogni sede tre cabine elettorali, un urna per ciascun tipo di elezioni primarie previste senza distinzione tra i soggetti partecipanti, e il materiale di cancelleria necessario. Art. 6 Liste elettorali 1. Le liste elettorali sono aggiornate all ultima revisione semestrale e sono comprensive degli elettori che compiono il diciottesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni primarie. 2. Nel caso in cui sia prevista in un comune una sola sezione speciale, il comune provvede a consegnare al presidente, all atto dell insediamento del seggio, le liste elettorali di tutte le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali. 3. Nel caso in cui sia prevista in un comune la costituzione di due o più sezioni speciali, i comuni provvedono a ripartire fra di esse le sezioni elettorali ordinarie e consegnano al presidente, all atto dell insediamento della sezione, le liste elettorali delle sezioni elettorali ordinarie che sono state unificate in quella determinata sezione speciale. Art. 7 Schede elettorali 1. La Regione predispone e stampa le schede elettorali, secondo quanto previsto dall articolo 10 della legge, e le consegna ai comuni in tempo utile rispetto all insediamento delle sezioni speciali. 2. I modelli per le schede elettorali sono allegati al presente regolamento (Allegati A e B). 15 4. Il comune notifica la nomina a tutti i membri del seggio almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni primarie. 3. Le schede sono firmate da uno dei membri della sezione speciale al momento della consegna all elettore. Art. 8 Operazioni elettorali 1. Lo scrutatore registra l avvenuto esercizio del voto

16 29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 nell apposito spazio della lista elettorale di sezione ai sensi dell articolo 10 comma 7 lettera b) della legge. termine fissato per la presentazione delle liste alle elezioni regionali, provvede alla loro distruzione. 2. Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede per le elezioni primarie dei candidati alla carica di Presidente della Regione; a seguire si svolge lo scrutinio per i candidati regionali e per quelli circoscrizionali. Per ciascun tipo di elezione primaria l ordine di scrutinio fra le schede dei diversi promotori è determinato dall ufficio elettorale della Regione con sorteggio e comunicato ai comuni. 3. Il segretario verbalizza, in duplice esemplare, le operazioni di voto e i risultati dello scrutinio. 4. I presidenti di sezione comunicano telefonicamente agli uffici elettorali dei comuni i dati e i risultati dello scrutinio e provvedono a inviare immediatamente i verbali completi delle operazioni. Gli uffici elettorali dei comuni trasmettono all ufficio elettorale della Regione gli estratti dei verbali di tutte le sezioni tramite fax o consegna a mano. 5.Un esemplare dei verbali di tutte le sezioni è inviato senza ritardo all ufficio elettorale della Regione. Art. 9 Trattamento dei dati 1. L informativa di cui all articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è resa, per i trattamenti di competenza regionale, in calce al decreto di cui all articolo 6 comma 1 della legge; è resa inoltre agli elettori tramite apposito avviso affisso nelle sedi delle sezioni speciali. 2. Le tabelle, allegati C e D al presente regolamento, identificano, ai sensi e per gli effetti dell articolo 20 del d.lgs. 196/2003, i tipi di dati e le operazioni eseguibili in riferimento ai trattamenti di dati di competenza dei titolari Regione Toscana - Giunta regionale e Regione Toscana - Consiglio regionale. 3. I dati personali oggetto dei trattamenti sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V del d.lgs. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, Allegato B) al predetto decreto legislativo. 4. Gli elenchi degli elettori che hanno partecipato alle elezioni primarie per un determinato soggetto promotore costituiscono un dato riservato, che il presidente della sezione elettorale provvede a sigillare in busta chiusa al termine delle operazioni elettorali. Le buste sono consegnate all ufficio elettorale del comune che, decorso il 5. I rappresentanti di lista presso le sezioni speciali possono richiedere agli elettori che hanno partecipato alle elezioni primarie del soggetto politico da cui sono stati nominati la firma di una dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati personali, ai fini esclusivi dell attività politica e associativa che tale soggetto politico intende promuovere. Art. 10 Cause di nullità del voto 1. Sono dichiarate nulle tutte le schede in cui sia espressa più di una sola preferenza. 2. Sono altresì dichiarate nulle le schede contenenti segni inequivocabili di identificazione dell elettore. 3. Ai presidenti di sezione spetta il compito di valutare se l intenzione di voto, da parte dell elettore, risulti chiaramente espressa. Nei casi dubbi spetta al presidente di sezione la decisione definitiva circa l attribuzione del voto o la sua dichiarazione di nullità. Art. 11 Collegio regionale di garanzia elettorale 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale decide i ricorsi avverso le graduatorie regionali di cui all articolo 13, comma 2 della legge sulla base della documentazione in possesso dell ufficio elettorale della Regione e messa a disposizione in tempo utile alla decisione. 2. I ricorsi di cui all articolo 13, comma 3 della legge sono presentati al Collegio regionale di garanzia elettorale a mano ovvero tramite fax il cui numero è indicato nel decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie di cui al comma 1. 3. Le decisioni dei ricorsi sono pubblicate per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 12 Versamento della cauzione 1. La cauzione di cui all articolo 7, comma 1, lettera h) della legge è versata, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente indicato dalla Regione in calce al decreto di indizione di cui all articolo 6, comma 1 della legge. 2. All atto della registrazione, il soggetto proponente indica le coordinate bancarie per l eventuale restituzione

29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 della cifra versata a seguito delle deliberazioni del Collegio regionale di garanzia elettorale. con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120. 17 Art. 13 Modulistica degli atti 1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, il dirigente responsabile dell ufficio elettorale della Regione approva con proprio decreto la modulistica degli atti, delle dichiarazioni e dei verbali inerenti i procedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 2. L ufficio elettorale della Regione predispone altresì l ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle operazioni elettorali. Art. 14 Sezioni elettorali per le modalità diverse di svolgimento delle elezioni primarie 1. Per ciascuna sezione elettorale di cui all articolo 14, comma 4 della legge, il dirigente responsabile dell ufficio elettorale della Regione nomina mediante sorteggio: a) il presidente tra gli iscritti nell albo di cui all articolo 1 della legge 53/1990; b) tre scrutatori tra gli iscritti all albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l istituzione dell albo e per il sorteggio delle persone idonee all ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato 2. Su indicazione del presidente: a) uno degli scrutatori assume le funzioni di vicepresidente; b) uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario. 3. La Regione nomina i soggetti di cui al comma 1 tra i residenti nei comuni in cui si svolgono le operazioni per le elezioni primarie di cui all articolo 14 della legge. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 24 dicembre 2004 MARTINI SEGUONO ALLEGATI

18 29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 ALLEGATO A ELEZIONI PRIMARIE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALI [ soggetto proponente ]. Candidati [ minimo due, massimo tre].... SI PUO VOTARE UN SOLO CANDIDATO

29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 19 ALLEGATO B ELEZIONI PRIMARIE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI REGIONALI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE Candidati [ minimo due, massimo dieci] [ soggetto proponente ].... SI PUO VOTARE UN SOLO CANDIDATO ELEZIONI PRIMARIE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI CIRCOSCRIZIONALI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE CIRCOSCRIZIONE DI. [SOGGETTO PROPONENTE] Candidati [numero variabile per circoscrizione] SI PUO VOTARE PER UN SOLO CANDIDATO

20 29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 ALLEGATO C REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.70 DEL 17 DICEMBRE 2004 Scheda Trattamento dei Dati Personali Sensibili ( Artt.20 21 D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione di dati personali ) ELEZIONI PRIMARIE Titolare: Regione Toscana - Giunta regionale DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: Elezioni Primarie Regionali. Operazioni elettorali. FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: Legge Regionale n. 70 del 17 dicembre 2004. FONTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE: Regolamento di attuazione della legge regionale n.70 del 17 dicembre 2004 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Finalità di applicazione della disciplina in materia di: elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (D.Lgs. 196/2003 art. 65, comma 1 lettera a), e in particolare: per lo svolgimento di consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (D.Lgs.n. 196/2003- art. 65,comma 2 lettera a). TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI: Dati idonei a rivelare: Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso anamnesi familiare Vita sessuale Dati giudiziari

29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 21 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: automatizzato manuale TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: Operazioni standard Raccolta: raccolta diretta presso l interessato acquisizione da altri soggetti esterni Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. Operazioni particolari: Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi - dello stesso titolare (Regione) - di altro titolare Comunicazione X_ Diffusione DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: La Giunta regionale acquisisce dai soggetti promotori, ai sensi dell articolo 5 della legge, le liste dei candidati corredati dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e delle firme; nell ipotesi di limitazione del diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dall articolo 2 comma 3 della legge, riceve inoltre copia degli albi degli elettori, ai sensi dell articolo 4 comma 6 della legge. Provvede quindi alle verifiche previste dall art. 10. della legge. Riceve dagli uffici elettorali dei Comuni comunicazione telefonica dei dati e dei risultati dello scrutinio e successivamente riceve copia dei verbali con gli esiti di voto, completi delle operazioni, ricevuti dalle sezioni elettorali. Elabora e rende note, tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell art.13 della legge, le graduatorie complessive provvisorie dei candidati. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei ricorsi, oppure dopo la decisione degli stessi,. le graduatorie definitive sono pubblicate sul BURT. I risultati sono inoltre pubblicati su almeno due organi di stampa diffusi nella regione. In caso di presentazione di ricorsi, comunica i dati in sui possesso al Collegio di Garanzia di cui all art.15 della legge.

22 29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 ALLEGATO D REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.70 DEL 17 DICEMBRE 2004 Scheda Trattamento dei Dati Personali Sensibili ( Artt.20 21 D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione di dati personali ) Titolare: Regione Toscana Consiglio regionale DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: Elezioni Primarie Regionali. Ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Restituzione delle cauzioni. FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: Legge Regionale n. 70 del 17 dicembre 2004 FONTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE: Regolamento di attuazione della legge regionale n.70 del 17 dicembre 2004 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Finalità di applicazione della disciplina in materia di: elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (D.Lgs. 196/2003 art. 65, comma 1 lettera a), e in particolare: per lo svolgimento di consultazioni elettorali e verifica della relativa regolarità (D.Lgs. 196/2003 art. 65,comma 2 lettera a). TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI: Dati idonei a rivelare: Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso anamnesi familiare Vita sessuale Dati giudiziari

29.12.2004 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53 23 MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: automatizzato manuale TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: Operazioni standard Raccolta: raccolta diretta presso l interessato acquisizione da altri soggetti esterni Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione. Operazioni particolari: Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi - dello stesso titolare (Regione) - di altro titolare Comunicazione Diffusione (Pubblicazione sul BURT delle decisioni sui ricorsi dei candidati) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: In caso di presentazione di ricorsi, il Collegio di garanzia previsto dall articolo 15 della legge regionale, esamina i ricorsi stessi e acquisisce la relativa documentazione. Dà ampia pubblicità alle proprie decisioni ed alle graduatorie definitive tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il Collegio di garanzia decide inoltre, ai sensi dell articolo 15 della legge, in ordine alla cauzione di cui all articolo 7 comma 1 lettera f) della legge, previa verifica delle modalità di recepimento delle graduatorie definitive in sede di presentazione delle candidature alle elezioni regionali. Comunica tali decisioni all Ufficio Elettorale della Regione ai fini della restituzione della cauzione.