ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE NUMERO DUE MAGLIE

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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE NUMERO DUE MAGLIE REGOLAMENTO UNICO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI A SOGGETTI TERZI Approvato con delibera del Coordinamento Istituzionale n. 21 del 9.11.2006 Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. L Associazione dei Comuni dell Ambito Territoriale n. 2 di Maglie cura la gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a: prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro; rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi; agire a sostegno della famiglia e dell individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; favorire e sostenere l inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione. 2. Salva l ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare nel caso di modeste dimensioni ovvero allorché le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano altre soluzioni organizzative, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono: a. motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate); b. motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi); c. motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi). 3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti. 4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate Linee Guida ed Atti di indirizzo e coordinamento per l attuazione, approvati con Delibera di G. R. n. 1104 del 04.08.2004. 5. Le norme del presente regolamento si applicano altresì ai contratti di fornitura di beni e di esecuzione di lavori. Articolo 2 Gestione in economia 1. Il ricorso all acquisizione in economia di beni e servizi è consentito, in aggiunta ai servizi aventi specifiche caratteristiche organizzative (Servizio sociale professionale, Servizio di segretariato sociale, ecc.), solo allorché il loro valore non superi l importo di 20.000 oltre IVA. 2. Il ricorso al sistema in economia è consentito anche nelle seguenti ipotesi, purché il valore non superi l importo di 50.000 oltre IVA: a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; c. acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 3. Per l esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554, dal D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163 e, dalla data della sua entrata in vigore, dal relativo regolamento di attuazione. Articolo 3 Modalità di acquisizione di beni servizi e lavori in economia 1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: a. amministrazione diretta, allorché le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall Ente; b. cottimo fiduciario, allorché le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese. 2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse. Nell invitare le ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime ditte. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi: a. l oggetto della prestazione; b. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto; 2

c. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio; d. le modalità ed i tempi di pagamento; e. le eventuali garanzie richieste; f. le eventuali penalità; g. le specificazioni dei casi di grave inadempimento; h. il prezzo a base d asta; i. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito. Gli elementi di cui ai punti b, c, d, e, f, g, possono essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico. Per la procedura di cottimo fiduciario possono essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l espletamento delle stesse per via telematica (gare on line). 3. Nella determinazione dell importo a base d asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta. 4. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 euro, con esclusione dell'iva, si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all affidamento diretto. 5. Il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione dell invito. Articolo 4 Norme applicabili alle procedure di gara 1. L affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal committente e dall utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. 2. Per l affidamento di servizi si osservano, in assenza di specifica disciplina del presente regolamento, le disposizioni del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163 quando il relativo valore di stima, al netto dell IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 211.000 Euro. Per l affidamento di servizi di importo inferiore alla suddetta soglia si applicano, in mancanza di specifica disciplina del presente regolamento, le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e quelle del richiamato D. LGS. n. 163/2006. 3. L'affidamento di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali oneri relativi a lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'iva, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore ad euro 211.000 è disciplinato dal D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163. L'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore ad euro 211.000, con esclusione dell'iva, è regolata dal RD 23 maggio 1924, n. 827 e dal D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163. Articolo 5 Pubblicità degli avvisi e dei bandi e termini di ricezione delle domande e delle offerte 1. Gli avvisi ed i bandi di gara per l affidamento dei servizi sociali sono pubblicati, indipendentemente dal valore del relativo contratto, negli albi pretori dei Comuni dell Ambito ed inseriti nei rispettivi siti web. 2. Il termine per la ricezione delle offerte sia nelle procedure aperte che in quelle ristrette non può essere inferiore a giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione del bando all albo pretorio del Comune capofila o dalla spedizione della lettera di invito. 3. Il termine per la ricezione delle domande di ammissione alla gara nelle procedure ristrette non può essere inferiore a giorni dieci decorrenti dalla data di pubblicazione dell avviso all albo pretorio del Comune capofila. 4. Gli avvisi ed i bandi di gara per la fornitura di beni o per l esecuzione di lavori sono pubblicati nel rispetto delle norme statali o comunitarie in relazione al loro valore contrattuale. 5. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto a giorni venti in caso di comprovata urgenza che impedisca il rispetto del termine ordinario di ricezione delle offerte. Le ragioni dell urgenza sono riportate nel bando o invito di gara. Articolo 6 Soggetti dell affidamento 3

1. Partecipano alla gestione dei servizi ed interventi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell ambito dei servizi alla persona. 2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore: a. gli organismi della cooperazione; b. le cooperative sociali; c. le imprese sociali; d. le associazioni e gli enti di promozione sociale; e. le fondazioni; f. gli enti di patronato; g. le organizzazioni di volontariato; h. gli oratori, le parrocchie e le strutture similari delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un intesa ai sensi dell articolo 8 della Costituzione; i. altri soggetti senza scopo di lucro. 3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine possono essere sottoscritte apposite convenzioni. 5. L affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, ex art. 55, comma 2 della LR n. 19/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l imparzialità dell ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore. 6. Per le motivazioni di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera c), il Coordinamento Istituzionale può riservare, con atto a contenuto generale, l esecuzione di specifici servizi alle cooperative sociali o agli altri soggetti del terzo settore. 7. I contratti di fornitura dei beni o di esecuzione dei lavori sono stipulati con soggetti in possesso delle capacità tecniche, professionali ed economiche previste dalla normativa nazionale o comunitaria. 8. Nelle procedure ristrette o in quelle negoziate relative all affidamento di servizi, forniture o lavori sono invitati tutti i candidati idonei che hanno presentato domanda di partecipazione. Articolo 7 Procedure per l affidamento 1. Per l affidamento dei servizi sociali di competenza dall Ambito si ricorre ad una delle seguenti procedure: a. Pubblico incanto o asta pubblica (procedura aperta in cui ogni soggetto terzo interessato può presentare un offerta); b. Licitazione privata (procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti terzi invitati dall Amministrazione Pubblica); c. Trattativa privata (procedura negoziata in cui l Amministrazione Pubblica consulta i soggetti terzi di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto); d. Appalto - concorso (procedura ristretta, di cui alla lettera b), nella quale il soggetto terzo interessato redige, in base alla richiesta formulata dalla Amministrazione Pubblica, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l appalto). 2. Al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, la procedura dell appalto-concorso è considerata la modalità prioritaria per l affidamento della gestione dei servizi sociali allorché l importo a base d asta superi la soglia comunitaria. Ad essa è equiparata a tutti gli effetti la procedura ristretta (licitazione privata) con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa in cui adeguata rilevanza sia riservata alle varianti progettuali migliorative e/o aggiuntive. 3. Le disposizioni del comma 1 trovano applicazione anche nei contratti per la fornitura di beni o per l esecuzione di lavori. Articolo 8 Rapporto di esternalizzazione 4

1. Nel rapporto tra l Ambito Territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché l ente committente, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre alle forme di aggiudicazione ad evidenza pubblica o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appaltoconcorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa. Articolo 9 Rapporto di affiancamento e convenzione 1. Nel rapporto tra l Ambito Territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all art. 6, comma 4 del presente regolamento e dalla legge n. 266/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione. 2. Nel rapporto con detti soggetti la convenzione è indicata, quale strumento, per l Ambito, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare. 3. L Ente committente, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, tiene conto: a. della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare; b. dell attività svolta sul territorio di riferimento; c. dell esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare; d. del progetto proposto e/o delle varianti migliorative ed aggiuntive offerte; e. del costo proposto. 4. La selezione del soggetto con cui stipulare la convenzione è effettuata utilizzando i seguenti punteggi: 1. esperienza nel campo della progettazione sociale in collaborazione con enti locali o a cura del solo soggetto proposto a coordinatore del servizio, a dimostrazione della capacità di operare in una dimensione di rete sociale 2. curriculum del coordinatore del servizio 3. formazione ed aggiornamento del personale che sarà coinvolto nella gestione del servizio, nel settore specifico o in materie attinenti, effettuata negli ultimi tre anni con l indicazione della qualifica del personale interessato, la tipologia ed il numero delle ore di formazione ed aggiornamento 4. indicatori e strumenti per la verifica della qualità e dei risultati del servizio minimo da garantire 5. qualità della Carta dei servizi del soggetto candidato 6. gestione di servizi identici negli ultimi tre anni fino a punti 10 7. proposta progettuale presentata fino a punti 40 8. prezzo offerto complessivamente per il servizio fino a punti 25 Al soggetto che avrà proposto il prezzo più basso verranno attribuiti 25 punti; agli altri soggetti in modo proporzionale rispetto al prezzo migliore applicando la seguente formula: X = Pi x C Po Ove: X = coefficiente totale attribuito al singolo concorrente Pi = prezzo più basso C = coefficiente stabilito per l offerta economica Po= prezzo offerto 5. Nella convenzione sono specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti. 5

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità 1. Ai fini della selezione dei soggetti, di cui al precedente articolo 8, ai quali affidare la gestione dei servizi sociali, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si tiene conto, in aggiunta ai requisiti di ordine generale come stabiliti dalla normativa vigente, dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica: a. Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; b. Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell appalto o dell affidamento; c. Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, o da dichiarazioni concernenti il fatturato globale d impresa e l importo relativo ai servizi forniti nel settore oggetto della gara realizzati nell ultimo triennio; d. Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni; e. Presenza nell organizzazione del soggetto delle figure professionali richieste per l espletamento del servizio; f. Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente; g. Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate. h. Fatturato complessivo dell ultimo triennio, in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento, pari ad almeno il 50% dell importo a base di gara. 2. L ammissione alle gare di valore inferiore rispetto a quello di cui al precedente comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dai seguenti: a. Fini statutari ed oggetto sociale congruenti con l oggetto dell affidamento; b. Esperienza di almeno un anno in servizi uguali o similari; c. Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali; d. Impegno ad impiegare nell espletamento del servizio personale in possesso di adeguata formazione e qualificazione professionale; e. Impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile; f. Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti. 3. Il concorrente non in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo o di esperienza maturata nel settore può avvalersi, nelle gare di cui ai precedenti commi 1 e 2, dei requisiti di altro soggetto. Il bando di gara indica la documentazione che l impresa concorrente e quella ausiliaria sono tenute a presentare. 4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti dal bando o dalla lettera di invito per l affidamento di servizi sociali è disposta dal responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, unicamente nei confronti dell aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria mediante invito a depositare, entro dieci giorni, la documentazione relativa. Il mancato deposito nel termine assegnato della documentazione richiesta o la non conformità del contenuto di essa alle dichiarazioni prodotte comporta l esclusione dalla gara, l escussione della cauzione e le segnalazioni previste dalle norme vigenti. 5. Per la partecipazione alle gare di fornitura di beni o di esecuzione di lavori si applicano le norme nazionali o comunitarie vigenti. Articolo 11 Criterio del prezzo ai fini dell aggiudicazione 1. Ai fini della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, per l esecuzione di servizi sociali è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la qualità riceva adeguata attenzione nella fase di valutazione. Articolo 12 Determinazione della base d asta 1. Per la determinazione del prezzo a base d asta, il Responsabile del Servizio tiene conto dell incidenza del costo delle risorse umane da impiegare, del costo dei beni da utilizzare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo deve risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali. 2. Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, fa riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verifica il rispetto delle norme di previdenza e assistenza.. 6

Articolo 13 Criteri di valutazione delle offerte 1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all articolo 10 del presente Regolamento, si procede, nella valutazione dell offerta per l aggiudicazione dei servizi sociali, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati: A. QUALITA ORGANIZZATIVA DELL IMPRESA: Max Punti 20, così articolati: a. 1 Presenza di sedi operative nell ambito territoriale di svolgimento del servizio; a. 2 Dotazione strumentale; a. 3 Capacità di contenimento del turn over degli operatori; a. 4 Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; a. 5 Capacità di attivazione delle risorse comunitarie territoriali; Max Punti 12 b. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l espletamento del servizio: Max Punti 4 c. 1 Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali: c. 2 Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: Max Punti 4 B. QUALITA DEL SERVIZIO: Max Punti 30,così articolati: a. 1 Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata); a. 2 Professionalità degli operatori impegnati nel servizio; Max Punti 6 b. 1 Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio; b. 2 Capacità progettuale adeguata; b. 3 Innovatività rispetto alla accessibilità dell offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti; b. 4 Varianti migliorative proposte; Max Punti 18 c. 1 Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell utenza (precisazione degli strumenti); c. 2 Certificazione di qualità; Max Punti 6 C. QUALITA ECONOMICA: Max Punti 15 a. Fatturato complessivo dell ultimo triennio per servizi analoghi; Max punti 6 b. Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività; Max punti 6 c. Elementi di innovazione nella rendicontazione finanziaria; Max punti 3 D. PREZZO Max Punti 35 Al soggetto che avrà proposto il prezzo più basso verranno attribuiti 35 punti; agli altri soggetti in modo proporzionale rispetto al prezzo migliore applicando la seguente formula: X = Pi x C Po Ove: X = coefficiente totale attribuito al singolo concorrente 7

Pi = prezzo più basso C = coefficiente stabilito per l offerta economica (punti 35) Po= prezzo offerto 2. A parità di punteggio complessivo finale l aggiudicazione ha luogo in favore della ditta che abbia ottenuto il maggior punteggio nella valutazione della certificazione di qualità ed, in caso di parità di punteggio anche in tale specifica categoria, in favore della ditta che abbia rinnovato la certificazione da minor tempo. Articolo 14 Responsabile del procedimento 1. Il Responsabile dell Ufficio di Piano è responsabile unico di tutti i procedimenti di gara per l affidamento all esterno della esecuzione di servizi o lavori e per la fornitura di beni. E in sua facoltà nominare responsabile unico del procedimento per le gare da aggiudicarsi con il sistema del prezzo più basso un componente dell Ufficio di Piano appartenente alla categoria D. 2. Il responsabile unico del procedimento cura tutti gli adempimenti connessi all affidamento del contratto e alla sua esecuzione, con esclusione della progettazione e direzione dell esecuzione nei casi previsti dal successivo articolo 15. Articolo 15 Progettazione e direzione dei servizi sociali e dei lavori 1. La progettazione dei servizi sociali è di competenza di un gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile dell Ufficio di Piano e composto dal Responsabile dei servizi sociali dell Ambito e da almeno due assistenti sociali scelti dal Responsabile dell Ufficio di Piano tra il personale del servizio sociale professionale. In occasione della elaborazione del piano sociale di Ambito sono costituiti più gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali è assegnata una specifica area prioritaria. In tal caso il Responsabile dei Servizi Sociali di Ambito coadiuva il Responsabile dell Ufficio di Piano nell attività di coordinamento. 2. Alla progettazione partecipa il personale designato dalla Provincia e dalla AUSL. 3. La direzione sotto l aspetto tecnico dell esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi sociali spetta al Responsabile dei Servizi Sociali di Ambito. 4. La progettazione e la direzione dell esecuzione di contratti aventi ad oggetto lavori sono affidati a professionisti, in possesso delle necessarie qualificazioni, segnalati dagli Uffici tecnici dei Comuni dell Ambito o a liberi professionisti. Ai professionisti incaricati spettano gli incentivi o i corrispettivi previsti dalla normativa vigente. Articolo 16 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici per l affidamento dei servizi sociali, allorché le gare sono aggiudicate con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa o con il sistema dell appalto-concorso, sono presiedute dal Responsabile dell Ufficio di Piano e composte dal Responsabile dei servizi sociali e dal Responsabile dei servizi amministrativi dell Ambito. 2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un componente dell Ufficio di Piano, nominato dal Responsabile dell Ufficio medesimo. 3. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente comma 1 sono, altresì, competenti in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse. 4. Ai componenti ed al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è stabilita annualmente dal Coordinamento Istituzionale. 5. Le commissioni giudicatrici per l affidamento dei contratti di fornitura di beni o di esecuzione di lavori sono costituite in conformità alle norme nazionali o comunitarie vigenti. La presidenza di esse spetta in ogni caso al Responsabile dell Ufficio di Piano. Articolo 17 Prescrizioni particolari concernenti l affidamento dei servizi sociali 8

1. I soggetti affidatari di servizi sociali sono tenuti ad eseguire in proprio tutte le attività oggetto di contratto. Sono, di conseguenza, vietati la cessione del contratto, con esclusione dei casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione ed altri eventi concernenti le vicende soggettive dell esecutore del contratto, ed il subappalto. I bandi e gli inviti di gara riportano tali divieti. Articolo 18 Attività di vigilanza e di controllo 1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte dell Ufficio di Piano. 2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive sono stabiliti nei contratti tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore o nei capitolati d oneri. 3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali hanno cadenza trimestrale. 4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, le verifiche ispettive suddette hanno cadenza semestrale. 5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento. 6. Nei contratti di appalto e nelle convenzioni di affidamento dei servizi sociali è inserita, inoltre, apposita clausola per la implementazione, a cura e spese dell affidatario, di procedure periodiche, annuali, per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti con riferimento alla qualità delle strutture e del servizio ricevuto, alla corrispondenza prezzoservizio, al rapporto operatore-utenti e agli altri aspetti ritenuti rilevanti e da definirsi di volta in volta. Articolo 19 Inadempimento contrattuale 1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l Ente committente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l esatto adempimento. Articolo 20 Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Articolo 21 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore al termine dei quindici giorni di pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale all albo pretorio del Comune capofila. 2. Esso è altresì pubblicato all albo pretorio degli altri Comuni dell Ambito ed inserito nei rispettivi siti web. Articolo 22 Approvazione del regolamento da parte dei Comuni dell Ambito 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell articolo 5 dell accordo di programma sottoscritto il 14 luglio 2005, è approvato dai Consigli comunali dei Comuni dell Ambito e trova applicazione, in quanto compatibile con l organizzazione di ciascun Ente, nell affidamento dei servizi sociali di competenza dei singoli Comune o ad essi delegati dall Ambito. 9