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Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag. Luciano Fedi Consulente del Lavoro Info@studioragionieriassociati.it C.F. e P.I. 01347990499 Spett.le Clientela Oggetto: Nuova Sabatini bis. Livorno, 10 Marzo 2014 Con l emanazione del Decreto 27.11.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell art. 2, D.L. n. 69/2013, Decreto c.d. Fare che riconoscono alle imprese la possibilità di accedere, nel rispetto di specifiche condizioni, all agevolazione denominata Nuova Sabatini, consistente nell erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l acquisto di beni strumentali, finalizzato a favorire la ripresa economica mediante l ammodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese. SOGGETTI BENEFICIARI DELL AGEVOLAZIONE In base all art. 3, comma 1, del citato Decreto attuativo, possono usufruire dell agevolazione in esame, le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi, compresi quelli della pesca e dell agricoltura. Ne sono escluse quelle appartenenti al settore dell industria carbonifera, delle attività finanziarie e assicurative e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari. Per identificare il concetto di PMI va fatto riferimento alla Raccomandazione UE 6.5.2003, n. 2003/361/CE, in base alla quale è definita piccola e media impresa qualsiasi entità che: - occupi meno di 250 persone e abbia un fatturato annuo non superiore ad Euro 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore ad Euro 43 milioni; - occupi meno di 50 persone e abbia un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ad Euro 10 milioni. Le imprese interessate per accedere all agevolazione devono altresì rispettare i seguenti requisiti: - avere una sede operativa in Italia e essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese; - non essere in liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali; - non essere classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi dell art. 1, Regolamento UE 6.8.2008, n. 800/2008). In particolare:

a) se si tratta di una società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia avvenuta nel corso degli ultimi 12 mesi; b) se si è in presenza di una società in cui alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, nel caso in cui abbia perduto più della metà del capitale e la perdita di più di un quarto di quest ultimo abbia avuto luogo nel corso degli ultimi 12 mesi; c) a prescindere dal tipo di società allorché vi siano i presupposti per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza; - non rientrare tra i soggetti che, avendo in passato ottenuto aiuti successivamente classificati illegali dalla Commissione Europea, non li abbiano restituiti. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO La concessione del contributo è subordinata all ottenimento di un finanziamento da parte di una banca aderente all apposita Convenzione stipulata tra il MISE, l Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Presiti (CDP). Di tale finanziamento, che può coprire il 100% dell investimento e per la cui copertura è stato creato un plafond di risorse per un importo pari ad Euro 2,5 miliardi (incrementabile fino ad Euro 5 miliardi), gli artt. 4 e 6 del citato D.M. ne evidenziano le seguenti caratteristiche: - durata: 5 anni dalla data della stipula del contratto; - termine: data ultima per l erogazione 31.12.2016; - valore: soglia massima Euro 2 milioni, soglia minima Euro 20.000; - modalità di erogazione: unica tranche entro 30 giorni dalla stipula del contratto; - garanzia: assicurata dalla presenza del Fondo di Garanzia per un importo pari all 80% del finanziamento. A fronte del finanziamento, è riconosciuta alle imprese interessate un agevolazione consistente in un contributo in conto interessi, finalizzato all abbattimento del tasso ordinario praticato sul finanziamento. Lo sconto infatti è pari all ammontare complessivo degli interessi calcolati, su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso favorevole del 2,75%, per la durata di 5 anni. SPESE AMMISSIBILI E LORO CUMULABILITÀ L art. 5 del D.M. in esame precisa che l accesso al finanziamento e al contributo è consentito esclusivamente per l acquisto, o l acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all intermediario finanziario. All interno della voce impianti, macchinari e attrezzature si ritiene che rientrino anche i componenti indispensabili al loro funzionamento quali software o computer. Ciò si desume dal fatto che la categoria macchinari non viene identificata con precisione, lasciando quindi un interpretazione non collegata a beni specifici. È importante sottolineare che sulla fattura relativa alle operazioni di cui sopra l impresa dovrà annotare la seguente dicitura: Spesa di euro realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall art. 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. La relativa documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni. Più specificatamente il comma 2 del citato art. 5 definisce la destinazione degli investimenti ammissibili precisando che essi possono essere impiegati nella: - creazione o ampliamento di un unità produttiva; - diversificazione della produzione; - cambiamento del processo produttivo;

- acquisizione di asset per impedire la chiusura di uno stabilimento. Dalle FAQ disponibili sul sito Internet del MISE si può desumere che rientra tra le spese ammissibili anche l'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, così come il rinnovo del sistema hardware/software delle imprese operanti nel settore terziario. Al contrario è stato precisato che non rientra tra le spese ammissibili l'acquisto di un terreno o di un fabbricato da destinare a uso produttivo. È inoltre evidenziato che tali investimenti devono essere avviati successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento e di prelocazione di massimo 12 mesi. Per avvio dell investimento si intende la data dell ultimo titolo di spesa riferito all investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene. I beni strumentali non possono essere di valore inferiore ad Euro 500,00 al netto dell IVA e devono essere detenuti per almeno 3 anni dal completamento dell investimento, pena la decadenza dell agevolazione stessa. La cumulabilità dell agevolazione in esame con altri aiuti pubblici, compresi quelli de minimis per le quali il limite massimo erogabile è stato innalzato ad Euro 200.000,00 nell arco di 3 anni, è prevista esclusivamente per le imprese non agricole e quelle del settore della pesca e acquacoltura entro i limiti previsti dall art. 15, Regolamento GBER, in base al quale l intensità di aiuto non può superare: - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. Per costi ammissibili si intendono: - i costi degli investimenti materiali e immateriali; - i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di 2 anni. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Come specificato nella Circolare MISE 10.2.2014, n. 4567, la domanda di accesso al contributo (da presentare utilizzando esclusivamente i moduli che saranno resi disponibili entro il 10.3.2014 sul sito wwww.mise.gov.it) deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale e presentata tramite PEC alla banca finanziatrice a partire dal 31.3.2014. In presenza di un contributo superiore ad Euro 150.000,00 (finanziamento superiore ad Euro 1.900.000,00) è richiesta la dichiarazione riguardante le informazioni antimafia ai sensi del D.L. n. 159/2011. La banca, una volta verificate tutte le condizioni richieste, trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di verifica della disponibilità della provvista sul citato plafond. La C.D.P., in caso di esito positivo, prenota le necessarie risorse ed inoltra al MISE la richiesta di prenotazione delle stesse relative al contributo. Il MISE comunica quindi l avvenuta, totale o parziale, prenotazione delle risorse. A questo punto la banca, avendo ricevuto la comunicazione della disponibilità dalla CDP, adotta la delibera di finanziamento all impresa interessata. ASPETTI FISCALI Come evidenziato in precedenza, il contribuito a favore delle piccole e medie imprese ha come finalità l abbattimento del costo del finanziamento erogato dalla banca. Si è in presenza quindi di un contributo in conto esercizio (o più precisamente di un contributo in conto interessi). Secondo il Principio contabile OIC 12 il contributo in esame va rilevato per competenza, e quindi indipendentemente dal momento dell incasso, e iscritto nella voce C.17 di Conto Economico in quanto finalizzato alla riduzione degli interessi passivi (di competenza) del finanziamento.

Si rammenta inoltre che: - i contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge costituiscono ricavi ex art. 85, TUIR; - gli interessi passivi sul finanziamento sono deducibili ai fini IRES nei limiti di quanto previsto dall art. 96, TUIR, ossia nel limite del 30% del ROL; - il contributo è escluso dal campo di applicazione dell IVA considerato che il beneficiario non è obbligato ad eseguire alcuna controprestazione. FAQ SITO MISE Di seguito si riportano le FAQ (aggiornate al 3.3.2014) disponibili sul sito internet del MISE. 1. Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda? La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli che saranno pubblicati nella sezione BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI) del sito internet www.mise.gov.it. La domanda così compilata, unitamente all ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L adempimento relativo all imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa. (Art. 8, D.M. 27.11.2013 - P.to 2 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 2. Cosa si intende per data di avvio dell'investimento e quando può essere avviato l'investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo? La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. (Art. 5, D.M. 27.11.2013 - P.to 6 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 3. È necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla domanda? All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa. Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. (Art. 10, DM 27.11.2013 - P.to 8 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 4. Qual è il tasso di interesse applicato dalla banca e che tipo di correlazione lega il tasso con il contributo del Mise? Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna

correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è calcolato in base all'ammontare dell'importo di finanziamento (per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all'appendice allegata alla Circolare 10.2.2014 n. 4567). 5. Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni? Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda: a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER. (Art. 3, DM 27.11.2013). 6. È possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario? No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. In particolare, la concessione del contributo è condizionata all adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (Art. 4, DM 27.11.2013). 7. La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale? Si, è sufficiente che l'impresa abbia una sede operativa in Italia. (Art. 3, DM 27.11.2013). 8. Quali sono i settori produttivi esclusi dalla misura? I settori esclusi sono i seguenti: a) dell industria carboniera; b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero - caseari. d) delle attività connesse all esportazione e per gli interventi subordinati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall articolo 1, comma 2, del regolamento GBER. Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori. (Art. 3 e 5, DM 27.11.2013). 9. Può presentare domanda di agevolazione un'impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software? Si, in quanto l impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili. (Art. 3 e 5, DM 27.11.2013 - P.to 6 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 10. Tra le spese ammissibili rientra l'acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo? La realizzazione di opere murarie è ammessa? No, in quanto le spese relative a terreni e fabbricati incluse le opere murarie non sono classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell articolo 2424 del codice civile. (Art. 5, DM 27.11.2013 - P.to 6 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 11. È ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19.12.2013 n. 36/E; circolare 19.7.2007, n.46/e; circolare 11.4.2008, n.38/e), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall art. 2424 c.c. (Art. 5, D.M. 27.11.2013 - P.to 6 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 12. Che cosa si intende per investimenti ad uso produttivo? Sono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e correlati all'attività stessa. (Art. 5, D.M. 27.11.2013 - P.to 6 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 13. È disponibile un elenco di dettaglio delle spese ammissibili? Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore di riferimento (per l agricoltura regolamento (CE) n. 1857/2006, per la pesca regolamento (CE) 736/2008 e per gli altri settori regolamento (CE) n. 800/2008), sono ammissibili tutte le spese per l acquisto o l acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424, c.c., e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. (Art. 5, D.M. 27.11.2013 - P.to 6 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 14. Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso? Il contributo concedibile è pari all ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell investimento, in quote annuali. Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all'appendice allegata alla circolare. Un apposito foglio di calcolo è disponibile nella sezione BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI) del sito internet www.mise.gov.it. (Art. 6, D.M. 27.11.2013 - P.ti 5 e 7 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 15. Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili? Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall articolo 15 del regolamento GBER. 16. Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del finanziamento da parte della Banca? La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all impresa deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. (Art. 8, D.M. 27.11.2013).

17. Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all'impresa? L erogazione del contributo è subordinata al completamento dell investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. (Art. 8, D.M. 27.11.2013 - P.to 7 Circolare 10.2.2014 n. 4567). 18. Quali sono i soggetti a cui rivolgere la domanda di finanziamento? E' disponibile un elenco di tali soggetti? La domanda di finanziamento deve essere presentata a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti. L elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nella sezione BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI) del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it, di volta in volta aggiornato. (Art. 4, D.M. 27.11.2013 - p.to 2 Circolare 10.2.2014 n. 4567). Cordiali Saluti.