Servizio di assistenza domiciliare e scolastica rivolto a diversamente abili residenti nel Comune di Campagnano di Roma



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COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA Provincia di Roma Tel. 06-9015601 Fax 06-9041991 P.zza C.Leonelli,15 c.a.p. 00063 www.comunecampagnano.it Settore 4 - Servizio 2-3 - Politiche Sociali e Scolastiche CAPITOLATO D APPALTO Servizio di assistenza domiciliare e scolastica rivolto a diversamente abili residenti nel Comune di Campagnano di Roma (tipologia di appalto rientrante nella categoria dei contratti esclusi alleg. IIB) Capo I Disposizioni generali Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto la gestione per un triennio del servizio di assistenza rivolto ai diversamente abili residenti nel territorio del Comune di Campagnano di Roma. Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di Assistenza Domiciliare Comunale si rivolge a diversamente abili principalmente minori frequentanti la scuola dell obbligo. L assistenza si svolge prevalentemente al domicilio dell utente ma prevede anche, a seconda della situazione, interventi che vedono la loro attuazione sul territorio, ed in particolare, nei luoghi significativi per l utente stesso (scuola, istituzioni, centri di aggregazione, ecc ) L assistenza domiciliare è, pertanto, un servizio di assistenza strutturato e organizzato in modo tale da offrire le necessarie prestazioni all utente sulla base di interventi individualizzati, nei quali debbono chiaramente essere evidenziati gli obiettivi di cambiamento e le previsioni di soluzione del caso. Pagina 1 di 13

Art. 3 TIPO DI PRESTAZIONI Per Assistenza Domiciliare si intendono tutte quelle prestazioni di natura assistenziale rivolte alla salvaguardia e allo sviluppo dell autonomia degli individui e alla loro permanenza nel proprio ambiente di vita, alla socializzazione, al sostegno e all educazione al ruolo dei famigliari, all elevazione della qualità di vita degli individui e delle loro famiglie, al contrasto dell istituzionalizzazione. il servizio garantirà le seguenti prestazioni: 1. Cura ed igiene della persona e dell ambiente di vita; 2. Disbrigo pratiche, spese e commissioni varie inerenti le necessità quotidiane ed il governo della casa; 3. Preparazione e somministrazione pasti; 4. Attività di socializzazione (coinvolgimento di vicini e parenti, partecipazione ad iniziative ricreative, culturali e di tempo libero, ecc.). 5. Servizio Assistenza integrativa scolastica ( servizio di AEC); 6. Servizio di trasporto e accompagno nell ambito dello svolgimento delle attività del progetto individuale. Art. 4 IMPORTO DELL APPALTO L Ente Comune di Campagnano mette a base d appalto l importo complessivo di 499.200,00 + iva 4%,di cui oneri sicurezza 9.984,00 non soggetti a ribasso. Il servizio prevede il seguente monte di circa 28.000 ore totale. I corrispettivi dell appalto con il ribasso d asta, che sarà offerto in sede di gara dalla ditta concorrente che risulterà aggiudicataria, dovranno essere considerati dalla ditta stessa, in base a calcoli di sua convenienza, come remunerativi di ogni onere e spesa generale e particolare compreso l utile d impresa. Pertanto detti corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell appalto, con esclusione della revisione ISTAT, ai sensi della vigente legislazione in materia. La ditta, pertanto, non avrà ragione di pretendere compensi od indennità di sorta a qualsiasi titolo, ragione o causa che possano in qualunque modo modificarli. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte anormalmente basse, non sono ammesse offerte in aumento. Il numero di ore citato risulta puramente indicativo e potrà essere ridotto, variato, e/o aumentato nella composizione a libera scelta del comune in dipendenza della Pagina 2 di 13

necessità di adeguarlo alle nuove istanze e/o interruzioni cha dovessero manifestarsi nel corso dell esecuzione del contratto e delle eventuali modifiche dei piani di intervento individuali. Nessun indennizzo sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per la riduzione di ore. Art. 5 DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di tre anni con decorrenza dalla firma del contratto. Art.6- PROCEDURA, SOGGETTI AMMESSI E MODALITA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA. Il servizio di gestione sarà affidato: - Ai sensi delle norme previste dal d.lgs. n. 163 del 12/4/2006 (codice dei contratti relativi a lavori, servizi forniture) Parte I^ Titolo 1, art. 3 comma 37 (procedura aperta) Parte II^ Titolo I^ Capo III Sezione I^,art.55 ( procedure aperte e ristrette) comma 5 - Parte II^ Titolo I Capo II, art. 34 comma 1 ( soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici) con aggiudicazione ai sensi Parte II^ Titolo I Capo III Sezione 4^,art. 83 (criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa). Capo II PRESCRIZIONI INERENTI IL PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO Art. 7 REQUISITI PERSONALE Il personale richiesto deve essere preferibilmente in possesso dei relativi titoli abilitativi Adest/ASA/OSS e/o in assenza di titoli specifici personale che sia in grado di dimostrare e documentare l esperienza acquisita sul campo e/o che stia frequentando un corso per il rilascio di detta qualifica per l assistenza a diversamente abili. Si ritiene obbligatoria la sussistenza di almeno due anni di esperienza in servizi di assistenza di tipo identico a quello al presente bando. COORDINATORE DEL SERVIZIO : Il coordinatore del Servizio di assistenza dovrà possedere uno dei seguenti titoli: assistente sociale, psicologo o educatore professionale, preferibilmente con tre anni di esperienza specifica di coordinamento in servizi di tipo identico a quello al presente bando. Pagina 3 di 13

L Ente appaltatore, nella presa in carico dei Progetti di Assistenza già in essere, considererà prioritaria la tutela della continuità del servizio prestato alla persona e le condizioni di lavoro acquisite, garantendo la disponibilità ad assorbire, ai sensi dell art. 37 del C.C.N.L. del personale delle coop. del settore, nel proprio organico, gli operatori già operanti sul territorio. L Impresa si obbliga a osservare per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio. E a carico dell Impresa appaltatrice,ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro ed in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Per quanto possibile il personale assegnato non dovrà essere soggetto a rotazioni frequenti, al fine di garantire la continuità delle prestazioni. Il personale che verrà impiegato dall Impresa appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente valido. Art. 8 COMPITI DEGLI OPERATORI E DEL COORDINATORE L affidatario del servizio è tenuto a svolgere le prestazioni convenzionate tenuto conto delle direttive e del coordinamento tecnico funzionale dell Amministrazione Comunale e si impegna ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore con gli indirizzi del Piano Sanitario Regionale e del Piano Regionale dei Servizi Sociali, e ad osservare gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti. Operatori Sociali per il servizio di assistenza hanno i seguenti compiti: svolgere il servizio secondo le indicazioni fornite dall ufficio servizi sociali e di quanto prescritto dal presente capitolato; tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare giornalmente all'utente; non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all'ufficio servizi sociali; non fornire agli utenti recapiti privati; mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale; partecipare alle riunioni di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto. Pagina 4 di 13

Il coordinatore del servizio dovrà: assicurare il coordinamento del personale sul piano organizzativo (sostituzione del personale, predisposizione e controllo dei prospetti orari ad uso degli operatori); essere di supporto al personale sul piano tecnico; essere il punto di riferimento e di collegamento tra il Servizio Sociale del Comune di Campagnano di Roma e gli Operatori Sociali. Partecipare alla presa in carico dei casi assegnati; la stesura del programma di intervento socio-assistenziale; la tenuta dei fascicoli personali di ogni utente e di tutti gli atti e documenti relativi ai servizi; l abbinamento dell operatore su ogni utente, la distribuzione dei compiti agli operatori e verifica della congruenza dei risultati nell'operato del suddetto personale; partecipare alle riunioni di programmazione in cui l Ufficio di Servizio Sociale riterrà opportuna anche la sua presenza; I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. Il personale in servizio rappresenta idealmente, nello svolgimento delle mansioni, l Amministrazione Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'amministrazione medesima, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali danni nonché il diritto di risoluzione contrattuale. Il personale incaricato all espletamento dei servizi dovrà: - mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale di ruolo dell Ente appaltante; - evitare di prendere ordini da estranei nell esecuzione del servizio e astenersi dal chiedere compensi e regalie; - possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi richiesti e sottoporsi a visite periodiche e a vaccinazioni, se necessarie; - essere di pieno gradimento all Ente, il quale ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l allontanamento motivato degli operatori non ritenuti idonei. - Art. 9 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE E SUPERVISIONE L impresa si dovrà impegnare a svolgere corsi di aggiornamento al proprio personale in modo autonomo e/o partecipando ad iniziative analoghe promosse da Enti, Comune e Regione. Pagina 5 di 13

L Ente appaltante potrà richiedere la partecipazione degli operatori dell impresa aggiudicataria a proprie iniziative e programmi formativi, fermo restando che il costo degli operatori per le ore dedicate alla formazione è a carico dell Impresa aggiudicataria. Preparazione e formazione dovranno essere costantemente mantenute ed aggiornate. L'Ente appaltante potrà in ogni momento verificare detta formazione e preparazione anche mediante il ricorso a consulenze esterne. L'inosservanza del presente articolo, o il riscontro di gravi carenze, comportano la risoluzione del contratto, fatta salva ogni valutazione dei danni eventualmente patiti. Il personale dovrà essere impegnato a partecipare a percorsi di supervisione che la ditta deve garantire a suo spese per almeno 24 ore annue, trasmettendo alla stazione appaltante la documentazione comprovante. Art. 10 - ORARIO DI SERVIZIO Gli interventi dovranno essere assicurati, di norma, nei giorni feriali nella fascia oraria 8.00/19.00. In ragione di particolari e motivate esigenze previste nel Piano di Assistenza Individuale, potranno essere richiesti, tuttavia, anche interventi durante i giorni festivi. Si considerano a carico della ditta le ore prestate dal personale e dal coordinatore per il passaggio di consegne in caso di turn-over del personale (quali ad es. compresenza sul servizio dei due operatori per la conoscenza del caso, riunioni di passaggio di informazioni, ecc.). Art. 11 - SOSTITUZIONE E SUPPLENZE La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale adibito al servizio che si assenta per malattia, maternità, ferie, permessi, aspettative ecc. limitando al minimo il turn-over. La sostituzione deve avvenire il giorno stesso sia per le assenze programmate che per le assenze improvvise. Nel caso di sostituzione momentanea del personale in servizio dovrà comunque essere garantito al Comune personale idoneo al servizio come richiesto dal presente bando. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non si dimostrasse idoneo allo svolgimento del servizio, inoltrando tale richiesta per iscritto all aggiudicatario. Se l inadempimento fosse ritenuto grave il Comune può richiedere la tempestiva sospensione e sostituzione immediata dell operatore dal Servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, il personale in servizio cessasse il proprio rapporto con il Comune, la ditta aggiudicataria è tenuta a restituire al Comune entro 5 giorni Pagina 6 di 13

qualsiasi oggetto di proprietà del Comune, nonché qualsiasi documento dal quale risultino dati relativi all utenza del servizio. ART. 12 - INTERVENTI ECCEZIONALI ED OCCASIONALI E data facoltà all'ente appaltante di richiedere all aggiudicatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione necessarie. Il compenso per tali prestazioni verrà concordato di volta in volta, prendendo come riferimento i prezzi di mercato. Art. 13 VOLONTARIATO E TIROCINI L impiego di operatori volontari e tirocinanti da parte dell affidatario potrà avvenire solo dopo autorizzazione dell Ente e dovrà essere indicato in modo esplicito: 1. il ruolo, l ambito e le modalità di utilizzo degli stessi. 2. i criteri di copertura assicurativa. In nessun caso le prestazioni di volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio. Capo III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art. 12 MODALITA ATTUATIVE DEL SERVIZIO L Amministrazione Comunale, attraverso le proprie Assistenti Sociali, determina l ammissione degli utenti al servizio in oggetto come da regolamento interno dei Servizi Sociali; L attivazione del servizio di assistenza domiciliare si delinea nelle seguenti fasi che vedono in stretta collaborazione l Assistente Sociale Comunale e il Coordinatore del Servizio: L assistente Sociale Comunale effettua un primo incontro con il Coordinatore per la prima discussione sul caso. L Assistente Sociale e il Coordinatore effettuano una visita domiciliare in cui viene analizzato il bisogno e definito il Piano Operativo di Assistenza condiviso e sottoscritto dall utente, il coordinatore e l assistente Sociale. Il POA stabilisce: -Interventi e prestazioni da attuare; -Obiettivi da raggiungere; Pagina 7 di 13

-frequenza settimanale e fascia oraria delle prestazione con indicazione del totale delle ore settimanali; -Numero e qualifica degli operatori sociali previsti; -La presenza di altre figure professionali o familiari direttamente coinvolte nell assistenza. - Il POA dovrà avere una durata massima di un anno, con rivalutazione progettuale alla scadenza. Il coordinatore del Servizio effettua una seconda visita domiciliare allo scopo di presentare all utente l operatore/operatori incaricati a svolgere il servizio. Il servizio viene costantemente monitorato e valutato da parte dal Coordinatore che diventa il punto di riferimento sia per l utente che per l Assistente Sociale Comunale. L Assistente Sociale effettua la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio e l eventuale proposta di aggiornamento dei piani di lavoro. Art. 14 - IMPEGNI DELL AGGIUDICATARIO La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a: individuare il personale con i requisiti di cui gli art. 7-8 e che svolga le funzioni previste negli stessi; gestire e realizzare il servizio in base ai criteri di funzionalità, adattabilità e immediatezza degli interventi, secondo le indicazioni e modalità previste dal presente capitolato e secondo quanto disposto dall ufficio Servizi Sociali; assicurare l immediata sostituzione per assenza del proprio personale, rispetto alle dotazioni previste, comunicandola tempestivamente all Ufficio di Servizi Sociali; garantire la presenza di uno o più (fino ad un massimo di tre) operatori jolly che conoscano e siano conosciuti dagli utenti e dal servizio sociale relativo, onde poter garantire la sostituzione dell operatore titolare, in caso di improvvisa indisponibilità o di assenza; fornire all Ufficio di Servizi Sociali il nominativo e le generalità delle persone incaricate del servizio; provvedere a fornire al personale in servizio tutta la dotazione occorrente (guanti, grembiuli, mascherine, ecc..) garantire l applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti e del personale volontario operante quest ultimo nei limiti del comma 5 art. 2 Legge 381/1991 e art. 2 Legge 266/1991, nonché ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; garantire che il proprio personale utilizzato è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali; Pagina 8 di 13

assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio. L appaltatore è inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l Ente dovesse incorrere per l inosservanza di obblighi facenti carico a lui e al personale da esso dipendente. L appaltatore risponde pienamente per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dall Ente per fatto suo o dei suoi dipendenti nell espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne l Ente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa da chiunque. L appaltatore dovrà comunque provvedere all accensione di una polizza assicurativa per la copertura di R.C.T. dell impresa nei confronti dell Ente, per i danni derivanti dalle attività svolte dall appaltatore e/o dai suoi operatori per un massimale almeno pari al valore complessivo dell appalto. L appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del proprio personale, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell Ente. Art. 15 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI L affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza del proprio lavoro e/o di manchevolezze e/o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con contratto. La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. La ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso. Art. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente dall Ufficio di Servizio Sociale. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l efficienza e l efficacia della gestione. Resta facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione. Pagina 9 di 13

Relativamente alla gestione del personale da parte dell Ente appaltatore si precisa inoltre quanto segue: poiché in sede di analisi dei prezzi, il Comune si è basato, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categoria, l'impresa anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento,e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi locali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Comune potrà richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale l esibizione del D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo verranno applicati le sanzioni previste dal DPR 207/2010 art. 4 e 5. L Amministrazione si riserva di definire l organizzazione del servizio al momento della definizione del contratto. Capo III PENALITA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE Art. 17 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.: - per motivi di pubblico interesse in qualunque momento; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario; - nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione di contratto; - in caso di abbandono dell appalto; - in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale; Pagina 10 di 13

- quando la ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati. In caso di accertate inadempienze contrattuali l Ente contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un termine per il relativo superamento. In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi l Ente disporrà una penale, nelle forme previste dal seguente art. 18. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'amministrazione procede direttamente alla risoluzione del contratto. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di n. 15 (quindici) giorni senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti. Art. 18 PENALI Fermo restando l applicazione delle vigenti disposizioni normative, e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell art. 1382, Codice Civile, in caso che il servizio non venga espletato anche per un solo assistito o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il concedente potrà applicare le penali sotto indicate: - interruzione del servizio senza giustificato motivo: 5,00 per ogni ora non svolta; - mancata sostituzione del personale entro il giorno successivo dall assenza: 50,00 al giorno; - espletamento del servizio non conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall impresa in sede di offerta: 150,00 (graduata in base all importanza della violazione sull entità dell appalto); - mancato espletamento del servizio giornaliero: 520,00 al giorno; Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. Il Comune contesta per iscritto il fatto all appaltatore. Questi può far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentito nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine di 10 giorni il Comune, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali secondo quanto previsto dai commi precedenti. L importo della penale è detratto dall importo della fattura successiva al provvedimento. Pagina 11 di 13

Art. 19 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Nel caso di risoluzione del contratto e di affidamento a terzi viene data notifica all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte con indicazione di nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto al Comune è riservato il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria. Art. 20 - CONTROVERSIE Per ogni eventuale controversia il foro competente per i procedimenti civili è quello di Tivoli, per i procedimenti amministrativi è il T.A.R. Lazio. Capo IV ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PAGAMENTI Art. 21 - PERIODO DI PROVA L assegnazione definitiva è subordinata ad un periodo di prova di giorni 90 decorso il quale con esito soddisfacente per l Ente appaltante, il servizio si intende ipso facto prorogato fino alla scadenza naturale del contratto. Art. 22 PAGAMENTI Il pagamento all affidatario avverrà con periodicità mensile con canoni posticipati pari a 1/12 dell importo di aggiudicazione e dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria, controfirmata dal responsabile del servizio a conferma della regolare esecuzione del servizio svolto. Ogni fattura dovrà essere corredata di prospetti mensili riepilogativi delle presenze degli operatori. Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura. Pagina 12 di 13

Nei corrispettivi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l esecuzione delle attività in parola. Alla fattura dovrà essere allegata, pena la revoca dell affidamento, una dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori impegnati nel servizio. Art. 23 - CESSIONE E SUBAPPALTO E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all Amministrazione Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, comprese quelle per la registrazione sono a carico dell aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. Art. 25 DISPOSIZIONI DEFINITIVE Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme in materia di appalti di servizi. Pagina 13 di 13