DELIBERA DI GIUNTA N. 121



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COMUNITA VALSUGANA E TESINO DELIBERA DI GIUNTA N. 121 OGGETTO : Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" - art. 76 - Ricorso di data 26/02/2015, prot. n. 4316/15, avverso il provvedimento di autorizzazione con prescrizioni rilasciato dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla variante al progetto di bonifica fondiaria delle pp.ff. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 e p.ed. 547, site in località Maso Cenci del C.C. di OSPEDALETTO (prog. P.ed. Giuseppe Corona), presentato da SANDRI FLAVIO, Via per Ospedaletto, 21 Villa Agnedo - (ACCOGLIMENTO) - (ricorso n. 15/2015) L anno 2015, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 08:30, presso la sede della Comunità previo invito recapitato nelle forme di legge ai singoli componenti si è riunita la GIUNTA DELLA COMUNITA con l intervento dei Signori : GIUNTA DELLA COMUNITA DANDREA Sandro Presidente Comunità Presente CORONA Giuseppe Assessore Comunità Presente GANARIN Carlo Assessore Comunità Presente SLOMP Paola Assessore Comunità Presente SORDO Paolo Assessore Comunità Presente SALA Severino Assessore Comunità Assente G. Partecipa il Segretario della Comunità Valsugana e Tesino, Dott.ssa Sonia Biscaro. Il Sign. Ing. Dandrea Sandro, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e mette in trattazione l argomento in oggetto.

OGGETTO : Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" - art. 76 - Ricorso di data 26/02/2015, prot. n. 4316/15, avverso il provvedimento di autorizzazione con prescrizioni rilasciato dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla variante al progetto di bonifica fondiaria delle pp.ff. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 e p.ed. 547, site in località Maso Cenci del C.C. di OSPEDALETTO (prog. P.ed. Giuseppe Corona), presentato da SANDRI FLAVIO, Via per Ospedaletto, 21 Villa Agnedo - (ACCOGLIMENTO) - (ricorso n. 15/2015) Data lettura dell oggetto della presente deliberazione, si allontana dall aula l Assessore Corona Giuseppe ex art. 14 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.m.mii.. Il Relatore comunica: LA GIUNTA DELLA COMUNITA Il signor Sandri Flavio di Villa Agnedo ha richiesto alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino l autorizzazione paesaggistica per i lavori relativi alla variante al progetto di bonifica fondiaria delle pp.ff. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 e p.ed. 547, site in località Maso Cenci del C.C. di OSPEDALETTO, riguardante l introduzione di alcune limitate modifiche al progetto di bonifica autorizzato ai fini paesaggistici in data 14 febbraio 2013 con la prescrizione di limitare l altezza della recinzione a mt. 1,50, utilizzando per la sua formazione una rete antintrusione semplicemente zincata, a maglia quadrata. La Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino, con verbale di deliberazione n. 129/2015 di data 14 aprile 2015, richiamate le norme provinciali concernenti la tutela paesaggistico-ambientale nonché le norme regolamentari di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/leg, di data 13 luglio 2010, recante disposizioni regolamentari di attuazione della legge urbanistica, ha ribadito la prescrizione precedentemente posta. L articolo 76, commi 2 e 3, della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 prevede che, avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), gli interessati possano proporre ricorso all organo esecutivo della Comunità entro il termine di trenta giorni dall avvenuta loro comunicazione. I ricorsi devono essere decisi entro novanta giorni dalla presentazione. In data 28 aprile 2015, prot. n. 9702, è pervenuto alla Comunità Valsugana e Tesino il ricorso del signor Sandri Flavio, avverso il provvedimento citato di autorizzazione con prescrizioni espresso dalla Commissione della Comunità, ricevuto dal richiedente, per il tramite del tecnico incaricato, in data 21 aprile 2015. In sintesi i motivi del ricorso sono i seguenti: - la recinzione deve presentare un'altezza di ml. 2,50, per consentire una adeguata tutela dalla fauna selvatica della piantagione a melo (caprioli ed in particolare cervi). L'impatto ambientale che tale recinzione ha nel contesto, costituito da una

piantagione costellata di pali in cemento a sostegno delle colture, è sicuramente minimale; - il Servizio Foreste e fauna indica che per salvaguardare le colture dai danni di ungulati selvatici è necessaria una recinzione di altezza minima di ml. 2,50 dal suolo. Alla luce di tutto ciò il ricorrente chiede di riformare le prescrizioni di primo grado, consentendo la posa della recinzione nelle forme e dimensioni richieste. In data 04 maggio 2015 il ricorso con la relativa documentazione è stato trasmesso al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento ai fini dell acquisizione del parere consultivo previsto dal comma 2 dell art. 76 della L.P. 1/2008 e s.m.. Il Servizio provinciale citato, con nota di data 19 maggio 2015, prot. S013/2015/265754-ES, richiamate le motivazioni espresse dalla Commissione di primo grado e le argomentazioni esposte dall interessato a sostegno del ricorso, ha espresso parere contrario all accoglimento del ricorso per le motivazioni che di seguito si riportano in sintesi: - l'area oggetto d'esame è collocata in un contesto di versante abbastanza dominante ed esposto visivamente. ll fatto stesso che la pianificazione urbanistica a livello provinciale e locale abbiano individuato l'area oggetto d'intervento tra quelle interessate al vincolo della tutela ambientale - quindi da sottoporre alla valutazione paesaggistica - e la carta del paesaggio la ricomprenda nei sistemi complessi di paesaggio di interesse fluviale e rurale, pone una riflessione sulla scelta del legislatore che ha inteso tutelare l'ambito pur trasformato dall'opera o dall'azione dell'uomo - per le qualità o singolarità naturali, territoriali, colturali ed espositive che lo caratterizzano, rispetto ai contesti urbani o altre aree produttive meno pregiate. L'area, come già evidenziato nelle premesse, costituisce il punto di passaggio tra ambiente di fondovalle e territorio naturale di versante, quindi -in virtù della conformazione morfologica - a discreta esposizione visiva sia localizzata che panoramica, l'ambito è pertanto abbastanza significativo e importante per il paesaggio locale e ogni intervento che lo interessi va quindi valutato con la massima attenzione, per non alterare o pregiudicare le sue intrinseche qualità. - la tutela paesaggistico-ambientale del territorio si attua in questo caso prioritariamente attraverso i criteri di tutela ambientale del PUP, che la stessa Commissione della Comunità ha richiamato nel provvedimento oggi impugnato. Gli specifici criteri di tutela dell'ambiente contenuti nell'appendice alla relazione illustrativa del P.U.P. (di cui alla l.p. 27 maggio 2008, n. 5 Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale, prescrivono per le aree agricole che Nei terreni coltivati entro le aree agricole tutelate sono da limitare, per quanto possibile, quei cambi di coltura che - in ciascun contesto ambientale e funzionale - generino sostanziali alterazioni ai quadri paesistici esistenti e protetti, a meno che non si tratti di interventi diretti a recuperare più nitidi assetti originali documentati, ora degradati o divenuti inedificabili. Vanno anche limitate le trasformazioni che coinvolgano negativamente la morfologia dei luoghi, i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti... In tali opere andranno impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo pertanto, ove possibile, il cemento armato a vista, il fibrocemento, le resine sintetiche, le plastiche, i metalli diversi da quelli usati nel passato sul posto e preferendo invece il pietrame, il legno, il laterizio (cfr. pag. 151 dell'appendice citata, repertorio delle aree di tutela ambientale, punto 2.4 Aree agricole).

È evidente pertanto che il PUP tende a favorire l'impiego di materiali, tecniche costruttive e di ambientazione naturale. - la prevista demolizione del fabbricato esistente produce indubbiamente un apprezzabile miglioramento del quadro paesaggistico complessivo, nel senso che l'ambito paesaggistico di versante viene "liberato" da un elemento edilizio isolato e incongruo di considerevole impatto visivo. Per questo aspetto l'organo della Comunità non ha riscontrato problematicità in merito. - la recinzione delle aree aperte - esterne ai centri urbani - degli ambiti comunque soggetti al passaggio di fauna o connesse con l'ambiente naturale non antropizzato, costituiscono sempre un considerevole impatto sul contesto circostante, perché con la loro barriera costituiscono ostacolo insormontabile al normale transito, soprattutto della fauna minore. Non a caso i criteri di tutela ambientale del PUP indicano di evitare la realizzazione di elementi che costituiscono effetto barriera come le recinzioni. Esse inoltre, nei territori aperti e naturali rappresentano una barriera visiva oltre che ambientale, in grado di limitare la percezione della continuità degli spazi aperti e di introdurre nell ambiente segni di evidente geometrizzazione e artificializzazione che vanno a sommarsi - con effetti ancor più evidenti per la posizione perimetrale - a quelli che oggi si rendono necessari per le colture agrarie a coltivazione intensiva. In termini generali le recinzioni sia per gli effetti cromatici e di barriera visiva e ambientale che nelle varie stagioni determinano sul territorio esterno agli ambiti urbani, per la rigida geometrizzazione del territorio, con la presenza di lineamenti innaturali e lineari, con la frequenza dei sostegni, sono di per se stessi elementi da evitare nei territori non urbanizzati ed ancor più in quelli agricoli e sostanzialmente integri come quelli oggetto d'esame, nel pieno rispetto dei criteri indicati dal PUP. Nel casi in esame, le problematicità in termini generali prodotte da queste barriere fisiche e ambientali, sono accentuate in maniera esponenziale dall'altezza richiesta, del tutto inconsueta e fuori scala rispetto all'ambiente in cui verrebbe collocata. L'altezza proposta di 2,50 ml., indipendentemente dalla tipologia adottata per la barriera che va a diradarsi dal basso verso l'alto, costituisce un problema non indifferente all'inserimento contestuale di tale elemento. Si prende sicuramente atto che la trasformazione dell'area a colture frutticole specializzate comporterà la collocazione di filari di piante sostenute da paletti di calcestruzzo di altezza rapportabile a quella richiesta o di poco inferiore, tuttavia gli impatti che essa provocherebbe sull'ambiente sarebbero decisamente superiori, non solo sotto il profilo ambientale, ma anche paesaggistico, non rapportabili a quelli dei paletti - non necessariamente in calcestruzzo che si immergono e si mimetizzano almeno parzialmente nelle fronde delle colture frutticole. Già l'altezza della recinzione a 1,50 ml. approvata dall'organo della Comunità determina un effetto barriera molto evidente e non è del tutto compatibile con una corretta tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica delle aree agricole e del territorio aperto. Basta immaginare gli effetti del "fuori scala" determinato da una recinzione di un metro più alta di quella approvata. Pur prendendo atto delle indicazioni del Servizio Foreste e Fauna sulla ottimizzazione delle dimensioni necessarie per le barriere protettive dagli ungulati come il cervo, tuttavia non si può condividere - sotto il profilo paesaggisticoambientale - questo principio, che per assurdo potrebbe portare ad isolare e delineare vaste superfici ed estensioni produttive agricole dal bosco, con effetti facilmente immaginabili sia sotto il profilo della biodiversità, della migrazione della fauna, ma anche degli impatti sul paesaggio locale. Il compito degli Organi di tutela

è quello di garantire la migliore salvaguardia possibile dell'ambiente, ricercando il giusto rapporto tra esigenze di carattere paesaggistico-ambientale - che più sentenze dei vari gradi di giudizio amministrativo hanno definito prioritarie rispetto a tutti gli altri interessi, pur in termini generali comprensibili - e necessità di carattere funzionale. L'altezza di 1,50 ml. della recinzione autorizzata da un lato pare più che sufficiente a garantire - in quello specifico contesto una adeguata protezione delle aree coltivate dagli attacchi della fauna selvatica. Dimensioni diverse o più rilevanti vanno, a giudizio di questa Struttura, affrontate e studiate in maniera più approfondita sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale, coinvolgendo le strutture preposte allo scopo e studiando eventualmente soluzioni di minore impatto complessivo e non la semplice collocazione di un siffatto elemento estremamente rigido, innaturale ed emergente semplicemente collocato lungo l'intero margine dell'area di proprietà. In definitiva quindi, nel caso in esame, la priorità secondo le indicazioni della pianificazione provinciale e locale è quella di garantire la salvaguardia del contesto paesaggistico descritto nelle premesse e considerare secondari tutti gli altri aspetti riguardanti le esigenze funzionali o di difesa da particolari tipologie di fauna selvatica. L'intromissione nel contesto naturale di un elemento rigido, lineare e delle dimensioni proposte, determinerebbe infatti un evidente decadimento delle qualità paesaggistico-ambientali dell'area - rappresentate oggi dalla sostanziale integrità morfologica e colturale e dal passaggio morbido e privo di interruzioni tra ambiente naturale (bosco) e ambiente coltivato. L'approvazione anche di una sola richiesta come quella oggetto di ricorso darebbe luogo a legittime aspettative anche per analoghe istanze in ambiti ancora più caratterizzati o esposti visivamente o in luoghi più pregiati di quello in esame, determinando sicuramente effetti negativi e a cascata per la tutela del paesaggio e dell'ambiente, oltre che difficilmente contrastabili una volta avviati. In definitiva quindi il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento - esaminati attentamente gli elementi oggetto del ricorso, le argomentazioni che hanno determinato la decisione espressa dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Valsugana e Tesino, oltre alle ragioni sostenute dal ricorrente - ha ritenuto sostanzialmente corretta la prescrizione espressa dalla Commissione, oltre che ragionevole in termini di altezza per una sufficiente salvaguardia delle colture, posto che l'esigenza di garantire una corretta e sufficiente tutela paesistica del contesto è prioritaria, nel caso in esame, rispetto ad altre necessità pur anche in termini generali comprensibili. Premesso quanto sopra, esaminate attentamente le valutazioni e considerazioni svolte sia dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino, sia dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, nonché le argomentazioni proposte dal ricorrente e dato atto che alla Giunta viene attribuita la facoltà di effettuare scelte anche diverse da quelle strettamente tecniche: - valutato positivamente, anche in termini paesaggistici, l intervento in oggetto che contempla il recupero di aree agricole marginali che se oggetto di abbandono porterebbero ad una progressivo imboschimento con perdita della identità stessa del paesaggio di transizione tra fondovalle e pendii boscati;

- tenuto conto, nel presente caso, dell imprescindibile esigenza del proponente di tutelare adeguatamente la nuova coltivazione dall intrusione della fauna selvatica che può arrecare rilevanti danni alle piante di melo; - visto il parere del Servizio Foreste e Fauna che, al fine della prevenzione dai danni provocati dagli ungulati come il cervo, indica che le barriere protettive poste a protezione delle coltivazioni debbano avere un altezza minima di m. 2,50 dal suolo; - considerato che le opere di recinzione rientrano a pieno titolo tra le opere minori, tant è che il nuovo testo della legge urbanistica provinciale in esame le classifica tra le opere libere senza necessità di titolo abilitativo per altezze fino ad 1,50m; - ritenuto che effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, l'impatto paesaggistico che tale recinzione ha nel contesto, costituito da una piantagione costellata di pali in cemento a sostegno delle colture di altezza analoga a quella dei sostegni della barriera in argomento, è sicuramente minimale, anche considerando che il terreno è su più lati circondato da bosco e che comunque la rete metallica prevista per la recinzione sia visivamente molto leggera e tale da confondersi agevolmente nella vegetazione senza creare particolari impatti; - Udita l esposizione del Relatore; - Vista la documentazione citata in premessa e in particolare il verbale di deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio n. 129/2015 di data 14 aprile 2015, il ricorso del signor Sandri Flavio di Villa Agnedo, pervenuto alla Comunità Valsugana e Tesino in data 28 aprile 2015, ed il parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento trasmesso alla Comunità con nota di data 19 maggio 2015, prot. S013/2014/265754-ES; - Vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1, ed in particolare l art. 76, commi 2 e 3; - Visto il Piano urbanistico provinciale; - Acquisiti i pareri favorevoli di cui all art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/Leg; - Con voti favorevoli n. 03, contrari n. //, astenuti n. 01 (Slomp Paola), palesemente espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. Di accogliere, per le motivazioni in premessa evidenziate, il ricorso presentato dal signor SANDRI FLAVIO, (Via per Ospedaletto, 21 Villa Agnedo), avverso il provvedimento di autorizzazione con prescrizioni rilasciato dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Valsugana e Tesino relativo alla variante al progetto di bonifica fondiaria delle pp.ff. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 e p.ed. 547, site in località Maso Cenci del C.C. di OSPEDALETTO; 2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al ricorrente ed al Servizio Urbanistica e Tutela della P.A.T. ai sensi dell art. 76, comma 3 bis, L.P. 04/03/2008 n. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta della Comunità entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., nonché ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Ing. Sandro Dandrea L Assessore Designato Ing. Carlo Ganarin Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro Il presente verbale viene pubblicato all Albo telematico Dal 29/06/2015 al 09/07/2015 Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dall affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. Lì, 10/07/2015 Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro 1 Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. Il Segretario Dott.ssa Sonia Biscaro