DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 47 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 22/02/2012 OGGETTO REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEL PERSONALE DELL'ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA. ADOZIONE. IL DIRETTORE GENERALE (dott. Lionello Barbina) nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione: RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE Dr. Anna Toro Dr. Franco Sinigoj CON LA PARTECIPAZIONE del Direttore Amministrativo dott. Franco Sinigoj, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 28.09.2009, e del Direttore Tecnico Scientifico dott. Giorgio Mattassi, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 02.10.2009; per l espressione dei pareri di competenza
VISTI: la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l istituzione dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (ARPA); il Regolamento di Organizzazione dell ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010; la deliberazione n. 279 dd. 29.12.2011 di adozione del programma annuale 2012 e pluriennale 2012 2014 e n. 35 dd. 07.02.2012 di adozione del bilancio economico annuale di previsione 2012 e triennale 2012 2014 dell Agenzia Regionale pper la Protezione dell Ambiente FVG, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; l art. 9 del Regolamento di contabilità di cui al D.P.Reg. 0127/99 ai sensi del quale fino all approvazione del bilancio preventivo le Aziende possono sostenere costi per trimestre nel limite di 3/12 dei ricavi iscritti nell ultimo bilancio preventivo approvato ; RICHIAMATO l art. 25 del CCNL Area III (SPTA) dell 8.6.2000, rubricato Patrocinio legale, ai sensi del quale: 1. L azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore ala tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall azienda per la sua difesa. ATTESO che l art. 26 del CCNL Comparto 20.9.2001 stabilisce le medesime disposizioni sopra indicate anche nei confronti del personale dipendente del comparto; RITENUTO di dare attuazione all art. 25 del CCNL Area III (SPTA) dell 8.6.2000 e all art. 26 del CCNL Comparto 20.9.2001 adottando il Regolamento per la tutela legale del personale dell ARPA Friuli Venezia Giulia, allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione; Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo; DELIBERA Per le motivazioni indicate in premessa, 1) di adottare il Regolamento per la tutela legale del personale dell ARPA Friuli Venezia Giulia, allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione. Letto, approvato e sottoscritto IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Franco Sinigoj) IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO (dott. Giorgio Mattassi) IL DIRETTORE GENERALE (dott. Lionello Barbina)
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: STEFANO MICHELETTI CODICE FISCALE: MCHSFN64M20F205O DATA FIRMA: 22/02/2012 11:30:02 IMPRONTA: 07B4C00109A44FB119762D8C2600416A53AD96E34C9122A04EAAB7D539F1713F 53AD96E34C9122A04EAAB7D539F1713F8137BF063526461418BC055FE86C0B08 8137BF063526461418BC055FE86C0B08AFF201FBC3708FDBE60037B5DAF81F92 AFF201FBC3708FDBE60037B5DAF81F92A02AFD8FA3057E5B73C5C488A5FF558B NOME: FRANCO SINIGOJ CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X DATA FIRMA: 22/02/2012 11:37:47 IMPRONTA: 1329553A857AD652D92386EE304B6FCF252E51547E5BBEA4F8E9B6BFEE16A1B1 252E51547E5BBEA4F8E9B6BFEE16A1B1B1F03B911F435E7E6BAEB36BD1D9558F B1F03B911F435E7E6BAEB36BD1D9558FC9546FCB202A92D8C5AF9B1FADD44A72 C9546FCB202A92D8C5AF9B1FADD44A72ECE1D2FC22D56C75364183D7FFE7CC8D NOME: LIONELLO BARBINA CODICE FISCALE: BRBLLL50S05F756T DATA FIRMA: 22/02/2012 11:44:42 IMPRONTA: 17334E56124C3D1AE8C47BF5CE55458C069B90041A1494E99660A09326ECB89A 069B90041A1494E99660A09326ECB89AA3E9B83D7516DC6EA569C1D8F7AE502D A3E9B83D7516DC6EA569C1D8F7AE502D620B84A6ACB72458BBF592B356FC70E5 620B84A6ACB72458BBF592B356FC70E5E05158588A9F72465BFD1E59D52103C9
Allegato A) REGOLAMENTO PER LA TUTELA LEGALE DEL PERSONALE DELL ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA Art. 1 (Presupposti per il patrocinio legale) 1. L'ARPA può farsi carico degli oneri di assistenza legale in favore del dipendente qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) che si tratti di un dipendente, ossia di un soggetto che intrattenga, o abbia intrattenuto, durante i fatti di causa, un rapporto di impiego presso l ARPA; b) che il procedimento amministrativo, civile o penale, attenga a fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente; c) che non sussista conflitto tra l'interesse proprio del dipendente e quello dell'agenzia in relazione ai fatti di causa; d) che non vi sia stata sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave. 2. Nei giudizi penali per provvedimento favorevole al dipendente si intende esclusivamente la sentenza di: non luogo a procedere di cui all art. 425 c.p.p., ad eccezione della sentenza pronunciata per una causa di estinzione del reato; non doversi procedere di cui all art. 529 c.p.p., ad eccezione della sentenza pronunciata per una causa di estinzione del reato; di assoluzione di cui all art. 530 c.p.p.. E' escluso pertanto il rimborso nei casi di assoluzione perché il fatto non costituisce più reato, o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. 3. E escluso altresì il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi dell'art. 444 e 459 c.p.p. 4. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'arpa nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 2. 5. Parimenti si può procedere al rimborso nel caso di archiviazione del procedimento penale disposta per infondatezza della notizia di reato o con formula alla stessa assimilabile. Resta escluso, dunque, il rimborso nel caso di archiviazione per mera improcedibilità dell'azione penale, ivi compresa l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione o per difetto di elementi probatori.
6. Nei giudizi amministrativi avanti alla Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l'assenza di responsabilità in capo al dipendente. 7. Il rimborso può essere effettuato a conclusione di ciascun grado di giudizio, salvo rivalsa da parte dell'arpa nel caso di sentenza definitiva di condanna o di assoluzione con formule diverse da quelle di cui al comma 2, primo periodo. Art. 2 (Cause di esclusione) 1. E' in ogni caso escluso il rimborso delle spese legali relative a procedimenti in cui il dipendente si trovi in conflitto d'interessi con l Agenzia. 2. E' altresì escluso il rimborso delle spese legali nel caso in cui il dipendente non abbia preventivamente comunicato il nome del legale cui ha deciso di conferire mandato e/o l Agenzia non abbia aderito a tale scelta nei termini e con le modalità di cui all art. 4. Art. 3 (Oggetto del rimborso) 1. Per oneri di difesa si intendono le spese e le competenze dei difensori incaricati fin dall apertura del procedimento, nonché ogni ulteriore spesa che si sia resa necessaria per la difesa, ivi compresa la compensazione delle spese, in sede civile, connesse ai vari gradi di giudizio. 2. La valutazione degli oneri da riconoscersi è rimessa al Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Legali. Art. 4 (Norme procedimentali) 1. Il dipendente non appena viene edotto di un procedimento amministrativo, civile o penale, a suo carico, ed intenda avvalersi del beneficio dell anticipo delle spese del patrocinio legale, deve formulare immediata richiesta all'arpa per l'assunzione dei relativi oneri, suggerendo il nominativo del legale dal quale intende farsi assistere. 2. La richiesta viene istruita dalla S.O.C. Affari Generali e Legali, al fine di accertare in linea generale l'esistenza delle condizioni di cui al presente articolo ed acquisire il parere del Direttore del Dipartimento amministrativo o del Dipartimento tecnico scientifico circa la sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra la posizione del dipendente al medesimo afferente e quella dell'agenzia.
Nel caso in cui il parere attesti l insussistenza di conflitto di interesse, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, predispone la deliberazione Direttore generale di autorizzazione all anticipo delle spese del patrocinio legale. 3. La S.O.C. Affari Generali e Legali provvede ad effettuare la denuncia del sinistro all'istituto Assicurativo con il quale è stipulata la polizza per la Tutela Legale. 4. E esclusivo onere del dipendente interessato comunicare l'apertura del sinistro all'istituto Assicurativo presso il quale ha stipulato la polizza personale Patrimoniale. Art. 5 (Procedure in corso) 1. Il presente regolamento si applica alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibile. Art. 6 (Disposizioni attuative) 1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva.
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: STEFANO MICHELETTI CODICE FISCALE: MCHSFN64M20F205O DATA FIRMA: 22/02/2012 11:30:29 IMPRONTA: 21ED899A56FB9C8F1EB44024DFD45CA72CFBD0D8C09493ACB614B5961FA693B8 2CFBD0D8C09493ACB614B5961FA693B84FAF5CCC95303284C5C515C0CF032AF1 4FAF5CCC95303284C5C515C0CF032AF1C9839672C0140F0009A0221A48FFCC04 C9839672C0140F0009A0221A48FFCC04C2A2DA24E68519EC8B76B2DF01CB03F1 NOME: FRANCO SINIGOJ CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X DATA FIRMA: 22/02/2012 11:38:19 IMPRONTA: 6F54444B59EADEB1CACF91B536907BCE106BCB339E7EF202B58F34773B5B0226 106BCB339E7EF202B58F34773B5B02264456146F6DAD19B34180052F5FEA9C15 4456146F6DAD19B34180052F5FEA9C15BC48DBFDDDE1ECEC4F9277C200CFD6C0 BC48DBFDDDE1ECEC4F9277C200CFD6C0936B879591595D2B0A53BEBB07E40526 NOME: LIONELLO BARBINA CODICE FISCALE: BRBLLL50S05F756T DATA FIRMA: 22/02/2012 11:45:09 IMPRONTA: 5B6062B3380F498353FB954EA458150FAB0BD10BFAC743E7177A7DA1AEBE6337 AB0BD10BFAC743E7177A7DA1AEBE6337DFCCAC94FC8967D409CAA57FA4610147 DFCCAC94FC8967D409CAA57FA4610147952DB9145EA174D3FA750844B6AD965E 952DB9145EA174D3FA750844B6AD965E1E80EF8819CF2A252755CA3660BA9437
DELIBERAZIONE N 47 DEL 22/02/2012 Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo: dal 22/02/2012 al 07/03/2012 Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l accesso a persone diverse dall interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso. Palmanova, 22/02/2012 L incaricato
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: ANNA TORO CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G DATA FIRMA: 22/02/2012 12:16:48 IMPRONTA: 4D3B47D9FB76731675A4B885B769BB9930212FC5B88F5A84A1F5ABE8F7B191BB 30212FC5B88F5A84A1F5ABE8F7B191BB6667F69144F62B188FB46DB0644F051D 6667F69144F62B188FB46DB0644F051DAB12BAF875E64A4D858A27ABCA54C80A AB12BAF875E64A4D858A27ABCA54C80A08E694E691AFBDE7F6C2013388AEFCD4