LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. l art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

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Transcript:

Prot. n. (DAL/04/735) Visti: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA l art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ; la L.R. 13 novembre 2001, n. 37: Norme per l esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, abrogazione della L.R. 23 novembre 1987, n. 35 ; l art. 7 della L.R. n. 37/01 che, nell ambito della disciplina relativa al controllo e vigilanza sull amministrazione delle Fondazioni, prevede per le Fondazioni l obbligo di presentazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi e di altra documentazione patrimoniale-contabile alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi; il comma 3 del citato articolo 7 della L.R. n. 37/01, con il quale si dispone che le modalità di svolgimento dei controlli inerenti le citate funzioni di vigilanza sulla documentazione finanziaria delle Fondazioni, siano definite dalla Giunta Regionale; il comma 3 dell art.4 della medesima Legge, con il quale si dispone che l iscrizione nel registro ai fini del riconoscimento giuridico della personalità giuridica è disposta previa valutazione dello scopo e degli elementi patrimoniali, personali e dell idoneità della dotazione patrimoniale al perseguimento delle finalità statutarie ; 1

Considerato: che la Regione, in virtù delle specifiche competenze attribuitele dalla legge, già assolve alle sue prerogative di Ente Tutorio e di controllo sul patrimonio degli stessi Enti; che il numero delle Associazioni e Fondazioni dotate di personalità giuridica privata in ambito regionale che esercitano attività, senza fini di lucro, nei vari settori di competenza regionale è aumentato notevolmente negli ultimi anni e che, le stesse, sono in diversi casi dotate di cospicue dotazioni patrimoniali e/o presentano bilanci di rilevante valore economico-finanziario; che si rende necessario fissare specifiche modalità affinché l attività di controllo sul patrimonio delle Fondazioni avvenga tramite puntuali verifiche sulla documentazione finanziaria prodotta dai medesimi; che la Regione svolge istituzionalmente le citate funzioni di controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni di diritto privato, iscritte nel Registro regionale delle Persone giuridiche istituito con la L.R. 13 novembre 2001, n. 37; che tali funzioni sono esplicate con particolare attenzione nei confronti delle Fondazioni costituite o partecipate dalla Regione, o comunque dalla medesima finanziate per lo svolgimento della loro attività istituzionale; che le medesime funzioni, alla luce della citata normativa regionale, sono esercitate dal Direttore Generale competente in materia di Affari Istituzionali tramite l apposita Posizione Organizzativa denominata Supporto e sviluppo all innovazione nei rapporti istituzionali con Fondazioni e Associazioni nell ambito del Servizio Qualità, Semplificazione e Innovazione dell azione amministrativa e dei Servizi di interesse generale, già preposta all esercizio complessivo delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private; Ritenuto: 2

che lo svolgimento di tali funzioni, consistenti nell effettuazione di verifiche di documentazioni contabili quali i bilanci preventivi e consuntivi delle Fondazioni, richiedono e presuppongono il possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economicofinanziario; - che per quanto concerne in particolare lo svolgimento delle suddette attività nei confronti delle Fondazioni costituite o partecipate dalla Regione o comunque dalla stessa finanziate per lo svolgimento della loro attività istituzionale, la Direzione Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi si avvarrà della collaborazione delle Direzioni Generali competenti per materia relativamente all attività svolta dalla Fondazione controllata; che, per le motivazioni innanzi espresse, si rileva l opportunità che anche nei confronti delle Associazioni iscritte nel citato Registro regionale delle Persone Giuridiche, la Regione, pur non essendo titolare di espressi poteri attribuitigli dalla legge in merito alla vigilanza ed al controllo delle medesime, debba comunque essere in grado di verificare nel corso del tempo la persistenza dei presupposti indicati nel citato comma 3 dell art.4 della L.R. n.37/01, sulla base dei quali era stato concesso originariamente il riconoscimento giuridico; Visto il parere positivo di regolarità amministrativa del presente provvedimento espresso dal Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi, Dott.ssa Filomena Terzini, ai sensi della delibera n. 447/2003; Su proposta dell Assessore all Innovazione amministrativa e Istituzionale. Autonomie Locali, prof. Luciano Vandelli; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. Ai sensi dell art. 7 della L.R 13 novembre 2001, n.37, le funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull amministrazione delle fondazioni spettanti al Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi, sono 3

esercitate dalla posizione Organizzativa denominata Supporto e sviluppo all innovazione nei rapporti istituzionali con Fondazioni e Associazioni nell ambito del Servizio Qualità, Semplificazione e Innovazione dell azione amministrativa e dei servizi di interesse generale, già preposta all esercizio complessivo delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private. 1.1 Per quanto concerne lo svolgimento delle controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche, che siano costituite o partecipate dalla regione, o comunque dalla stessa finanziate per lo svolgimento della loro attività istituzionale, la citata Posizione Organizzativa si avvarrà della collaborazione delle Direzioni generali competenti per materia relativamente all attività svolta dalla fondazione controllata. 1.2 La citata Posizione Organizzativa, nello svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 1.1, potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di un esperto della materia in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario. 2. Le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche istituito con la L.R. 13 novembre 2001, n. 37 sono tenute, ai sensi dell art. 7, comma 2 della medesima, ad inviare alla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi copia dei bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione corredati rispettivamente di una relazione sull attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale. 2.1 I bilanci e lo stato patrimoniale dovranno essere prodotti in duplice copia e sottoscritti in calce dal Legale Rappresentante dell Ente o dal Presidente del Collegio Sindacale o dei Revisori e dovranno essere accompagnati dalla relativa comunicazione di invio debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Fondazione e contenente la specifica espressione ai sensi dell art. 7, comma 2 della L.R. 13-11-2001, n. 37. 3. Le suddette documentazioni contabili vengono sottoposte ad una verifica da parte della competente struttura che verte essenzialmente sul riscontro della congruità dei mezzi 4

finanziari predisposti ed organizzati dall Ente rispetto agli scopi che intende perseguire. 3.1 La competente Posizione Organizzativa potrà richiedere alle Fondazioni, ai sensi dell art. 7 della L.R. n. 37/01, l invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni anche mediante l utilizzo di appositi moduli predisposti dalla medesima struttura ritenuti necessari ai fini dell esercizio delle funzioni di vigilanza, onde verificare oltre agli aspetti patrimoniali, l attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all atto costitutivo ed allo statuto e l eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile. 3.2 Qualora, a seguito dell effettuazione di tale verifica, il patrimonio dell Ente controllato risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall ultimo bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, la competente Posizione Organizzativa provvede a richiedere alla Fondazione immediati chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi (da fornirsi entro 30 gg. dalla richiesta) cui potrà seguire una espresso invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio sociale. 3.3 Nel caso in cui la Fondazione non adottasse le necessarie misure e tale situazione dovesse perdurare anche per il successivo esercizio finanziario, il Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell Ente o, verificandosene i presupposti, adottare i provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 27 e/o 28 del Codice Civile (Estinzione e Trasformazione delle Fondazioni). 4. In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, i rappresentanti della Regione, dalla stessa nominati in seno agli organi delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, su espressa richiesta della Direzione Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi e/o della Direzione Generale competente per materia, sono tenuti a relazionare alle citate Direzioni sull attività svolta dall Ente stesso e a fornire le informazioni ritenute necessarie ai fini del corretto 5

svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sugli Enti. 5. Per quanto concerne le Fondazioni costituite, partecipate o finanziate dalla Regione, ma operanti in ambito nazionale e pertanto sottoposte alla diretta sorveglianza dello Stato, tramite gli Uffici Territoriali del Governo competenti in sede locale, sarà predisposta una opportuna azione di coordinamento con gli stessi, al fine dell assunzione delle informazioni di natura patrimoniale che si rendessero necessarie in relazione all effettuazione di eventuali verifiche. 6 La competente Posizione Organizzativa, nell ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento giuridico delle Associazioni, ai sensi del citato comma 3 dell art.4 della Legge regionale, potrà inoltre periodicamente richiedere dati e informazioni sull attività svolta dalle Associazioni dotate di personalità giuridica e sulla situazione patrimoniale delle medesime, anche utilizzando appositi moduli predisposti dalla medesima struttura, ai fini di cui al precedente punto 3. 6.1 Per quanto concerne le Associazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, che sono costituite o partecipate o comunque finanziate dalla Regione o che presentino bilanci di particolare rilevanza patrimonialefinanziaria, la competente Posizione Organizzativa, ai fini di acquisire eventuali informazioni sull attività delle stesse o di valutarne la capacità patrimoniale, potrà avvalersi della collaborazione delle Direzioni Generali competenti per materia relativamente all attività svolta dalle Associazioni. 7 Il Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi nel caso di accertatamento della mancanza o del venir meno dei presupposti di cui al citato comma 3 dell art.4 della L.R. n.37/01 e, in particolare, in caso di accertata inadeguatezza del patrimonio dell Associazione, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell Ente o, verificandosene i presupposti di legge, potrà dichiararne l estinzione ai sensi dell art. 27 del codice civile. 6

8. Annualmente, il Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi, redige una relazione da presentare alla Giunta Regionale, contenente l indicazione del numero degli Enti controllati, dei rilievi effettuati e degli eventuali provvedimenti assunti nei confronti degli stessi ai sensi della normativa citata. 9. Ai sensi della normativa vigente, il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. - - - - - 7