VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

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1 Deliberazione Giunta Regionale 13 settembre 2016 n. 529 Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della Delib.G.R. n. 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni. (Lazio, BUR 27 settembre 2016, n. 77) LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell'assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; VISTI gli artt. 14 e seguenti del codice civile; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e in particolare l'art. 14, che ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private, che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della singola regione; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento della persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto); VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale); VISTA la legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa); VISTA la Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361); VISTA la Delib.G.R. 12 settembre 2008, n. 643 (Modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e alle altre istituzioni private);

2 VISTA la Delib.G.R. del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza" all'avv. Pompeo Savarino; CONSIDERATO che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l'ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale gli amministratori cessano di essere responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'ente; che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata e attiene alle esigenze di tutela del credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio enti che non offrano idonea garanzia all'adempimento delle proprie obbligazioni; che assolve questa funzione proprio il requisito del "patrimonio", prescritto dall'articolo 16 del codice civile, il quale non è necessario solo ai fini del perseguimento degli scopi dell'ente e della vitalità dell'istituzione ma deve, in ogni caso, adempiere l'ulteriore funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte; che è dunque l'esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i creditori dell'ente, il criterio in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della responsabilità patrimoniale limitata; che l'esperienza maturata fino ad oggi, l'esame comparativo con la disciplina vigente in alcune Regioni, nonché l'esigenza di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nei confronti dei promotori di associazioni e fondazioni, portano a ritenere che ad assolvere la funzione di tutela del credito sia la preordinazione di un patrimonio minimo il cui ammontare sia stabilito in via generale e che rappresenti, come nelle società di capitali, una garanzia di base che l'ente offre ai suoi creditori; CONSIDERATA, inoltre, l'opportunità di impartire apposite disposizioni volte ad uniformare la valutazione della situazione economico finanziaria del soggetto in sede di riconoscimento, nonché, per quanto attiene alle fondazioni, per lo svolgimento delle funzioni di verifica sulla permanenza nel tempo dei requisiti patrimoniali necessari; RITENUTO, pertanto, necessario: revocare la Delib.G.R. 12 settembre 2008, n emanare una direttiva specifica ai fini della valutazione della congruità del patrimonio nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato assicurando in tal modo il rispetto di criteri oggettivi ed uniformi per la gestione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica e per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; Delibera Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, Di revocare la Delib.G.R. 12 settembre 2008, n Di emanare una direttiva specifica ai fini della valutazione della congruità del patrimonio nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato assicurando in tal modo il rispetto di criteri oggettivi ed uniformi per la gestione dei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica e per

3 l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 25 del codice civile, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. Allegato A Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni (Artt. 14 e ss. c.c.) (Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) (legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616") Parte I Valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata. 1. Limite patrimoniale minimo La valutazione sulla idoneità e adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è effettuata tramite analisi specifica, in considerazione delle finalità perseguite dall'ente e della necessaria garanzia dei terzi. È in ogni caso richiesto il possesso di un fondo di dotazione patrimoniale minimo pari a: > euro ,00 (quindicimila) per le associazioni; > euro ,00 (cinquantamila) per le fondazioni. Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili. Il fondo di dotazione iniziale, infine, dovrà essere dimostrato da idonea documentazione: per il patrimonio in denaro la relativa certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'ente e ne indichi l'ammontare indisponibile e per gli eventuali beni immobili la relativa perizia giurata di stima asseverata in Tribunale. Il Fondo di dotazione iniziale dovrà risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio. Gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo ma non necessariamente sufficiente per il riconoscimento della personalità giuridica ed è fatta salva in ogni caso, in fase istruttoria, la facoltà di richiedere l'integrazione del patrimonio di garanzia in relazione ai criteri valutativi espressi (finalità perseguite dall'ente e della garanzia dei terzi).

4 2. Indisponibilità del patrimonio per esigenze gestionali Affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi, all'atto del riconoscimento il fondo patrimoniale deve risultare espressamente vincolato e non utilizzabile per far fonte ad oneri gestionali. 3. Documentazione patrimoniale Per dimostrare l'esistenza del fondo di dotazione inziale e del patrimonio disponibile per la gestione economica dell'ente, al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica si dovranno produrre certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità patrimoniale liquida dell'ente o, ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti, di sovvenzioni, contributi, donazioni e atti di liberalità, oppure contenenti l'assunzione formale di impegno ad erogarle in un tempo determinato. Il valore dei beni immobili deve essere attestato da perizia giurata o da relazione di stima effettuata da un professionista. 4. Documentazione contabile I bilanci sono possibilmente redatti in conformità agli schemi definiti nel documento "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio delle organizzazioni non profit" emanate dall'agenzia per le ONLUS (ora Agenzia per il Terzo Settore - D.L. 16/2012) con Atto di Indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n Parte II Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni 1. Strutture regionali competenti Le funzioni inerenti al controllo e alla vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private di cui alla Delib.G.R. 10 aprile 2001 n. 516, di seguito denominato "Registro", sono svolte dalla struttura organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private. Per l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti la struttura organizzativa competente può: 1. richiedere apposito parere alla struttura regionale competente per materia (o più pareri a più strutture) in relazione agli scopi dell'ente, ai fini del rilascio del nulla osta al riconoscimento della personalità giuridica; 2. qualora siano interessate più di tre direzioni regionali, indire apposita Conferenza di Servizi, il cui verbale sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. Il parere o i pareri di cui al punto 1 devono essere rilasciati entro 30 gg dal ricevimento della relativa richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine il nulla osta si intende rilasciato. La struttura regionale competente si avvale della collaborazione delle Direzioni regionali competenti per materia, relativamente allo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni iscritte nel Registro che siano: a) costituite dalla Regione; b) partecipate dalla Regione;

5 c) finanziate dalla Regione per lo svolgimento delle attività istituzionali La struttura regionale, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di esperti della materia in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario, scelti tra i dipendenti della Regione Lazio. 2. Procedimento di controllo e vigilanza A. Le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche sono tenute, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 73/1983, ad inviare alla struttura regionale competente: a) bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), corredato dal verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione, da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta e redatto possibilmente secondo le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329; b) relazione dell'organo di revisione contabile, qualora previsto dallo Statuto, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori (o Revisore Unico), che attesti la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l'ambito del territorio regionale; c) la documentazione relativa ad atti di disposizione del patrimonio; d) una dettagliata relazione delle modalità d'impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevano contributi e/o finanziamenti dalla Regione Lazio e/o da altri Enti pubblici; e) tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiesti dalla struttura organizzativa competente. Il termine di trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è individuato nel trentesimo giorno successivo all'approvazione del relativo bilancio. La relazione di cui alla lettera d), è trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. La documentazione di cui alla lettera e) è trasmessa su richiesta della struttura regionale e nei termini dalla stessa indicati, compatibilmente con la normativa vigente. Qualora gli enti nel proprio statuto prevedano l'istituzione di un organo di revisione contabile, affinché la sua presenza possa effettivamente tradursi in una garanzia dei terzi che vogliono valutare la solidità patrimoniale dell'ente, si ritiene opportuno che il "revisore unico" o uno dei componenti il "collegio dei revisori", sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali detenuto dal MEF. (2) B. Le suddette documentazioni vengono sottoposte ad una verifica da parte della competente struttura, mirata essenzialmente sul riscontro della congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall'ente rispetto agli scopi che intende perseguire. La competente struttura potrà richiedere alle Fondazioni l'invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni anche mediante l'utilizzo di appositi moduli ritenuti necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, onde verificare oltre agli aspetti patrimoniali, l'attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto e l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile. Qualora, a seguito di tale verifica, il patrimonio dell'ente risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, in misura tale da rendere la

6 consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, la struttura competente provvede a richiedere allo stesso i necessari chiarimenti (da fornirsi entro 30 gg. dalla richiesta) con eventuale successivo invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio. Nel caso in cui la Fondazione non adottasse le necessarie misure e tale situazione dovesse perdurare anche per il successivo esercizio finanziario e venga accertata l'inadeguatezza del patrimonio della fondazione, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, sarà valutata la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28 del codice civile (estinzione e trasformazione delle Fondazioni), dando comunicazione della dichiarazione di estinzione, previa iscrizione della medesima nel Registro, agli amministratori ed al Presidente del Tribunale ai fini della procedura di liquidazione di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il mancato inoltro della documentazione di cui al precedente punto "A" o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non conformi allo Statuto, allo scopo della Fondazione o alla legge. Qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto o dello scopo della Fondazione o della legge, il Direttore regionale competente può sciogliere l'amministrazione e trasmettere al Presidente della Regione gli atti necessari per la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 25, co. 1 del codice civile. 3. Ulteriori attività di vigilanza La struttura regionale competente, nell'ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento giuridico delle Associazioni e delle altre Istituzioni di carattere privato, ai sensi dell'articolo 3 della Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516, potrà periodicamente richiedere dati e informazioni sull'attività dalle medesime svolta e sulla loro situazione patrimoniale anche utilizzando appositi moduli predisposti dalla competente struttura. Il Direttore regionale, nel caso di accertamento della mancanza o del venir meno dei presupposti di cui al citato articolo 3 della citata Delib.G.R. 516/2001 e, in particolare, in caso di accertata inadeguatezza del patrimonio dell'associazione o di altra Istituzione privata, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, sarà disposta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente. (2) Detta opportunità è determinata dalle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, il quale si è espresso nel senso di ritenere necessario che anche negli Enti non profit sia statutarimente prevista la presenza di detto organo e, nel caso in cui abbia natura collegiale, che almeno il presidente sia iscritto nell'apposito registro. Le Prefetture, inoltre, tendono a richiedere che almeno uno dei componenti sia iscritto presso detto registro e ciò in quanto l'attività di revisione contabile prescinde dalla sua obbligatorietà e quindi dalla sua tipicità e richiede i requisiti soggettivi sopra delineati, ossia indipendenza, autonomia e adeguata professionalità. L'indipendenza e l'autonomia potrebbero essere compromessi laddove si riveste contestualmente anche il ruolo di amministratore dell'ente o sussistono rapporti di coniugio, parentela o affinità con l'amministratore dell'ente o anche rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. In proposito si vedano anche le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento "Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell'esperto Contabile".

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