DECRETO n. /2019. Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

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DECRETO n. /2019 Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012. IL DIRETTORE DELL AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e le successive modifiche e integrazioni, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificato dall articolo15-ter, comma 1, del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni tramite la legge 4 dicembre 2017 n. 172, con particolare riferimento: all articolo 2, commi 4 e 4 bis, che prevedono rispettivamente o Il presente decreto non si applica: a) omissis ; b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti, fino al 30 giugno 2019; o omissis. Entro il 31 dicembre 2018, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ansf valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto ; all articolo 6 che, al comma 2, lettera a), prevede che l Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza ed emani, anche su proposta dei gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza; ALLEGATO_257 a_nlsdf.a_nlsdf.registro UFFICIALE.U.0008673.30-04-2019 VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, e le successive modifiche e integrazioni, relativamente alla definizione dei requisiti essenziali e dei sottosistemi che costituiscono il sistema ferroviario; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità ; Pagina 1 di 5

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 Regolamento concernente l approvazione dello Statuto dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007 ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35 Regolamento concernente l organizzazione dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007 ; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 Marzo 2009, n. 36 Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007 ; VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e le successive modifiche e integrazioni, concernente l attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione); VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2016, recante Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ; VISTA la legge 9 agosto 2017, n. 128 recante Disposizioni per l istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ; VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 e le successive modifiche e integrazioni. VISTE le Specifiche Tecniche d Interoperabilità applicabili a ciascun sottosistema o parte di sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l interoperabilità del sistema ferroviario dell Unione; VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012 Riordino normativo: Emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria» ; VISTO il decreto ANSF n. 1/2015 Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano ; VISTO il decreto ANSF n. 1/2016 del 13 dicembre 2016 Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo. Pagina 2 di 5

Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli e le successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; VISTA la Convenzione tra la Svizzera e l Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola approvata con la legge 16 dicembre 1923, n. 3195; VISTA la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006 e ratificata con la legge 7 gennaio 2008, n. 6; VISTO il decreto ANSF n. /2019 del. 2019 Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, in attuazione dell articolo 2, comma 4 bis, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162; VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche tramite la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze che, al comma 19 prevede che: omissis Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ansf. Gli organi dell'ansf rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'agenzia. Nelle more della piena operatività dell'agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati ; VISTA la nota RFI protocollo n. RFI-DTC\A\0011\P\2018\0002223 del 10/08/2018 con la quale il Gestore dell Infrastruttura ferroviaria Nazionale ha formulato alcune osservazioni riguardo al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il citato decreto ANSF n 4/2012; CONSIDERATO che le Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, emanate con il decreto ANSF n. del 2019, stabiliscono, al punto 4, che Alle reti funzionalmente isolate e ai gestori che effettuano servizio su di esse si applica il Regolamento per la Circolazione Ferroviaria in vigore emanato dall ANSF ; CONSIDERATA la necessità di procedere ad una revisione del citato Regolamento per la circolazione ferroviaria emanato con il decreto ANSF n 4/2012, al fine di tenere conto delle determinazioni in materia di sicurezza della circolazione nel frattempo emanate da ANSF, dei rilievi degli operatori ferroviari al riguardo pervenuti e considerate le conclusioni del gruppo di lavoro nominato con nota ANSF prot. 5312/2018 del 28/03/2018 in merito Pagina 3 di 5

alla necessità di apportare alcune modifiche al testo del Regolamento per la circolazione ferroviaria attualmente in vigore; CONSIDERATO che i suddetti principi generali e criteri fondamentali alla base delle norme che regolano la circolazione ferroviaria rivestono un carattere più generale ed esaustivo di quanto al momento normato in ambito europeo, in particolare dalla Specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'unione europea e che pertanto, nelle more della loro inclusione nel quadro normativo europeo, è necessario disciplinare tali principi e criteri con norme nazionali e mantenere in vigore le norme nazionali che già li disciplinano o recepiscono, al fine di non pregiudicare il livello di sicurezza raggiunto in ambito nazionale; VISTA la nota ANSF protocollo n.. del. 2019 con la quale il presente decreto è stato inviato in consultazione ai soggetti interessati in conformità all articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati a seguito della consultazione pubblica; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all Ing. Marco D Onofrio l incarico di Direttore di Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF, di seguito chiamata anche semplicemente Agenzia), per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109; RITENUTO necessario apportare le debite modifiche al Regolamento per la circolazione ferroviaria emanato con il decreto ANSF n 4/2012 del 9 agosto 2012 DECRETA: Articolo 1 Scopo e campo di applicazione 1. Scopo del presente decreto è apportare, ai sensi dell articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, alcune modifiche ai principi e ai criteri generali contenuti nel Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto dell Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012, al fine di tenere conto dei ritorni di esperienza nel frattempo pervenuti dagli Operatori ferroviari e delle determinazioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria nel frattempo assunte dall Agenzia. 2. I principi e criteri generali di sicurezza di cui al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria rimarranno in vigore fintanto che il quadro normativo europeo non avrà disciplinato principi e criteri generali che garantiscano almeno le medesime condizioni di sicurezza. 3. Il presente decreto si applica all'infrastruttura Ferroviaria Nazionale, incluse le infrastrutture regionali interconnesse, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani ed ai tratti di collegamento con le infrastrutture ferroviarie private utilizzate dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone per fini non commerciali. Pagina 4 di 5

Articolo 2 Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria 1. Al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria, emanato con il decreto dell Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012, sono apportate le modifiche di cui all Allegato A al presente decreto. 2. Il testo del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto dell Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012 coordinato con le modifiche di cui al comma precedente è riportato nell Allegato B al presente decreto. Articolo 3 Modalità di adeguamento ai principi del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria 1. Ciascun Gestore dell infrastruttura, Impresa ferroviaria, Operatore o Gestore del servizio operante sulle reti rientranti nel campo di applicazione, del presente decreto deve analizzare la propria parte di sistema e adottare e presentare a questa Agenzia, entro sei mesi dall entrata in vigore del presente decreto, un programma di eliminazione dai propri contesti operativi di tutte le situazioni non conformi al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria di cui al precedente articolo 2. 2. Per ogni situazione non conforme, nelle more della sua eliminazione, ciascun Gestore dell infrastruttura, Impresa ferroviaria, Operatore o Gestore del servizio deve individuare ed adottare, qualora non già in atto, previa idonea analisi del rischio e tenendo conto delle eventuali determinazioni dell Agenzia al riguardo, le misure mitigative necessarie a garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria. 3. Per le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario resta fermo quanto stabilito all art.3 del decreto ANSF n. /2019 del. 2019 Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti in attuazione dell articolo 2, comma 4 bis, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162; Articolo 4 Abrogazioni 1. L articolo 3 del decreto dell Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012 è abrogato. Articolo 5 Pubblicazione ed entrata in vigore Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell Agenzia (www.ansf.gov.it) ed entra immediatamente in vigore. IL DIRETTORE Ing. Marco D Onofrio Pagina 5 di 5