COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN Regione Autonoma Valle d Aosta REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23/2/998 Modificato da CO.RE.CO. prov. 84 del 25/02/999
Art. Art. 2 Art. 3 Art. 4 Criteri di determinazione della sanzione Concorso di violazioni e violazioni continuate Determinazione delle sanzioni Disposizioni finali e transitorie 2
Art. Criteri di determinazione della sanzione. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell agente, all opera da lui svolta per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali. 2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata: - del 0% se la violazione è stata commessa per un annualità di imposizione; - del 30% se la violazione è stata commessa per due annualità di imposizione; - del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione. 3. L aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 del decreto legislativo 8 dicembre 997, oppure in dipendenza di adesione all accertamento. 4. Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n 472/997). 5. La prima annualità di riferimento, ai fini dell applicazione del comma 2, è identificata nell anno 998. Art. 2 Concorso di violazioni e violazioni continuate. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, di cui all art. 2 del decreto legislativo 8 dicembre 997 n. 472, i criteri per l applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare sono i seguenti: a) se le violazioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 30%; b) se le violazioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%; c) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%; d) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dell 80%; e) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a d) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l aumento viene incrementata di un quinto. 2. Nel caso che le violazioni riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d imposta interessato. Specificatamente: a) se le violazioni riguardano due periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per,5; b) se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 00%, ovvero: sanzione base per 2; c) se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per 2,5; d) se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base per 3. 3
3. In caso di concorso di violazioni continuate negli anni si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni di cui all art., comma 2. Art. 3 Determinazione delle sanzioni. Denuncia omessa (ovvero presentazione della stessa in un momento successivo al 3/2 dell anno di insorgenza dell obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione, già sorto in periodi d imposta precedenti, sia stato in passato regolarmente adempiuto): - TOSAP, TARSU, ICIAP, ICI: sanzione non inferiore al 30%, con un minimo di 30.000; - Pubblicità e affissioni: sanzione non inferiore al 00%, con un minimo di 00.000. 2. Denuncia omessa (ovvero presentazione della stessa in momento successivo al 3/2 dell anno di insorgenza dell obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione, sia sorto per la prima volta nel periodo di imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, in precedenza, non sia mai stato adempiuto): - per tutti i tributi comunali: sanzione non inferiore al 50%, con un minimo di 50.000. 3. Denuncia tardiva, oltre 30 giorni, ma entro il 3/2 dell anno di insorgenza dell obbligo: - per tutti i tributi comunali: sanzione non inferiore al 25%, con un minimo di 20.000. 4. Denuncia tardiva, entro 30 giorni: - per tutti i tributi comunali: sanzione non inferiore al 00%, con un minimo di 00.000. 5. Denuncia infedele o incompleta, che incide sull ammontare dell imposta: - per tutti i tributi comunali: sanzione non inferiore al 60%. 6. Violazioni di natura formale, oppure denuncia infedele che non incide sull ammontare dell imposta: - Pubblicità e affissioni, TOSAP, ICIAP, ICI: sanzione di 00.000, per qualsiasi numero di errori formali; - TARSU: sanzione di 50.000, per qualsiasi numero di errori formali. 7. Incompleta o infedele compilazione di questionari: - Pubblicità e affissioni: sanzione non inferiore a 00.000; - TOSAP, TARSU, ICIAP, ICI: sanzione non inferiore a 200.000. 8. Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti: - Pubblicità e affissioni, TARSU: sanzione non inferiore a 00.000; - TOSAP, ICIAP, ICI: sanzione non inferiore a 400.000. Annullato con provvedimento CO.RE.CO n 84 del 25/2/99 4
9. Mancata restituzione di questionari entro 60 giorni dalla richiesta: - Pubblicità e affissioni: sanzione non inferiore a 00.000; - TARSU: sanzione non inferiore a 200.000; - TOSAP, ICIAP, ICI: sanzione non inferiore a 400.000. 0.Violazione di ogni altro adempimento: - Pubblicità e affissioni: sanzione non inferiore a 00.000; - TOSAP, ICIAP, ICI: sanzione non inferiore a 400.000.. Incompletezza dei dati identificativi nei moduli di versamento: - Pubblicità e affissioni: sanzione non inferiore a 00.000; - TOSAP, ICIAP, ICI: sanzione non inferiore a 250.000. Art. 4 Disposizioni finali e transitorie. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal gennaio 999. 2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dai decreti legislativi del 8 dicembre 997, n 47, 472 e 473 e successive modificazioni. annullato con provvedimento CO.RE.CO. n 84 del 25/2/99 5