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Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 41 Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale. Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce, all'interno del sistema regionale dell'apprendimento permanente, il particolare rilievo culturale e sociale delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nel contesto dell'apprendimento non formale. 2. Al fine di promuovere la centralità e il benessere della persona e la sua realizzazione personale, culturale e sociale, di favorire la partecipazione, l'integrazione e l'inclusione sociale, nonché l'esercizio di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, la Regione sostiene le attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nei limiti previsti dalla presente legge. Art. 2 (Soggetti e benefici) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale scopo. 2. I contributi di cui al comma 1, per le attività culturali e didattiche, possono essere utilizzati a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, nonché per l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi e visite di istruzione connessi con l'attività, per l'acquisto di libri, di riviste, di giornali e di altro materiale didattico. 3. Al fine di sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 ulteriori contributi, a titolo di concorso nelle spese di progettazione, per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali coerenti con le finalità della presente legge. 4. I contributi di cui al comma 3 sono commisurati al costo del progetto, e comunque in misura non eccedente a 1.500 euro. Art. 3 (Accesso alle attività) 1. L'iscrizione e la frequenza alle attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, di cui alla presente legge è libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli

associati, può essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformità ai relativi statuti e regolamenti associativi. 2. Per l'accesso alle attività non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Art. 4 (Contenuti delle attività) 1. Il programma delle attività è rivolto particolarmente al rafforzamento della formazione civica, sociale e culturale della persona, al fine di favorire il senso di appartenenza alla comunità e la costruzione di un progetto di vita consapevole che definisca la persona quale soggetto attivo nella società. Può altresì tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione delle varie identità linguistiche e culturali della Regione. 2. Il programma di cui al comma 1, può altresì favorire i rapporti di collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, educativi, ricreativi, dei servizi sociali e del volontariato. 3. Al termine dell'anno accademico o della attività culturale o didattica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono rilasciare un attestato di partecipazione che, in ogni caso, non può assumere valore legale. Art. 5 (Requisiti dei beneficiari dei contributi regionali) 1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) operare senza fini di lucro; b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale; c) essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto ; d) svolgere la propria attività da almeno un anno; e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia; f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere; g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva; h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati; i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.

2. La struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in sede di valutazione della domanda di ammissione al contributo. 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere f), g) e h), deve essere posseduto alla data di avvio delle attività finanziate. Art. 6 (Domanda di ammissione ai contributi regionali) 1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione di appositi bandi annuali. 2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, vanno presentate alla struttura regionale competente in materia di formazione e di istruzione e le relative attività sono finanziate tramite procedimento valutativo a sportello. Art. 7 (Criteri di riparto) 1. Per ciascun anno accademico i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono concessi: a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente; b) nella misura del 50 per cento, in base al numero degli associati nell'anno accademico precedente; c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nell'anno accademico precedente. Art. 8 (Regolamento) 1. Con regolamento regionale sono disciplinati, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità, comprensiva dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata, e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione. 2. Con regolamento regionale sono altresì disciplinati gli scaglioni relativi al valore dei programmi e dei progetti europei e internazionali di cui all'articolo 2, comma 3, nonché l'ammontare per ciascuno scaglione del contributo forfetario erogato per la partecipazione ad ogni singolo progetto. Art. 9 (Assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di favorire la sinergia delle attività culturali e didattiche dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione convoca annualmente l'assemblea delle Università della terza età e della libera età del Friuli Venezia Giulia, di seguito anche Assemblea. L'Assemblea ha il compito di verificare lo stato di attuazione delle attività, di dibattere le istanze provenienti dal territorio, nonché di esprimere proposte alla Giunta regionale. 2. All'Assemblea sono invitati i rappresentanti delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, presenti sul territorio regionale ed è convocata e presieduta dall'assessore regionale alla formazione e all'istruzione. 3. Possono partecipare altresì, su invito dell'assessore regionale alla formazione e all'istruzione, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile in ragione degli argomenti oggetto di dibattito. Art. 10 (Rendicontazione) 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal regolamento di cui all'articolo 8, il rendiconto nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli di rendicontazione previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato. Art. 11 (Controlli) 1. La Regione effettua il controllo amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi oggetto dei contributi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario. 2. Qualora, a seguito del controllo, l'amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità, o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, la revoca dei contributi concessi. Art. 12 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, nel contesto dell'apprendimento non formale degli adulti e degli anziani. 2. La Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le attività svolte e i contenuti trattati in occasione della Assemblea di cui all'articolo 9.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale. Art. 13 (Aiuti di Stato) 1. Le attività di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'unione europea. Art. 14 (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31 (Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età); b) l' articolo 131, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992); c) l' articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali); d) l' articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali); e) i commi da 14 a 20 dell' articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012); f) l' articolo 7, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); g) l' articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna); h) l' articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018); i) l' articolo 8, comma 33, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Art. 15 (Norme transitorie) 1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. Art. 16

(Norme finanziarie) 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 570.000 euro suddivisa in ragione di 285.000 euro per l'anno 2018 e 285.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede come di seguito indicato: a) mediante rimodulazione, per complessivi 340.000 euro suddivisi in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all' interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019; (S/5710) b) mediante storno, per complessivi 230.000 euro suddivisi in ragione di 115.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056). 3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/5056) Art. 17 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.