Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale. n. 67 dd. 20.04.2015



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Deliberazione n. 67 dd. 20.04.2015 Pagina 1 di 5 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Provincia di Trento Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 67 dd. 20.04.2015 OGGETTO: Contenzioso. Ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento depositato presso il Comune in data 11.02.2015 sub prot. n. 1115 (R.G. 93/15). Resistenza in giudizio. CIG Z521440C08 L anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala delle riunioni, è presente il Commissario straordinario prof. Severino Papaleoni, nominato, ai sensi dell art. 5, comma 1 della L.R. 24.06.2014, n. 3, con provvedimento della Giunta provinciale prot. n. S110/14/683541/8.4.3/63-14 dd. 22.12.2014. Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Deliberazione n. 67 dd. 20.04.2015 Pagina 2 di 5 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Preso atto che in data 11.02.2015 sub prot. n. 1115 è stato depositato presso il Comune di San Lorenzo Dorsino un ricorso avanti la Commissione Tributaria di I grado di Trento (R.G. 93/15); Ritenuto necessario e doveroso da parte di questa Amministrazione comunale procedere alla costituzione in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento, a norma dell art. 23 del D.Lgs. 546/1992, per resistere al ricorso sopra indicato, soprattutto al fine di far luce sul principio cui si è attenuto il Comune su indicazione della Provincia Autonoma di Trento in tutte le fattispecie analoghe a quella oggetto del ricorso, principio che è stato a lungo oggetto di contestazioni (si richiamano in proposito: ricorso in opposizione alla deliberazione della Giunta comunale 140/2012 dd. 28.11.2012, pervenuto in data 29.11.2012 sub prot. n. 7011, parere del Servizio Autonomie Locali della PAT dd. 11.01.2013, pervenuto in data 14.11.2013 sub prot. n. 270, parere del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 25.02.2013, pervenuto in pari data sub prot. n. 1454, deliberazione della Giunta comunale 27/2013 di non accoglimento del ricorso in opposizione citato, nota a firma di diversi censiti dd. giugno 2013, pervenuta in data 26.07.2013 sub prot. n. 4073, nota del Sindaco di risposta alla stessa dd. 20.08.2013 prot. n. 5051, parere del Difensore Civico del Comune dott. Diego Viviani dd. 29.10.2013, pervenuto in data 31.10.2013 sub prot. n. 6662, parere del Difensore Civico presso il Consiglio provinciale dott. Raffaello Sampaolesi pervenuto in data 07.02.2014 sub prot. n. 745, parere del Servizio Autonomie Locali della PAT dd. 14.08.2014, pervenuto in pari data sub prot. n. 4386); Richiamata la normativa provinciale istitutiva dell IM.I.S. L.P. 30.12.2014, n. 14 ed in particolare l art. 6, comma 1 che recita: Ai fini dell'applicazione dell'imis per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. ; Rilevato che, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e ss.mm., l ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante il dirigente dell ufficio tributi ovvero mediante l organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento statutario, in entrambi i casi con l assistenza tecnica di un difensore; Visto l art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L che attribuisce alla Giunta comunale tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e/o del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti; Preso atto che la materia delle liti non è fra quelle attribuite dall Ordinamento dei Comuni al Consiglio comunale, né tale competenza è stata integrata dallo Statuto comunale, per cui rientra nella competenza residuale della Giunta comunale; Considerato dunque che spetta alla Giunta comunale il potere di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco ora sostituito dal Commissario straordinario Signor Severino Papaleoni, al quale spetta altresì il potere di conferire mandato speciale al difensore; Visto il preventivo di parcella dello Studio Legale avv. Flavio Maria Bonazza, con sede

Deliberazione n. 67 dd. 20.04.2015 Pagina 3 di 5 legale a Trento (TN), in Piazza Mosna, n. 8, assunto a protocollo comunale n. 2767 dd. 15.04.2015, che quantifica le spese per la difesa tecnica in 1.725,00 oltre agli oneri assistenziali e fiscali (Cassa 4% ed I.V.A. 22%) per complessivi presunti 2.188,68; Ritenuto pertanto di autorizzare l avv. Flavio Maria Bonazza a stare in giudizio presso la Commissione Tributaria di I grado di Trento in rappresentanza dell Ente, con potere di controdedurre, presentare memorie, illustrare e partecipare all eventuale discussione in pubblica udienza; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per consentire di resistere in giudizio entro i termini previsti; Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l attestazione di copertura finanziaria della spesa; Visto il testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; Visto lo Statuto comunale; D E L I B E R A 1. di resistere, per le motivazioni in premessa esposte, nel giudizio promosso dinnanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento con ricorso depositato presso il Comune in data 11.02.2015 sub prot. n. 1115 (R.G. 93/15); 2. di incaricare l avv. Flavio Maria Bonazza con studio in Trento, Piazza Mosna, n. 8 della difesa tecnica nel giudizio instaurato dinnanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento di cui al punto 1., con ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere e depositare l atto di controdeduzioni, di proporre e sottoscrivere memorie integrative, di sottoscrivere e notificare istanze di esecuzione ed ogni altra istanza esecutiva anche ai fini del recupero delle spese legali, con potere di rinunciare agli atti ed accettare rinunce, di procedere alla trascrizione di ogni atto relativo al procedimento, transigere, conciliare, incassare e quietanzare, di partecipare in rappresentanza dell ente all udienza di trattazione del merito che verrà fissata dalla Commissione Tributaria; 3. di impegnare la spesa complessiva pari ad 2.188,68, comprensiva di oneri previdenziali e fiscali come da preventivo pervenuto in data 15.04.2015 sub prot n. 2767, all intervento 1010203 (cap. 300) del bilancio di previsione dell esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità, da corrispondere all avv. Flavio Maria Bonazza per l incarico di difesa tecnica; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

Deliberazione n. 67 dd. 20.04.2015 Pagina 4 di 5 Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui all art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare: - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Alla presente deliberazione sono uniti: - pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; - certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Deliberazione n. 67 dd. 20.04.2015 Pagina 5 di 5 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Commissario straordinario - prof. Severino Papaleoni -