Il 7 Programma Quadro: le regole di partecipazione
GLI SCHEMI DI FINANZIAMENTO
Gli schemi di finanziamento (1) Progetti collaborativi: consorzi transnazionali nuova conoscenza, processi, servizi tecnologia, prodotti, ampiezza, scopo ed organizzazione interna del progetto possono variare: Small or medium-scale research projects focused Large-scale integrating projects Reti di eccellenza programma congiunto (JPA) di organizzazioni che integrano le attività in un determinato campo cooperazione a lungo termine impegno formale per integrare le risorse
Gli schemi di finanziamento (2) Azioni di coordinamento e di supporto: attività di networking, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc. Progetti individuali (ERC) Formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori (Azioni Marie Curie) Ricerca a beneficio di gruppi specifici (in particolare PMI)
LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Le Regole di Partecipazione 5 capi: I. Disposizioni introduttive (art. 1 3) II. Partecipazione: condizioni minime (art. 4 12) procedure (art. 13 28) contributo comunitario (art. 29 38) III. Disseminazione, utilizzo, diritti di accesso: Foreground (art. 39 46) diritti di accesso al background e al foreground (art. 47 51) IV. Banca Europea degli Investimenti (art. 52) V. Entrata in vigore (art. 53)
Definizioni (1) Entità legale: ogni persona fisica/giuridica costituita in conformità al diritto nazionale, comunitario, internazionale dotata di personalità giuridica che eserciti diritti e sia soggetta ad obblighi Entità collegata: soggetto giuridico sotto il controllo diretto/indiretto di un partecipante o sotto lo stesso controllo cui è soggetto un partecipante Partecipante: soggetto giuridico che partecipa ad una azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Commissione Organizzazione di ricerca non-profit che ha come principale obiettivo la ricerca scientifica o tecnologica
Definizioni (2) Organizzazione Internazionale: organizzazione intergovernativa creata nell ambito del diritto pubblico internazionale (comprese le sue agenzie) Organizzazione internazionale di interesse europeo la cui maggioranza è composta da Stati Membri od Associati ed il cui principale obiettivo è la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica in Europa International Cooperation Partner Country : paese terzo che la Commissione classifica come paese a reddito basso, medio-basso, medio-alto Paese Associato: paese terzo parte di un accordo internazionale con la Commissione, in base al quale contribuisce finanziariamente a tutto od a parte del 7 PQ
Definizioni (3) Ente Pubblico: ogni entità legale definita come tale dal diritto nazionale e le organizzazioni internazionali PMI: micro, piccole e medie imprese che rispondono ai criteri della raccomandazione n. 2003/361/EC Work Programme : piano adottato dalla Commissione per l attuazione di un Programma Specifico Schemi di finanziamento: meccanismi per il finanziamento comunitario conformemente a quanto stabilito dall Annesso III del PQ
Definizioni (4) Esecutore di ricerca: entità legale che svolge attività di ricerca e sviluppo a favore di gruppi specifici Gruppi Specifici: beneficiari della ricerca per gruppi specifici Foreground (nel 6 PQ = Knowledge ): risultati (comprese le informazioni), proteggibili e non, generate dal progetto (copyright, design, brevetti, varietà vegetali o forme di protezione similari) Background (nel 6 PQ = Pre-existing know how ): le informazioni, necessarie per svolgere le attività di ricerca o per utilizzare i risultati del progetto detenute dai partecipanti prima dell entrata nel progetto compresi i relativi diritti di proprietà intellettuale, la cui protezione è stata richiesta prima dell entrata nel progetto
Condizioni minime Generali: Tre partecipanti indipendenti da tre differenti Stati Membri o Stati Associati Ulteriori condizioni possono essere indicate nei Programmi di Lavoro e nei Programmi Specifici (numero e tipologia dei partecipanti, ecc.) Specifiche: Frontier research actions (ERC): almeno una entità legale stabilita in uno Stato Membro o Associato Azioni di coordinamento/supporto e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori: almeno una entità legale Progetti collaborativi di ricerca con gli international cooperation partner countries : minimo 4 partecipanti di cui 2 negli SM/SA e 2 nei paesi INCO
Indipendenza Due entità legali sono indipendenti quando nessuna delle due è soggetta al controllo diretto o indiretto dell altra o entrambe sono soggette allo stesso controllo Il controllo è definito come: il controllo diretto o indiretto di più del 50% del valore nominale del capitale sociale o della maggioranza dei diritti di voto il controllo diretto o indiretto, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali Eccezione se due entità legali sono controllate dalla stessa società pubblica di investimenti, investitore istituzionale o società di capitale di rischio o se sono di proprietà/controllati dallo stesso organismo pubblico
Presentazione delle proposte La Commissione pubblica bandi per la presentazione di proposte, in accordo con quanto previsto dai Programmi Specifici ed i Programmi di Lavoro con l eccezione di: Azioni di coordinamento/supporto dove il beneficiario è identificato nel Programma Specifico o nel Programma di Lavoro Azioni di coordinamento/supporto per l acquisto di un bene o servizio da parte della Commissione Azioni di coordinamento/supporto per la nomina degli esperti indipendenti Altre azioni specificate dalle Regole Finanziarie o dalle relative Regole di Attuazione
Valutazione delle proposte Criteri di valutazione, di selezione e di aggiudicazione delle proposte sono stabiliti nelle Regole, nei Programmi Specifici e nei Programmi di Lavoro per Cooperation e Capacities : 1) eccellenza scientifica e/o tecnologica; 2) rilevanza rispetto agli obiettivi; 3) impatto potenziale (sviluppo, disseminazione ed utilizzo dei risultati); 4) qualità/efficienza dell attuazione/gestione per People : 1) e 2) come sopra; 3) qualità/capacità di attuazione dei richiedenti e potenziale per ulteriori progressi per Ideas : eccellenza La valutazione a una o a due fasi è effettuata da esperti indipendenti individuati e selezionati per mezzo di: bandi individuali bandi rivolti a agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese
Attuazione e contratti (1) I partecipanti sono responsabili, congiuntamente e solidalmente, delle attività scientifiche nei confronti della Commissione Se uno dei partecipanti non ottempera alle sue obbligazioni, gli altri partecipanti dovranno conformarsi al contratto senza ulteriore contributo comunitario Il grant agreement entra in vigore una volta sottoscritto dal coordinatore e dalla Commissione e si applica a tutti i partecipanti che aderiscono
Attuazione e contratti (2) I modelli di contratto: Stabiliscono i diritti e le obbligazioni dei partecipanti (compresi la presentazione dei rapporti e le cause di recesso e risoluzione) Identificano (se applicabile) quale parte del contributo comunitario è basato sul rimborso dei costi eleggibili, su lump sums o su flat rates Identificano quali cambiamenti all assetto del progetto richiedono l utilizzo di un competitive call Contengono disposizioni specifiche relative agli IPRs e l obbligo di presentare un piano per l uso e la disseminazione dei risultati
I consorzi (1) Consortium agreement, obbligatorio se non diversamente specificato nei bandi, contenente: organizzazione interna del consorzio distribuzione del contributo comunitario altre regole su disseminazione/uso degli IPRs composizione delle controversie interne, compresi gli abusi di potere
I consorzi (2) Il coordinatore: viene scelto dai partecipanti ed è identificato nel grant agreement monitora il rispetto degli obblighi assunti da parte dei partecipanti verifica che i partecipanti completino le formalità necessarie per aderire al contratto riceve e distribuisce il contributo comunitario tiene la contabilità ed informa la Commissione della distribuzione del contributo comunitario garantisce una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione
Modifiche del consorzio I partecipanti possono decidere di accogliere un nuovo partecipante o di escluderne uno in conformità con il consortium agreement Il nuovo partecipante deve aderire al grant agreement In casi specifici, il consorzio pubblica una competitive call, ne dà ampia diffusione, valutando, con esperti indipendenti, le offerte sulla base degli stessi criteri utilizzati per il progetto Le modifiche, associate ad altre modifiche, richiedono l approvazione scritta della Commissione
Ammissibilità al finanziamento Possono beneficiare del finanziamento: I soggetti giuridici stabiliti in uno Stato Membro o Paese Associato Le organizzazioni internazionali di interesse europeo I soggetti giuridici stabiliti in un International Cooperation Partner Country Organizzazioni internazionali, paesi terzi non associati o non ICPC : se previsto dal Programma Specifico o dal Programma di Lavoro se essenziale per l attuazione del progetto se previsto da un accordo bilaterale S&T tra la Commissione ed il Paese Terzo
Il contributo comunitario I Programmi di Lavoro ed i bandi specificano le forme di finanziamento: rimborso dei costi eleggibili Flat rate (compreso scale of unit costs ) Lump Sums combinazione delle tre forme Per i partecipanti degli ICPC possono optare per il finanziamento in forma di Lump Sum
Il rimborso dei costi eleggibili Basato sul concetto di co-finanziamento, di non-profit, tiene conto dei receipts I costi devono essere: reali sostenuti dal beneficiario nel corso del progetto determinati (e registrati nei bilanci) in base al sistema di contabilità dei beneficiari utilizzati al solo scopo di raggiungere gli obiettivi del progetto, coerentemente con i principi di economia, efficienza ed efficacia indicati nella stima totale del budget nell Annesso I al netto di costi non eleggibili (tasse indirette, diritti, interessi debitori, accantonamenti, costi relativi ai redditi da capitale, relativi ad altri progetti comunitari, debiti, spese eccessive, ecc.) Possibilità di utilizzare costi medi di personale se: certificati in base ad una metodologia approvata dalla Commissione conformi al sistema di contabilità non differenti in modo significativo dai costi reali
I costi eleggibili Sono composti da: costi diretti (attribuibili direttamente al progetto) costi indiretti (non attribuibili direttamente al progetto, ma sostenuti in relazione diretta con i costi diretti) Il rimborso dei costi si basa sui costi eleggibili diretti ed indiretti Il Grant Agreement può limitare il rimborso dei costi indiretti ad una percentuale massima dei costi diretti (esclusi i subcontraenti), in particolare per le Azioni di Coordinamento e Sostegno e le Azioni di Formazione e Sviluppo della Carriera dei ricercatori
I costi indiretti Per i costi indiretti i beneficiari possono: utilizzare i costi indiretti reali utilizzare un metodo semplificato di calcolo, a livello di entità legale, se la mancanza di contabilità analitica o l obbligo di utilizzare una contabilità cash-based non permettono una allocazione dei costi dettagliata optare per un flat rate del 20% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti) enti pubblici non-profit, istituti di istruzione secondari e superiori, organizzazioni di ricerca e PMI, se non in grado di identificare con certezza i costi indiretti reali, possono optare per un flat rate pari a: 60% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti), fino a tutto il 2009 40% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti), dal 2010 per azioni di coordinamento e supporto, percentuale massima è fissata al 7% dei costi diretti eleggibili (esclusi i subcontraenti)
Limiti di finanziamento Attività di ricerca e sviluppo tecnologico 50% dei costi eleggibili ad eccezione di: enti pubblici 75% istituti di istruzione secondari e superiori 75% organizzazioni di ricerca 75% PMI 75% Sicurezza 75% Attività di dimostrazione 50% dei costi eleggibili Management (compresi i certificati di audit ) ed altre attività (formazione, ecc.) 100% dei costi eleggibili Frontier research actions 100% Azioni di coordinamento/supporto 100% Azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori 100%
Rapporti ed audit Rapporti periodici devono essere presentati alla Commissione: costi eleggibili interessi generati dal pre-finanziamento Receipts esistenza del co-finanziamento certificato, richiesto se il contributo comunitario supera 375.000 : per singolo periodo o se cumulato in più periodi per progetti inferiori a due anni solo per il pagamento finale nel caso di enti pubblici, organizzazioni di ricerca ed istituti di istruzione primari e secondari, il certificato potrà essere rilasciato da un pubblico ufficiale competente
Reti di eccellenza Il Programma di Lavoro indicherà la forma di grant prevista per le Reti di Eccellenza Se Lump sum verrà calcolata: in base al numero dei ricercatori coinvolti ed alla durata del progetto sulla base di 23,500/anno/ricercatore La Lump sum verrà corrisposta: a scadenze periodiche in base alla valutazione dell attuazione progressiva del programma congiunto di attività: misurata sull integrazione delle risorse/capacità di ricerca basata su performance indicators negoziati dal consorzio e specificati nel contratto I Programmi di Lavoro stabiliscono il numero massimo di partecipanti ed il numero massimo di ricercatori da utilizzarsi come base per il calcolo della Lum Sum
Meccanismo di copertura dei rischi La responsabilità finanziaria dei partecipanti si limita a propri debiti In funzione del rischio legato al mancato recupero di importi dovuti, la Commissione: crea e gestisce un fondo di garanzia il contributo al fondo non sarà superiore al 5% del contributo comunitario e sarà restituito a fine progetto se gli interessi generati dal fondo non sono sufficienti, la Commissione dedurrà l 1% del contributo comunitario ad eccezione di: enti pubblici la cui partecipazione è garantita dagli Stati Membri e Associati istituti di istruzione secondari e superiori Il fondo è considerato garanzia sufficiente La Commissione effettua verifiche ex ante sulla solidità finanziaria: dei coordinatori dei partecipanti con contributo comunitario superiore a 500.000
Proprietà Intellettuale (1) Foreground : Titolarità è del partecipante che lo genera Titolarità congiunta (regime di default ) se generato congiuntamente e non è possibile identificare i contributi dei partecipanti I partecipanti devono definire un accordo sulla ripartizione i termini di esercizio In mancanza di accordo, ogni partecipante può concedere licenze non esclusive a terzi (senza diritto di sublicenza): informando preventivamente gli altri partecipanti garantendo un equo e ragionevole compenso
Proprietà Intellettuale (2) Trasferimento del Foreground a terzi è possibile: Notificandolo agli altri partecipanti (che possono opporsi) trasferendo gli obblighi (diritti di accesso, diffusione e uso) La Commissione può opporsi al trasferimento a terze parti in un Paese terzo: se mette a rischio la competitività europea per motivi etici
Proprietà Intellettuale (3) Protezione, uso, disseminazione, pubblicazione: Foreground suscettibile di applicazione industriale o commerciale deve essere protetto Titolare del foreground può trasferire l onere ad un altro partecipante o alla Commissione Foreground deve essere disseminato (non prima di una decisione sulla eventuale protezione) e utilizzato Notifica sulla disseminazione (compresa la pubblicazione) deve essere data agli altri partecipanti, non alla Commissione Pubblicazioni e domande di brevetto devono indicare il supporto finanziario ricevuto dalla Commissione
Proprietà Intellettuale (4) Diritti di Accesso: Devono essere garantiti se necessari per portare avanti il progetto o per utilizzare il proprio foreground I partecipanti definiscono liberamente il background necessario per il progetto Le richieste relative ai diritti di accesso devono avvenire per iscritto In principio il garantire diritti di accesso non comprende il diritto di concedere sublicenze Disposizioni speciali per determinate tipologie di azioni, quali Frontier research actions, ricerca a beneficio di gruppi specifici, sicurezza
Proprietà Intellettuale (5) Per l attuazione del progetto Per l utilizzo (sfruttamento + ulteriore ricerca) Diritti di accesso al Background Diritti di accesso al Foreground Si, se un partecipante ne ha bisogno per svolgere il proprio lavoro nel progetto (Art. 49.1-2 RdP; Art. II.33.1-2 ECGA) Royalty-free, se non diversamente concordato prima di aderire al grant agreement (Art. 49.2 RdP; Art. II.33.2 ECGA) Royalty-free (Art. 49.1 RdP; Art. II.33.1 ECGA) Si, se un partecipante ne ha bisogno per utilizzare il proprio foreground (Art. 50.1-2 RdP; Art. II.34.1-2 ECGA) Termine (per richiedere i diritti di accesso) Entro la fine del progetto (Art. 48.6 RdP; Art. II.32.4 ECGA) Entro 1 anno (se non diversamente concordato) dalla fine del progetto o dall uscita del partecipante (Art. 50.4 RdP; Art. II.34.4 ECGA)
Grazie per l attenzione riccardo.carelli@sapienza.it