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.. CITTA DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. ~ o f DEL 11 SET. 2015 P)-GCiETTO-:- APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE CIVILE E-- PENALE ~I SCIACCA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO PUBBLICA UTlLlTA'. L',IlU10 du~1l1iiar /))~' il glomo 4yJd.iI1' d~1 mé:se Jik~~ h"t( in Castelvetrano e nella Sala del le adunanze, :; i è liunil D, la Giunla Comunale convocata nelle foill1e di legg~ Prc.~iede l' Dd LlnDnzD i I Sig. --<A'-LLW.-Ln LO -loe<-"/j""c""e-"j...,.u'-"n'-'.-'io"'-'r -'E""'r'-!."=an!-'-t""e'--- nella sua qualit fl di -"'S'-"'IN~Du.A:::1C~O"--_ e sono n ::;p~ttlvamente rr~senti ~ assenti l seguenti sigg.: ERRANTE Felice Junior CALCARA Paolo STUPPIA Salvatore SHDITA Salvatore RJZZO Giuseppe MATTOZZT Mati Ide INZIRILLO Filippo - Sindaco pres )( )t )( )te asso )< > K Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa; il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R n. 48/91, modificata con L. R n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO CHE a norma dell'art. 54 del D L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; CHE l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell 'art 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; CHE l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990, modificato con art. 2 del 23/12/2013 n. 146, sugli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede che il Giudice possa applicare le pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.g.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste; CHE gli arti 186 e 187 del Codice della Strada, modificati della Legge 29/07/2010 n. 120 e l'introduzione dell'art. 186 Bis prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. L.g.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati; CHE l'art 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, CHE ai sensi della precitata normativa l'attività di pubblica utilità è svolta sulla base di apposita convenzione tra il Tribunale Civile e Penale di Sciacca nella persona del Presidente, appositamente delegato dal Ministro della Giustizia, e gli enti individuati dallo stesso Ministero quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli Enti ad Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti individuati dall'art. 54, del D. Lg.vo 274/2000; CONSIDERATO cqe il Tribunale di Sciacca ha predisposto uno schema di "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità" da stipulare con gli enti sopra individuati che diano la pro pri a

disponibilità ad ospitare soggetti condannati a scontare la pena prevista dall'art. 54 del D. Lvo 28 agosto 2000, n 274; Il rapporto di pubblica utilità cosi instaurato non costituisce rapporto di lavoro, e non spetta alcuna retribuzione per l'attività prestata; Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un tutor aziendale, il cui nominativo sarà debitamente comunicato al Tribunale di Sciacca; Per il condannato ospitato, in base alla convenzione, verrà predisposta una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del condannato; Questa Amministrazione così come previsto dall'art. 18 della L. 196/1997 assicura il soggetto ospitato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'inail nonché per la responsabilità civile presso la medesima compagnia assicurativa convenzionata con il Comune; VISTO lo schema di convenzione allegato "A" alla presente deliberazione; RITEN UTO opportuno di approvare lo schema di convenzione in parola in quanto viene perseguito il soddisfacimento di un interesse sociale proprio della collettività istituzionalmente rappresentata dal Comune; VISTO il vigente OREL con voti favorevoli unanimi; DELIBERA 1 DI APPROVARE per le motivazioni sopra addotte, che qui si intendo richiamate, lo schema di convenzione allegato "A", facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione qui approvata, 2. DI DEMANDARE al Responsabile del Personale l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione nonché al Responsabile dell' Settore di riferimento gli adempimenti per la realizzazione dell'attività di pubblica utilità; 3. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazj~~n0 I. E. 0.1 ;)l.;.ij~i Oè!l 'art. 12 11 comma della L R. n. 44/91.

AlI " A" TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTI. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 200 l. L'anno il giorno _ del mese di in Sciacca e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Andrea Genna, Presidente del Tribunale di Sciacca, giusta la delega di cui in premessa ed il comune di (che sarà di seguito chiamato semplicemente "Comune" ) in persona del Si ndaco,4w, Et-t I et- ER rei 1'./'1 t. Premesso Che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utili tà, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ~ che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e S4 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni ~ che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall' art. 4 bis, comma llett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria ~ che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dàlla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità ~

AlI. " A" che gli art1. ] 86 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze~ che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 200 l, emanato a nonna dell' art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali; che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione; che il Comune di tjlsrtl fli;y Fu /v \J rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo; Ciò detto, le parti suddette Convengono: Art. I Attività da svolgere 1. II Comune di CR>;.rf tvi r lv(lr..:j consente l'ospitalità in utilizzo per un numero massimo contemporaneo di n. ~ (~t ) persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità (di seguito indicati con "assegnati"), ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, affinché questi prestino presso l'ente la loro attività non retribuita in favore della collettività. 2. Detta attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, consiste in lavori da svolgere, dal lunedì al venerdì lavorativi di ciascuna settimana, a disposizione del Responsabile Settore Tecnico, con mansioni di operaio comune, aventi ad oggetto le prestazioni semplificativamente consistenti in cura e pulizia del verde pubblico (aiuole, parco, vivaio ecc..) raccolta rifiuti, spazzamento strade, cura e manutenzione della cartellonistica stradale e similari.

All. " A" Art.2 Modalità di svolgimento L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Art.3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni \. II Comune di C/!Srf=;L-Vf:v&1Qlr \) individua nel Responsa bile dell'utc e suoi eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. 2, L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati. Art. 4 Modalità di trattamento 1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme, e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli assegnati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. 2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. 3. il Comune si impegna altresì in termini che gli assegnati possano fruire del trattamento terapeutico e del1e misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. Art.5 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali 1. E' fatto divieto al Comune di CIIJ?ft:fV.,(..1!UA \Ì di corrispondere agli assegn~ti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 2. E' obb1igatoria ed è a carico dell'ente, por l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Ali. "A" Art.6 Relazione sul lavoro svolto I soggettl mcaricati ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell ' esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l'attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell'esecuzione penale ed al P.M.. Art. 7 Risoluzione della convenienza Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comp011are la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune. Art. 8 Durata della convenzione La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all ' altra parte almeno tre mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali. Per il Ministero della Giustizia Per il Comune di - -- - -- Dott. Andrea Genna - Presidente Il Sindaco del Tribunale di Sciacca