IL PERCORSO VERSO L AUTONOMIA SCOLASTICA Legge 59/97 (L. Bassanini) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
ART. 21 - L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio - La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. - ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche D.P.R. 233/98 Dimensionamento LEGGE 59/97 -L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. -L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. -Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Modifica del Titolo V della Costituzione Italiana decentramento amministrativo a Costituzione invariata introdotto in virtù della produzione legislativa del Ministro della Funzione pubblica On. Bassanini Prima D.lgs 112/98: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 POI Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".
D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Art.1 Art. 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. IL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA L autonomia funzionale è propria degli enti pubblici che si collocano in una posizione intermedia tra lo Stato e gli enti territoriali e che si caratterizzano per avere come elemento costitutivo la rappresentanza di specifici interessi Art. 3: Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. (Adesso il D.S. emana preliminarmente Atto d Indirizzo, L. 107/15) 5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione. Schema operativo DPR 275/99 Consiglio d istituto fornisce indirizzi generali (Può consultare CTS) Collegio docenti elabora il POF Consiglio d Istituto lo adotta (e svolge funzione di controllo) D.S. (organo di gestione) Coadiuvato da DSGA, Commissioni, F.S., docenti, esperti esterni, ecc. realizzano POF Necessarie: verifica periodica, rendicontazione, Bilancio sociale + PEC: Patto educativo di corresponsabilità (DPR 249/98)
Art. 4 Autonomia didattica Art. 5 Autonomia organizzativa Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo DM 234/00 Quote autonomia. Vd. art. 3 c. 5 D.M. 28 DICEMBRE 2005: ART.1 comma 4. Le istituzioni scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la quota di cui ai commi 2 e 3 (20% del Piano di studi): a) per confermare il piano ordinamentale degli studi; b) per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studio; c) per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l'insegnamento di esse dei docenti in servizio nell'istituto, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'istituto medesimo e secondo le norme dettate dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro. 5. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore al 20% del relativo monte orario annuale. 6. L'adozione, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
-D.P.R. 275/99 -D.M. 234 del 26/06/ 2000 --D.M. 28/12/2005 Le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche devono essere coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale L utilizzo della quota dell autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. 1) gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti 2) la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva!!! L'utilizzo della quota di autonomia determina la modifica dei contributi orari delle varie discipline coinvolte ai fini della costituzione degli organici. DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a) Gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio
ARRIVA LA L 107/15 La buona scuola Comma 3 L. 107/15 a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. L 107/15 art. 1 comma 1 Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca.e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
Alcuni strumenti e novità della L. 107/15 (utili, anche,per dare piena -? - attuazione al DPR 275/99) - L alternanza scuola-lavoro; -I Laboratori Territoriali per l occupabilità; -Il PSND; -Gli Ambiti territoriali e le Reti; -La stabilizzazione dei docenti; -Il Portale unico. - Il nuovo PTOF; -L organico dell autonomia; - Il Comitato di valutazione -I criteri per la valorizzazione della funzione docente (Bonus); -La carta del docente; -- La formazione come obbligatoria e strutturale;
Il PTOF Piano Triennale dell Offerta Formativa Dura tre anni (2016-18) ma si può rivedere all inizio di ogni a.s. entro la fine di ottobre Comma 14: Elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi [ ] definiti dal dirigente scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto. Alcuni strumenti per realizzare il PTOF:Piano Attività, Contrattazione d Istituto (FIS), Bilancio (Finanziamenti Stato, privati, ecc. Staff, Commissioni, F:S.. Rapporti con Enti, Accordi, Organico del potenziamento, Ecc.ecc. Documento autoportante: contiene dagli obiettivi generali all indicazione del fabbisogno di posti per il pers. ATA D.I. 44/01 Art. 1 comma 2 Il Programma Annuale (P.A.) è il documento contabile più importante della scuola. Esso è l interfaccia del POF È pubblicato nel sito della scuola e nel Portale unico
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. L Organico dell Autonomia 28. Le scuole secondarie di secondo grado possono attivare insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita' 31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attivita' di cui al comma 28. 7. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: lett. a f. Organizzazione del lavoro dell Org. Autonomia 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia
60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, di enti pubblici e locali..- per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, b) riqualificazione di giovani non occupati; ecc. 66. A decorrere dall'anno Gli Ambiti Territoriali scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione. 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti ; b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali Il concorso 114. Il Miur bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente 117. Il personale docente in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del T.U. della scuola, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor
Il Bonus docente 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. La Carta del docente 131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. 124 la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. 136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola. Inoltre: finanziamenti per interventi su edilizia scolastica (sicurezza e innovazione energetica) Stabilizzazione supplenti
Il nuovo Comitato per la valutazionedei docenti Anno di prova e formazione: leggere il D.M. 850/15 129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del T.U. e' sostituito dal seguente...in sintesi, il CVD: 1) dura in carica tre anni; 2) È composto da : tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e Le Leggi: un dirigenti tecnici. limite o una 3. Ha le seguenti funzioni principali: risorsa???!!!! a) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti. b) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 3 docenti e dal docente tutor.