L AUTONOMIA SCOLASTICA. proteo fare sapere
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- Amedeo Cappelletti
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1 L AUTONOMIA SCOLASTICA
2 La Legge E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. VIVERE LA NORMA COME RISORSA NON COME LIMITE ALL AZIONE Occorre partire sempre dalla Costituzione, che è il supremo patto regolativo tra gli Italiani Nello Stato costituzionale l ordinamento vive non solo di norme, ma anche di apparati finalizzati alla garanzia di diritti fondamentali. In tema di istruzione, poi, la salvaguardia di tale dimensione è imposta da valori costituzionali incomprimibili (massima estratta da una sentenza della Corte Costituzionale) Significa: partire da un approccio giuridico all interpretazione della norma, ma non restarne prigionieri, perché debbono essere costestualmente utilizzate altre chiavi di lettura, di natura psicopedagogica e sociologica.
3 L autonomia scolastica DPR 275/99 L autonomia come risorsa: nel quadro dell autonomia si può fare tutto ciò che non è espressamente vietato. E necessario però aver chiaro quali sono gli obiettivi da perseguire e i possibili esiti. Cosa non ha funzionato fino ad oggi?
4 LEGGE 59/15 MARZO 1997 Il 15 marzo 1997, sotto il primo Governo Prodi, viene varata la legge 59. Si tratta di una legge delega per il Conferimento di funzioni e compiti a Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa. Prende avvio, con questa legge, una stagione di riforme della Pubblica Amministrazione, caratterizzata dalle cosiddette leggi Bassanini, dal nome del ministro della funzione pubblica, che ha ricoperto tale carica per tutta la XIII legislatura (9 maggio marzo 2001 ), con la sola interruzione di un anno nel primo governo D'Alema. L'intento del legislatore è quello di trasferire il maggior numero di funzioni e compiti agli enti periferici, a Costituzione invariata, attribuendo a regioni ed enti locali quelle funzioni e quei compiti fino ad allora esercitati dall'amministrazione centrale e periferica dello Stato.
5 ARTICOLO 21 LEGGE 59/97 sull autonomia scolastica Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica in materia di gestione del servizio di istruzione, man mano che raggiungono i requisiti dimensionali. Lo Stato assegna alle istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico, suddivisa in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa (Legge 440/97) Le istituzioni scolastiche hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. Ai capi d'istituto viene conferita la qualifica dirigenziale
6 L autonomia scolastica, introdotta dalla L. 59/97, diventa operativa con il d.p.r. 275/99. Le scuole hanno nuove opportunità quali: Autonomia organizzativa (orario, tempi didattica, flessibilità del curricolo, articolazione modulare delle lezioni, ecc.; La progettazione dell offerta formativa (PTOF); Costruzione del curricolo obbligatorio, tenuto conto della quota nazionale delle discipline, degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici stabiliti dallo Stato; Ampliamento offerta formativa; La formazione e l aggiornamento culturale e professionale del personale; La sperimentazione, ricerca e innovazione; Costituzione di reti di scuole finalizzate alla sperimentazione, alla documentazione, all aggiornamento del personale; Attribuzione di funzioni amministrative ed economiche in precedenza riservate all amministrazione centrale e periferica.
7 DECRETO Legislativo 112/1998 Decentramento di funzioni a regioni ed enti locali Fra il 1997 e il 1998 (ancora sotto il primo governo Prodi e sempre con Franco Bassanini ministro della funzione pubblica) vengono varati 5 decreti legislativi attuativi della legge delega 59/97. Fra questi il più importante è il Dlgs. 112 del 31 marzo 1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Si tratta del più importante trasferimento di poteri a Regioni e Enti Locali, prima della Riforma costituzionale del Titolo V. Il Capo 3 del Titolo IV del decreto riguarda l' Istruzione con conferimenti di compiti a Regioni, Province e Comuni.
8 DECRETO Legislativo 112/1998 Le principali funzioni amministrative delegate alle regioni : la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; la programmazione della rete scolastica; la determinazione del calendario scolastico; i contributi alle scuole non statali.
9 Incentivare la programmazione territoriale Competenze ai sensi del decreto legislativo 112/98 Competenze delle Province e dei Comuni art. 139 l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche
10 Incentivare la programmazione territoriale Competenze ai sensi del decreto legislativo 112/98 Competenze delle Province e dei Comuni art. 139 Attribuzione ai comuni di funzioni concernenti: educazione degli adulti orientamento scolastico e professionale pari opportunità di istruzione continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola prevenzione della dispersione scolastica educazione alla salute
11 La riforma costituzionale del 2001 (Legge n. 3): l'entrata in vigore del nuovo Titolo V Nel 2001, al termine della legislatura, sotto il secondo governo di Giuliano Amato, il parlamento vara la riforma del Titolo V della Costituzione, entrata in vigore con la legge n. 3 confermata il 18/10/2001, dopo la consultazione referendaria.
12 Art. 114 art.114 Titolo V 2001 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
13 La scuola nel Titolo V Titolo V 1948 La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,. -istruzione artigiana e professionale -e assistenza scolastica Titolo V La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 2. Alla legislazione esclusiva dello Stato competono: i livelli essenziali delle prestazioni (lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale le norme generali sull'istruzione e i principi fondamentali 3. Alla legislazione concorrente compete l'istruzione - salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche - con esclusione dell' istruzione e formazione professionale 4. Alla legislazione della Regione compete ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
14 Le norme generali di competenza dello Stato Le norme generali riguardano: la ripartizione in cicli, la durata dei corsi di studio, la suddivisione degli indirizzi, l'orario e la sua ripartizione fra quota nazionale e quota locale, la suddivisione fra discipline fondamentali ed opzionali, i titoli di studio, la valutazione del sistema dell' istruzione, lo stato giuridico del personale docente e dirigente. La legislazione statale deve armonizzarsi con gli art. 33 e 34 della Costituzione.
15 REGOLAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA (d.p.r. 275/99) CAP. 1 SCOPO DELL AUTONOMIA art.1-2: L autonomia delle istituzioni scolastiche non è da intendersi come un FINE, ma quale MEZZO per garantire, attraverso interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, il SUCCESSO FORMATIVO dei soggetti che ad esse si rivolgono. L autonomia si applica, a partire dal 1/sett/2000 a tutte le istituzioni scolastiche statali e non. CAP. 2 PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA art. 3 DPR 275/99 (Riscritto dalla legge 107/2015)
16 Il nuovo art. 3 DPR 275/99 1. «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa) Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti». proteofaresapere - antonio bettoni 16
17 L autonomia scolastica costituisce la più importante riforma scolastica degli ultimi venti anni, perché disegna sul piano giuridico una scuola non più dipendente dal centralismo burocratico. Con la riforma del Titolo V della Costituzione (2001) l autonomia scolastica ha assunto il rango costituzionale.
18 Importanti aspetti dell autonomia: Autonomia funzionale, cioè assunzione da parte delle scuole di funzioni già in possesso dell Amministrazione centrale quali: cura della carriera scolastica, contratti, amministrazione e gestione finanziaria. Ma il cuore dell autonomia è l autonomia didattica e l autonomia organizzativa, cioè l organizzazione e predisposizione dell offerta formativa
19 FINALITA DELL AUTONOMIA ORGANIZZATIVA FINALITA EFFICIENZA nell uso di risorse materiali, finanziarie, umane e temporali ; EFFICACIA nel raggiungimento degli obiettivi generali del processo di formazione e degli obiettivi specifici del processo di apprendimento FLESSIBILITÀ Oraria della lezione, nell articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline Organizzativa: creare classi aperte /aggregare gli alunni sulla base di obiettivi formativi e di apprendimento, di interessi e bisogni degli alunni; Impiego flessibile delle risorse umane Metodologica:, miglior utilizzo delle risorse e delle strutture ampliamenti dell OF,
20 RETI DI SCUOLE Le scuole potranno organizzarsi in rete per realizzare progetti usufruendo, così, di maggiori risorse economiche e della possibilità di organizzare interventi educativi di maggior impatto nel territorio Esempi: attività didattiche, di ricerca e di sperimentazione attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico attività amministrativa e contabile acquisto di beni e servizi scambio temporaneo di docenti altre attività coerenti con le finalità dell offerta formativa
21 Le reti (legge 107/2015- commi 70-72) Gli USR promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete». Gli accordi di rete individuano: A. i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle norme sicurezza, non discriminazione, assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione; B. i piani di formazione del personale scolastico; C. le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; D. le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte. proteofaresapere - antonio bettoni 21
22 AUTONOMIA DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO Le Istituzioni Scolastiche, singolarmente o in rete, realizzano attività di ricerca e sperimentazione riguardo: Gli aspetti progettuali e valutativi La formazione e aggiornamento del personale scolastico. L innovazione metodologica e didattica La diffusione delle informazioni, delle esperienze e del materiale didattico
23 IL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA Strumento fondamentale dell Autonomia è il Piano Triennale dell Offerta Formativa (P.T.O.F.) Documento della identità culturale delle singole scuole, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. IL PTOF è coerente con Obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio determinati a livello nazionale; riflette le esigenze della realtà locale e del suo contesto culturale, economico e sociale; tiene conto della programmazione territoriale dell offerta formativa (PTOF)
24 IL PTOF triennale Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136
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