L ISCRIZIONE DEI QUINDICENNI
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- Bartolommeo Venturi
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1 L ISCRIZIONE DEI QUINDICENNI GLI ACCORDI E LE POLITICHE REGIONALI DI ACCOGLIENZA DEI QUINDICENNI NEI CPIA Roma, 9 maggio 2016
2 IL RICHIAMO ALLA NORMA DPR 263/12 art. 3 c. 2 Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
3 L ACCORDO TERRITORIALE Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale per la Lombardia hanno elaborato un accordo territoriale per i quindicenni, in data 30 gennaio 2015.
4 LA LETTURA DELL ACCORDO ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Milano, 30 gennaio 2015
5 PERCHÉ I QUINDICENNI L accordo nasce dalla necessità di: prevenire il fenomeno dell abbandono da parte di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica; creare condizioni favorevoli all apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso didattico; promuovere l autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.
6 Art. 1 (Oggetto) Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono essere iscritti e frequentare i CPIA nel percorso di primo livello - primo periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, nel caso si trovino nelle seguenti situazioni: seguano le attività didattiche nell istituto secondario di primo grado con frequenza irregolare; dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari; abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al regolamento di istituto; siano venuti meno al Patto di corresponsabilità sottoscritto.
7 Art. 2 ( PROCEDURE) - 1 Il singolo CPIA definisce con le Scuole Secondarie di I grado del territorio di competenza, protocolli operativi finalizzati a istituire collaborazione nel governo della carriera scolastica degli studenti quindicenni di cui al precedente articolo, che conduca verso il successo formativo, in accordo con le famiglie o con chi detiene la potestà genitoriale.
8 Art. 2 ( PROCEDURE) - 2 È a carico dell istituto secondario di primo grado la segnalazione del caso e la documentazione che motiva la proposta di iscrizione al CPIA, previa condivisione con le famiglie degli studenti quindicenni. La citata documentazione per la scelta di iscrizione di quindicenni ad un istituto di pari grado ma di diverso ordinamento (CPIA) dovrà essere argomentata anche segnalando le specifiche caratteristiche dell offerta formativa di Istruzione degli Adulti, particolarmente utili alla crescita culturale e professionale del quindicenne.
9 Art. 2 ( PROCEDURE) - 3 La richiesta di iscrizione al CPIA del quindicenne e la documentazione pervenuta al CPIA dall istituto secondario di I grado verranno considerate dalla Commissione di cui all art. 5 del DPR 263 del 29 ottobre La Commissione potrà essere allo scopo integrata dal personale docente del consiglio di classe di provenienza dello studente.
10 Art. 2 ( PROCEDURE) - 4 Il riconoscimento dei crediti in ingresso e la conseguente valutazione delle potenzialità di apprendimento condurranno la Commissione alla stesura del Piano Personalizzato dello studente e dell assegnazione ad un Gruppo di livello per la frequenza al percorso di I livello, I periodo didattico presso il CPIA.
11 Art. 2 ( PROCEDURE) - 5 Qualora sussistano documentate argomentazioni pedagogiche e a fronte di specifico accordo con l istituto secondario di I grado (CPIA), gli enti accreditati alla formazione da Regione Lombardia che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale potranno iscrivere in tali percorsi ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media, ferma restando la competenza dei CPIA in materia di rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
12 Art. 2 ( PROCEDURE) - 6 I genitori degli studenti quindicenni o di coloro che esercitano la potestà genitoriale sono coinvolti in tutte le fasi dell iscrizione o del trasferimento e sottoscrivono tutti i documenti didattici di cui al precedente comma. La mancata sottoscrizione implica l impossibilità di iscrizione al CPIA.
13 ART.3 (ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE) Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti accreditati da Regione Lombardia alla formazione, dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014 Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2014/2015.
14 ART. 4 ( COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI) USR Lombardia e Regione Lombardia assicurano azioni di sistema per il supporto alle reti territoriali di servizio dei CPIA per: stabilire organici raccordi tra i CPIA e gli Enti Accreditati che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dei singoli territori, effettuare monitoraggio quantitativo e qualitativo dei 15enni iscritti o trasferiti da istituti comprensivi a CPIA.
15 DOPO L ACCORDO Successive all'accordo, nella Circolare n. 1 delle iscrizioni al CPIA, sono fornite ulteriori indicazioni: - quindicenni sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile - minori stranieri non accompagnati.
16 DOPO L ACCORDO Riferimenti normativi sono da ricercare: DM 139/07 nelle norme in materia di obbligo di istruzione D.Lgs. 76/05 art 4 Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
17 OLTRE L ACCORDO D.Lgs. 76/05 art 4 Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni 1- (...) realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurar la piena realizzazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione ( ) 2. nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro.
18 OLTRE L ACCORDO D.Lgs. 76/05 art 4 Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni 2. nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di I grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del II ciclo ed i servizi territoriali previste dalle Regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi
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20 LE CRITICITÀ Anagrafica per i CPIA Gestione dei quindicenni iscritti al CPIA
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