ESAME DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE PERCORSI DI
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1 ESAME DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE PERCORSI DI IeFP DELLA REGIONE LOMBARDIA Disposizioni applicative per l anno scolastico e formativo DDUO n.12550/2013 Approvazione delle indicazioni regionali per l offerta formativa dei percorsi d istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (Art.22 LR n.19/07) : condizioni di ammissione all esame, per il conseguimento delle certificazioni finali e di attribuzione del credito formativo; fisionomia e validità della Commissione; tipologia delle prove e punteggi; esami e certificazioni finali Per conseguire le certificazioni finali è necessario sostenere tutte le prove e superare l esame conclusivo del sistema di IeFP. La certificazione avviene attraverso: la proclamazione collegiale di idoneità, al termine delle prove dell esame, in sede di relativo scrutinio e con formalizzazione su verbale; tramite rilascio di specifico Attestato di Qualifica o Diploma Professionale. a) requisiti di ammissione degli allievi ed attribuzione del credito formativo d esame allievi interni Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e Diploma Professionali e abbiano concluso il percorso con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva dell ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi. Possono essere ammessi altresì gli allievi: I. che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni famigliari, provvedimenti restrittivi dell Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi; II. che hanno frequentato regolarmente nell anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell anno di riferimento; III. con cittadinanza non italiana privi del Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione, purché precedentemente ammessi alla frequenza del percorso almeno nell ultima annualità sotto la responsabilità dell équipe dei docenti formatori e dell Istituzione, sulla base della valutazione dei titoli e/o, nelle modalità stabilite dalle Istituzioni stesse, dei livelli di conoscenza e competenza posseduti dagli allievi. Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall equipe dei docenti
2 formatori del percorso frequentato, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni e dei crediti formativi, delle acquisizioni realizzate dall allievo in contesti non formali ed informali e come documentate del Portfolio delle competenze personali; l attestazione formale di raggiungimento degli esiti si traduce in un giudizio di ammissione e in un credito formativo complessivo determinato, anche in considerazione della progressione negli apprendimenti, della motivazione e dell impegno dell allievo, in un punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti su 100. La determinazione del credito formativo d esame avviene secondo criteri e modalità preventivamente definiti dalle Istituzioni nell ambito del P.O.F. e degli specifici P.F. Gli allievi di cui al precedente punto II) sono ammessi e partecipano agli esami nella modalità di aggregati, di cui alle specifiche disposizioni regionali. La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferiscono non alle singole annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto nell intera durata del percorso, ossia direttamente alle competenze acquisite. Gli allievi con disabilità certificata per i quali è stato definito un percorso individualizzato e che non hanno raggiunto il livello minimo in tutte le competenze di cui agli OSA, possono comunque partecipare alle prove assegnate al gruppo di allievi di appartenenza, senza che ciò comporti titolo per l acquisizione della Qualifica o Diploma. Al termine delle operazioni d esame, a tali allievi è rilasciato un Attestato di competenze relativo alle acquisizioni maturate durante il percorso e validate in sede di scrutinio. allievi esterni Ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007, all art. 20, comma 4, fermo restando l assolvimento del diritto-dovere, i candidati esterni possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale. Requisiti: possesso della certificazione finale relativa al ciclo di Istruzione o percorso precedente; possesso di una età non inferiore ai 18 anni, corrispondente a quella minima prevista per l assolvimento del DDIF, ossia ai 12 anni di frequenza di un percorso del sistema di istruzione o formazione, compresa la modalità dell apprendistato. Non possono sostenere l esame conclusivo dei percorsi di IeFP in qualità di candidati esterni gli allievi che risultano iscritti ad altro percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, ovvero che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell anno formativo in cui viene effettuato l esame. ammissione alle prove di Diploma Professionale Per l ammissione alle prove finali di Diploma Professionale, oltre alla condizioni previste per i candidati all esame di Qualifica, è necessario il possesso di una Qualifica di IeFP o di Istruzione coerente dal punto di vista del core delle competenze di profilo formativoprofessionale. b) fisionomia e validità della Commissione costituzione, composizione e requisiti dei Commissari
3 L esame conclusivo dei percorsi di Qualifica e Diploma Professionale è gestito da una Commissione composta da un Presidente esterno e da tre membri formatori interni dell Istituzione per un totale di quattro persone e costituita, di norma, in relazione ad un solo gruppo classe e relativo percorso di Qualifica o Diploma. Non possono essere costituite in nessun caso Commissioni di tre persone (due Commissari più un Presidente). La Regione definisce i requisiti professionali dei Presidenti e le modalità di nomina degli stessi, sulla base di appositi elenchi. membri aggregati, osservatori ed esperti di settore Laddove fosse richiesto un contributo specifico di professionalità non rinvenibili nell ambito delle risorse della Commissione, esclusivamente in relazione alla fase della correzione di parti specifiche della prova dell area di base e, solo in casi specifici e circoscritti, al presidio del colloquio e/o della prova professionale, la Commissione può avvalersi, in qualità di aggregati, di ulteriori risorse di docenti formatori anche non facenti parte dell équipe del percorso; i docenti formatori aggregati non sono equiparati ai Commissari e non partecipano alla valutazione di scrutinio finale. Su disposizione della Regione le Commissioni possono essere integrate con la presenza di esperti dei profili professionali caratterizzanti i percorsi. L eventuale apporto valutativo degli esperti del mondo del lavoro è definito dalla Regione in relazione alla coerenza delle prove professionali e dei loro risultati con lo standard regionale di riferimento. Possono partecipare altresì, in veste esclusiva di osservatori esterni, esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema. c) prove d esame L esame si svolge su tre prove - culturale di base, professionale e colloquio - predisposte dalle Commissioni, sulla base dei criteri e degli elementi di standardizzazione definiti dalla Regione. Le prove culturale di base e professionale sono: definite con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica ed il Diploma Professionale regionale; diversificate tra gli esami dei percorsi triennali, di quarto anno e in apprendistato. I risultati complessivi specifici delle prove dell esame costituiscono elemento per il monitoraggio e la valutazione di sistema. prova professionale ha l obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli O.S.A. tecnico professionali costituenti il core della professionalità di riferimento; è predisposta dalle Istituzioni sulla base di indicazioni ed elementi standard forniti a livello regionale. prova culturale di base ha l obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli OSA culturali di base di riferimento;
4 è centralizzata e direttamente predisposta dalla Regione. colloquio orale: ha l obiettivo di verificare il raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all accertamento di dimensioni di competenza degli OSA culturali di base e/o tecnico professionali comuni e trasversali e del progetto di vita e personale dell allievo. d) punteggi complessivi II totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell esame è pari a 100 massimo, secondo la seguente declinazione: credito formativo di ammissione: min. punti 18 - max punti 30; prova professionale: max punti 35; prova centralizzata: max punti 25; colloquio: max punti 10. Il punteggio minimo per il superamento dell esame ed il conseguimento dell idoneità è di 60 punti su 100.
5 Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti e in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia complessiva del candidato.
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