La legislazione scolastica dell integrazione
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- Giuliana Giglio
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1 La legislazione scolastica dell integrazione L integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile, e proprio per questo non può adagiarsi su pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell integrazione trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici. Fonte: Linee guida integrazione scolastica
2 LEGISLAZIONE SPECIALE SOSTEGNO Principi generali di normativa scolastica La normativa sull integrazione La sent. C. Cost. 215/87 La Circolare 262/88 La legge 104/92 Il titolo V della Costituzione
3 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE Giannarelli, Compendio AA.VV., Repertorio Daniele, La pubblica istruzione Le Monnier Tecnodid Giuffrè RIVISTE: Informatore scolastico; La tecnica della scuola; Notizie della scuola; Siti internet: istruzione.it; edscuola.it; indire.it; superabile.it; integrazionescolastica.it
4 NORMATIVA SCOLASTCA I PRINCIPI LE FONTI Costituzione Leggi (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi) Leggi regionali Regolamenti (ordinanze, decreti, ecc.) Contratti collettivi PRINCIPI DI GERARCHIA E DI COMPETENZA
5 ALTRI PRINCIPI GENERALI INTERPRETAZIONE: autentica giurisprudenziale dottrinale burocratica (circolari, note, FAQ) ABROGAZIONE: - espressa - tacita: 1) per incompatibilità 2) per nuova regolamentazione dell intera materia
6 Normativa scolastica sull integrazione Costituzione Leggi ordinarie Regolamenti Circolari Contratto collettivo Accordi di programma Sent. C. Cost. 215/87 L. 104/92 - D. Lgs. 297/94 (T.U.P.I.) D.P.R (atto di indirizzo e coordinamento sui compiti delle ASL) D.I ( accordi programma) C.M n. 262 CCNL vigente
7 La scuola nella Costituzione Art. 33: LA REPUBBLICA: - norme generali sull istruzione; - istituisce scuole; - scuole non statali > equipollenza L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. É prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
8 La scuola nella Costituzione Art. 34: - Scuola aperta a tutti - istruzione inferiore di almeno 8 a. obbligatoria e gratuita La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
9 Art. 38 Cost. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato
10 ALTRI PRINCIPI COSTITUZIONALI Art. 2: principio solidaristico Art. 3: Principio di uguaglianza formale e sostanziale Art. 4: Diritto - dovere di svolgere un attività / funzione nella società Art. 30: Diritto dovere dei genitori di educare i figli Art. 31: La R. agevola l adempimento dei compiti della famiglia
11 La legge Cost. n. 3/2001 Modifiche al Titolo V della Cost. PRINCIPI FEDERALISTI: Art. 114: la repubblica è costituita da: STATO REGIONI Comuni ART. 117: Competenza legislativa: -- esclusiva della Regione concorrente esclusiva dello Stato
12 Art.117 della Costituzione "Art La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; omissis. n) norme generali sull'istruzione; Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (omissis) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. (Omissis)".
13 ART. 117 D.D.L. costituzionale «Riforma Senato» Competenza esclusiva Stato disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; Potestà legislativa delle Regioni salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio
14 La legislazione ordinaria 1971: legge n. 118 «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica» 1977: legge 517 «sono previste forme di integrazione e di sostegno da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, in possesso di particolari titoli di specializzazione» 1992: legge 104
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