A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio
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- Elisabetta Aurora Carnevale
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1 A.A. 2015/2016 Avv. Giuseppe Strangio
2 L ordinamento giuridico Costituisce un insieme di norme giuridiche dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia da un punto di vista dei rapporti che instaura, che dell organizzazione che adotta.
3 Le norme giuridiche Vincolanti Generali Astratte Nuove Esteriori Coercitive Positive
4 Le Fonti del Diritto Sono tutti gli atti o i fatti da cui traggono origine le norme giuridiche. Fonti di produzione Fonti sulla produzione Fonti di cognizione
5 I Testi Unici Sono gli atti che raccolgono e coordinano disposizioni originariamente comprese in atti diversi, per semplificare il quadro normativo. Possono essere: Normativi Compilativi
6 La Costituzione della Repubblica Contiene le norme e i principi fondamentali che regolano l organizzazione e il funzionamento dello Stato. Si distingue in: Formale Materiale
7 Ottriata Votata Rigida Flessibile Breve Lunga Scritta Non scritta Tipi di Costituzione
8 Le Leggi costituzionali o di revisione Sono quelle previste dall art. 138 Cost. che incidono sul testo costituzionale modificandolo, abrogandolo o sostituendo le disposizioni in esso contenute. I Limiti alla revisione costituzionale Espressi (vedi art. 139 Cost.) Impliciti (diritti inviolabili, unità della Repubblica ecc.)
9 Le leggi ordinarie Atto tipico del Parlamento Fonte del diritto per eccellenza (per quantità e per storia) Espressione della funzione Legislativa che spetta alle Camere (art. 70 Cost.)
10 I diversi significati del termine Legge In senso formale In senso materiale La riserva di Legge Assoluta Relativa Costituzionale
11 Gli atti aventi Forza di Legge Sono gli atti normativi che, pur non essendo del Parlamento, hanno la stessa efficacia della Legge Ha Forza di Legge un atto normativo che può: Abrogare o modificare una Legge Resistere dall essere modificato da fonti di grado inferiore
12 I Decreti Legislativi o Delegati Sono emanati dal Governo sulla base di una Legge delega del Parlamento, secondo i limiti fissati dall art. 76 Cost.: Determinazione dei principi e criteri direttivi Limiti di tempo Oggetto definito
13 I Decreti Legge Sono approvati dal Governo ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono fin dall inizio. Secondo l art. 77 Cost., occorre che vi siano: Casi straordinari di necessità ed urgenza
14 Il Referendum E il più importante istituto di democrazia diretta Costituzionale (art. 138 Cost.) Abrogativo (art. 75 Cost.)
15 Le Fonti regionali Gli Statuti delle 5 Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Valle d Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) secondo l art. 116 Cost. Gli Statuti delle altre Regioni, varati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, con due distinte votazioni a distanza di almeno due mesi (L. Cost. n. 1/1999). E possibile che entro tre mesi si chieda referendum confermativo.
16 Le Fonti regionali Le Leggi regionali. Secondo l art. 117 Cost., come modificato dalla L. Cost. n. 3/2001, la potestà legislativa può essere: Piena o esclusiva dello Stato in materie specifiche e definite; Ripartita o concorrente delle Regioni; Residuale generale delle Regioni;
17 Le Fonti regionali I Regolamenti regionali. Ai sensi dell art. 117, comma 6, Cost., il potere regolamentare spetta alle Regioni salvo che nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. In questo caso lo Stato può comunque delegare le Regioni.
18 Le Fonti locali Gli Statuti comunali, provinciali e delle Città metropolitane, ai sensi dell art. 114 Cost. Ai sensi della L. n. 131/2003, gli Statuti devono rispettare la Costituzione, i principi di organizzazione pubblica, nonché le leggi statali in materia di elezione degli organi degli enti locali (art. 117, comma 2, lett. p, Cost.). Sono fonti secondarie.
19 Le Fonti locali I Regolamenti comunali, provinciali e delle Città metropolitane. Ai sensi dell art. 117, comma 6, Cost., gli enti locali esercitano la potestà regolamentare nelle materie relative all organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
20 Le Fonti secondarie Sono gli atti normativi della Pubblica Amministrazione (Governo, Ministeri) o di altri Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni e altri) Non possono contrastare la Costituzione e le Leggi o gli atti aventi forza di legge e le norme comunitarie. Principio della gerarchia delle fonti del diritto
21 I Regolamenti Sono atti formalmente amministrativi (emanati dal Potere Esecutivo, il Governo) ma sostanzialmente normativi (contengono norme giuridiche generali, astratte e innovative). Sono adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Governo e parere del Consiglio di Stato (sigla D.P.R.)
22 La consuetudine E una Fonte Fatto Si tratta di comportamento ripetuto dai membri di una comunità nella convinzione di osservare una norma giuridica vincolante. Comportamento Opinio juris ac necessitatis
23 Le Fonti internazionali Norme consuetudinarie (art. 10 Cost.) Norme pattizie che si fondano su trattati internazionali
24 Gli atti giuridici dell Unione Europea I Regolamenti: hanno portata generale, vincolano tutti gli Stati membri e sono direttamente applicabili; Le Direttive: non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, vincolano gli Stati membri solo rispetto ai fini da raggiungere; Le Decisioni: hanno portata individuale ma sono interamente obbligatorie.
25 La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni Ai sensi dell art. 117 Cost.: la tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali spetta alla potestà legislativa piena dello Stato, salvo l art. 116, comma 3, Cost.; il governo del territorio spetta invece alla potestà legislativa ripartita o concorrente delle Regioni.
26 La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni In materia di governo del territorio la potestà legislativa per i principi fondamentali è riservata allo Stato. Quali sono i principi fondamentali? Sono quelli fissati espressamente in leggi c.d. cornice o quelli che si desumono dalla legislazione statale. Ad es.: il T.U. n. 380/2001 in materia di Edilizia
27 La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni N.B. In materia di governo del territorio la normativa statale, anche di dettaglio, troverà applicazione in tutte le Regioni fintantoché queste non avranno legiferato in materia. In tal caso, nuove norme statali sopravvenute potranno porre solo principi fondamentali che avranno effetto abrogante sulle norme regionali.
28 La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni Ai sensi dell art. 117, comma 6 Cost., la potestà regolamentare: Spetta allo Stato nelle materie di competenza statale esclusiva, salva delega alle Regioni; Spetta alle Regioni in ogni altra materia. La potestà regolamentare in materia di governo del territorio dunque spetta alle Regioni
29 La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni Restano in capo allo Stato i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di territorio e urbanistica. Le altre funzioni amministrative in materia di governo del territorio sono state trasferite alle Regioni con D.P.R. n. 616/1977
30 La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni Spetta ai Consigli Comunali l approvazione dei piani territoriali e urbanistici, dei programmi annuali e pluriennali di attuazione e le eventuali deroghe ad essi (T.U. n. 267/2000). Spetta ai Dirigenti il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie (Leggi Bassanini) Spettano alle Giunte comunali le funzioni che non competono ai Consigli, al Sindaco o ai Dirigenti.
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