LE FONTI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

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1 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO Sommario: 1. Concetto e distinzione delle fonti del diritto Rapporti tra le fonti Tipologia delle fonti La Costituzione Altre fonti di rango costituzionale Le fonti comunitarie Le leggi e gli atti aventi forza di legge.- 8. Le fonti regionali Le fonti internazionali I regolamenti del potere esecutivo I regolamenti regionali e le fonti locali. 1. CONCETTO E DISTINZIONE DELLE FONTI DEL DIRITTO A) Nozione: fonte-fatto e fonte-atto Fonti del diritto sono quegli atti o fatti riconosciuti idonei a produrre norme giuridiche che, considerate nel loro complesso e nella funzione organizzativa di un corpo sociale, costituiscono l ordinamento giuridico. La norma giuridica in passato traeva origine sia da atti giuridici, quali la lex, il plebiscitum, il pactum etc. (cd. fonti-atto), che da usi o consuetudini, cioè fatti giuridici, ossia comportamenti della collettività cui l ordinamento riconosceva l idoneità a porre in essere norme giuridiche (cd. fonti-fatto). Negli ordinamenti contemporanei la quasi totalità delle fonti giuridiche ha il carattere di fonte atto. Le consuetudini Tipici esempi di fonti-fatto sono le consuetudini, vale a dire comportamenti produttivi di norme che non si concretizzano in disposizioni scritte. In esse sono presenti un comportamento esteriormente osservabile e ripetuto nel tempo (elemento materiale), e la convinzione della sua doverosità (opinio iuris ac necessitatis), o meglio l attesa che i membri della propria comunità osservino lo stesso comportamento (aspettativa di reciprocità: elemento psicologico). Per consuetudine si intende, quindi, un comportamento costantemente ripetuto dai membri di un gruppo nella convinzione di osservare una norma giuridica o comunque nella previsione che anche gli altri assumano un comportamento analogo (diversamente si rientra nella mera prassi o nelle regole di costume). Dalla consuetudine si differenzia il common law in quanto, pur essendo anch esso di origine britannica, consiste nell insieme delle sentenze emesse dai giudici. Gli usi, quindi, rappresentano la tipica fonte di diritto non scritto. Le consuetudini possono essere distinte in: consuetudini secundum legem, in quanto richiamate da leggi o regolamenti. Sono le uniche previste dall art. 8 disp. prel.; consuetudini contra legem, che dispongono in contrasto con fonti scritte. Alcuni autori le ritengono inammissibili; consuetudini praeter legem, che disciplinano materie non regolate in alcun modo da fonti scritte. La loro ammissibilità è contestata da una parte della dottrina, in considerazione del fatto che, in assenza di una

2 18 Libro I: Diritto Costituzionale - Parte I: Nozioni di teoria generale norma che regoli il caso concreto, l art. 12 disp. prel. prevede l impiego dell analogia o dei principi generali per decidere la controversia, non della consuetudine integrativa. Si può obiettare, tuttavia, che l assenza di una norma (che costituisce il presupposto dell art. 12) è esclusa proprio dall esistenza della consuetudine. B) Classificazione delle fonti La dottrina tradizionale classifica così le fonti: fonti di cognizione: sono gli atti e i documenti in cui sono contenute le norme giuridiche (leggi, regolamenti etc.); fonti di produzione: sono gli organi o i soggetti competenti a creare le norme giuridiche nell ambito dell ordinamento; fonti scritte: sono tutte quelle fonti che si concretizzano in atti scritti (leggi, regolamenti, testamenti etc.); fonti non scritte: sono le fonti che non sorgono attraverso un atto scritto: è tale la consuetudine, che consiste in un comportamento idoneo a produrre norme giuridiche. Testi unici e codici Discussa è la natura dei cosiddetti testi unici, vale a dire di quegli atti che raccolgono e riformulano norme giuridiche succedutesi nel tempo, accomunate dal fatto di disciplinare la stessa materia. Sicuramente normativi sono i testi unici di coordinamento, mediante i quali l Esecutivo armonizza i testi normativi previgenti, modificando e abrogando determinate disposizioni o, più in generale, innovando le loro fonti. I testi unici di mera compilazione, invece, si limitano a raccogliere la disciplina vigente su una determinata materia, facilitandone la conoscenza e riunendola in unico testo. Questi testi non hanno carattere normativo e al più possono fornire un interpretazione ufficiale delle norme in essi contenute, non vincolante, comunque, per i giudici. Si ricordi che, fatta salva la valenza di quelli esistenti, l art. 23 della L. 229/2003 (legge di semplificazione 2001) ha abrogato l art. 7 della L. 50/1999, che prevedeva l emanazione dei testi unici, sancendo la fine della loro produzione. Sul presupposto che il testo unico ha, per sua natura, un carattere essenzialmente conservativo perché volto soltanto ad eliminare una situazione di disordine normativo, la L. 229/2003 ha introdotto la figura del codice, con il quale si intende dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate che garantiscano certezza di regole. 2. RAPPORTI TRA LE FONTI La pluralità di fonti (ossia di fatti produttivi di norme giuridiche) presente negli ordinamenti giuridici presuppone l esistenza di regole che disciplinino i rapporti fra esse, per evitare che si intralcino a vicenda. In generale, si può dire che, fuori dei casi in cui viene stabilita un equivalenza fra due o più fonti e, quindi, una parità tra le norme giuridiche da esse emanate (per cui hanno tutte la medesima efficacia o forza normativa) i rapporti fra le fonti sono per lo più ordinati secondo i criteri della: 1) gerarchia, per cui le fonti sono tra loro graduate in una scala gerarchica, in cui la fonte di grado superiore (Costituzione) condiziona la fonte di grado inferiore (legge ordinaria).

3 Fonti esterne all ordinamento Capitolo II: Le fonti dell ordinamento giuridico italiano 19 Il rapporto di gerarchia implica le seguenti regole generali: la norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore, né abrogarla; la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore; le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente, in base al criterio temporale: la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado; 2) competenza: per cui viene demandata in via esclusiva ad una specifica fonte la disciplina di determinate materie, per evitare che altre fonti vi intervengano. 3. TIPOLOGIA DELLE FONTI L ordinamento statale interagisce con altri ordinamenti, dai quali è condizionato o che condiziona. È possibile classificare le fonti atto operanti nel sistema costituzionale italiano nella maniera che segue (BARBERA-FUSARO): fonti costituzionali fonti comunitarie fonti statali fonti regionali fonti locali fonti esterne all ordinamento Ordinamento dell Unione europea Ordinamento dello Stato Ordinamento delle Regioni Ordinamento degli enti locali Trattati Atti Costituzione Leggi ed atti aventi forza di legge Regolamenti governativi e ministeriali Statuto regionale Legge regionale Regolamento regionale Statuti comunali, provinciali, metropolitani Regolamenti comunali, provinciali, metropolitani

4 20 4. LA COSTITUZIONE Libro I: Diritto Costituzionale - Parte I: Nozioni di teoria generale La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Essa contiene le norme e i principi generali relativi all organizzazione e al funzionamento della collettività in un determinato momento storico, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. Accezioni del termine «Costituzione» Costituzione in senso formale: documento scritto che si caratterizza per il nomen iuris e perché deriva da potestà costituente Costituzione in senso materiale: insieme dei rapporti e degli equilibri fra i diversi settori politici in un dato momento storico Costituzione vivente: insieme degli istituti concretamente attuati Ottriata: viene concessa dal sovrano, es. lo Statuto Albertino Votata: viene adottata da un organo democraticamente eletto o comunque approvata dal corpo elettorale Flessibile: può essere modificata con procedimento ordinario in senso forte c è il controllo di legittimità costituzionale delle leggi Rigida: può essere modificata Tipi solo con procedimento aggra- in senso debole non c è controllo sulla confor vato mità alla Costituzione delle leggi Breve: contiene solo norme sull organizzazione e alcuni diritti Lunga: contiene anche i principi ispiratori dell azione dei pubblici poteri Scritta: è consacrata in un documento formale Non scritta: è fondata solo su principi tramandati consuetudinariamente (es. la Costituzione inglese) La nostra Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, è votata, rigida, lunga, scritta, e contiene norme programmatiche nei fini, ma precettive nell applicazione e interpretazione. 5. ALTRE FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE A) Le leggi costituzionali In conseguenza del carattere rigido della nostra Costituzione, le modifiche delle norme in essa contenute possono essere effettuate solo con leggi di revisione della Costituzione (o leggi costituzionali), per le quali è richiesto oltre ad una maggioranza qualificata, uno speciale procedimento legislativo detto «aggravato», volto a consentire ai rappresentanti del popolo di ponderare meglio le scelte da effettuarsi prima di modificare il documento fondamentale dello Stato (art. 138 Cost.).

5 B) Altre fonti costituzionali Consuetudini costituzionali Convenzioni costituzionali Prassi costituzionale 6. LE FONTI COMUNITARIE A) Gli atti comunitari Capitolo II: Le fonti dell ordinamento giuridico italiano 21 Determinati comportamenti, tenuti da organi costituzionali o soggetti politici, reiterati nel tempo e nella convinzione della loro doverosità Comportamenti assunti dai titolari di organi costituzionali o da forze politiche nei loro reciproci rapporti Possono precedere la consuetudine Serie di comportamenti con cui gli organi costituzionali svolgono concretamente le funzioni loro affidate; sono spontaneamente osservate Con l adesione dell Italia alle Comunità europee la categoria delle fonti primarie include ora anche gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie. Come si sottolineava in precedenza le Comunità europee, in quanto organizzazioni sovranazionali, possono adottare, attraverso le loro istituzioni, atti vincolanti per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Infatti, l art. 249 del Trattato CE stabilisce che le istituzioni comunitarie sono abilitate ad emanare regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri, chiarendo altresì come solo le prime tre tipologie di atti abbiano carattere vincolante. In particolare: il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi; la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le decisioni sono atti aventi portata concreta, che possono indirizzarsi ad uno Stato membro o ad altro soggetto (persona fisica o giuridica), vincolanti per il destinatario; acquistano efficacia con la semplice notifica ai destinatari (art. 254); le raccomandazioni e i pareri. Trattasi di atti sforniti di efficacia precettiva e vincolante, peraltro difficilmente distinguibili concretamente fra loro. In linea teorica il discrimen è rintracciato nella circostanza che mentre le raccomandazioni costituirebbero esortazioni e moniti diretti ai singoli Stati membri, il parere sarebbe piuttosto da considerarsi «l espressione di un opinione su una data questione» (BALLARINO). Nelle materie previste dal trattato, quindi, le norme comunitarie operano con efficacia immediata, indipendentemente dalle leggi nazionali ad esse precedenti o successive, che dovranno semplicemente non essere applicate dai giudici ordinari (cd. disapplicazione della normativa nazionale contrastante). B) L esecuzione degli obblighi comunitari Per lungo tempo l ordinamento italiano ha proceduto ad adeguarsi alle direttive comunitarie con singoli provvedimenti ad hoc. Un importante strumento di razionalizzazione delle procedure di adeguamento è stata la L. 9 marzo 1989, n. 86, meglio nota come legge La Pergola, successivamente abrogata e sostituita dalla L. 4 febbraio 2005, n. 11 (legge Buttiglione), contenente norme sulla partecipazione dell Italia al processo normativo dell Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L art. 8 della L. 11/2005 impone al Governo di presentare annualmente alle Camere, entro il 31 gennaio, un disegno di legge, la legge comunitaria, con il quale vengono disciplinate le modalità di attuazione della normativa comunitaria nell ordinamento italiano.

6 22 Libro I: Diritto Costituzionale - Parte I: Nozioni di teoria generale 7. LE LEGGI E GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE A) Le leggi Il termine legge viene spesso usato, sia in dottrina che nei testi normativi, con una varietà di significati. Può indicare, infatti, il diritto nella sua globalità, l insieme delle sue fonti o alcuni atti in particolare. Leggi in senso formale Leggi in senso materiale atti deliberati dalle due Camere o dagli altri organi con funzione legislativa atti a contenuto normativo indipendentemente dagli organi da cui promanano non rileva il procedimento di formazione Distinzione Leggi meramente formali pur avendo forma di legge non hanno contenuto normativo Leggi ordinarie atti deliberati dal Parlamento secondo la disciplina prevista dall art. 70 Cost. e dai regolamenti parlamentari L appartenenza al tipo legge ordinaria comporta l attribuzione di un regime giuridico particolare, definito forza o valore di legge. «Forza o valore di legge» B) Gli atti con forza di legge Forza attiva: attitudine a modificare o abrogare il diritto, fatta eccezione per quello posto dalle fonti costituzionali Forza passiva: resistenza all abrogazione e alla modifica da parte di fonti subordinate Sindacato di legittimità costituzionale Soggezione a referendum abrogativo (art. 75 Cost.) Sono atti normativi che, pur non essendo leggi del Parlamento, ne hanno la medesima efficacia. La Costituzione riconosce esplicitamente il valore e la forza di legge rispettivamente anche ai decreti legislativi e ai decreti-legge. Gli uni e gli altri sono atti del Governo deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica. In particolare: i decreti legislativi vengono emanati sulla base di un apposita legge di delegazione delle Camere, che pone condizioni e limiti al loro contenuto secondo il disposto dell art. 76 della Costituzione e degli artt. 14 e 15 della L. 400/1988; i decreti-legge, invece, sono espressione dell autoassunzione (provvisoria) del potere legislativo ad opera dello stesso Governo, nei casi in cui la presenza di una situazione di

7 Capitolo II: Le fonti dell ordinamento giuridico italiano 23 necessità ed urgenza non consenta un efficace intervento del Parlamento (art. 77 Cost.). Affinché il decreto-legge abbia efficacia nell ordinamento è necessario che il Parlamento, entro 60 giorni, lo converta in legge, altrimenti si deve considerare come mai posto in essere. 8. LE FONTI REGIONALI Tra i «centri di produzione normativa» rientrano le Regioni, cui la Costituzione attribuisce la potestà legislativa. Le fonti regionali sono: a) gli Statuti delle 5 Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Valle d Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), che sono tali solo di nome, in quanto hanno forma e sostanza di leggi costituzionali. Tali leggi hanno un ambito territoriale limitato e sono in grado di derogare alla Costituzione (nel rispetto dei suoi principi fondamentali), purché ciò sia necessario per garantire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116 Cost., nel testo novellato dalla L. cost. 3/2001); b) gli Statuti delle Regioni ordinarie. Si tratta di atti che, in seguito alla riforma costituzionale operata dalla L. cost. 1/1999, devono essere approvati e modificati dal Consiglio regionale con legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi; c) le leggi regionali, espressione della potestà legislativa riconosciuta alle Regioni. Alla luce della nuova formulazione dell articolo 117 Cost., in seguito alle modifiche apportate dalla L. cost. 3/2001, la potestà legislativa delle Regioni può essere: bipartita o concorrente. In questo caso «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, comma 3, Cost.). Nelle materie indicate, infatti, le leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dal legislatore statale, principi che non possono essere derogati dal legislatore regionale; piena o residuale. Si tratta di una potestà legislativa che in precedenza era attribuita soltanto alle Regioni a Statuto speciale e che ora (dopo la riforma del 2001) è attribuita anche alle Regioni ordinarie. L art. 117 Cost., infatti, fornisce un primo elenco di materie di esclusiva competenza statale, cui fa seguito un elenco di materie in cui vi è una potestà legislativa concorrente (Stato e Regioni); per tutte le materie non indicate in questi due elenchi l articolo in questione attribuisce una potestà legislativa esclusiva alle Regioni. Gli unici limiti all esercizio di tale potestà legislativa sono costituiti dal rispetto della Costituzione e quelli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

8 24 Libro I: Diritto Costituzionale - Parte I: Nozioni di teoria generale 9. LE FONTI INTERNAZIONALI Le fonti di produzione del nostro ordinamento non derivano solo dalla volontà di soggetti statali, ma anche da organi internazionali; esse, tuttavia, non sono operanti nel nostro ordinamento fino a quando non intervengano procedure interne specifiche destinate ad adattare il diritto italiano al diritto internazionale (CONFORTI). Tradizionalmente le fonti dell ordinamento giuridico internazionale sono distinte in: 1) norme consuetudinarie, ivi compresi i principi generali di diritto (riconosciuti dalle nazioni civili) che ne costituiscono una particolare categoria e che si indirizzano, generalmente, a tutti i membri della Comunità internazionale. Ad esse l ordinamento nazionale si conforma attraverso il rinvio operato dall art. 10 Cost.; 2) norme convenzionali o norme poste in essere da trattati internazionali. Sono fonti vincolanti solo per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione. Le norme convenzionali possono essere distinte in formali e materiali, a seconda che istituiscono ulteriori fonti di produzione di norme o regolino direttamente i rapporti giuridici fra gli Stati contraenti. Ad esse l ordinamento italiano si conforma attraverso un procedimento ordinario o un procedimento speciale (vedi box); 3) atti vincolanti delle organizzazioni internazionali. Sono fonti previste da regole formali contenute in accordi istitutivi, che hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all accordo. I più importanti di tali atti sono quelli emanati delle istituzioni comunitarie. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale L ordinamento italiano prevede diverse procedure attraverso le quali le fonti dell ordinamento internazionale vengono introdotte in quello nazionale (cd. adattamento del diritto interno al diritto internazionale). Esse sono: procedimento speciale (o mediante rinvio) che opera un adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute, ossia le consuetudini. Ai sensi dell art. 10 Cost., tali norme esplicano piena efficacia e pieno vigore all interno dell ordinamento giuridico statale sulla base del semplice rinvio al diritto internazionale consuetudinario, senza necessità di alcun recepimento formale da parte del legislatore. Riguardo al grado delle norme interne riproducenti le consuetudini internazionali, esse, trovando il loro fondamento nell art. 10, prevalgono sulle leggi ordinarie e sugli atti ad esse equiparate. Dunque, queste ultime, se in difformità con le prime, vengono considerate incostituzionali; procedimento speciale che attua l adattamento ai trattati internazionali mediante l ordine di esecuzione. Con tale atto è automaticamente recepito il testo del trattato, che viene immediatamente applicato. L ordine di esecuzione («Piena ed intera esecuzione è data al trattato», segue il testo dello stesso) è di solito dato con legge ordinaria, ma può essere attuato anche con legge costituzionale o con atto amministrativo. Le norme pattizie in tal modo recepite acquistano il rango dell atto in cui l ordine di esecuzione è contenuto; procedimento ordinario, mediante il quale le norme internazionali (consuetudinarie o pattizie) vengono riformulate in norme interne, che ne riproducono o specificano il contenuto. Di solito si ricorre a questo procedimento per dare attuazione alle norme non self-executing, vale a dire non suscettibili di produrre direttamente obblighi e diritti, e che necessitano di un ulteriore attività normativa integrativa per essere applicate negli ordinamenti interni. 10. I REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO I regolamenti sono atti formalmente amministrativi, in quanto emanati da organi del potere esecutivo ed aventi forza normativa e, al tempo stesso, sono sostanzialmente

9 Capitolo II: Le fonti dell ordinamento giuridico italiano 25 normativi in quanto contenenti norme giuridiche idonee ad innovare l ordinamento giuridico in merito. Classificazione in base ai destinatari Classificazione in base al contenuto (L. 400/1988) Limiti dei regolamenti Regolamenti esterni: sono fonti del diritto espressione del potere di supremazia di cui il potere esecutivo dispone verso tutti i consociati Regolamenti interni: si tratta di atti espressione del potere pararegolamentare, che regolano l organizzazione interna di un organo o ente; obbligano solo coloro che fanno parte dell ufficio (o organo o ente) e non sono fonti del diritto Regolamenti di esecuzione: specificano una disciplina di rango legislativo con norme di dettaglio Regolamenti di attuazione e di integrazione: completano i principi fissati da leggi e decreti legislativi Regolamenti indipendenti: disciplinano materie in cui l intervento di norme primarie non si sia ancora configurato (purché non si tratti di materie soggette a riserva di legge) Regolamenti di organizzazione: disciplinano l organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate dalla legge Regolamenti delegati o autorizzati: regolamenti che derogano a disposizioni di legge abrogando discipline di rango legislativo; ne è un esempio il regolamento di delegificazione (art. 17, L. 400/1988) che autorizza il Governo ad emanare regolamenti che sostituiranno la legge vigente in materie non soggette a riserva assoluta di legge Regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie: la legge comunitaria annuale può autorizzare il Governo ad attuare le direttive comunitarie tramite regolamento Non possono derogare o contrastare la Costituzione Non possono derogare o contrastare le leggi ordinarie Non possono regolare materie riservate alla legge dalla Costituzione Non possono derogare al principio di irretroattività della legge Non possono contenere sanzioni penali Se emanati da autorità inferiori, non possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori Non possono derogare agli istituti fondamentali dell ordinamento Non possono disciplinare materie di competenza regionale, salvo espressa disposizione della legge statale 11. I REGOLAMENTI REGIONALI E LE FONTI LOCALI A) I regolamenti regionali La potestà regolamentare delle Regioni è esplicitamente prevista dall art. 117, comma 6, Cost. (nella dizione novellata dalla L. cost. 3/2001) secondo il quale queste la esercitano nelle materie in cui non vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Anche in queste materie, tuttavia, la potestà regolamentare può essere delegata dallo Stato alle Regioni. L art. 121 Cost. prevede che sia il Presidente della Giunta ad emanare i regolamenti della Regione.

10 26 Libro I: Diritto Costituzionale - Parte I: Nozioni di teoria generale B) Gli Statuti comunali, provinciali e delle Città metropolitane Secondo il nuovo testo (ex L. cost. 3/2001) dell articolo 114 Cost. i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono «enti autonomi con propri Statuti» elaborati «secondo i principi fissati dalla Costituzione»; con la nuova versione dell articolo vengono introdotti nella nostra Carta fondamentale due principi di fondamentale importanza: in primo luogo è riconosciuta esplicitamente un autonomia statutaria anche agli enti territoriali diversi dalla Regione. In precedenza, infatti, tale autonomia trovava il suo fondamento soltanto nella legislazione ordinaria (art. 6 del D.Lgs. 267/2000); in secondo luogo viene posto come unico limite alle previsioni statutarie «i principi fissati dalla Costituzione». La legge di attuazione della riforma costituzionale (L. 131/2003) ha, tuttavia, precisato all articolo 4, comma 2, che lo Statuto deve essere predisposto «in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica», nonché deve rispettare anche i principi fissati dalla legge statale che disciplina la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (secondo quanto stabilito dall art. 117, comma 2, lett. p della Costituzione). C) I regolamenti comunali, provinciali e delle Città metropolitane La potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in seguito alla riforma operata con la L. cost. 3/2001, è riconosciuta dall art. 117, comma 6, Cost. I regolamenti degli enti locali costituiscono una fonte secondaria del diritto, in quanto devono rispettare sia le prescrizioni dello Statuto sia i principi fissati con legge dello Stato.

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