LEGGE STATALE 04/10/14
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- Adelmo Bonfanti
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1 LEGGE STATALE Crisi della legge: Passaggio dallo Stato liberale allo Stato contemporaneo (Costituzione rigida) La trasformazione della forma di Stato (sociale) carica di nuovi compiti la legge, Difficoltà a rispondere alle nuove esigenze Fonti europee e internazionali da un lato e fonti regionali e locali dall altro
2 LEGGE STATALE È una fonte di livello primario La sua fonte sulla produzione è la Costituzione, in particolare gli artt. 70 e ss. Completano la disciplina sulla produzione i regolamenti parlamentari e alcune leggi ordinarie
3 LEGGE STATALE Procedimento Fase dell iniziativa Governo (art. 71, c. 1 Cost.) per alcune leggi c è una riserva di iniziativa ; procedimento; importanza dell iniziativa governativa Ciascun membro delle Camere (art. 71, c. 1 Cost.) elettori (art. 71, c. 2 Cost.) Consigli regionali (art. 121 Cost.) CNEL Comuni (art. 133, c. 1 Cost.)
4 LEGGE STATALE
5 LEGGE STATALE
6 LEGGE STATALE (riforma) Procedimento Fase dell iniziativa Governo (art. 71, c. 1 Cost.) per alcune leggi c è una riserva di iniziativa ; procedimento; importanza dell iniziativa governativa Ciascun membro delle Camere (art. 71, c. 1 Cost.) elettori (art. 71, c. 3 Cost.) Consigli regionali (art. 121 Cost.)
7 LEGGE STATALE
8 LEGGE STATALE Procedimento Fase costitutiva Lo stesso testo deve essere approvato da entrambe le camere Si possono seguire diverse procedure: - In sede referente (procedura normale) (art. 72, c. 1). Riserva di assemblea (art. 72, c. 4) - In sede deliberante (procedura decentrata) (art. 72, c. 3) - In sede redigente (regolamenti parlamentari) - Procedura abbreviata (art. 72, c. 2)
9 LEGGE STATALE (riforma) Procedimento bicamerale perfetto (art. 70, c. 1) Procedimenti bicamerali diversificati (art. 70, cc. 2-6) Fasi: - Approvazione da parte della Camera - Decisione del Senato di esaminare la legge - Proposte di modifica del Senato - Nuovo esame da parte della Camera Approvazione a data certa (art. 72, c. 7)
10 LEGGE STATALE
11 LEGGE STATALE Procedimento Fase integrativa dell efficacia Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro 30 giorni (possibilità di rinvio alle Camere) Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
12 LEGGE STATALE Le singole fonti: la legge (contenuto) La legge può avere qualsiasi contenuto (che non sia contrario alle norme di grado superiore: v. in particolare l art.117, c. 1). La legge deve disciplinare alcune materie (quelle coperte da riserva di legge, secondo la Costituzione). La legge (e le altre fonti primarie) sono gli strumenti attraverso i quali viene portato avanti l'indirizzo politico del governo, ovvero è l espressione della volontà delle maggioranze elette.
13 LEGGE STATALE Le singole fonti: la legge (limiti) I limiti alla legge derivano dal rispetto della Costituzione e dei vincoli posti dal diritto europeo e internazionale (art. 117, c. 1 Cost.) Un limite alla legge è il principio di ragionevolezza, che si fonda sul principio dell uguaglianza e consiste nell adeguatezza della disciplina che si pone ai fatti da regolare (art. 3 Cost.).
14 DECRETO LEGISLATIVO Le singole fonti: il decreto legislativo Il decreto legislativo, è un atto con forza di legge adottato dal governo a seguito di una legge di delega del Parlamento Lo strumento del decreto legislativo è utilizzato soprattutto per le riforme di interi settori dell ordinamento, per l'attuazione del diritto europeo e per l'adozione di codici e testi unici
15 DECRETO LEGISLATIVO Art. 76 Cost.: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Con la delega si trasferisce solo l esercizio del potere di cui resta titolare il Parlamento a) la delega può essere revocata in ogni momento; b) la delega si esaurisce con l esercizio
16 Art. 14 l. n. 400/1988 DECRETO LEGISLATIVO «1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
17 DECRETO LEGISLATIVO 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
18 DECRETO LEGISLATIVO La legge delega esaurisce i suoi effetti con l emanazione del decreto legislativo, ma resta vigente e può essere usata a fini interpretatividel decreto legislativo stesso e come parametro di costituzionalità Se il decreto legislativo non rispetta il contenuto della legge delega (principi e criteri direttivi, oggetto e termine) è viziato perché la legge delega è norma interposta tra il decreto legislativo e la Costituzione (art. 76)
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22 DECRETO-LEGGE Le singole fonti: il decreto-legge Il decreto-legge è un atto con forza di legge adottato dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.). Si tratta di un «provvedimento provvisorio» che deve essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni, in caso contrario decade (perdita di efficacia ex tunc).
23 DECRETO-LEGGE Art. 77 Cost. «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giornidalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».
24 Art. 15 l. n. 400/1988 DECRETO-LEGGE 1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge"e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Il Governo non può, mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
25 DECRETO-LEGGE 3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. 5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. 6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
26 DECRETO-LEGGE Abuso del decreto-legge adozione dell atto in carenza dei presupposti (ovvero senza che sussistano le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza richieste dalla Costituzione) Reiterazione dei decreti-legge non convertiti (abuso interrotto dalla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale) non omogeneità del decreto originario o della legge di conversione
27 DECRETO-LEGGE (riforma) Limiti: Divieto di disciplinare le materie indicate nell articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Nel corso dell esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all oggetto o alle finalità del decreto.
28 DECRETO-LEGGE (riforma) Procedimento: Modalità particolari di esame da parte del Senato (art. 77, c. 6) Validità provvisoria di 90 giorni nel caso in cui il Presidente della Repubblica abbiarinviato la legge di conversione alle Camere
29 DECRETO-LEGGE
30 REFERENDUM ABROGATIVO Art. 75 Cost. e l. n. 352/1970 Oggetto del referendum sono leggi e atti aventi forza di legge dello Stato Abrogazione totale o parziale Su iniziativa di elettori o di 5 Consigli regionali Controllo di legittimità dell Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione (regolarità formale della richiesta)
31 REFERENDUM ABROGATIVO Controllo di ammissibilità della Corte costituzionale Limiti espliciti (art. 75, c. 2 Cost. interpretati in modo estensivo) Limiti impliciti (giurisprudenza costituzionale): - posizione del ref. nel sistema delle fonti - diritto di voto (art. 48)
32 REFERENDUM ABROGATIVO Voto [con quorum di validità del 50%+1] Abrogazione dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica Abrogazione impossibilità per il Parlamento di riapprovare la disciplina abrogata se non vi è stato «alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificarlo» (sent. 199/2012) No abrogazione impossibilità di sottoporre le disposizioni a referendum nei 5 anni successivi
33 REFERENDUM ABROGATIVO (riforma) A quanto detto prima si aggiunge che: nel caso in cui il referendum fosse richiesto da almeno elettori, allora il quorum di validità del referendum è del 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati
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