PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA SETTORE ASSEMBLEA E LEGISLATIVO DOSSIER DI STUDIO N. 14 PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE VIII LEGISLATURA Dicembre 2005 Febbraio 2006

2 Il dossier è stato predisposto al fine di concorrere al migliore svolgimento delle funzioni dei Consiglieri regionali con un documento che assicuri la conoscenza dei diversi aspetti giuridici e normativi relativi al procedimento di richiesta di referendum popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione I dossier del Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi consiliari e dei Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

3 PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI REFERENDUM POPOLARE EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ABSTRACT: Il procedimento di richiesta di referendum da parte dei Consigli regionali, previsto dall articolo 138, secondo comma, della Costituzione a mente del quale almeno cinque consigli regionali possono richiedere che vengano sottoposte a referendum le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali non approvate in seconda lettura con la maggioranza dei due terzi, è attualmente disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n L iter di richiesta si snoda nelle seguenti fasi: a) deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ad opera del Consiglio che assume l iniziativa, di richiesta della sottoposizione a referendum della legge costituzionale o di revisione costituzionale debitamente identificata nelle forme prescritte dalla legge; b) deliberazione consiliare, a maggioranza semplice, immediatamente successiva di un delegato effettivo e di uno supplente del Consiglio; c) comunicazione, ad opera della Segreteria del Consiglio, delle due deliberazioni a tutti i Consigli regionali della Repubblica, contenente l invito ad adottare identica deliberazione a designare i propri delegati e quindi di comunicarli al Consiglio promotore; d) comunicazione al consiglio proponente di almeno altre quattro deliberazioni di richiesta identiche e relative designazioni; e) deposito personale in cancelleria della Cassazione di richiesta redatta e sottoscritta da tutti i delegati, unitamente a copie autentiche conformi deliberazioni consiliari di richiesta e di designazione delegati; f) ordinanza di legittimità del referendum ad opera dell Ufficio per i referendum presso la cassazione entro trenta giorni dal deposito; g) comunicazione immediata dell ordinanza a massime autorità statali (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale); h) notificazione dell ordinanza a mezzo di ufficiale giudiziario ai cinque delegati dei Consigli regionali; i) indizione referendum con d.p.r. su deliberazione Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla comunicazione sub h);

4 l) svolgimento consultazione referendaria; m) proclamazione risultati; n) pubblicazione esito (se favorevole all approvazione si configura promulgazione legge costituzionale o di revisione costituzione) ( se sfavorevole all approvazione il Ministro di Grazia e Giustizia ricevuta la relativa comunicazione pubblica esito sulla Gazzetta Ufficiale. L articolo 138, secondo comma, Costituzione in materia di revisione della Costituzione e Leggi costituzionali, stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne facciano domanda tra l altro cinque consigli regionali. Art Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Attualmente il procedimento referendario de quo è disciplinato dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) [cfr. artt. 1 26]. Nella fase dell iniziativa, che deve scaturire come visto da almeno cinque consigli regionali, vengono in considerazione gli articoli 4, 10 e 11. Considerazione preliminare: L intera fase dell iniziativa referendaria si deve concludere a mente dell articolo 138 Cost. e 4, secondo comma, l. 352/1970 entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale. Quindi è indispensabile, a pena di inammissibilità della richiesta, che l atto stesso di richiesta, redatto e sottoscritto dai delegati di non meno di cinque Consiglieri regionali, sia presentato personalmente dagli stessi alla cancelleria della

5 Corte di Cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun Consiglio regionale. Art La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3. L articolo 4, primo comma: sintetizzabile: il contenuto necessario e sufficiente della richiesta così 1. indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare; 2. data di approvazione finale da parte delle Camere (seconda lettura); 3. la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale la legge è stata promulgata; [secondo la formula tipizzata dall articolo 2 della medesima legge] Art La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata. Vediamo adesso come si svolge l intera procedura, scandita dagli articoli 10 e 11 [per quanto riguarda la richiesta dei Consigli regionali], [per quanto riguarda il vaglio di conformità della richiesta all articolo 138], [per quanto riguarda lo svolgimento della consultazione referendaria] 24 [proclamazione dei risultati], 25 e 26 [per quanto riguarda la pubblicazione]. Ai nostri fini interessano gli articoli 10 e 11. a) iniziativa all interno del Consiglio promotore: 1. Il primo comma dell articolo 10 stabilisce che al fine di promuovere la richiesta di referendum il Consiglio che intende assumere l iniziativa deve adottare apposita deliberazione. Quindi la richiesta del singolo Consiglio assuma la consueta forma di una proposta di deliberazione, che però si badi bene, deve avere il contenuto prescritto dall articolo 4. Quindi segue il suo normale iter scandito dal Regolamento interno: presentazione, assegnazione alla Commissione competente ratione materiae, votazione in aula.

6 2. Atto logicamente consequenziale, ma non cronologicamente separabile, è la deliberazione di nomina del delegato effettivo e di quello supplente, che infatti va effettuata dal Consiglio subito dopo. Quindi anche questo atto segue il normale iter di approvazione. N.B.: sebbene i due provvedimenti (richiesta e nomina) siano considerati dalla legge come due provvedimenti distinti è di intuitiva evidenza che il loro esame è contestuale. Art Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione. b) votazione: 1. La legge statale richiede un quorum qualificato poiché la deliberazione di richiesta del referendum deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell articolo 4 2. Giova osservare che la legge de qua non si occupa affatto del provvedimento immediatamente successivo di designazione del delegato effettivo e supplente, dovendosi quindi applicare le norme previste dal regolamento interno per la votazione di una qualsiasi proposta di deliberazione. Art La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4. c) comunicazione: 1. Una volta approvate le deliberazioni di richiesta del referendum e di designazione del delegato effettivo e supplente, queste vanno tempestivamente comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni

7 della Repubblica (anche speciali), con l invito ove adottino uguale deliberazione a darne notizia al Consiglio che ha preso l iniziativa perché vi dia seguito. Art Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito. 2. Ove i Consigli regionali adottino identica deliberazione di richiesta e di designazione dei delegati ne danno immediatamente comunicazione alla segreteria del Consiglio che ha preso l iniziativa perché vi sia dato seguito. ( è come se fungesse da responsabile della procedura di impulso referendario) d) richiesta congiunta dei delegati: Una volta che almeno cinque consigli regionali abbiano assunto identica deliberazione, i rispettivi delegati fanno le seguenti operazioni: 1. redazione e sottoscrizione atto (comune) di richiesta; 2. allegazione alla richiesta delle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta dei referendum e di nomina dei delegati di ciascun Consiglio regionale (non separabili perché la legge dice che vanno presentati unitamente); 3. presentazione personale della richiesta (comune) di referendum unitamente alle deliberazioni consiliari e di nomina delegati ala cancelleria della Corte di Cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale o di revisione della Costituzione. Art. 11 I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

8 Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale. Successivi passaggi procedurali in breve: a) L Ufficio centrale per il referendum si pronuncia con ordinanza sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla presentazione salvo che vengano contestate nello stesso termine irregolarità nel qual caso si apre un ulteriore subprocedimento; b) L ordinanza dell Ufficio centrale che decide sulla legittimità deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, ai delegati dei cinque consigli regionali. c) Il referendum viene quindi indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell ordinanza (al Presidente del Consiglio dei Ministri) che l ha ammessa.

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